T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 10/02/2022 N. 1654
Pubblicato il 10/02/2022
N. 01654/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04729/2019 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 4729 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Filippo Giuggioli in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;
contro
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Collegio di Garanzia dello Sport Presso il Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Procura Generale Presso il Coni, Procura Federale Presso La Figc, Corte Federale di Appello c/o Figc, Tribunale Nazionale Federale c/o Figc, non costituiti in giudizio; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Coni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento prot. n. 00175 del 13 marzo 2019 della Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con il quale è stata dichiarato inammissibile il ricorso presentato da -OMISSIS-:
nonché di tutti gli atti conseguenti o connessi, ivi inclusi (i) il comunicato ufficiale n. 058/CFA pubblicato il 5 dicembre 2018 della Corte Federale D'Appello Sezioni Unite con il quale la predetta Corte dichiarava inammissibile il ricorso promosso da -OMISSIS-; (ii) dei comunicati ufficiali n. 026 - 030/CFA della Corte Federale D'Appello; (iii) il comunicato ufficiale n. 14/TFN pubblicato 8 agosto 2018 della Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, con il quale il predetto Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso promosso da -OMISSIS-.
Con condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex. art. 30 c.p.a.;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 12\6\2019:
della decisione n. 33 prot. n. 00347/2019 del 9 maggio 2019 della Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la quale ha dichiarato il ricorso promosso da-OMISSIS-inammissibile (doc. 13);
di ogni atto presupposto, connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto.
nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Lega Italiana Calcio Professionistico e di Coni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con il ricorso (e successivi motivi aggiunti) in esame la-OMISSIS-s.r.l. ha richiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento 00175/2019 del 13.3.19 del Collegio di Garanzia dello Sport con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto per ottenere l’ammissione al Campionato di-OMISSIS-, in sostituzione del-OMISSIS-, nonché per ottenere il risarcimento dei presunti danni patiti;
rilevato che con Ordinanza n. 4895/19 questo Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
rilevato che la parte ricorrente ha successivamente depositato formale istanza di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art.84 comma 1 c.p.a. ;
rilevato che la predetta rinuncia è stata notificata ex art. 84 comma 2 c.p.a. alle parti resistenti, le quale nulla hanno opposto al riguardo.
Rilevato pertanto che, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a. il presente procedimento deve dichiararsi estinto.
Ritenuto, infine, che sussistono i motivi per poter compensare le spese di lite in ragione della particolare complessità fattuale e giuridica della vicenda da cui è scaturito il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti di cui al presente procedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Luigi Furno, Referendario, Estensore