T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 26/01/2022 N. 913

Pubblicato il 26/01/2022

N. 00913/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10523/2018 REG.RIC.

N. 10665/2018 REG.RIC.

N. 11857/2018 REG.RIC.

N. 12136/2018 REG.RIC.

N. 01782/2019 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10523 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNB), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

contro

Comitato Olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; - Virtus Entella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Chiti, Armando Gamalero, Matilde Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 10665 del 2018, proposto da: F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;

contro

Comitato Olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- Lega Nazionale Professionisti di Serie B - LNPB, Lega Nazionale Professionisti - Lega Pro, non costituite in giudizio; - Virtus Entella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Chiti, Armando Gamalero, Matilde Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 11857 del 2018, proposto da Virtus Entella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Chiti, Armando Gamalero, Matilde Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; - F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;

nei confronti

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, Novara Calcio Spa, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 12136 del 2018, proposto da: Fallimento A.C. Cesena Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Diana, Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Pazzaglia in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;

contro

Comitato Olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; - Lega Nazionale Professionisti Serie B - L.N.P.B., Lega Italiana Calcio Professionistico, non costituiti in giudizio; - Virtus Entella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Chiti, Armando Gamalero, Matilde Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2019, proposto da Virtus Entella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Chiti, Armando Gamalero, Matilde Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; - Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

A) quanto al ricorso introduttivo del giudizio RG n. 10523 del 2018 e ai motivi aggiunti proposti dalla LNB, per l’annullamento:

- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI – I Sezione, prot. n. 728/2018, n. 60/2018 del 20.09.2018, di ogni atto connesso, presupposto e conseguente;

B) quanto al ricorso RG n. 10665 del 2018 proposto dalla FIGC, per l’annullamento:

- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI – I Sezione, prot. n. 728/2018, n. 60/2018 del 20.09.2018, di ogni atto connesso, presupposto e conseguente;

C) quanto al ricorso n. 11857 del 2018 proposto da Virtus Entella, per l’annullamento:

- delle note del Commissario Straordinario F.I.G.C. dell'1.10.2018 e del 28.9.2018 e dell'Ufficio legale di Lega Nazionale Professionisti di Serie B del 5.1.2018;

- dei Comunicati Ufficiali nn. 47, 48 e 49, pubblicati in data 13.8.2018, dal Commissario Straordinario FIGC;

- delle decisioni assunte dall'assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30.7.2018 di cui ai Comunicati inerenti il blocco dei ripescaggi rispettivamente nn. 4 e 10 e del calendario della Lega Serie B pubblicato con C.U. n. 10 del 14.8.2018;

nonché per l’accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente a che venga data piena attuazione, da parte di F.I.G.C. e Lega Nazionale Professionisti di serie B, ciascuna secondo le rispettive competenze, alla Decisione n. 60 del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 20.09.2019 e così venga disposto per la rideterminazione della classifica finale del Campionato di serie B 2017/2018 con conseguente ammissione della ricorrente Virtus Entella S.r.l., eventualmente anche in soprannumero, al Campionato di serie B 2018/2019, e per ogni necessaria statuizione ulteriore;

e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente;

D) quanto al ricorso RG n. 12136 del 2018 proposto da Fallimento AC Cesena spa, per l'annullamento:

- della decisione della prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI del 20 settembre 2018, n. 60, prot. n. 728/2018 (documento 3), nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto e/o conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso a quello impugnato;

E) quanto al ricorso n. 1782 del 2019 proposto da Virtus Entella, per l'annullamento:

- della Decisione della Corte Federale d'Appello pubblicata con il comunicato ufficiale n. 043/CFA (2018/2019) in Roma il 05.11.2018 e, per quanto possa occorrere, della decisione del Tribunale Federale Nazionale pubblicata con il comunicato ufficiale n. 016 datato 17.09.2018,

- nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.

Visti i ricorsi RG nn. 10523/2018, 10665/2018, 11857/2018, 12136/2018 e 1782/2019, i motivi aggiunti al ricorso RG n. 10523/2018 e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei vari giudizi di Virtus Entella S.r.l., del C.O.N.I., della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2022 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A) Con i ricorsi RG n. 10523/2018 (con motivi aggiunti), n. 10665/2018 e n. 12136/2018 proposti rispettivamente dalla Lega Nazionale professionisti di serie B, dalla FIGC e dal Fallimento AC Cesena spa, è stata impugnata, per l’annullamento, la decisione n. 60/2018 del 20.09.2018 con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha accolto il reclamo proposto dalla società Virtus Entella, statuendo che la penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta alla società AC Cesena (seppure dichiarata fallita il 9 luglio 2018, con revoca dell’affiliazione alla FIGC in data 30 agosto 2018) fosse scontata nel campionato 2017/2018 (con conseguente scorrimento della relativa graduatoria) e non in quello successivo 2018/2019.

Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, si riportano di seguito le fasi che hanno contraddistinto la vicenda di che trattasi nell’ambito della giustizia sportiva:

- in data 25 giugno 2018, la Procura Federale della FIGC ha deferito al Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare (TFN) l’A.C. Chievo Verona S.r.l., l’A.C. Cesena S.p.A. e i loro dirigenti per violazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 1-bis, commi 1 e 5, e 8 commi 1, 2 e 4 dello stesso codice, in relazione all’art. 19 Statuto Federale;

- nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, sono intervenuti la Virtus Entella S.r.l., U.S. Città di Palermo S.p.A. e F.C. Crotone S.r.l;

- con decisione del 25 luglio 2018, il TFN ha irrogato nei confronti dell’AC Cesena la sanzione della “penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019, nel caso in cui la Società dovesse risultare iscritta a qualsivoglia campionato organizzato dalla FIGC” mentre, con riferimento alla società Chievo Verona, ha dichiarato improcedibile il deferimento e disposto la restituzione degli atti alla Procura Federale della FIGC;

- avverso tale pronuncia, ha proposto reclamo la società AC Cesena dinanzi alla Corte Federale di appello (nel cui giudizio è intervenuta la Virtus Entella) la quale, con decisione del 9 agosto 2018 (ma con motivazioni depositate in data 29 agosto 2018), ha ritenuto sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le società Cesena e Chievo e, per l’effetto, ha rimesso gli atti “… al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la trattazione della presente controversia unitamente a quella concernente gli altri soggetti riguardati dal deferimento n. 670 del 25.6.2018”;

- avverso tale decisione della Corte Federale di Appello del 9/29 agosto 2018, ha proposto reclamo la Virtus Entella srl dinanzi alla Collegio di Garanzia del CONI il quale, con la decisione impugnata n. 60 del 20 settembre 2018, ha ritenuto, da un lato, insussistente una situazione di litisconsorzio necessario tra le società Cesena e Chievo Verona con conseguente inapplicabilità dell’art. 354 cpc che regola le ipotesi di rimessione al giudice di grado inferiore e, dall’altro, ha riformato la decisione del TFN del 25 luglio 2018 nella parte in cui non ha disposto che la sanzione da applicare all’AC Cesena fosse da scontare nel campionato concluso 2017/2018, posto che, nel frattempo, la società era stata dichiarata fallita (con revoca dell’affiliazione alla FIGC, disposta – come detto - con CU del 30 agosto 2018) e, quindi, non avrebbe potuto scontare alcuna sanzione nel campionato 2018/2019;

- nel frattempo, il TFN, investito nuovamente della vicenda dalla CFA con la predetta decisione del 9/29 agosto 2018, con decisione del 17 settembre 2018, ha da un lato inflitto sanzioni alla società Chievo Verona e, dall’altro (per quello che interessa in questa sede), ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’AC Cesena per intervenuta revoca dell’affiliazione alla FIGC disposta con C.U. del 30 agosto 2018, in ragione del fallimento dichiarato dal Tribunale civile in data 9 luglio 2018;

- il CFA, con decisione del 25 ottobre 2018 (pubblicata il 5 novembre 2018), ha poi respinto i reclami della società Chievo Verona e della stessa Virtus Entella;

- infine, il Collegio di Garanzia del CONI, su reclamo proposto dalla Virtus Entella avverso la predetta decisione della CFA del 25 ottobre 2018, ha sospeso il giudizio in data 18 gennaio 2019, in ragione della pendenza del contenzioso sull’intera vicenda presso il TAR Lazio.

Ciò premesso in punto di fatto, la LNB, con il ricorso introduttivo del giudizio RG n. 10523/2018, ha proposto i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 43 della L.F.; nullità della pronunzia nondimeno resa dal Collegio di garanzia.

La decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 60/2018 del 20 agosto 2018 è nulla in quanto è intervenuta dopo il fallimento della società AC Cesena; la LNB ha interesse alla presente impugnativa per garantire la certezza e la stabilità dei campionati;

2) violazione del principio secondo cui il potere sanzionatorio in ambito sportivo, trovando titolo nel vincolo di appartenenza ad un sistema, viene meno allorché al soggetto interessato sia stata revocata l'affiliazione.

La decisione del Collegio di Garanzia del CONI è stata assunta altresì dopo l’intervenuta revoca dell’affiliazione dell’AC Cesena, come peraltro sancito dal TFN in data 17 settembre 2018 ovvero tre giorni prima della decisione impugnata in questa sede; il Collegio di Garanzia avrebbe dovuto assumere la stessa deliberazione di non doversi procedere adottata dal TFN;

3) violazione delle attribuzioni della Lega e palese errore di fatto.

Il Collegio di Garanzia del CONI ha errato nel ritenere di poter stabilire gli effetti sul campionato di riferimento in quanto, pur scontando il Cesena la sanzione nell’anno 2017/2018, l’effetto sarebbe stato quello di far disputare i play-out (ovvero partite di spareggio) tra la Virtus Entella ed il Novara Calcio e non certo l’iscrizione diretta della prima nel campionato di serie B;

4) violazione del principio di immodificabilità a campionato in corso dei relativi competitors.

Il campionato non può essere modificato né soprattutto la modifica può essere fatta in corso di svolgimento.

Si sono costituiti nel presente giudizio (RG n. 10523/2018) il CONI e la società Virtus Entella per resistere al ricorso.

In particolare, il CONI ha dapprima eccepito il difetto di giurisdizione in quanto la vicenda riguarda l’organizzazione dei campionati e non un’ipotesi di illecito sportivo; a sua volta, la società Virtus Entella ha eccepito il difetto di legittimazione della LNB in quanto “promanazione” della FIGC e non è investita da alcun potere; nel merito, hanno chiesto entrambi il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con atto depositato in data 5 novembre 2018 nel ricorso RG n. 10523/2018, la LNB ha poi proposto i seguenti motivi aggiunti:

1) violazione dell’art. 24 della Costituzione – violazione del principio del contraddittorio – violazione del principio del giusto processo.

La LNB non è stata evocata nel giudizio dinanzi al Collegio di garanzia pur essendo parte necessaria, con ciò determinando una palese violazione del principio del contraddittorio;

2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI – violazione e/o falsa applicazione degli artt 33 e 41 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC; erroneità dei presupposti; sviamento.

La decisione impugnata è altresì illegittima nella misura in cui il Collegio di Garanzia del CONI, invocando l’art. 54, comma 2, del Codice di giustizia sportiva del CONI, ha riconosciuto la legittimazione processuale della Virtus Entella a essere parte del procedimento dinanzi agli organi della giustizia sportiva; al contrario, gli artt. 33, comma 3 e 41, comma 7, CGS FIGC riconoscono una tale legittimazione nei soli casi di illecito sportivo e non nelle ipotesi di illecito amministrativo come nel caso di specie.

Né al riguardo può essere invocato il giudicato della decisione del TFN del 25 luglio 2018 nella parte in cui ha ammesso l’intervento in giudizio della Virtus Entella, essendo stata annullata dalla CFA in data 9 agosto 2018 con rinvio degli atti al primo giudice;

3) violazione del principio di esaurimento dei gradi di giustizia sportiva – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, dello statuto FIGC e dell’art. 12 bis dello statuto CONI – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c.

La decisione del Collegio di Garanzia è altresì erronea nella misura in cui non ha dichiarato inammissibile il reclamo della Virtus Entella per violazione del principio di esaurimento dei gradi di giustizia sportiva nonché per violazione dei principi desumibili dall’art. 354 c.p.c. in punto di non impugnabilità delle decisioni che non si pronunciano sul merito;

4) erroneità dei presupposti e travisamento - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 354 cpc – violazione degli artt. 3 e 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva CONI, dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI e dell’art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC.

La decisione del Collegio di garanzia è altresì erronea nella misura in cui ha ritenuto insussistente una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le posizioni del Chievo Verona e del Cesena in quanto, come ha spiegato il CFA nella decisione del 9/29 agosto 2018, vi erano stati numerosi scambi di giocatori tra le due società; in ogni caso, anche a voler ritenere corretta la decisione del Collegio di garanzia in questa parte, ciò avrebbe dovuto determinare il rinvio degli atti alla CFA per l’esame nel merito della vicenda. Entrando poi nel merito, il Collegio di garanzia ha travalicato i limiti propri di giudice di legittimità;

5) abnormità - violazione dei principi di afflittività e personalità della sanzione disciplinare – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC - erroneità dei presupposti e travisamento.

La decisione del Collegio di Garanzia è altresì abnorme nella misura in cui ha preteso di irrogare la sanzione ad una società fallita e di farla scontare nell’ambito del campionato già concluso, con ciò andando a stravolgere una classifica cristallizzata e un campionato in corso, peraltro in violazione dell’art. 22 CGS FIGC che prevede che le sanzioni siano scontate nelle stagioni in corso.

In vista della trattazione del merito del ricorso RG n. 10523/2018, le parti (LNB, CONI e Virtus Entella) hanno depositato memorie con le quali, argomentando ulteriormente, hanno insistito nelle loro rispettive posizioni.

In particolare, Virtus Entella e CONI hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto si tratta di procedimenti sanzionatori; la prima ha anche eccepito il difetto di legittimazione della LNB in quanto, trattandosi di profili sanzionatori, la competenza è riconosciuta in capo alla Procura Federale; per il resto, Virtus Entella e CONI hanno chiesto il rigetto del ricorso RG n. 10523/2018 e dei motivi aggiunti perché infondati nel merito.

A sua volta, LNB, dopo aver riepilogato l’intera vicenda, ha insistito per l’accoglimento dell’impugnativa.

B) Con ricorso RG n. 10655/2018, la FIGC ha proposto analoga impugnativa, deducendo in particolare quanto segue avverso la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 60/2018:

- nessuna valutazione è stata svolta sul fatto che, nel frattempo, la società Cesena era fallita;

- nessuna verifica in concreto è stata effettuata sulla legittimazione a intervenire da parte della Virtus Entella;

- la decisione n. 60/2018 è stata assunta quando ancora non erano conclusi i gradi interni della giustizia sportiva dopo la decisione assunta dal CFA in data 9 agosto 2018 di rinviare gli atti al TFN, ciò in violazione dell’art. 30, comma 3, CGS FIGC;

- il Collegio di garanzia avrebbe dovuto rinviare gli atti alla Corte Federale di appello posto che quest’ultima, nella decisione del 9 agosto 2018, aveva deliberato solo in rito e non nel merito della controversia;

- sussiste un vizio di eccesso di potere da parte del Collegio di garanzia del CONI nella parte in cui ha voluto determinare gli effetti della sanzione disciplinare inflitta all’AC Cesena, essendo di competenza della FIGC e delle Leghe.

Anche in questo giudizio RG n. 10665/2018, si sono costituiti il CONI e la società Virtus Entella, eccependo e deducendo quanto già sopra sintetizzato con riferimento al ricorso RG n. 10523/2018 (e ai motivi aggiunti).

C) Successivamente, con ricorso iscritto al numero di RG n. 12136/2018, anche il Fallimento AC Cesena spa ha impugnato, per l’annullamento, la decisione n. 60/2018 del 20.09.2018 adottata dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

In estrema sintesi, il Fallimento AC Cesena spa, dopo aver precisato il proprio interesse consistente nel fatto che la conferma della validità della predetta decisione del Collegio di Garanzia avrebbe influito sul criterio di ripartizione delle risorse economiche delle società partecipanti al campionato di serie B 2017/2018, ha proposto analoghe censure a quelle contenute nelle due impugnative sopra riportate (RG nn. 10523/2018 e 10665/2018), unitamente ad una ulteriore doglianza di violazione del principio del contraddittorio da parte di Virtus Entella che avrebbe omesso di notificare il proprio reclamo ai due dirigenti dell’A.C. Cesena S.p.a., sigg.ri Aldini e Mariotti.

Anche in questo giudizio RG n. 12136/2018, si sono costituiti il CONI e la società Virtus Entella, eccependo e deducendo quanto già sopra sintetizzato con riferimento ai ricorsi RG n. 10523/2018 (con i suoi motivi aggiunti) e n. 10665/2018; anche la FIGC si è costituita nel presente giudizio, senza depositare tuttavia memorie in replica alle censure proposte dal Fallimento AC Cesena.

D) Con il ricorso RG n. 11857/2018, la società Virtus Entella ha invece impugnato, per l’annullamento e per la condanna al risarcimento dei danni, le note del Commissario straordinario della FIGC dell’1.10.2018 e del 28.9.2018 nonché quella dell’Ufficio legale di Lega Nazionale Professionisti di Serie B del 5.1.2018 con cui, in violazione di quanto deciso dal Collegio di Garanzia del CONI n. 60/2018 del 20 settembre 2018 (contro cui, come detto, la LNB, la FIGC e il Fallimento Cesena hanno proposto impugnativa, chiedendo l’annullamento con i tre distinti ricorsi sopra riassunti), la ricorrente non è stata ammessa a partecipare al campionato di serie B per l’anno 2018/2019; altresì, la società istante (Entella) ha anche impugnato, per l’annullamento e per la condanna al risarcimento, i comunicati ufficiali nn. 47, 48 e 49 del 13.8.2018 con cui il predetto Commissario Straordinario della FIGC ha ridotto da 22 a 19 squadre il format del campionato di serie B per l’anno 2018/2019.

La società Virtus Entella, dopo aver anch’essa ripercorso le tappe della vicenda in ambito sportivo, ha altresì precisato che, in ragione di quanto deciso dal Collegio di Garanzia del CONI in data 20 settembre 2018 (ed, in particolare, nella parte in cui, nel riformare la decisione del TFN del 25 luglio 2018, ha disposto che la sanzione da applicare all’AC Cesena fosse da scontare nel campionato concluso 2017/2018), ha chiesto alla FIGC e alla LNB di dare attuazione alla decisione del Collegio di Garanzia del CONI alla quale, con le note impugnate, non hanno voluto conformarsi.

Ciò posto in punto di fatto, la Virtus Entella, con il ricorso RG n. 11857/2018, ha dapprima proposto i seguenti motivi con riferimento alle note del Commissario straordinario della FIGC dell’1.10.2018 e del 28.9.2018 e a quella dell’Ufficio legale di Lega Nazionale Professionisti di Serie B del 5.1.2018 di mancata ammissione al campionato di serie B per l’anno 2018/2019:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1, legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., 1, 2 e 62 del Codice di giustizia sportiva, 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI e dei principi di efficacia, efficienza, proporzionalità, buon andamento dell’azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento. Eccesso di potere difetto assoluto di presupposto, per illogicità, arbitrarietà e manifesta ingiustizia. Incompetenza. Carenza di motivazione. Sviamento di potere.

La FIGC e la LNB hanno omesso di conformarsi alla decisione n. 60/2018 nonostante il Collegio di Garanzia del CONI avesse sancito di applicare la sanzione all’AC Cesena nel campionato 2017/2018 e di procedere allo scorrimento della relativa classifica.

Tale omissione si pone in contrasto con l’art. 1 del codice di comportamento sportivo del CONI che impone, tra l’altro, di adeguarsi alle decisioni della giustizia sportiva del CONI;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1, legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., e dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere difetto assoluto di presupposto, per illogicità grave e manifesta. Carenza di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere.

Le ragioni poste a base delle note impugnate riguardano il fatto che:

- il giudizio sul Cesena calcio era ancora pendente dinanzi al TFN in ragione del rinvio disposto dalla CFA con decisione del 9/29 agosto 2018;

- anche in caso di conferma dell’applicazione della sanzione nel campionato 2017/2018 e non in quello successivo, ciò non avrebbe determinato automaticamente l’ammissione della Virtus Entella nel campionato di serie B bensì l’ammissione allo spareggio con il Novara Calcio;

- in ogni caso, una volta avviato, il campionato deve rimanere intangibile, anche per tutelare le società partecipanti che hanno confidato su un determinato assetto.

Sul punto, Virtus Entella sostiene che la decisione del Collegio di Garanzia prevale sulle decisioni degli organi di giustizia sportiva della FIGC che, invero, sono state pronunciate in violazione dell’art. 39 cpc; altresì, l’attuazione della decisione del Collegio di garanzia comportava esclusivamente lo scorrimento della classifica finale del campionato 2017/2018 senza necessità di disputare ulteriori partite, come avvenuto anche in casi precedenti. Inconferente, poi, è il riferimento al principio di intangibilità dei campionati in quanto ciò renderebbe inutile l’esercizio del potere disciplinare da parte della stessa FIGC.

La Virtus Entella, sempre con il ricorso RG n. 11857/2018, ha poi proposto i seguenti motivi con riferimento ai CC.UU. della FIGC del 13 agosto 2018 che, in estrema sintesi, hanno ridotto da 22 a 19 squadre il format del campionato di serie B per l’anno 2018/2019, in ragione del fallimento di F.C. Bari 1908 SpA., U.S. Avellino 1912 e A.C. Cesena SpA;

3) violazione dell’art. 3 Statuto della FIGC. Violazione art. 2 e 18 Cost.; violazione degli artt. 1 e 2 del D.L. 220/2003. Violazione C.U. 22/A 20.07.2017 FIGC.

Tale decisione di ridurre il format del campionato di serie B si pone in netto contrasto con il c.d. “vincolo di giustizia” che caratterizza la stessa autonomia dell’ordinamento sportivo e che impone l’obbligo di conformarsi alle decisioni della giustizia sportiva;

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 50 delle Norme Organizzative Interne della FIGC. Violazione del principio di affidamento, quale principio generale del diritto. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

La modifica del format della serie B si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 50 delle NOIF secondo cui, in caso di modifiche dell’ordinamento dei campionati, queste entrano in vigore “a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione…”.

La ratio è evidente in quanto modifiche del genere necessitano di adeguamenti da parte dei protagonisti di carattere economico ed organizzativo che devono essere programmati per tempo;

5) eccesso di potere per carenza e genericità della motivazione; eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti successivi; eccesso di potere per carenza di potere; violazione art. 97 Cost.

I provvedimenti impugnati sono peraltro carenti dal punto di vista motivazionale posto che non risulta alcuna esplicazione delle ragioni di pubblico interesse che li hanno ispirati, così arrecando un grave pregiudizio alla ricorrente che può vantare una decisione favorevole del Collegio di garanzia.

Peraltro, il commissario straordinario era privo dei poteri necessari per procedere ad una tale modifica regolamentare in quanto la nomina del 1° febbraio 2018 disposta dalla Giunta nazionale del CONI era finalizzata a garantire il solo funzionamento della Federazione e a pervenire al più presto alla ricostituzione degli organi federali.

Si sono costituiti in questo giudizio (RG n. 11857/2018) la LNB e la FIGC per resistere al ricorso.

La LNB, con memoria, ha dapprima chiesto l’integrazione del contraddittorio con le squadre che, insieme alla ricorrente, hanno chiesto l’iscrizione nel campionato di serie B al posto delle tre società fallite ovvero Catania, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana; altresì, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso con riferimento all’impugnativa dei CC.UU. del 13 agosto 2018 in quanto divenuti inoppugnabili per decorrenza dei termini di 30 gg. previsti da art. 43 bis CGS FIGC (ovvero entro 12 settembre 2018), senza che ciò sia superato dall’entrata in vigore del decreto legge n. 115 del 5 ottobre 2018; per il resto, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito, rappresentando, tra l’altro, la violazione da parte del Collegio di garanzia del principio secondo cui il potere sanzionatorio in ambito sportivo trova titolo nel vincolo di appartenenza (affiliazione) che, con riferimento al Cesena Calcio non sussisteva più in ragione dell’intervenuto fallimento della società e della revoca dell’affiliazione.

In prossimità della trattazione del merito, LNB e Virtus Entella hanno depositato memorie con cui, dopo aver ulteriormente argomentato, hanno poi insistito nelle loro rispettive posizioni; in particolare, LNB ha altresì ribadito l’intangibilità del nuovo format a 19 squadre del campionato di serie B, disposta dal commissario straordinario della FIGC con i comunicati del 13 agosto 2018 (il che impedirebbe – ad avviso della Lega B - la pretesa della ricorrente di essere iscritta nel campionato di serie B 2018/2019 come 20^ squadra), posizione niente affatto condivisa dalla Virtus Entella.

E) Con successivo ricorso RG n. 1782/2019, Virtus Entella srl ha, poi, impugnato per l’annullamento e per la condanna al risarcimento dei danni le decisioni del TFN del 17 settembre 2018 e della CFA del 5 novembre 2018, successive al rinvio disposto dalla stessa CFA con deliberazione del 9/29 agosto 2018 (oggetto poi del giudizio definito dal Collegio di Garanzia del CONI in data 20 settembre 2018) che, per quanto di interesse, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’AC Cesena in ragione dell’intervenuta revoca dell’affiliazione.

Avverso tali decisioni, la Virtus Entella ha proposto i seguenti motivi:

1) decisione del TFN n. 16/18. Violazione del principio del ne bis in idem. Contrasto tra giudicati. Violazione art. 39 c.p.c.. Violazione artt. 2, c. 6, Codice della giustizia sportiva CONI e 1, c. 2, Codice della giustizia sportiva FIGC.

La decisione del TFN del 17 settembre 2018 è stata resa mentre era ancora pendente il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport che, con decisione n. 60 del 20 settembre 2018, ha poi definito la vicenda relativa all’AC Cesena.

Pertanto, la decisione del TFN è stata assunta in violazione dell’art. 39 cpc che regola le ipotesi di litispendenza che mira ad evitare che vi possano essere deliberazioni contrastanti nell’ambito della stessa vicenda.

Peraltro, la decisione è anche errata in quanto, al momento del deferimento, la società Cesena era in bonis; altresì, l’art. 16, comma 6, delle NOIF prevede effetti differiti con riferimento alle dichiarazioni di insolvenza delle società, nel caso in cui l’esercizio dell’impresa comunque prosegua oppure quando il titolo sportivo venga attribuito ad altra società.

Anche nel caso di specie, gli effetti della revoca dell’affiliazione non erano ancora maturati e, quindi, l’irrogazione della sanzione doveva seguire il principio di afflittività previsto dall’ordinamento sportivo;

2) decisione del CFN N. 043/CFA. Violazioni del principio del ne bis in idem. Contrasto tra giudicati. Violazione dell’art. 16, comma 6, delle norme NOIF, degli artt. 36 bis e 43 del CGS FIGC, dell’art.1, comma 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n.280, dell’art.33, c.5 C.G.S. FIGC, dell’art.331 c.p.c.. Violazione artt. 2, c. 6, Codice della giustizia sportiva CONI e 1, c. 2, Codice della giustizia sportiva FIGC.

La decisione della CFA del 5 novembre 2018 è errata in più punti:

- ha ritenuto inammissibile l’intervento dell’Entella in quanto la vicenda aveva ad oggetto un illecito amministrativo, quando sul punto si era formato il giudicato interno, con ciò contraddicendo la decisione n. 60/2018 del Collegio di garanzia del CONI; decisione della CFA che – come detto – è stata assunta in violazione dell’art. 39 cpc;

- tale assunto di inammissibilità dell’intervento del Virtus Entella si pone poi in contrasto con gli artt. 36 bis e 43 CGS FIGC secondo cui possono partecipare al procedimento sportivo tutti coloro che hanno un interesse a quella decisione; peraltro, il TFN, nella prima decisione del luglio 2018, ha ritenuto ammissibile l’intervento nel giudizio contro il Cesena di Virtus Entella e tale deliberazione non è stata smentita dal CFA ad agosto 2018 e dal Collegio di garanzia del CONI in data 20 settembre 2018;

- la CFA del 5 novembre 2018 ha poi ritenuto sussistente un altro motivo di inammissibilità derivante dal fatto che non sarebbero stati evocati nel giudizio di fronte al CFA altre due parti del giudizio di primo grado (ovvero Aldini e Mariotti); ma questi, oltre a non costituire controparti sostanziali, avrebbero potuto essere evocati dallo stesso organo di giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 331 cpc;

- stessa eccezione è stata sollevata con riferimento alla mancata notifica alle Leghe interessate dell’appello alla CFA proposto da Virtus Entella ma, anche in questo caso, vale quanto detto in precedenza con riferimento agli altri due soggetti non evocati anche perché il petitum della ricorrente era quello di far valere il contrasto tra giudicati.

Si sono costituiti anche in questo giudizio RG n. 1782/2019 la LNB e la FIGC per resistere al ricorso.

La LNB, con memoria, ha dapprima nuovamente eccepito l’inammissibilità del ricorso con riferimento all’impugnativa dei CC.UU. del 13 agosto 2018 in quanto divenuti inoppugnabili per decorrenza dei termini di 30 gg. previsti da art. 43 bis CGS FIGC (ovvero entro il 12 settembre 2018); per il resto, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nel merito in quanto la decisione del Collegio di garanzia del CONI del 20 settembre 2018 non era definitiva posto che era ancora pendente il giudizio di rinvio al TFN come previsto dall’art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC e anche perché non può sussistere un’ipotesi di litispendenza ex art. 39 cpc, trattandosi nel caso di specie di uffici giudiziari diversi.

In prossimità della trattazione del merito, hanno depositato memorie la LNB e la Virtus Entella le quali, dopo aver ulteriormente argomentato, hanno poi insistito nelle loro rispettive posizioni.

Anche la FIGC ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2022, le cause sopra descritte sono state trattenute dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Va, anzitutto, disposta, ai sensi dell’art. 70 del codice del processo amministrativo, la riunione dei ricorsi RG nn. 10523/2018, 10665/2018, 11857/2018, 12136/2018 e 1782/2019, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva nonché per motivi di economia processuale, trattandosi della stessa vicenda avente ad oggetto, in estrema sintesi, l’esito del deferimento, in data 25.06.2018, della società AC Cesena (insieme all’A.C. Chievo Verona S.r.l.) e dei suoi dirigenti da parte della Procura Federale della FIGC dinanzi agli organi della giustizia sportiva, per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 1-bis, commi 1 e 5, e 8 commi 1, 2 e 4, dello stesso codice, in relazione all’art. 19 dello Statuto Federale, nonché il fallimento della stessa società intervenuto dopo la conclusione del campionato di serie B 2017/2018, in data 9 luglio 2018 (gli sviluppi della vicenda sono stati riportati nella parte in fatto).

2. Ciò premesso, può passarsi all’esame dei ricorsi RG n. 10523/2018 (con motivi aggiunti), n. 10665/2018 e n. 12136/2018 con cui, rispettivamente, la LNB, la FIGC e il Fallimento AC Cesena spa hanno impugnato, per l’annullamento, la decisione n. 60/2018 del 20.09.2018 con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha accolto il reclamo proposto dalla società Virtus Entella, statuendo in particolare che la penalizzazione di 15 punti inflitta alla società AC Cesena (dichiarata fallita dal Tribunale civile il 9 luglio 2018, con conseguente revoca dell’affiliazione alla FIGC in data 30 agosto 2018) fosse “scontata” nel campionato 2017/2018 - con relativo scorrimento della classifica finale - e non in quello successivo 2018/2019.

2.1 Al riguardo, va anzitutto osservato che può prescindersi dall’esame delle eccezioni sollevate dal CONI (difetto assoluto di giurisdizione in quanto la vicenda riguarderebbe l’organizzazione dei campionati) nonché dalla società Virtus Entella (che, a sua volta, ha eccepito il difetto di legittimazione della LNB in quanto “promanazione” della FIGC nonché della stessa FIGC, avendo il Collegio di garanzia accolto le richieste sanzionatorie nei confronti del Cesena calcio formulate dalla Procura Federale della stessa FIGC) in quanto i tre ricorsi sono, comunque, inammissibili, avendo le parti ricorrenti (LNB, FIGC e Fallimento AC Cesena) attivato la tutela costitutiva di annullamento della deliberazione di un organo della giustizia sportiva che ha sanzionato la società Cesena per fatti rilevanti sul piano disciplinare, ovvero una questione che l’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 220 del 2003 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003) riserva all’ordinamento sportivo, in ragione dell’autonomia ad essa riconosciuta.

Va, invero, ricordato che, in data 25 giugno 2018, la Procura Federale della FIGC ha deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (TFN) l’A.C. Chievo Verona S.r.l., l’A.C. Cesena S.p.A. e i loro dirigenti per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 1-bis, commi 1 e 5, e 8 commi 1, 2 e 4, dello stesso codice, in relazione all’art. 19 Statuto Federale, avendo le due società operato tra loro diversi trasferimenti di calciatori, indicando corrispettivi superiori al loro valore reale, così creando fittizie plusvalenze poi indicate nei bilanci annuali.

Si tratta, come detto, dell’esercizio di un potere disciplinare da parte degli organi di giustizia sportiva in relazione al quale, come sancito da due sentenze della Corte Costituzionale (n. 49/2011 e n. 160/2019), è inibita da parte del giudice statale, per esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, la tutela caducatoria, essendo invece ammessa, per ossequio al principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, quella meramente risarcitoria laddove siano lese situazioni giuridiche soggettive aventi consistenza di interesse legittimo.

In particolare, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 220 del 2003 (che, come detto, riserva all’ordinamento sportivo le questioni aventi ad oggetto, tra l’altro, “...i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”), ha ritenuto compatibile con la Carta fondamentale quell’assetto di tutele, conformato dal diritto vivente, secondo cui, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive non tecniche incidenti su situazioni soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, è possibile proporre la sola domanda di risarcimento del danno dinanzi al giudice amministrativo in regime di giurisdizione esclusiva, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento (così Corte Costituzionale nn. 49/2011, poi confermata con la sentenza n. 160/2019).

Ed invero, con la sentenza da ultimo citata (n. 160/2019), il giudice delle leggi ha richiamato quanto già precisato con la precedente pronuncia n. 49/2011 che ha escluso “che delle menzionate disposizioni costituzionali vi sia stata lesione, dal momento che la normativa contestata, nell’interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria da questa Corte, tiene ferma la possibilità, per chi ritenga di essere stato leso nei suoi diritti o interessi legittimi da atti di irrogazione di sanzioni disciplinari, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e che questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo, risulta in ogni caso idonea, nella fattispecie, a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell’interesse legittimo. La scelta legislativa che la esprime è frutto infatti del non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale e le esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – che trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 Cost. – «bilanciamento che lo ha indotto [...] ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente» su tale autonomia, mantenendo invece ferma la tutela per equivalente”.

Ora, non è revocabile in dubbio che la fattispecie in esame abbia ad oggetto l’irrogazione e l’applicazione di sanzioni disciplinari sportive in quanto, come precisato nella parte in fatto, il Collegio di Garanzia del CONI, con la decisione n. 60/2018, nel riformare quanto disposto dalla Corte Federale di Appello del 9/29 agosto 2018, da un lato, ha confermato l’irrogazione nei confronti dell’AC Cesena della penalizzazione di 15 punti (disposta dal TFN in data 25 luglio 2018) e, dall’altro, ha dettato le modalità di “applicazione” della predetta sanzione, disponendo la sua esecuzione nella stagione sportiva 2017/2018 con conseguente rideterminazione della classifica finale di quel campionato di serie B e con la retrocessione nella serie inferiore della predetta società; infine, il Collegio di Garanzia ha lasciato “alla FIGC e alla Lega di serie B l’adozione dei conseguenti provvedimenti”.

Da ciò si ricava che il predetto organo di giustizia sportiva si è “mosso” nell’ambito delle prerogative previste dal citato art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 220 del 2003 che, tuttavia, come detto, non ammettono la tutela annullatoria, seguendo quanto sancito dalla Corte Costituzionale.

2.2 Né, al riguardo, può ritenersi, come eccepito dal CONI, che il caso sottoposto all’esame del Collegio costituisca un’ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, rientrando la vicenda nell’ambito dell’organizzazione dei campionati di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legge n. 220 del 2003 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003).

Sul punto, ritiene il Collegio che la circostanza secondo cui la vicenda in esame possa avere avuto effetti sull’organizzazione dei campionati costituisce una mera conseguenza di un procedimento comunque “nato” nell’ambito dell’esercizio dei poteri disciplinari riconosciuti in capo alla FIGC e agli organi di giustizia sportiva.

Ora, che la modalità di applicazione della sanzione irrogata alla società AC Cesena potesse avere effetti sull’organizzazione del campionato costituisce, invero, un effetto indiretto della decisione di natura disciplinare assunta dagli organi di giustizia sportiva ma ciò non comporta una “conversione” dei poteri da questi esercitati, mutandone la natura da disciplinare a organizzativa.

2.3 Allo stesso modo, non può ritenersi che la vicenda rientri nelle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive (rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prima dal decreto legge n. 115 del 2018, non convertito, e poi dall'art. 1, comma 649, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145), per le quali è ammessa anche la tutela costitutiva tipica di tipo caducatorio.

Al riguardo, vale quanto esposto al punto precedente, precisando che la richiesta di iscrizione al campionato di serie B è stata rivolta da Virtus Entella agli organismi competenti per effetto della sanzione disciplinare applicata alla società AC Cesena, il che - come detto - non comporta una “conversione” dei poteri esercitati dagli organi di giustizia sportiva.

2.4 A ciò si aggiunga - per concludere sul punto - che neanche può ritenersi che la vicenda all’esame del Collegio muti i suoi caratteri in ragione dei soggetti che impugnano la decisione adottata dagli organi di giustizia sportiva; in altre parole, potrebbe ipotizzarsi che la vicenda manterrebbe i connotati di natura disciplinare nel solo caso in cui sia il destinatario della sanzione ad impugnare la relativa decisione di natura disciplinare (nel caso di specie, l’AC Cesena spa) mentre muterebbe le caratteristiche (ovvero di natura organizzativa o di mancata iscrizione al campionato) qualora a dolersi contro quella stessa sanzione siano gli altri “attori” della vicenda (nel caso di specie, LNB, FIGC e Virtus Entella).

Sul punto, non può non ribadirsi quanto detto in precedenza ovvero che la vicenda riguarda condotte rilevanti sul piano disciplinare perpetrate dalla AC Cesena spa, che hanno portato all’irrogazione nei suoi confronti (e dei suoi dirigenti) delle relative sanzioni: la vicenda di che trattasi mantiene il suo rilievo disciplinare dal punto di vista oggettivo e non muta le sue caratteristiche a seconda dei soggetti che si “attivano” contro la decisione degli organi di giustizia sportiva di irrogare la sanzione ovvero contro le sue modalità di applicazione (come nel caso di specie).

Per concludere sul punto, la questione non perde quindi la sua oggettività e rimane una vicenda di natura disciplinare, a prescindere da coloro nei confronti dei quali si determinano gli effetti o da chi ne contesti le modalità di applicazione.

3. Pertanto, i ricorsi RG n. 10523/2018 (con motivi aggiunti), n. 10665/2018 e n. 12136/2018 con cui è stato chiesto l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 60/2018 del 20 settembre 2018 vanno dichiarati inammissibili.

4. Ciò detto, può, ora, passarsi all’esame del ricorso RG n. 11857/2018 proposto da Virtus Entella, precisando, sin d’ora, che il suo esame si concentrerà, per ragioni di presupposizione logica, sulla richiesta risarcitoria avanzata dalla società ricorrente la quale si basa, in estrema sintesi, sul danno derivante dalla mancata applicazione (recte: esecuzione) da parte della FIGC e della LNB della predetta decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 60/2018 del 20 settembre 2018 (oggetto dei tre ricorsi di cui ai punti precedenti).

4.1 Dovendo, quindi, verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale (ovvero ingiustizia del danno, nesso di causalità ed elemento soggettivo; cfr, anche di recente, Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 7/2021) e dovendo quindi indagare sul c.d. “rapporto sottostante” (ovvero sul presupposto delle richieste della Virtus Entella di iscrizione nel campionato di serie B, rigettate con le note impugnate), occorre partire anzitutto dalla verifica della legittimità della predetta decisione assunta dal Collegio di Garanzia del CONI (n. 60/2018): ciò al fine di accertare la presenza di un comportamento contra ius (ingiusto) fonte di danno.

4.2 Al riguardo, il Collegio ritiene, proprio perché si tratta dell’esercizio di un potere disciplinare da parte degli organi di giustizia sportiva, che la decisione del Collegio di Garanzia del CONI non abbia fatto corretta applicazione dei principi e delle regole che regolano la materia sanzionatoria, per come disciplinata in ambito sportivo (peraltro, non in contrasto con quanto previsto nell’ambito dell’ordinamento statale).

Sul punto, va subito precisato che il Collegio di Garanzia del CONI, nella decisione n. 60/2018 del 20 settembre 2018, pur prendendo atto che la società Cesena era stata dichiarata fallita nel mese di luglio 2018 (fallimento che, come detto, ha portato alla revoca dell’affiliazione dalla FIGC in data 30 agosto 2018), non ha poi fatto discendere la conseguenza diretta di tale declaratoria che, in ambito amministrativo, porta normalmente alla sottrazione di colui che è sottoposto ad una procedura (recte: procedimento) disciplinare dall’esercizio di quel potere, mancando il profilo soggettivo della legittimazione (passiva).

Del resto, le stesse norme dettate in ambito sportivo prevedono espressamente che l’azione disciplinare è esercitata (dal Procuratore federale) nei confronti dei tesserati e degli affiliati (cfr, per tutte, art. 44, comma 1, del CGS CONI), dal che deriva che il potere disciplinare non è esercitabile nei confronti di coloro che non si trovano in quelle condizioni soggettive (di tesserato o di affiliato).

Ciò è coerente, peraltro, con l’ordinamento statale in tema di esercizio del potere disciplinare il quale, essendo finalizzato alla tutela del bene specifico avente ad oggetto il corretto adempimento della prestazione lavorativa e alla protezione del bene generale costituito dai principi che regolano l’organizzazione di riferimento (come ad esempio, nella pubblica amministrazione, la onorabilità, la correttezza, l’imparzialità e il buon andamento mentre, nell’ordinamento sportivo, i principi di lealtà, correttezza, probità e merito sportivo), presuppone che il soggetto “faccia parte” di quella determinata categoria o organizzazione, tanto che il venir meno del rapporto (lavorativo) ovvero del vincolo di appartenenza fa venire meno l’assoggettabilità al connesso potere disciplinare.

Del resto, non è un caso che, in ambito amministrativo, laddove il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare decida di dimettersi in pendenza di una procedura sanzionatoria, l’ordinamento preveda la possibilità per l’amministrazione, al di fuori dei casi di pensionamento per raggiunti limiti di età, di procrastinare l’accettazione delle dimissioni all’esito del procedimento disciplinare, in modo da mantenere “vivo” il vincolo di appartenenza.

Ciò non è avvenuto, nel caso di specie, in cui, a fronte della dichiarazione di fallimento dell’AC Cesena spa disposta dal Tribunale civile in data 9 luglio 2018, la FIGC ha disposto la revoca dell’affiliazione dalla Federazione stessa, con comunicato del 30 agosto 2018, che peraltro non risulta contestato in alcuna sede.

Sul punto, riservando al prosieguo l’individuazione della corretta declaratoria che il Collegio di garanzia avrebbe dovuto utilizzare nel caso di specie, la società Virtus Entella sostiene che la revoca dell’affiliazione non inibisce l’esercizio del potere disciplinare della Federazione in quanto l’art. 16, comma 6, delle NOIF, nei casi della specie causati dallo stato di insolvenza della società sportiva, disciplina i relativi effetti, distinguendo tra l’ipotesi in cui, dopo la revoca, “l’esercizio dell’impresa prosegua” da quella in cui il titolo sportivo venga attribuito ad altra società.

Al riguardo, è sufficiente osservare, in punto di fatto, che le ipotesi previste dal citato art. 16, comma 6, delle NOIF non si sono verificate entro il termine ivi previsto, che la norma citata individua nella data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo (così l’art. 16, comma 6, delle NOIF FIGC: “Il Presidente Federale delibera la revoca della affiliazione di una società alla F.I.G.C. in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo”).

Ed invero, non è revocabile in dubbio che, al momento della revoca dell’affiliazione del 30 agosto 2018 e, soprattutto, al momento dell’adozione della decisione da parte del Collegio di Garanzia in data 20 settembre 2018, quel termine previsto dalla norma da ultimo citata fosse ampiamente decorso, con ciò conferendo definitività al predetto provvedimento di revoca adottato dalla FIGC.

In questo quadro, perde di rilievo l’individuazione della corretta declaratoria che il Collegio di garanzia avrebbe dovuto utilizzare (ovvero l’interruzione di natura processuale prevista dall’art. 43 della legge fallimentare oppure, più correttamente, ad avviso del Collegio, la sospensione del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990), in quanto ciò che conta, nel caso di specie, è che la situazione di fatto venutasi a creare nella vicenda in esame ha portato, nel corso dell’esercizio del potere sanzionatorio da parte degli organi di giustizia sportiva, a sottrarre l’AC Cesena dal vincolo sportivo e, di conseguenza, dal potere disciplinare al quale era assoggettato in ragione di quel vincolo ormai reciso.

In questa parte, quindi, la decisione del Collegio di garanzia del CONI n. 60/2018 di confermare la penalizzazione di 15 punti e di dettare le modalità di applicazione della sanzione (ovvero di collocare l’AC Cesena all’ultimo posto del campionato di serie B 2017/2018, rimettendo poi alla FIGC e alla LNB l’adozione dei conseguenti provvedimenti) non si rivela corretta alla luce di quanto sopra esposto.

Ciò comporta che nessun effetto modificativo avrebbe dovuto determinarsi sulla classifica del campionato di serie B 2017/2018, con ciò cristallizzando la stessa posizione della Virtus Entella che, perdendo i play out disputati con l’Ascoli Calcio, è stata retrocessa nella serie inferiore; da qui deriva, quindi, che nessun danno ingiusto può dirsi verificato nella sfera giuridica della Virtus Entella, con ciò facendo venire meno uno dei presupposti necessari per il riconoscimento della responsabilità risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c..

4.3 Un tale esito rende, invero, superfluo l’esame di tutte le altre doglianze contenute nel ricorso in esame (RG n. 11857/2018) finalizzate, in particolare, all’annullamento delle note del Commissario straordinario della FIGC dell’1.10.2018 e del 28.9.2018 nonché di quella dell’Ufficio legale della Lega Nazionale Professionisti di Serie B del 5.1.2018, in modo da poter accedere alla tutela risarcitoria.

Tuttavia, ritiene il Collegio di dover precisare, anche per esigenze di completezza, alcuni aspetti sempre con riferimento alle altre eccezioni rivolte dalle controparti (FIGC e LNB) contro la decisione del Collegio di garanzia del CONI n. 60/2018, e in particolare:

- non è fondata la doglianza che ritiene inammissibile il reclamo proposto da Virtus Entella al Collegio di Garanzia del CONI in quanto, oltre al fatto che il suo intervento nel giudizio dinanzi al Tribunale federale nazionale è stato oggetto di favorevole valutazione da parte di quell’organo di giustizia che lo ha ritenuto ammissibile così da diventare formalmente parte del giudizio, l’art. 54, comma 2, del CGS CONI prevede espressamente che “Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione….”, con conseguente legittimazione della società ricorrente a proporre reclamo, in ragione dell’acquisita posizione di parte processuale;

- altresì infondata è la doglianza delle controparti secondo cui, a fronte di una pronuncia in rito del giudice di appello che rimette gli atti al giudice di primo grado per la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario, non è ammesso ricorso in Cassazione in quanto, come correttamente rilevato da Virtus Entella, è invece ammissibile l’impugnazione di sentenze pronunciate ai sensi degli artt. 353 e 354 cpc (sul punto, cfr Cass. Civ., SS.UU., 22 dicembre 2015, n. 25774);

- corretta, infine, risulta la decisione del Collegio di garanzia nella parte in cui, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 354 cpc, ha ritenuto che, nella vicenda in esame, non sussisteva un’ipotesi di litisconsorzio avente i caratteri della “necessarietà”, tale da giustificare la rimessione al giudice di primo grado, posto che le violazioni di carattere disciplinare hanno natura strettamente personale e la relativa sanzione può essere irrogata anche in assenza del “concorrente”.

4.4 Ciò posto in tema di ingiustizia del danno, ritiene altresì il Collegio di dover precisare che, sempre con riferimento alla verifica dei presupposti per il risarcimento, è in dubbio altresì la sussistenza del nesso eziologico di cui all’art. 1223 c.c. (richiamato dall’art. 2056 c.c).

Come noto, la norma citata prevede che sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta ingiusta ma, nel caso di specie, non si ravvisano tali caratteristiche alla luce di alcuni elementi di fatto che lo escludono e, in particolare:

- la società Virtus Entella, in supposta esecuzione della decisione del Collegio di Garanzia n. 60/2018, ha chiesto di essere ammessa direttamente al campionato di serie B per l’anno 2018/2019, senza cioè passare da una fase di spareggio - ad avviso del Collegio, necessaria - con il Novara Calcio;

- il format del campionato di serie B è stato ridotto della FIGC da 22 a 19 squadre con comunicati del 13 agosto 2018 (divenuti inoppugnabili come si dirà nel prosieguo): ciò proprio in ragione del fallimento di tre squadre partecipanti al campionato precedente tra cui la stessa AC Cesena spa (oltre a Bari e Avellino);

- ogni eventuale scorrimento, a fronte comunque del fallimento della società AC Cesena, avrebbe dovuto comportare l’allargamento del format del campionato di serie B per l’anno 2018/2019 almeno a 20 squadre.

Ora, a fronte di una tale situazione di fatto, la FIGC avrebbe dovuto anzitutto “ritornare” sulla propria decisione di ridurre il format del campionato di serie B ma una tale iniziativa avrebbe presupposto, da un lato, che la penalizzazione di 15 punti inflitta all’AC Cesena, oltre a prevalere sulla declaratoria di fallimento della società, comportasse in via diretta il “ripescaggio” e l’iscrizione della Virtus Entella al campionato di serie B e, prima ancora, come detto, l’allargamento a 20 del numero delle squadre partecipanti al predetto campionato di serie B.

In altre parole, alla luce della situazione sopra descritta e ferma restando la declaratoria di fallimento dell’AC Cesena disposta prima dell’irrogazione della sanzione da parte degli organi di giustizia sportiva, l’allargamento a 20 squadre del format del campionato di serie B avrebbe comunque costituito un effetto mediato e indiretto di quella decisione del Collegio di Garanzia, in quanto la soddisfazione della pretesa della Virtus Entella avrebbe dovuto coinvolgere una serie di adempimenti rimessi comunque alla competenza della FIGC, perché non direttamente derivanti, secondo un giudizio di verosimiglianza condotto ai sensi dell’art. 1223 c.c., dalla decisione degli organi della giustizia sportiva.

Per tale motivo, Virtus Entella ha invero impugnato, per l’annullamento, i provvedimenti con cui la FIGC, in data 13 agosto 2018, ha ridotto a 19 squadre il format del campionato di serie B.

Sul punto, però, è sufficiente osservare, in disparte l’eccezione di tardività sollevata dalla FIGC e dalla LNB, che la questione è già stata affrontata funditus dalla giurisprudenza amministrativa che, nell’esaminare analoghe doglianze proposte in questa sede dalla Virtus Entella, non ha ravvisato profili di illegittimità nella decisione assunta al riguardo dalla Federazione (vgs, per tutte, Cons. Stato, sez. V, n. 1370/2020, peraltro confermando le pronunce di primo grado emesse al riguardo da questa Sezione; per tutte, TAR Lazio, sez. I Ter, n. 5695/2019).

Ora, il Collegio non ha motivi per discostarsi da quanto già deciso al riguardo (peraltro confermato dal giudice di appello) alle cui argomentazioni ci si riporta integralmente in questa sede.

4.5 Ciò posto, il ricorso RG n. 11857/2018 va respinto sia con riferimento alla domanda caducatoria sia per quanto riguarda la richiesta risarcitoria.

5. Può, quindi, passarsi all’esame del ricorso RG n. 1782/2019 con cui Virtus Entella ha impugnato per l’annullamento e, anche in questo caso, per la condanna al risarcimento dei danni, le decisioni del TFN del 17 settembre 2018 e della CFA del 5 novembre 2018, successive al rinvio disposto dalla stessa CFA con deliberazione del 9/29 agosto 2018 (oggetto poi del giudizio definito dal Collegio di Garanzia del CONI in data 20 settembre 2018) che, per quanto di interesse, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’AC Cesena, in ragione dell’intervenuta revoca dell’affiliazione.

5.1 Ora, in ragione di quanto esposto con riferimento al ricorso RG n. 11857/2018, stessa sorte (di rigetto) va riservata alla domanda di risarcimento danni contenuta nel gravame in esame che si fonda sugli stessi presupposti di cui al primo ricorso.

Con riferimento invece alla domanda caducatoria, il ricorso RG n. 1782/2019 va, in questa parte, dichiarato inammissibile, richiamando quanto già esposto al precedente punto 2.1 dove si è avuto modo di precisare che, nell’esercizio del potere disciplinare da parte degli organi di giustizia sportiva, è inibita al giudice statale, per esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, la tutela caducatoria, essendo invece ammessa, in ossequio al principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, quella meramente risarcitoria (cit. sentenze della Corte Costituzionale n. 49/2011 e n. 160/2019).

5.2 Pertanto, con riferimento al ricorso RG n. 1782/2019, va dichiarata inammissibile la domanda caducatoria mentre la richiesta risarcitoria va respinta.

6. In conclusione, previa loro riunione, i ricorsi RG n. 10523/2018, n. 10665/2018 e n. 12136/2018 vanno dichiarati inammissibili, il gravame RG n. 11857/2018 va respinto mentre il ricorso RG n. 1782/2019 va dichiarato, in parte, inammissibile e, per il resto, respinto.

7. La complessità e la peculiarità della vicenda giustifica ampiamente la decisione di compensare integralmente tra tutte le parti le spese dei vari giudizi oggetto di esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, così dispone:

- dichiara inammissibili i ricorsi RG n. 10523/2018, n. 10665/2018 e n. 12136/2018;

- respinge il ricorso RG n. 11857/2018;

- dichiara il ricorso RG n. 1782/2019, in parte, inammissibile e, per il resto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

 

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