T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 23/06/2022 N. 8578

Pubblicato il 23/06/2022

N. 08578/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13830/2019 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13830 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi, 49, e dall'avvocato Francesco Trapattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scanzano, Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giulio Napolitano in Roma, via G. Lanza 130;

nei confronti

Federazione Italiana Giuoco Calcio, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum: Associazione Iafa - Italian Association of Football Agents, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe -OMISSIS-, Gianluca D'Angelo, Vincenzo Falanga, Pietro Floris, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Falanga in Roma, via Gomenizza n. 42;

per l'annullamento

della comunicazione di diniego della richiesta di iscrizione del ricorrente al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del 30 luglio 2019 emessa dalla Commissione C.O.N.I. degli Agenti Sportivi, notificata il 30 luglio 2019;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l’atto di intervento ad opponendum della IAFA e dei sigg.ri -OMISSIS- e Alessandro Di Maio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 4 novembre 2019 e depositato il successivo 12 novembre 2019, il dott. -OMISSIS- ha impugnato il diniego della richiesta di iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi del 30 luglio 2019, emesso dalla Commissione C.O.N.I. degli Agenti Sportivi.

Avverso il predetto diniego ha formulato eccezione di illegittimità della disciplina nazionale di cui all’art. 1, comma 373 della legge 205/2017 per contrasto con gli artt. 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e con gli artt. 3 e 10 della Costituzione, oltre a dedurre l’illegittimità per violazione della normativa nazionale e per eccesso di potere sotto vari profili.

Il 29 novembre 2019 si è costituito il CONI con atto di rito.

Il 6 dicembre 2019 hanno depositato atto di intervento ad opponendum l’Associazione IAFA e i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Con memoria, depositata il 14 dicembre 2019, il Coni argomenta nel merito della infondatezza del gravame.

In pari data presenta memoria per resistere nel merito anche la IAFA e i controinteressati.

Con ordinanza n. 8275 del 18 dicembre 2019 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.

Il 20 gennaio 2021 il difensore del ricorrente, deposita rinuncia al mandato.

In data 8 febbraio 2021 si costituisce il nuovo difensore, avv. Francesco Trapattoni.

Il 14 aprile 2022 il ricorrente deposita rinuncia al ricorso, “avendo preso atto delle pronunce giurisprudenziali e delle implementazioni normative e regolamentari intervenute, nella materia in oggetto”.

L’atto di rinuncia è sottoscritto anche dai difensori delle altre parti costituite in giudizio.

Il 6 giugno 2022 il CONI ha depositato richiesta di passaggio in decisione senza discussione orale per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio.

Il Collegio, preso atto della rinuncia depositata dal ricorrente e della adesione delle altre parti, dichiara l’estinzione con giudizio con compensazione delle spese come da richiesta di tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

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