T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 21/03/2022 N. 3203

Pubblicato il 21/03/2022

N. 03203/2022 REG.PROV.COLL.

N. 14776/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14776 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Alessandra Persio Pennesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi 35b;

contro

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Federazione Italiana Canoa Kayak, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Carvelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Secchi 9;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della decisione n. 64 dell'anno 2018 (prot. n. 00773/2018), assunta in data 1° febbraio 2018 e depositata con le relative motivazioni in data 1° ottobre 2018, con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Terza Sezione ha dichiarato “inammissibile perché esplorativo e comunque infondato” il ricorso n. 108/2017 r.g. proposto da -OMISSIS- avverso e per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) n. 2/2017 del 18 ottobre 2017, comunicata il 31 ottobre 2017, con la quale è stato dichiarato “inammissibile ed infondato” il ricorso promosso dall'odierno ricorrente per l'annullamento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva della FICK, tenutasi a Roma in data 6 agosto 2017;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Canoa Kayak;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2021 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone di essersi candidato alla carica di Presidente della Federazione italiana canoa e kayak (FICK) nelle -OMISSIS-e di-OMISSIS-.

Il ricorrente ha quindi impugnato l’esito delle elezioni dinanzi alla Corte Federale di Appello della FICK che, con decisione n. 1/2017 del 22.5.2017, ha accolto il ricorso, rilevando la mancanza della timbratura e della siglatura delle schede da parte della Commissione verifica poteri.

Riconvocata l’assemblea per la ripetizione della procedura elettorale, -OMISSIS-.

Avverso l’esito della consultazione elettorale il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte Federale di Appello, lamentando la violazione e/o errata applicazione dell’art. 47 del regolamento federale e la violazione dell’art. 48 della Costituzione, deducendo che la procedura si era svolta illegittimamente, in quanto ai votanti erano state consegnate schede recanti la stampa di un codice a barre e gli elettori erano stati identificati mediante la lettura di un altro codice a barre, riportato sul certificato elettorale, tale da determinare una connessione con l’elettore e, quindi, un possibile riconoscimento.

La Corte Federale ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di “-OMISSIS-” e comunque infondato perché “contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, le -OMISSIS-si sono svolte con un sistema cartaceo e manuale (la consegna delle schede è avvenuta manualmente, così come l'espressione del voto) e i -OMISSIS-assegnato al voto di ciascun elettore, secondo i criteri stabiliti dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico, senza consentire l'identificazione dell’elettore”).

La decisione è stata impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che ha dichiarato inammissibile il ricorso perché esplorativo e, comunque, infondato nel merito.

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente adisce questo Tribunale, deducendo:

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47 del Regolamento Organico Federale sulle Procedure elettorali federali in relazione alle correlate previsioni statutarie e ai generali principi e regole a garanzia della segretezza del voto anche con riferimento all’art. 48 Cost. - Contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche in punto di inversione dell’onere della prova - Travisamento dei presupposti - Irragionevolezza.

In sostanza il ricorrente lamenta che il sistema “ibrido”, utilizzato per le elezioni, contrasta con la norma regolamentare che prescrive espressamente ed alternativamente un sistema di voto “cartaceo” o “elettronico” e che la presenza di codici a barre - sia sul certificato elettorale, sia sulla scheda - mina, in mancanza dell’apprestamento di apposite soluzioni tecniche, il principio di segretezza del voto e la libertà di espressione dell’elettore, rendendola suscettibile a condizionamenti esterni.

Si sono costituiti il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I. e la Federazione Italiana Canoa e Kayak, eccependo l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l’infondatezza delle censure.

All’udienza del 17.12.2021 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è infondato nel merito e va respinto, rimanendo assorbite le eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.

Il ricorrente sostiene che la presenza di un-OMISSIS-di un sistema di voto “ibrido”, con violazione dell’art. 47 del Regolamento organico federale (R.O.F.) oltre che del “principio di segretezza del voto”, consentendo l’identificazione dell’elettore e la memorizzazione nel sistema informatico del relativo “dato identificativo”.

La tesi è priva di pregio.

Emerge dagli atti che le elezioni per cui è causa si sono svolte con il sistema di voto cartaceo, mediante la consegna di schede cartacee, sulle quali il singolo elettore ha espresso il proprio voto mediante l’apposizione di una croce.

Del pari, anche le successive operazioni di scrutinio sono state svolte manualmente, senza l’ausilio di sistemi di tipo elettronico, salvo l’utilizzo di un lettore ottico nella successiva fase di controllo dei voti già conteggiati manualmente: ciò non può evidentemente determinare la trasformazione del sistema di voto da cartaceo ad “ibrido”, né contrasta con la disposizione dell’art. 47 del R.O.F..

La peculiarità del sistema utilizzato risulta peraltro giustificata dall’esigenza di differenziare il “peso” del voto espresso in ragione della qualità personale dell’elettore, in quanto lo Statuto della Federazione assegna a ciascun affiliato un potere di voto che varia in funzione del punteggio acquisito nell’attività sportiva relativa all’anno precedente a quello di svolgimento dell’assemblea.

Per tali ragioni, le modalità di voto utilizzate non contrastano con il Regolamento organico federale ed appaiono giustificate, da un punto di vista tecnico, dalla necessità di differenziare il peso del voto in ragione della tipologia dell’elettore.

Sotto altro profilo, il ricorrente deduce che l’apposizione del bar-code sulle schede elettorali avrebbe determinato “-OMISSIS-”, violando il principio di segretezza.

Tale deduzione si profila meramente esplorativa, non avendo il ricorrente spiegato come l’apposizione di un codice a barre sulle schede avrebbe potuto consentire di abbinare la tipologia di preferenza espressa all’elettore.

Sul punto, peraltro, le parti resistenti hanno fornito una plausibile giustificazione sulla funzione del codice impresso sulle schede, precisando che il bar-code indicato su ogni scheda elettorale era identico per tutte le schede dello stesso “peso” e del medesimo colore ed aveva la sola funzione di differenziare le schede in base al valore della preferenza espressa per classi di votanti.

Risulta pertanto corretta la decisione della Corte Federale e quella del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. nella parte in cui hanno ritenuto mancante qualsivoglia principio di prova di un possibile rapporto tra singola scheda e codice a barre, evidenziando che su schede dello stesso tipo figurava lo stesso codice, e che l’attribuzione delle schede era avvenuta in maniera del tutto casuale, non risultando peraltro alcun plausibile indizio di una connessione tra il codice a barre dei certificati elettorali e quello delle schede.

Alla luce di tali assorbenti considerazioni il ricorso si profila infondato e va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e le liquida nella misura di € 2.000,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite nel presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

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