CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 03/12/2021 N. 6473

Pubblicato il 03/12/2021

N. 06473/2021 REG.PROV.CAU.

N. 08539/2021 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8539 del 2021, proposto da

A.C. Chievo Verona s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano De Bosio e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

nei confronti

Cosenza Calcio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Gianluca Cambareri e Maria Serpieri, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; Lega Nazionale Professionisti Serie B, Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche (Co.Vi.So.C), non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione prima, 6 ottobre 2021, n. 5212, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio, Cosenza Calcio s.r.l. e C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Visto l’art. 62 Cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati De Bosio, Viglione, Gnisci, in delega per Angeletti, e Fantini;

Rilevato che con istanza depositata il 9 novembre 2021 A.C. Chievo Verona s.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 58 Cod. proc. amm., la revoca dell’ordinanza di questa Sezione 2 novembre 2021, n. 5952, che ha respinto l’appello cautelare proposto dalla società avverso l’ordinanza di primo grado di cui in epigrafe, lamentando la carenza di una espressa delibazione sull’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 68 del d.-l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, nonché delle successive proroghe della stessa disposizione, spiegata nel suo atto di appello in relazione all’art. 3 Cost.;

Ritenuta l’inammissibilità della domanda per insussistenza dell’allegato errore di fatto revocatorio di cui all’art. 58, comma 2, Cod. proc. amm.: l’ordinanza, nell’esporre complessivamente che “l’appello non appare prima facie meritevole di accoglimento”, e nell’indicare nel prosieguo, anche per relationem, le puntuali ragioni del sotteso convincimento, oltre che l’assenza di apprezzabili esigenze cautelari, ha dato conto, secondo gli usuali termini della cognizione sommaria tipica della fase cautelare, dell’avvenuto apprezzamento complessivo del fumus boni iuris, implicante la necessaria considerazione di ogni questione presupposta da siffatta valutazione;

Ritenuto che l’istanza è inammissibile anche laddove possa ritenersi finalizzata al riesame dell’ordinanza della Sezione n. n. 5952/2021, non essendo stati allegati le circostanze sopravvenute o i fatti anteriori di cui la parte abbia avuto conoscenza dopo l’adozione del provvedimento cautelare, che legittimano il rimedio ai sensi dell’art. 58, comma 1, Cod. proc. amm.;

Ritenuto, per la complessità e la peculiarità della controversia, di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara inammissibile l’istanza di revoca di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese giudiziali della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Anna Bottiglieri, Presidente FF

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere

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