T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 25/03/2022 N. 2049

Pubblicato il 25/03/2022

N. 02049/2022 REG.PROV.CAU.

N. 03971/2021 REG.RIC.           

Unsupported image type.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum: -OMISSIS-), rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe -OMISSIS-, Vincenzo Falanga, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

del -OMISSIS-CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18.11.2021 e approvato il 10.02.2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l’11 febbraio 2022;

-del -OMISSIS-pubblicato il 1 febbraio 2022

con Comunicato Ufficiale n. 156/A;

- della -OMISSIS-CONI del 21 febbraio 2022;

--OMISSIS--” al -OMISSIS-, comunicata dalla Commissione Agenti Sportivi del CONI con nota del 12 gennaio 2022,

con richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio e di C.O.N.I.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il collegio rileva che il ricorso cautelare proposto con motivi aggiunti nell’ambito del presente giudizio è inammissibile.

La prima causa di inammissibilità risiede nella violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva di cui all’art. 3 del D.L. 220/2003, avendo il ricorrente, con l’atto per motivi aggiunti proposto in data 11 marzo 2022, impugnato direttamente dinanzi al Tar per il Lazio una serie di atti regolamentari ed endoprocedimentali del CONI e della FIGC, privi di effettiva connessione con l’oggetto del giudizio principale, e senza avere previamente sottoposto le proprie censure alla cognizione degli organi interni di giustizia sportiva.

Una seconda ragione di inammissibilità deriva dalla carenza in capo all’odierno ricorrente della condizione dell’azione costituita dall’interesse ricorrere, avendo il ricorrente, con il predetto atto per motivi aggiunti, impugnato atti regolamentari e ed endoprocedimentali non idonei ad arrecare una lesione attuale e concreta della sua sfera giuridica soggettiva.

In particolare, sotto quest’ultimo angolo di visuale, giova considerare che il ricorrente ha impugnato nel presente giudizio cautelare i seguenti atti:

-il -OMISSIS-CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18.11.2021 e approvato il 10.02.2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l’11 febbraio 2022;

-il -OMISSIS-pubblicato il 1 febbraio 2022

con Comunicato Ufficiale n. 156/A;

- la -OMISSIS-CONI del 21 febbraio 2022, effettuata ai sensi dell’art. 7, comma 2 del Regolamento Agenti Sportivi dal seguente tenore“ “Gentili Signori ,con riferimento all'iscrizione in oggetto, si fa seguito alla determinazione del Dipartimento per lo Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Autorità di vigilanza, del 10.02.22, e alla conseguente introduzione dei nuovi requisiti di cui al Regolamento agenti sportivi CONI della delibera n. 385 della Giunta Nazionale del CONI del 18.11.21…….,

…., invita a voler fornire dichiarazione integrativa, ai sensi del DPR n.445 del 2000, sottoscritta dal domiciliato e dal domiciliatario, attestante il possesso dei requisiti sub i), ii) e iii). evidenzia come la trasmissione della richiamata dichiarazione debba pervenire entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla ricezione della presente comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata rup.agentisportivi@cert.coni.it.Con espresso avvertimento che, in assenza, la Commissione agenti sportivi CONI procederà alla cancellazione dell'iscrizione in oggetto”;

-l’iscrizione -OMISSIS- al -OMISSIS-, comunicata dalla Commissione Agenti Sportivi del CONI con nota del 12 gennaio 2022.

Rispetto ai predetti atti impugnati occorre in primo luogo evidenziare che:

- i menzionati regolamenti CONI e FIGC sono atti regolamentari che, come tali, dettano disposizioni generali e astratte, inidonee a cagionare di per sé un pregiudizio diretto ed immediato in mancanza di un atto che ne faccia concreta applicazione;

-la comunicazione del 21 febbraio 2022 è un atto meramente endoprocedimentale, inidoneo di per sé ad arrecare una lesione definitiva alla sfera giuridica del ricorrente;

-l’iscrizione “-OMISSIS-” al -OMISSIS- è addirittura un atto favorevole al Ricorrente, rispetto al quale, per definizione, manca qualsivoglia profilo di pregiudizio per la sfera soggettiva del ricorrente.

Ciò premesso, il collegio rileva che nessuno dei predetti atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti assume una portata lesiva concreta ed attuale nei confronti dell’interesse dedotto in giudizio dall’odierno ricorrente.

A sostegno dell’assunto milita la decisiva considerazione per la quale, ad oggi, il ricorrente risulta correntemente iscritto – -OMISSIS- – al -OMISSIS-), non essendo stato nei suoi confronti adottato alcun provvedimento di cancellazione ragione per la quale l’odierno ricorso per motivi aggiunti si caratterizza, nella sostanza, per essere una sorta di inammissibile ricorso in prevenzione finalizzato a scongiurare potenziali conseguenze negative riconducibili al novum normativo.

In altri termini, non è stato ad oggi adottato alcun atto applicativo dei predetti regolamenti in pregiudizio del ricorrente.

Ed invero, secondo un costante indirizzo interpretativo del giudice amministrativo, corollari dell’interesse ad agire sono:1) la personalità, intesa nel senso che l’utilità deve essere riconducibile al soggetto che propone il ricorso; 2) l’attualità, intesa nel senso che l’interesse deve sussistere al momento del ricorso per cui non è sufficiente la mera eventualità o potenzialità della lesione; 3) la concretezza, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato ( ex multis Cons. di Stato 614/2019).

Applicando i suesposti principi al caso in disamina, ne discende l’assenza in capo al ricorrente dei corollari dell’attualità e della concretezza dell’interesse a ricorrere, non avendo quest’ultimo subito alcun concreto pregiudizio nell’esercizio della sua attività di agente sportivo domiciliato per effetto dell’adozione degli atti impugnati e appalesandosi il danno alla sua sfera giuridica, allo stato, come meramente potenziale.

La complessità delle questioni esaminate, con particolare riferimento al settore dell’ordinamento sportivo, impone la compensazione delle spese di fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Luigi Furno, Referendario, Estensore

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it