T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 10/01/2022 N. 144
Pubblicato il 10/01/2022
N. 00144/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10772/2018 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10772 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi 35b;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15; Federazione Italiana Sport Invernali, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Diotallevi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
della decisione n. 58 dell'anno 2018 (prot. n. 00697/2018), assunta in data 31 luglio 2018 e depositata con le relative motivazioni in data 14 settembre 2018, con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezioni Unite ha parzialmente respinto il ricorso n. 48/2018 proposto dalla Sig.ra-OMISSIS-avente ad oggetto le decisioni degli organi della giustizia federale FISI che avevano dichiarato tardiva la impugnazione degli atti federali di cancellazione della ricorrente dall'elenco degli istruttori nazionali di sci alpino;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e della Federazione Italiana Sport Invernali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2021 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, già istruttrice nazionale di sci alpino, impugna la decisione n. 58/2018 del 14 settembre 2018, con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. ha respinto il ricorso avverso la decisione n. 10/2018 della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Invernali (“F.I.S.I.”) ed ha confermato la mancata iscrizione negli elenchi degli Istruttori Nazionali di Sci Alpino.
In aggiunta, la ricorrente impugna tutti gli atti presupposti, ivi compresi i provvedimenti con cui il Presidente della F.I.S.I. ha negato la conferma tecnica triennale escludendo la possibilità di inserire il nominativo della ricorrente nell’elenco degli istruttori nazionali di sci alpino, instando altresì per l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto ad essere reinserita nell’elenco degli Istruttori Nazionali di Sci Alpino, con condanna al risarcimento dei danni.
In punto di fatto, la ricorrente rappresenta di aver riportato, nel 2011 e nel 2014, due valutazioni di insufficienza in occasione delle conferme tecniche triennali previste per gli Istruttori Nazionali di Sci Alpino e di essere stata pertanto convocata dalla F.I.S.I. per la sessione di recupero del 14 novembre 2017, non avendo potuto peraltro partecipare, a causa di motivi familiari, alla precedente sessione ordinaria fissata per il mese di maggio 2017.
Ciò posto, la ricorrente deduce di essere stata impossibilitata a partecipare anche alla sessione di recupero straordinaria per motivi familiari (necessità di assistere i genitori anziani ed affetti da gravi patologie) e di aver rappresentato la circostanza, prima del giorno fissato per la prova, con comunicazione via e-mail, riservando l’invio della documentazione medica ritenuta necessaria.
A tale comunicazione non aveva fatto seguito alcun riscontro, fino alla ricezione del provvedimento del 17.11.2017, con il quale il Presidente della FISI aveva comunicato alla ricorrente che il suo nominativo non sarebbe stato più inserito nell’elenco degli istruttori nazionali di sci alpino, non essendosi presentata alle sessioni ordinaria e di recupero della conferma tecnica triennale.
A fondamento del provvedimento negativo, la Federazione ha richiamato la disposizione di cui all’art. dell’art. 58, comma 5 del Regolamento FISI, a mente del quale: “Gli Istruttori Nazionali che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento hanno riportato due insufficienze consecutive nei periodi di conferma tecnica triennale possono partecipare solamente al successivo periodo di conferma tecnica triennale. L’Istruttore Nazionale che nel nuovo periodo di conferma tecnica triennale non raggiunge la sufficienza nella valutazione finale nella sessione ordinaria o nella sessione di recupero perde il titolo di Istruttore Nazionale ed è cancellato definitivamente dagli elenchi degli Istruttori Nazionali”.
La determinazione è stata impugnata dinanzi al Tribunale Federale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.
La decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte Federale d’Appello, che ha confermato la decisione del Tribunale.
A seguito di ulteriore impugnativa, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha accolto il motivo relativo alla tardività del ricorso di primo grado dichiarandolo tempestivo, ma ha respinto nel merito il gravame, confermando la cancellazione dagli elenchi degli Istruttori Nazionali.
Avverso tale ultima decisione, l’odierna ricorrente deduce i seguenti motivi:
-Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58, comma 5, del Regolamento FISICO. SCU.MA. anche con riferimento agli artt. 5 e 20 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi - Violazione del generale principio di legalità per inesistenza nel suddetto regolamento della fattispecie contestata alla ricorrente o, in subordine, di tipicità e determinatezza della fattispecie, laddove si dovesse ritenere la condotta ascrivibile nell’art. 58 comma 5 del Regolamento FISICO. SCU.MA - Violazione del generale principio proporzionalità - Carenza di istruttoria - Travisamento dei presupposti – Irragionevolezza - Violazione del generale principio della tutela dell’incolpevole affidamento.
In sostanza, la ricorrente assume che il mancato riscontro, da parte della Federazione, alla e-mail con cui ella aveva comunicato la propria impossibilità a partecipare alla sessione di recupero prevista per il 14.11.2017, avrebbe ingenerato un legittimo affidamento sulla scusabilità della mancata presentazione, dovendo peraltro la Federazione garantire l’effettivo svolgimento della prova di conferma, ai sensi dell’art. 58, co. 5 del Regolamento.
Si sono costituite la FISI ed il CONI, controdeducendo che la disposizione di cui all’art. 58 cit., come già osservato dal Collegio di Garanzia, si pone in termini di eccezione rispetto alla regola generale di cui al precedente art. 20, in base al quale è prevista la cancellazione dall’elenco degli istruttori di coloro che non abbiano superato per due volte, anche non consecutive, la prova tecnica di conferma.
Pertanto, la norma, deve essere interpretata in senso letterale, consentendo agli istruttori che hanno riportato due insufficienze consecutive prima della sua entrata in vigore di partecipare solamente al successivo periodo di conferma tecnica triennale, senza ulteriori dilazioni, che al contrario consentirebbero di procrastinare sine die la possibilità di sostenere una prova di riparazione, a fronte della mera impossibilità a partecipare a qualsiasi sessione ordinaria o di recupero.
Peraltro, a parere delle parti resistenti, la tesi della ricorrente contrasterebbe anche con quanto previsto dal regime ordinario delle sessioni di esami, che prevede la possibilità di assenze giustificate e di conseguenti apposite sessioni solo per gravi motivi di salute o per stato di gravidanza del soggetto impossibilitato a partecipare (ai sensi dell’art. 20, co. 7 del Regolamento) e non anche per cause ascrivibili a soggetti terzi (quali sono, ad esempio, i suoi familiari).
Con ordinanza cautelare nr. 2018/6414, pubblicata in data 25.10.2018, il Collegio ha respinto l’istanza di misure cautelari formulata dalla ricorrente.
Infine, all’udienza del 8.11.2021 il ricorso è stato introitato per la decisione.
ll ricorso è infondato e va respinto.
Non è contestato che la ricorrente, avendo riportato nel 2011 e nel 2014 due insufficienze in occasione delle conferme tecniche triennali previste per gli Istruttori Nazionali di Sci Alpino, è stata convocata dalla F.I.S.I. per la sessione di recupero del 14 novembre 2017, non avendo potuto partecipare, a causa di motivi familiari, alla precedente sessione ordinaria fissata per il mese di maggio 2017.
La possibilità, per gli istruttori di sci che hanno riportato due insufficienze, di sostenere un ulteriore prova, è prevista dall’art. 58, co. 5, del Regolamento F.I.S.I., a mente del quale: “Gli Istruttori Nazionali che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento hanno riportato due insufficienze consecutive nei periodi di conferma tecnica triennale possono partecipare solamente al successivo periodo di conferma tecnica triennale. L’istruttore nazionale che nel nuovo periodo di conferma tecnica non raggiunge la sufficienza nella valutazione finale nella sessione ordinaria o nella sessione di recupero perde il titolo di istruttore nazionale ed è cancellato definitivamente dagli elenchi degli istruttori nazionali”.
La norma è chiara: a due insufficienze consecutive consegue solo la possibilità di partecipare al successivo periodo di conferma tecnica triennale, il cui mancato superamento determina la cancellazione dagli elenchi.
Nel caso di specie, la ricorrente non è stata sottoposta a valutazione, non essendosi presentata alla sessione di recupero.
L’art. 58 del Regolamento non contempla l’ipotesi della mancata presentazione dell’istruttore alle prove d’esame, limitandosi a statuire che “l’istruttore nazionale che nel nuovo periodo di conferma tecnica non raggiunge la sufficienza nella valutazione finale nella sessione ordinaria o nella sessione di recupero perde il titolo di istruttore nazionale ed è cancellato definitivamente dagli elenchi degli istruttori nazionali”.
In mancanza di esplicite regole che disciplinino il caso della mancata presentazione (e della connessa giustificabilità dell’assenza), soccorre la disposizione di cui all’art. 20 del medesimo regolamento, che dispone: “ L’istruttore nazionale che per gravi motivi di salute o per stato di gravidanza risulta impossibilitato a partecipare all’intero periodo o alla sessione di recupero della conferma tecnica triennale ha facoltà di richiedere una sessione straordinaria di recupero previo accertamento della commissione medica FISI. I costi della sessione straordinaria di recupero sono a carico degli istruttori richiedenti. 8. L’istruttore nazionale che senza giustificato motivo non presenzia ad un periodo di conferma obbligatorio annuale perde il titolo di istruttore nazionale ed è cancellato definitivamente dagli elenchi Istruttori Nazionali”.
La norma è chiara nel limitare le ipotesi di assenza giustificata ai gravi motivi di salute o allo stato di gravidanza dell’istruttore esaminando.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, nel quale la ricorrente ha addotto ragioni giustificative relative ai prossimi congiunti, senza peraltro allegare documentazione medica a supporto della propria istanza (documentazione del resto non allegata neppure agli atti del presente giudizio).
Conseguentemente il provvedimento emanato dalla Federazione risulta legittimo, in quanto l’assenza non risulta giustificabile a norma del Regolamento, conseguendone l’impossibilità di iscrizione negli elenchi.
Peraltro, il provvedimento non appare sproporzionato, in quanto l’accoglimento della tesi prospettata dal ricorrente finirebbe di fatto con consentire di procrastinare sine die la possibilità di sostenere una prova di riparazione, frustrando le esigenze di certezza poste a fondamento della tenuta degli elenchi degli Istruttori nazionali, necessari a certificare quali siano realmente i soggetti in possesso delle competenze professionali previste dalla normativa di settore.
Sotto tale angolo prospettico va dunque correttamente intesa la tesi della natura eccezionale e di favore dell’art. 58 comma 5 del Regolamento FISI, sostenuta dalla Federazione e dal CONI, che consente, in via di eccezione alla regola, agli istruttori che hanno già riportato due valutazioni negative, di beneficiare di un’ulteriore possibilità di riscatto.
Alla luce di tali assorbenti considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità e della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore