T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 18/03/2021 N. 1761

Pubblicato il 18/03/2021

N. 01761/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01099/2021 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Camerota in Roma, via Trionfale, 65;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, C.O.N.I., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2 Federazione Italiana Tennis, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianmarco Tavolacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la condanna

al risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi causati dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 36 Anno 2020 depositata in Roma, in data 7 agosto 2020, conosciuta in pari data nella parte in cui respingeva il ricorso avverso la decisione n. 15/19 della Corte Federale d’Appello della FIT, e lo condannava alle spese del procedimento in favore della FIT;

- dalla presupposta decisione n. 15/19 della Corte Federale d’Appello della FIT, emessa in data 25

novembre 2019, nel procedimento n. 4/19 della Procura FIT, con motivazioni trasmesse e pubblicate in data 2 dicembre 2019, con la quale è stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione dell'inibizione dalle attività federali per mesi 5, oltre al pagamento di € 1.500,00, ex art. 9, comma 4, R.G. FIT, in combinato disposto con l'art. 38, comma 1, R.G. FIT.;

- dalla presupposta decisione n. 27/2019 del Tribunale Federale, adottata il 25 ottobre 2019;

- dai presupposti “richiesta di fissazione procedimento disciplinare” del 6/6/19) e “comunicazione di conclusione indagini e intendimento di deferimento” del 8/4/19;

- dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 36 Anno 2020, dalla presupposta decisione n. 15/19 della Corte Federale d'Appello della FIT, dalla presupposta decisione n. 27/2019 del Tribunale Federale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Tennis;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, in disparte la questione riguardante l’ammissibilità del ricorso (in relazione alla eccepita tardività sia della notificazione, sia del deposito della impugnazione), che potrà trovare il necessario approfondimento in sede di esame dell’impugnazione nel merito, che non sussistono i presupposti per un accoglimento della istanza cautelare atteso che, il sindacato del giudice amministrativo nella controversia in esame è limitato ai soli profili risarcitori, rispetto ai quali non è configurabile la sussistenza di un danno grave ed irreparabile;

Considerato, altresì, che non sembra possano essere concesse le ulteriori forme di tutela invocate dal ricorrente (rimozione dei provvedimenti impugnati dal sito web della FIT e del CONI nonché della comunicazione presente nel sito del CONI della presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia, ovvero omissione delle generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati dai provvedimenti impugnati e dalla comunicazione indicate…), atteso che al Giudice Amministrativo è preclusa la tutela impugnatoria nei confronti dei provvedimenti disciplinari, anche idonei ad incidere su situazioni giuridiche protette dall’ordinamento statale, permanendo in capo allo stesso una cognizione meramente incidentale volta all’esclusiva valutazione dei presupposti del risarcimento del danno in favore di coloro che ritengano di aver subito, per effetto dei provvedimenti adottati dagli organi della giustizia sportiva, una lesione (cfr. in tal senso Corte Costituzionale sentenza n. 49/2011, e, in senso conforme, sentenza n. 160/2019). Di modo che, attesa la strumentalità della tutela cautelare, non è possibile ottenere dal provvedimento d’urgenza più di quanto si potrebbe ottenere con la sentenza che definisce il giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

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