T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/05/2022 N. 5373

Pubblicato il 02/05/2022

N. 05373/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10643/2019 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10643 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Campana, Massimo Campana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvio Campana in Riccione, via dei Mille n. 3;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento dell'elenco idonei pubblicato in data 30.05.2019 in via definitiva dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Commissione Federale Agenti Sportivi, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente fra i candidati ammessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento recante l’elenco degli idonei pubblicato in data 30.05.2019 in via definitiva dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Commissione Federale Agenti Sportivi, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente fra i candidati ammessi.

In particolare, il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione dell’art. 6.5 del bando per l’ammissione alla prova speciale per l’iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi. Errata formulazione della domanda numero 7. Più risposte esatte violazione dell’art. 5.5 del regolamento degli agenti sportivi; eccesso di potere per travisamento ed errore sul fatto;

2) eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione 6 amministrativa; violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della p.a. di cui agli artt. 3 e 97 costituzione. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione.

Si è costituita la FIGC per resistere al ricorso, chiedendone in particolare il rigetto sul rilievo per cui la risposta sub c fornita dal ricorrente alla domanda numero 7 è errata o comunque meno completa rispetto alla risposta sub a.

In vista dell’udienza di merito le parti ricorrente e resistente hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito gli argomenti posti a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’ udienza pubblica del 5 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere possono essere riassunti brevemente nei termini che seguono.

In data 23.04.2019, è stato pubblicato dalla FIGC il Bando per l’ammissione alla prova speciale per l’iscrizione al registro nazionale degli Agenti Sportivi.

Il bando ha previsto , fra le altre condizioni, al punto 6.5, che il candidato avrebbe dovuto indicare la risposta esatta tra quelle correlate alle 20 domande di cui era composta la prova scritta.

L’ art. 6.5 ha, in particolare, previsto che la prova si intende superata con almeno 17 risposte corrette.

Il giorno della prova di esame, è stato distribuito ai candidati un foglio contenente ulteriori istruzioni in ordine allo svolgimento della prova nel quale si prevede che “le domande hanno una sola risposta giusta fra quelle proposte”.

Il ricorrente, secondo la valutazione dell’amministrazione resistente, ha risposto correttamente a 16 domande, mentre ha sbagliato le domande 6-7-9-17 .

Nella diversa prospettazione del ricorrente, la risposta fornita alla domanda numero 7, valutata come errata dall’amministrazione resistente, è in realtà una risposta corretta.

Nel dettaglio, il quesito a risposta multipla in questione è così formulato:

In che caso il calciatore minore di età potrà conferire mandato all’Agente Sportivo:

A. al compimento anagrafico del sedicesimo anno di età, unitamente alla sottoscrizione anche di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale;

B. al compimento anagrafico del quattordicesimo anno di età con la sottoscrizione di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale;

C. in nessun caso, prima del compimento anagrafico del sedicesimo anno di età.

Il quesito contempla il caso previsto dall’art. 5.5 del Regolamento degli Agenti Sportivi, recante la rubrica “Disposizioni supplementari specifiche per i calciatori minori” e il seguente contenuto precettivo:

“Quando a conferire il mandato all'Agente sportivo è un calciatore minore di età, l'incarico dovrà essere sottoscritto anche da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale. Nessun pagamento, utilità o beneficio di sorta è dovuto all'Agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione dí contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Tale clausola deve essere espressamente menzionata nel mandato.

Qualsiasi accordo contrario è nullo e costituisce violazione disciplinare, che sarà segnalata dalla C.F.A.S. al C.O.N.I..

Un calciatore minore di età, comunque, non può essere rappresentato da un Agente Sportivo prima del compimento anagrafico del 16° anno di età.”.

Il ricorrente, in relazione a siffatto quesito, ha fornito la risposta contrassegnata dalla lettera c).

L’amministrazione resistente ha ritenuto erronea tale risposta, accreditando quale unica risposta esatta quella di cui alla lettera a).

Il ricorrente ha censurato, come esposto in narrativa, l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’amministrazione sotto il profilo della erroneità del quesito a risposta multipla n. 7 nella parte in cui recherebbe due risposte egualmente esatte e della erronea valutazione in ordine alla non correttezza della risposta contrassegnata dalla lettera c).

Il collegio ritiene che siffatta censura sia meritevole di accoglimento.

Conforta tale conclusione la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché,, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158).

Laddove tale ultima eventualità ricorresse, ne discenderebbe, secondo tale condivisibile e consolidato indirizzo ermeneutico, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla parte ricorrente.

Sulle orme della medesima impostazione ermeneutica è stato condivisibilmente evidenziato che “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018).

Calando i suesposti principi nel caso di specie, questa Sezione osserva che effettivamente la domanda numero 7 è formulata in maniera tale da implicare due risposte esatte, invece di una come previsto espressamente dalle istruzioni fornite ai candidati il giorno della prova.

Non può revocarsi in dubbio che, soprattutto in considerazione del tenore aspecifico della formulazione della domanda 7, non può ritenersi errata la risposta sub c).

L’opzione sub C), scelta dal candidato ricorrente, è assolutamente in linea con quanto disposto dal comma 4° dell’art. 5.5 che, come visto, stabilisce che in nessun caso un calciatore minore di età possa essere rappresentato da un agente sportivo prima che abbia compiuto i 16 anni.

A tutto volere concedere, la risposta di cui alla lettera A) può reputarsi più completa di quella di cui alla lettera C), ma tale maggiore completezza, se da un lato non conduce a degradare la risposta fornita dal ricorrente al rango di risposta errata, per altro verso, non può assumere valore dirimente a fronte dell’evidenziato carattere aspecifico della domanda.

Ed in effetti, sotto tale ultimo profilo, va rimarcato che la domanda numero 7 è stata formulata in modo tale da non far emergere, con chiarezza e precisione, se lo scopo del quesito fosse quello di sondare la conoscenza dei candidati solo in ordine alle condizioni di legittimazione al conferimento del mandato da parte del minore (cui si correla la risposta sub C) o anche in ordine alle modalità di esercizio del mandato conferito dal minore all’agente sportivo (cui corrisponde la risposta sub A).

Siffatta mancanza di chiarezza a monte, nella formulazione del quesito, pertanto, non consente di farne derivare a valle, nella valutazione delle risposte, la presenza di una sola risposta esatta e comunque la possibilità di considerare errata la risposta fornita dall’odierno ricorrente.

Del resto, in aggiunta ai principi di diritto tracciati dalle coordinate ermeneutiche in premessa riportate, un ulteriore argomento che rafforza le conclusioni appena formulate si trae dalla circostanza per cui nel foglio con le istruzioni fornito ai candidati il giorno della prova (cfr. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo) viene espressamente ribadito che “le domande hanno una sola risposta giusta fra quelle proposte”.

Tali istruzioni assumono pertanto la natura di atto di autovincolo per l’amministrazione, che, in quanto tale, assurge a parametro di giudizio della successiva attività valutativa della commissione, sotto il profilo dell’eventuale eccesso di potere.

Giova sul punto richiamare quanto di recente affermato dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 novembre 2021, n. 7917 proprio in materia di atti di autovincolo posti in essere nell’ambito di procedure selettive.

Secondo quanto statuito da quest’ultima autorevole decisione “i parametri definiti prima dell'inizio delle operazioni di valutazione, vincolano rigidamente l'operato della Commissione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ossequio ai principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di selezione alle quali l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Tali criteri non possono quindi essere manipolati in sede di attribuzione del punteggio, integrandoli con pretesi significati impliciti o inespressi” (cfr., tra le molte, in termini, Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2019, n. 5024).

Quando, come nel caso di cui al presente procedimento, l’amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è infatti tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) ne è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017 n. 3502).

Depone nel senso della illegittima valutazione dell’amministrazione anche l’ulteriore argomento per cui nelle altre 19 domande oggetto della prova di esame vi era, così come indicato nelle predette istruzioni, una sola risposta giusta e non c’erano domande che si prestavano ad interpretazioni diverse, o “più vere” rispetto alle altre.

Né in senso contrario rispetto alle argomentazioni fin qui formulate, gioverebbe richiamare, così come ha fatto la difesa dell’amministratine resistente, la decisione numero 3360/2020 emessa da questa Sezione, atteso che la stessa, pur muovendo da analoghe premesse interpretative, semplicemente giunge ad un diverso esito applicativo in ragione della diversità del caso esaminato, il quale, diversamente dal caso oggetto della presente controversia, non implicava quesiti errati, ambigui o “ancipiti”, tali, cioè, da ammettere due risposte egualmente corrette.

Ne consegue, per le ragioni in precedenza esposte, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione sub specie di eccesso di potere nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – e per aver illegittimamente ritenuto però errata la risposta formulata dalla ricorrente.

In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, il provvedimento annullato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente di spese ed onorari nella misura di euro 2500 (duemila e cinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Luigi Furno, Referendario, Estensore

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