T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/03/2022 N. 2437

Pubblicato il 02/03/2022

N. 02437/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08658/2019 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8658 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Foggia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F.I.G.C., Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Valori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 106; U.S. Salernitana 1919 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Michele Gentile, Marco Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Napolitano in Roma, via G. Lanza 130;

per l'annullamento

previa sospensione e l'adozione di misure cautelari urgenti ai sensi dell'art.55 c.p.a.

a) dell'intero giudizio sportivo disciplinare promosso dalla Procura federale della FIGC con provvedimento n. 11778/409 pf 17-18 GP/GC/blp del 15 maggio 2018 nei confronti del Foggia Calcio s.r.l., che ha comportato come decisione finale, non più impugnabile nell'ambito dell'ordinamento sportivo, la penalizzazione di sei punti scontati nel campionato di calcio di serie B stagione 2018/2019, con conseguente esclusione della Società ricorrente, in conseguenza della retrocessione in serie C, dalla partecipazione al campionato di calcio di serie B per la stagione 2019/2020 e, in particolare:

• della decisione del 2 luglio 2018 del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare FIGC, pubblicata in pari data sul comunicato ufficiale n.1/TFN – Sezione disciplinare 2018/2019;

• della decisione del 20 agosto 2018 della Corte federale d'appello – Sezioni unite FIGC, pubblicata sul comunicato ufficiale n.003/CFA – riunione del 19 luglio 2019;

• della decisione del 10 dicembre 2018 n.80 del Collegio di garanzia dello sport – Seconda Sezione presso il CONI;

• della decisione del 27 marzo 2019 della Corte federale d'appello – Sezioni unite FIGC, pubblicata sul comunicato ufficiale n.067/CFA – riunione del 23 gennaio 2019;

• della decisione del 5 giugno 2019 n.41 del Collegio di garanzia dello sport – Seconda Sezione presso il CONI, il cui dispositivo è stato pubblicato il 17 maggio 2019.

a1) della classifica finale del campionato di calcio di serie B per la stagione 2018/2019, pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti di serie B con comunicato ufficiale n.169 del 30 maggio 2019, predisposta sulla base del dispositivo pubblicato il 17 maggio 2019 della decisione n.41/2019 del Collegio di garanzia dello sport – Seconda Sezione presso il CONI, in cui il Foggia Calcio s.r.l. è stato collocato al terz'ultimo posto con punti 37 e con una penalizzazione di 6 punti, con conseguente retrocessione in serie C per la stagione 2019/2020, mentre U.S. Città di Palermo s.p.a. è stata collocata in undicesima posizione con punti 43 e con una penalizzazione di 20 punti, con conseguente diritto alla permanenza in serie B per la stagione 2019/2020, e l'Unione sportiva Salernitana 1919, all'esito dei play out del 5 e del 9 giugno 2019, è stata collocata in quint'ultima posizione con punti 38, con conseguente diritto alla permanenza in serie B per la stagione 2019/2020;

b) della decisione del 29 maggio 2019 della Corte federale di appello della FIGC, pubblicata nel dispositivo con comunicato ufficiale n.108/CFA di pari data, depositata in data 18 giugno 2019 con comunicato ufficiale n.122/CFA di pari data, che ha riformato la decisione del 13 maggio 2019 del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare FIGC, pubblicata in pari data con comunicato ufficiale n. 63/TFN – Sezione disciplinare, con cui la Società U.S. Città di Palermo s.p.a. è stata sanzionata con la penalizzazione dell'ultimo posto della classifica di serie B per la stagione 2018/2019 con conseguente retrocessione in serie C per la stagione 2019/2020, comminando, invece, alla Società U.S. Città di Palermo s.p.a. una penalizzazione di 20 punti scontata nella stagione 2018/2019, con conseguente diritto alla permanenza in serie B.

con motivi aggiunti presentati il 19/7/2019

per l'annullamento

1. del comunicato ufficiale n.287/L del 4 giugno 2019 della Lega Pro nonché il sistema di licenze nazionali per l'ammissione al campionato di calcio di serie C per la stagione 2019/2020, pubblicato con comunicato ufficiale Figc n.31 del 21 dicembre 2018, nella parte in cui sono state previste condizioni di ammissibilità della domanda di partecipazione al campionato di calcio di serie;

2. della comunicazione del 4 luglio 2019 della Co.Vi.Soc., con cui nei confronti del Foggia Calcio s.r.l. è stata individuata come causa di automatica esclusione dalla partecipazione al campionato di calcio di serie C per la stagione 2019/2020 il mancato rispetto entro il 24 giugno 2019 di alcuni adempimenti del sistema di licenze nazionali per l'ammissione al campionato di calcio di serie C per la stagione 2019/2020;

3. della delibera del 12 luglio 2019 del Consiglio federale della Figc, pubblicata con comunicato ufficiale di pari data 14/A, con cui è stato preso atto della intervenuta non concessione alla società Foggia Calcio s.r.l. della Licenza Nazionale 2019/2020 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2019/2020, senza prevedere alcuna modalità di ricorso e, in particolare, il ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso il CONI, indicato nella delibera del 12 luglio 2019 del Consiglio federale della Figc di cui al C.U. di pari data n.10/A, che ha respinto il ricorso proposto dalla Società U.S. Città di Palermo s.p.a. avverso la comunicazione Co.Vi.So.C. del 4 luglio 2019 e, per l'effetto, non ha concesso alla medesima società la Licenza Nazionale 2019/2020, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2019/2020;

4. della delibera del 16 luglio 2019 del Presidente federale della Figc, pubblicata con comunicato ufficiale n.30/A di pari data, con cui, ai sensi dell'art.110 NOIF e visto il comunicato ufficiale n.14/A del 12 luglio 2019, è stato disposto lo svincolo d'autorità dei calc iatori tesserati con il Foggia Calcio s.r.l.;

5. di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento del diritto della Società ricorrente al rilascio della Licenza Nazionale per l'ammissione e la partecipazione al campionato di calcio di Serie C per la stagione sportiva 2019/2020.

con motivi aggiunti presentati il 25\10\2019

per l’annullamento

della decisione del Collegio di garanzia dello sport presso il CONI – Sezioni unite del 22 luglio – 6 settembre 2019 n.71;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 5 luglio 2019 e depositato in pari data, la società ricorrente

Foggia Calcio srl (d’ora in poi Foggia) impugna tutti gli atti del giudizio sportivo disciplinare, conclusosi con la decisione del 5 giugno 2019 n. 41 del Collegio di garanzia dello sport - Seconda Sezione - presso il CONI, con cui è stata confermata la sanzione della penalizzazione di 6 punti che la colloca al terz’ultimo posto della classifica e ne determina la retrocessione in Serie C. Impugna altresì gli atti del giudizio sportivo disciplinare riguardanti la U.S. Città di Palermo s.p.a. conclusosi con la penalizzazione di 20 punti che le hanno consentito la permanenza in Serie B e chiede il risarcimento dei danni subiti in misura non inferiore ad € 34.000.000.

Avverso i predetti provvedimenti il Foggia, dopo avere argomentato in ordine alla giurisdizione di questo Tar, non essendo stato nominato dal Consiglio Nazionale del CONI alcun componente della Sezione del Collegio di garanzia dello sport competente sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche, articola i seguenti motivi di gravame:

1) nullità e/o illegittimità della decisione della Corte federale di appello della FIGC con decisione del 29 maggio 2019 C.U. n.108/CFA e del comunicato ufficiale n. 169 del 30 maggio 2019 dalla Lega Nazionale Professionisti di serie B; violazione dell’art.1, comma 647, della legge n.147/2018; difetto di giurisdizione e/o incompetenza funzionale degli organi di giustizia sportiva a sindacare provvedimenti di esclusione dalle competizioni sportive – giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; inammissibilità del reclamo proposto dalla Società US Città di Palermo davanti alla Corte federale di appello avverso la decisione del 13 maggio 2019 del Tribunale federale nazionale C.U. n. 63/TFN, in quanto a fronte della gravità dei fatti di illecita gestione la decisione di infliggere al Palermo una sanzione di soli 20 punti di penalità appare illogica e finalizzata solo a colpire l’odierna ricorrente, impedendole di permanere in Serie B;

2) nullità e/o illegittimità dell’intero giudizio sportivo disciplinare promosso dalla Procura federale della FIGC con provvedimento n. 11778/409 pf 17-18 GP/GC/blp del 15 maggio 2018 nei confronti del Foggia Calcio s.r.l., che ha comportato la penalizzazione di sei punti scontati nel campionato di calcio di serie B stagione 2018/2019; violazione di legge e, in particolare, degli artt. 24 e 111 della Costituzione; dell’art.6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo Giesbert e a. v. Francia del 1° giugno 2017 (ricorso n.68974/11) e Y. c. Svizzera del 6 giugno 2017 (ricorso n.22998/13); degli artt.329 e 191 c.p.p. e dell’art. 379 bis c.p. in combinato disposto; degli artt.8, 39, comma 1, e 49, comma 2, del codice di giustizia sportiva del Coni e dell’art. 40, comma 1, del codice di giustizia sportiva della Figc; incompetenza funzionale della Procura federale della Figc ad accertare illeciti sportivi sulla base di documentazione e di atti delle indagini preliminari coperti da segreto istruttorio; mancanza dei presupposti per sanzionare per responsabilità oggettiva il Foggia Calcio s.r.l., in mancanza delle ipotesi tipiche delle violazioni gestionali ed economiche previste e sanzionate dall’art. 8 del codice di giustizia sportiva applicabile ratione temporis; carenza ed illogicità di motivazione della conferma dei 6 punti di penalizzazione al Foggia Calcio s.r.l. sul parametro di rideterminazione della sanzione (indicato nella decisione n.80/2018 del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni), individuato nelle conseguenze della modifica del format del Campionato di Serie B con la riduzione del numero di squadre da 22 a 19.

Il Foggia lamenta che la Procura non avrebbe svolto alcuna indagine istruttoria autonoma sui fatti contestati, avvalendosi soltanto degli atti di indagine preliminare, coperti da segreto istruttorio, trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano, e quindi non accessibili alla parte ricorrente.

Il 5 luglio 2019 si è costituita la FIGC con atto di rito.

L’8 luglio 2019 la U.S. Salernitana 1919 srl deposita atto di costituzione.

Il 16 luglio 2019 si è costituito il CONI.

Il 19 luglio 2019 il Foggia Calcio in liquidazione ha depositato motivi aggiunti avverso gli atti meglio descritti in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.

In pari data si è costituita la Lega Nazionale Professionisti di Serie B.

Il 24 luglio 2019 la U.S. Salernitana ha depositato memoria con cui, ricostruita la vicenda sub judice, resiste nel merito.

Il 4 settembre 2019 la FIGC ha depositato memoria con cui eccepisce il difetto di giurisdizione del Tar in ordine alla penalizzazione di natura disciplinare inflitta alla ricorrente e la conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla partecipazione al campionato di serie B per la stagione sportiva 2019-2020. La FIGC inoltre contesta la ammissibilità e fondatezza dei singoli motivi di doglianza contenuti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti e la fondatezza della domanda risarcitoria.

In pari data deposita una memoria anche la Lega con cui eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo ai primi due motivi del ricorso principale e resiste altresì nel merito.

Con memoria del 6 settembre 2019 anche il CONI controdeduce al ricorso, eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione in merito al gravame avverso i provvedimenti disciplinari.

Il 9 settembre 2019 il Foggia deposita il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto avanti alla Corte di Cassazione.

Il 25 ottobre 2019 il Foggia deposita secondi motivi aggiunti avverso la decisione del Collegio di garanzia dello sport presso il CONI – Sezioni unite del 22 luglio – 6 settembre 2019 n.71, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso in quanto relativo ad atti del procedimento disciplinare riguardante altra società.

Con ordinanza collegiale n. 12955 del 3 dicembre 2020 il Tribunale ha dichiarato il giudizio interrotto a seguito della pronuncia di fallimento della società ricorrente, intervenuta con sentenza del Tribunale di Foggia del 15 settembre 2020.

Il 5 dicembre 2020 la Salernitana ha depositato il ricorso proposto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per chiedere di affermarsi la giurisdizione esclusiva del Tar in merito alle domande proposte dalla ricorrente al Tribunale ordinario di Foggia.

Il 9 gennaio 2020 la FIGC deposita nota con cui si oppone alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione della istanza di regolamento preventivo di giurisdizione presentata dal Foggia.

Analoga richiesta è contenuta nella memoria della Lega depositata il 10 gennaio 2020.

Con memoria del 16 marzo 2020 la Salernitana argomenta in merito alla infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, confermando le eccezioni già esplicitate con altra memoria.

Il 6 novembre 2020 la Lega insiste nelle proprie difese.

L’11 marzo 2021 viene acquisita agli atti l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione sollevato dal Foggia.

Con memoria, depositata il 28 dicembre 2021, la Salernitana chiede dichiararsi estinto il giudizio ai sensi dell’art. 304 c.p.c. per mancata riassunzione dello stesso nel termine di legge da parte della curatela fallimentare.

Con memoria, depositata il 24 gennaio 2022, la FIGC chiede anch’essa dichiararsi improcedibile il ricorso per mancata riassunzione ad opera della Curatela fallimentare nel termine di legge.

Analoga richiesta formula la Lega Nazionale il 27 gennaio 2022 e la FIGC con note depositate il 18 febbraio 2022.

Il 18 febbraio 2022 la Lega chiede il passaggio in decisione sulla base degli scritti.

Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto della mancata riassunzione, nel termine di legge, del gravame, a seguito dell’interruzione del giudizio, dichiarato con ordinanza 12955 del 3 dicembre 2020, lo dichiara estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 305 c.p.c.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e motivi aggiunti, come in epigrafe descritti, li dichiara estinti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

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