T.A.R. PIEMONTE – SEZIONE PRIMA – DECRETO CAUTELARE DEL 08/01/2022 N. 5

Pubblicato il 08/01/2022

N. 00005/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00016/2022 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 16 del 2022, proposto da Lega Nazionale Professionisti Serie A, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Duccio Maria Traina, Alberto Caretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, non costituita in giudizio;

nei confronti

Torino F.C., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino del 5 gennaio 2021 prot. n. 0004761, nella parte in cui dispone di “imporre un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C., fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento del domicilio, per un periodo di almeno 5 giorni”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso, in fatto:

che, con il provvedimento in epigrafe, il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Torino, accertato che nel “Gruppo Squadra” del Torino F.C. si sono verificati 8 casi di positività al COVID-19, ha disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo, prescrivendo l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e, al contempo, il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici (vaccinati e non vaccinati);

che, per effetto del provvedimento impugnato, dal quale discende il divieto di allontanarsi dal domicilio per tutti i componenti del gruppo, la società Torino F.C. ha comunicato alla Lega Calcio l’impossibilità di prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 gennaio 2022 e per il 9 gennaio 2022;

Ritenuto, in diritto:

che l’ordinanza della A.S.L. appare, ad un sommario esame proprio della fase cautelare monocratica, illegittima per violazione dell’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 229, nonché della (vigente) circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020;

che l’art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, al fine di impedire la paralisi delle attività lavorative, ha disposto che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19; ai detti soggetti è imposto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; la norma si applica anche alle persone che erano sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto legge;

che, con circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, è stato altresì chiarito che, per i soggetti non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, rimane inalterata l’attuale misura della quarantena, prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; che viceversa, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green-pass, se asintomatici, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

che, con la richiamata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (tuttora vigente), si è stabilito, con specifico riferimento alle attività sportive, che, nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra” per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara;

che la A.S.L. di Torino, con il provvedimento qui impugnato, ha confinato nel proprio domicilio dal 5 al 9 gennaio 2022, periodo in cui sono programmate due giornate di campionato, non soltanto i soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, non consentendo alla squadra del Torino F.C. di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 e vietando, di fatto, l’attività agonistica nel periodo considerato;

Ritenuto, ai fini cautelari, che il provvedimento della A.S.L. di Torino determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022, rispetto al quale il Tribunale non potrebbe utilmente pronunciarsi nella ordinaria trattazione collegiale;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino del 5 gennaio 2021 prot. n. 0004761.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 gennaio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 8 gennaio 2022.

Il presidente ff

Savio Picone
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