T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 10/03/2022 N. 2766

Pubblicato il 10/03/2022

N. 02766/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09000/2018 REG.RIC.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 9000 del 2018, proposto da Mens Sana 1817 a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

nei confronti

F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della decisione n. 26/2018 pronunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite il 3 aprile 2018 e notificata il 15 maggio 2018, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale e in particolare:

del Codice di Giustizia Sportiva adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015;

dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro;

del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro;

della decisione della Corte d'Appello Federale n. 20 della FIP di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il 29 gennaio;

della decisione del Tribunale Federale del 25 ottobre 2017, resa a seguito della decisione n. 45/2017 del Collegio di Garanzia del CONI sui Ricorsi n. 4/2017, n. 5/2017, n. 8/2017, n. 9/2017, n. 10/2017, n. 13/2017 e n. 27/2017, con cui quest’ultimo ha annullato le decisioni del Tribunale del 7 ottobre 2016 e della Corte d'Appello del 3 gennaio 2017 per “aver estromesso e/o non aver consentito la partecipazione al giudizio della Mens Sana Basket 1871 a r.l. e della Polisportiva Mens Sana 1871 S.S.D.S.” con rinvio al giudice di primo grado, ritualmente trasmessa a tutte le parti del giudizio e alla FIP con nota del 21 giugno 2017, con successiva “fissazione della udienza di discussione” comunicata alle parti stesse dal medesimo Tribunale Federale in data 12 settembre 2017;

nonché di ogni ulteriore altro atto presupposto, connesso o conseguenziale a tutti quelli elencati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 16 luglio 2018 e depositato il successivo 26 luglio, la Mens Sana Basket 1871 ha impugnato gli atti meglio descritti in epigrafe chiedendone l’annullamento.

Avverso i predetti atti articolava vari motivi di gravame deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

Il 1° agosto 2018 si è costituita la F.I.P. – Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora in poi FIP) con atto rituale.

Il 7 agosto 2018 si è costituito anche il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d’ora in poi CONI).

Con memoria, depositata il 10 settembre 2018, il CONI eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva del CONI e resiste nel merito.

Con memoria depositata in pari data la ricorrente replica alle eccezioni di controparte ed insiste nelle proprie doglianze.

Con Ordinanza n. 5349 del 14/9/2018 il Tribunale respingeva l’istanza di misure cautelari.

Il 17 giugno 2021 la difesa di parte ricorrente depositava la sentenza n. 64/2019 del Tribunale Civile di Siena con cui veniva pronunciato il fallimento della Mens Sana 1871 chiedendo che venisse disposta l’interruzione del processo.

Con ordinanza n. 9271/2021 questo Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm e 300 e ss. c.p.c..

Con memoria depositata il 22 febbraio 2022 la FIP ha eccepito l’avvenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione del medesimo nei termini di legge.

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto della mancata riassunzione del gravame a seguito dell’interruzione del giudizio, dichiarato con ordinanza n. 9271 del 5 agosto 2021, dichiara il ricorso estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 305 c.p.c.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

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