T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 05/09/2022 N. 11407

Pubblicato il 05/09/2022

N. 11407/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04368/2020 REG.RIC.

N. 07030/2021 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4368 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Zampieri, Stefano Malfatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Malfatti in Padova, Galleria G. Berchet n. 3;

contro

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio; Federazione Ciclistica Italiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Nuri Venturelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 7030 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Zampieri, Stefano Malfatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Malfatti in Padova, Galleria G. Berchet n. 3;

contro

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio; Federazione Ciclistica Italiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Nuri Venturelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 4368 del 2020:

• del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI -Prima Sezione- prot. n. -OMISSIS- pronunciato, depositato e pubblicato, in data 4 febbraio 2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. -OMISSIS-RG ricorsi;

• della decisione n.-OMISSIS-resa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI -Prima Sezione- depositata e pubblicata in data 19 marzo 2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. -OMISSIS-R.G. ricorsi;

• per l'effetto, della decisione n. -OMISSIS- della Corte Federale d'Appello della F.C.I. – Seconda Sezione – emessa con -OMISSIS-e della decisione del Tribunale Federale F.C.I. – Seconda Sezione – pubblicata sul sito federale in data 1 agosto 2019 con comunicato n.-OMISSIS-;

• della Delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana n. -OMISSIS-e della Delibera del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana n-OMISSIS-nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;

previo annullamento e/o previa disapplicazione

delle disposizioni di cui all'art. 5 Regolamento Tecnico Amatoriale della Federazione Ciclistica Italiana e all'art. 1.1.3 Norme attuative Settore Amatoriale Nazionale della F.C.I., e/o le Delibere del Consiglio Federale F.C.I. che hanno introdotto le predette norme nell'ordinamento sportivo, nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria amatoriale Master dei soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping;

quanto al ricorso n. 7030 del 2021:

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare dell'efficacia,

• della decisione n. -OMISSIS-resa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - I Sezione - depositata e pubblicata in data 18 maggio 2021 nell'ambito del procedimento iscritto al n. -OMISSIS-RG ricorsi;

• del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - I Sezione - prot. n. -OMISSIS-pronunciato, depositato e pubblicato, in data 28 aprile 2021 nell'ambito del procedimento iscritto al n. -OMISSIS-RG ricorsi;

• per l'effetto, delle precedenti decisioni rese dagli organi di giustizia endofederali della Federazione Ciclistica Italiana ed, in particolare, della decisione n. -OMISSIS-resa dalla Corte Federale d'Appello - II Sez. - della Federazione Ciclistica Italiana pubblicata con comunicato n.-OMISSIS-resa dal Tribunale Federale - II Sez. - della Federazione Ciclistica Italiana, pubblicata con comunicato n. -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti;

• per l'effetto, della determina datata-OMISSIS-avente ad oggetto “annullamento tessera n.-OMISSIS-erroneamente messa a nome del sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- con la quale veniva disposto l'annullamento (qualificato come definitivo) del tesseramento da parte della Segreteria Generale della F.C.I.;

• di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;

previa disapplicazione e/o annullamento,

delle disposizioni di cui all'art. 5 Regolamento Tecnico Amatoriale della Federazione Ciclistica Italiana e all'art. 1.1.3 Norme attuative Settore Amatoriale Nazionale della F.C.I., nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria amatoriale Master dei soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping.

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. e della Federazione Ciclistica Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette:

di essere risultato positivo a seguito di un controllo antidoping effettuato in data 12 luglio 2014 e di essere stato pertanto sanzionato con 2 anni di squalifica (dal 3 settembre 2014 al 2 settembre 2016), a seguito del procedimento avanti al Tribunale Nazionale Antidoping, nell’ambito del quale l’incolpato aveva preso atto dell’errore commesso ed aveva dichiarato di aderire alla decisione del Tribunale;

di aver chiesto, dopo più di due anni dalla cessazione del periodo di squalifica, alla Federazione Ciclistica Italiana il proprio tesseramento come cicloamatore, per il tramite -OMISSIS-affiliata con la FCI, precisando la propria condizione di soggetto colpito da provvedimento di squalifica;

di aver inizialmente ricevuto la comunicazione di conferma della validazione della tessera per la categoria cicloamatore Master 4 per l’anno 2019, con l’emissione di una tessera plastificata e, successivamente, la revoca di tale tesseramento, avendo la Federazione riscontrato un errore nell’emissione della tessera, che in alcun caso avrebbe potuto essere concessa a coloro che sono stati colpiti da provvedimenti disciplinari di durata superiore a 6 mesi;

di aver ricevuto una “comunicazione di conclusione indagini per intendimento di deferimento” emessa dalla Procura Federale della FCI nell’ambito del procedimento disciplinare n. -OMISSIS-, con la quale veniva contestata la presentazione della richiesta di tesseramento - effettuata in assenza della condizione giuridica per inoltrare la domanda, con conseguente violazione del c.d. requisito etico (previsto all’art. 1.1.3 SAN) - e la partecipazione a gare ciclistiche amatoriali con tessera sportiva non validata;

di aver ricevuto l’atto di sospensione del tesseramento (Delibera presidenziale n. 4-OMISSIS-), poi ratificato con Delibera del Consiglio Federale del 18 aprile 2019, impugnate dinanzi al Tribunale Federale F.C.I. unitamente all’art. 5 Regolamento Tecnico Amatoriale e dall’art. 1.1.3 Norme attuative SAN, e/o delle Delibere del Consiglio Federale che avevano introdotto dette norme nell’ordinamento sportivo, nella parte in cui tali provvedimenti avevano vietato il tesseramento nella categoria cicloamatore Master di soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping;

di essersi visto rigettare il ricorso con decisione del Tribunale Federale in data 1 agosto 2019, impugnato con reclamo avanti alla Corte Federale d’Appello, che, del pari, aveva respinto il gravame con -OMISSIS-, cui aveva fatto seguito anche la reiezione emanata dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, adito dal ricorrente avverso la decisione della Corte Federale d’Appello.

Tanto premesso, con il ricorso 2020/4368, -OMISSIS-chiede l’annullamento dei seguenti provvedimenti:

dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI -Prima Sezione- prot. n. -OMISSIS- pronunciato, depositato e pubblicato in data 4 febbraio 2020, nell’ambito del procedimento iscritto al n. -OMISSIS-RG ricorsi;

decisione n.-OMISSIS-resa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI -Prima Sezione- depositata e pubblicata in data 19 marzo 2020, nell’ambito del procedimento iscritto al n. -OMISSIS-R.G. ricorsi;

decisione n. -OMISSIS- della Corte Federale d’Appello della F.C.I. – Seconda Sezione – emessa con Comunicato n. 3 del 18 ottobre 2019, unitamente alla decisione del Tribunale Federale F.C.I. – Seconda Sezione – pubblicata sul sito federale in data 1 agosto 2019 con comunicato n.-OMISSIS-;

Delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana n. -OMISSIS-e della Delibera del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità.

In aggiunta, il ricorrente insta per l’annullamento e/o la disapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 Regolamento Tecnico Amatoriale della Federazione Ciclistica Italiana e dell’art. 1.1.3 Norme attuative Settore Amatoriale Nazionale della F.C.I., e/o delle le Delibere del Consiglio Federale F.C.I. che hanno introdotto le predette norme nell’ordinamento sportivo, nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria amatoriale Master dei soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping.

In diritto, il ricorrente deduce:

l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione del Collegio di Garanzia del CONI, motivata sulla natura cautelare dei provvedimenti della FCI impugnati;

la violazione e l’erronea applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 1.1.3 Norme Attuative SAN e dell’art. 5 Regolamento Tecnico Amatoriale, con conseguente annullamento della Delibera Presidenziale n. 4-OMISSIS- e di ogni atto conseguente connesso per presupposizione o consequenzialità, tra cui la Delibera del Consiglio Federale n. -OMISSIS-;

il travisamento dei motivi di ricorso e delle conseguenze derivanti dall’accoglimento delle richieste formulate, l’illogicità e la carenza di motivazione con riferimento ai principi giurisprudenziali posti a fondamento della qualificazione della natura del “requisito etico” (vizi rinvenibili anche nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport);

l’erroneità, l’illogicità e l’insufficienza della motivazione con riferimento alla qualificazione della natura del “requisito etico”;

l’erroneità della motivazione, laddove viene riconosciuto un potere di attuazione di norme antidoping in capo alle Federazioni sportive; la violazione di norme di diritto e, in particolare, della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport, dell’art. 1 comma 1 della legge n. 280/2003, del Documento Tecnico-Attuativo del Codice WADA e delle Norme Sportive Antidoping (versioni 2018 e 2019); la contraddittorietà, l’illogicità e l’insufficienza della motivazione in punto di asserita legittimità della “norma etica”, perché non preclusiva all’attività sportiva; l’erroneità della motivazione laddove viene “suggerito” il tesseramento presso Enti (di Promozione Sportiva) diversi dalla FCI e la violazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 23, co. 1, dello Statuto del CONI;

l’illegittimità della norma etica anche per carenza di una causa di reinserimento sportivo del soggetto condannato per doping, a prescindere dalla qualificazione giuridica del “requisito etico”; l’assoluta carenza e/o insufficienza nonché l’illogicità della motivazione.

Con il primo ordine di motivi, il ricorrente censura la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, nella parte in cui ai provvedimenti impugnati (Delibera n. 4-OMISSIS- del Presidente della FCI e Delibera n. -OMISSIS- del Consiglio Federale della FCI) è stata attribuita natura meramente cautelare, non impugnabili in sede di legittimità, stante la non definitività degli effetti giuridici prodotti.

Avverso tale statuizione il ricorrente deduce che la delibera del Presidente Federale e la ratifica del Consiglio Federale hanno nella sostanza carattere di definitività, poiché hanno pronunciato sui requisiti del tesseramento in via definitiva, con efficacia lesiva per il destinatario.

Con il secondo ordine di motivi, il ricorrente lamenta l’errata applicazione delle norme indicate in premessa, in quanto nel caso di specie l’istante aveva correttamente compilato la dichiarazione etica, attestando la propria condanna per doping e potendo il Presidente Federale privare di efficacia la tessera solo in caso di falsità della certificazione o di accertamento di mancata acquisizione della dichiarazione etica.

Con il terzo ordine di motivi, il ricorrente lamenta l’illogicità e la carenza di motivazione con riferimento ai principi giurisprudenziali posti a fondamento della qualificazione della natura del “requisito etico”.

Con il quarto ordine di motivi, il ricorrente deduce che il “requisito etico” inibisce a vita la partecipazione a competizioni sportive amatoriali ed è pertanto qualificabile alla stregua di una vera e propria sanzione, come in altre occasioni riconosciuto dal Tribunale Arbitrale dello Sport e diversamente da quanto ritenuto dagli organi della giustizia sportiva nel caso oggetto del presente giudizio.

Con il quino ordine di censure, il ricorrente sostiene che le singole Federazioni aderenti al CIO non hanno il potere di intervenire sulle sanzioni che sono tipizzate dal Codice Mondiale Antidoping della WADA, stante la competenza esclusiva in materia antidoping derivante da fonte normativa internazionale e confermata anche in sede arbitrale.

Ancora, il ricorrente deduce la contraddittorietà, l’illogicità e la carenza di motivazione della decisione impugnata, in ordine alla violazione delle norme del Regolamento Tecnico attuativo del settore amatoriale e sull’asserita possibilità per il ricorrente di poter svolgere, comunque, ed eventualmente anche tramite altri Enti, attività sportiva.

Infine, con l’ultimo ordine di censure, il ricorrente deduce l’illegittimità della norma etica anche per carenza di una causa di reinserimento sportivo del soggetto condannato per doping, a prescindere dalla qualificazione giuridica del “requisito etico”.

Si è costituita la Federazione Ciclistica Italiana, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in ragione della diversità del contenzioso rispetto a quello proposto in sede di giustizia sportiva, definito dalla sentenza -OMISSIS-del Collegio di Garanzia dello Sport.

Inoltre, la Federazione ha eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, risultando le norme impugnate di valenza esclusivamente sportiva, la cui disciplina è riservata esclusivamente agli organi della giustizia sportiva.

Ancora, la FCI ha eccepito l’inammissibilità della richiesta di annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport e delle preliminari decisioni della Corte federale di appello e del Tribunale federale della FCI, non avendo il Tribunale Amministrativo il potere di annullare le decisioni rese nell’ambito del diverso ordinamento sportivo.

Infine, la Federazione resistente ha eccepito:

- l’inammissibilità della domanda di annullamento della delibera presidenziale FCI n. 4-OMISSIS- e di quella del Consiglio federale FCI n. -OMISSIS- per difetto di interesse, trattandosi di delibere di natura cautelare superate dalla definizione del procedimento amministrativo interno;

- l’inammissibilità della domanda di annullamento delle disposizioni regolamentari della FCI per decadenza dal termine.

Ne merito, la Federazione si è opposta al ricorso, controdeducendo che la condizione di non aver subito una sentenza di condanna superiore a 6 mesi per fatti di doping non rappresenta una disposizione di natura sanzionatoria, ma una condizione per l’ammissibilità al novero dei tesserati della sola sotto-categoria master, non precludendo peraltro detta condizione in via assoluta il tesseramento né in ambito amatoriale, né in ambito agonistico.

Si è costituito il CONI, instando per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso e, nel merito, per la reiezione dello stesso.

In particolare, il Comitato olimpico ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. e per sopravvenuta carenza di interesse, per non aver il ricorrente impugnato, a suo tempo, la norma regolamentare nell’ambito del procedimento finalizzato all’irrogazione della sanzione per violazione della normativa antidoping.

Nel merito, il CONI ha concluso per l’infondatezza del gravame.

Con successivo ricorso rubricato al NRG 2021/7030 il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento:

- la decisione n. -OMISSIS-resa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - I Sezione - depositata e pubblicata in data 18 maggio 2021 nell’ambito del procedimento iscritto al n. -OMISSIS-RG ricorsi;

- il dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - I Sezione - prot. n. -OMISSIS-pronunciato, depositato e pubblicato, in data 28 aprile 2021 nell’ambito del procedimento iscritto al n. -OMISSIS-RG ricorsi;

- le precedenti decisioni rese dagli organi di giustizia endofederali della Federazione Ciclistica Italiana ed, in particolare, la decisione n. -OMISSIS-resa dalla Corte Federale d’Appello - II Sez. - della Federazione Ciclistica Italiana pubblicata con comunicato n.-OMISSIS-resa dal Tribunale Federale - II Sez. - della Federazione Ciclistica Italiana, pubblicata con comunicato n. -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti;

- la determina datata-OMISSIS-avente ad oggetto “annullamento tessera n.-OMISSIS-erroneamente messa a nome del sig. -OMISSIS-, nato a-OMISSIS-” con la quale veniva disposto l’annullamento (qualificato come definitivo) del tesseramento da parte della Segreteria Generale della F.C.I..

In aggiunta, il ricorrente ha domandato la disapplicazione e/o annullamento delle disposizioni di cui all’art. 5 Regolamento Tecnico Amatoriale della Federazione Ciclistica Italiana e all’art. 1.1.3 Norme attuative Settore Amatoriale Nazionale della F.C.I., nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria amatoriale Master dei soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping.

Con un primo ordine di censure, il ricorrente evidenzia come la decisione del Collegio di Garanzia appaia viziata da errore di fatto, nella parte in cui argomenta in ordine all’inammissibilità di alcuni motivi che non costituiscono l’oggetto del diverso contenzioso afferente l’impugnazione del provvedimento di sospensione del tesseramento.

Con il secondo ordine di censure, il ricorrente deduce che il Collegio di Garanzia dello Sport ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso, eccependo la litispendenza con il precedente procedimento già pendente avanti al TAR del Lazio, mentre tale situazione non sussisterebbe in ragione della differenza delle domande proposte.

Con il terzo ordine di motivi il ricorrente censura la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport relativamente all’erronea insussistenza del “giudicato esterno” con riferimento al -OMISSIS-, all’erronea mancata considerazione dell’efficacia di precedente giuridicamente rilevante per l’ordinamento sportivo nazionale del -OMISSIS-, nonché alla violazione e falsa applicazione dell’art. 23.2.2. del Codice WADA e dei principi generali del Codice Mondiale Antidoping.

Con il quarto ordine di censure è contestata la decisione del Collegio di Garanzia che ha qualificato la determina impugnata quale mera esecuzione della decisione n. 7/2019 del Tribunale Federale e non quale atto deliberativo avente autonoma valenza, mentre con il quinto motivo il Ricorrente è censurata la medesima decisione nella parte in cui il Collegio di Garanzia ha ritenuto il ricorso inammissibile per indeterminatezza dei motivi e delle richieste formulate.

Con il sesto ordine di motivi il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 165, co. 2, TFUE, dell’art. 23 dello Statuto del CONI, dell’art. 1 della Legge n. 91/1981, degli artt. 12 e 17 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, dell’art. 20 dello statuto del CONI così come recepito dall’art. 1, co. 10, dello statuto della F.C.I..

Con il settimo motivo di ricorso, infine, il ricorrente lamenta l’assenza di un rimedio nell’ordinamento federale per il reinserimento sportivo dell’atleta amatore sanzionato per doping, assenza erroneamente non valutata dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Si è costituita la Federazione Ciclistica Italiana, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, l’infondatezza di tutti i motivi di gravame.

Si è costituto il CONI, eccependo preliminarmente l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito.

In punto di inammissibilità il CONI ha precisato che nella fattispecie la controversia ha ad oggetto l’applicazione di una norma regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana, specificamente dettata al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione.

Sempre in punto di inammissibilità del ricorso, il Comitato Olimpico ha osservato che il ricorrente è stato sanzionato nell’anno 2014 dal Tribunale Nazionale Antidoping con la squalifica di due anni e che all’epoca era già in vigore l’art. 1.1.3 delle Norme Attuative del Settore Amatoriale Nazionale, che preclude il tesseramento nella categoria “Master” a coloro che risultino sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiori a 6 mesi per motivi legati al doping.

Ciò posto, il CONI ha evidenziato che controparte non ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, sicché la stessa è passata in giudicato, non potendo pertanto il ricorrente porre in discussione una pronuncia, e le connesse conseguenze in tema di tesseramento alla categoria Master, passata in giudicato e, perciò, divenuta inoppugnabile.

Infine, ulteriore motivo di inammissibilità dedotto dal Comitato concerne la natura della Determina del Segretario Generale, che non avrebbe autonoma valenza, trattandosi dell’ultimo adempimento amministrativo conseguente alla definitività della Decisione n. -OMISSIS-del Tribunale Federale, già passata in giudicato.

Nel merito, il CONI ha insistito per l’infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 21.06.2022 i ricorsi sono stati introitati per la decisione.

Va innanzitutto disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti dalla medesima parte nei confronti di provvedimenti distinti, ma attinenti alla medesima serie procedimentale, nell’ambito di una vicenda sostanzialmente unitaria.

Tanto premesso, l’unitario gravame è inammissibile per difetto di giurisdizione.

La Federazione Ciclistica Italiana ed il CONI hanno eccepito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale.

In particolare, la Federazione ha osservato che la controversia attiene alla richiesta di annullamento di norme sportive e provvedimenti della giustizia sportiva, di competenza dei soli organi della giustizia sportiva, non avendo peraltro il ricorrente avanzato richieste risarcitorie, che sole avrebbero potuto radicare la giurisdizione del Tribunale adito.

Il CONI ha rilevato che la controversia ha ad oggetto l’applicazione di una norma regolamentare della Federazione Ciclistica Italiana specificamente dettata al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportiva, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione ai sensi del D.L. 19.19.2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla Legge 17.10.2003, n. 280 e dell’art. 133, comma 1, lett. z), Cod. Proc. Amm.

Le eccezioni sono fondate.

L'art. 1, comma 2, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 17 ottobre 2003, n. 280, prevede che "i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo".

La disposizione disciplina il delicato rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo garantendo due diverse esigenze costituzionalmente rilevanti: da un lato, l'autonomina dell'ordinamento sportivo (artt. 2 e 18 Cost.), dall'altro, "quella a che non sia intaccata la pienezza della tutela delle situazioni giuridiche soggettive che, sebbene connesse con quell'ordinamento, siano rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica" (Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302). In altri termini, la predetta disposizione "ha inteso rispettare l'autonomia dell'ordinamento sportivo", precisando "che l'autonomia in questione non sussiste allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica" (Cons. Stato, n. 302 del 2012, cit.).

In applicazione dei suddetti principi, il successivo art. 2 dello stesso decreto legge dispone che "è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive".

Il successivo art. 3 prevede che "esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo".

Gli articoli riportati, come chiarito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, prevedono tre forme di tutela giustiziale: i) una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; ii) una seconda, relativa alle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all'ordinamento sportivo, in quanto non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale; iii) una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo "esauriti i gradi della giustizia sportiva".

Peraltro, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che l'art. 1 d.l. n. 220 del 2003 va correttamente inteso nel senso che - laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. incida anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico generale - la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, vada proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando una riserva a favore della giustizia sportiva (innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere).

Venendo al caso di specie, il ricorrente ha impugnato, oltre ai provvedimenti degli organi della giustizia sportiva indicati in premessa, la Delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana -OMISSIS-, la Delibera del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana n-OMISSIS-e la determina datata 2 luglio 2020, previo annullamento e/o previa disapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 Regolamento Tecnico Amatoriale della Federazione Ciclistica Italiana e all’art. 1.1.3 Norme attuative Settore Amatoriale Nazionale della F.C.I., e/o le Delibere del Consiglio Federale F.C.I. che hanno introdotto le predette norme nell’ordinamento sportivo, nella parte in cui vietano il tesseramento nella categoria amatoriale Master dei soggetti sanzionati dalla giustizia sportiva e/o ordinaria per un periodo superiore a mesi sei per motivi legati al doping.

La Delibera del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana n. -OMISSIS-concerne l’immediata sospensione degli effetti del tesseramento del ricorrente, per accertata carenza dei requisiti per il rilascio, con trasmissione degli atti alla Procura federale, ai fini dell’instaurazione del giudizio disciplinare.

La Delibera del Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana n-OMISSIS-si esaurisce nella ratifica della precitata deliberazione presidenziale.

Infine, la determina datata 2 luglio 2020, avente ad oggetto “annullamento tessera n.-OMISSIS-erroneamente [e]messa a nome del sig. -OMISSIS-, nato a-OMISSIS-”, ha ad oggetto l’annullamento (qualificato come definitivo) del tesseramento da parte della Segreteria Generale della F.C.I..

L’art. 5 del Regolamento Tecnico Amatoriale della Federazione Ciclistica Italiana dispone il divieto di tesseramento per i soggetti che abbiano riportato condanne in materia di doping per periodi superiori a 6 mesi, mentre l’art. 1.1.3 delle Norme attuative Settore Amatoriale Nazionale della F.C.I., rubricato “requisito tecnico”, precisa che i precitati soggetti non possono essere tesserati come “master”, ma solo come “ciclosportivo o cicloturista”.

Le due disposizioni regolamentari da ultimo citate disciplinano questioni tecniche di tipo regolamentare ed organizzativo, proprie dell’ordinamento sportivo e risultano orientate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, come pure le delibere impugnate, che ne costituiscono attuazione.

E’ dunque evidente che le questioni proposte nel presente giudizio appartengono all’ambito della materia tecnica, che costituisce l’ossatura stessa dell’autonomia della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220 ed è in definitiva finalizzata a consentire che le competizioni si svolgano nel rispetto delle regole federali, affinchè ad esse partecipino esclusivamente soggetti abilitati, secondo le regole previste dalla federazione.

Tali questioni costituiscono, pertanto, espressione dell'autonomia interna delle federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato - con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – in quanto non risultano violative dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona (e dunque rilevanti per l’ordinamento statale), posto che non è dato rinvenire alcuna lesione di situazioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento, non essendovi lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi quando vengono in rilievo regole tecniche che concernono il regolare svolgimento delle competizioni sportive (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. nr. 5782/2008; cfr. anche Consiglio di Stato , sez. V , 02/12/2015, n. 5444, secondo cui l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni riguardano un ordinamento sul quale il giudice amministrativo non ha giurisdizione, in quanto la controversia in esame concerne l'applicazione di regole proprie dell'ordinamento settoriale sportivo, che le contempla, cui solo sono funzionali).

Sullo stesso crinale interpretativo si pone anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha avuto modo di rilevare come le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (ccdd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscano espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restino irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona; pertanto, ogni qualvolta dalla violazione delle suddette regole si originino controversie tecniche, riguardanti cioè il corretto svolgimento della prestazione agonistica e la regolarità della competizione, ovvero controversie disciplinari, concernenti l'irrogazione di provvedimenti di carattere punitivo, sussiste il difetto assoluto di tutela giurisdizionale statale e le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati - quali soggetti dell'ordinamento sportivo - sono tenuti, secondo le previsioni e i regolamenti del Coni e delle singole Federazioni, ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo (Cassazione civile sez. un., 07/05/2021, n.12149).

Per tale ragione, su tali questioni – che involgono ad un tempo le disposizioni tecniche impugnate e le relative determinazioni attuative – deve ritenersi insussistente la giurisdizione di questo e di qualunque altro giudice statale.

Sotto altro profilo, le disposizioni indicate in precedenza risultano connotate anche da una chiara finalità disciplinare, avendo ad oggetto la salvaguardia dei principi e delle regole poste alla base dell’ordinamento sportivo, in quanto dirette ad individuare ed a colpire alcuni comportamenti rilevanti sul piano disciplinare (doping), precludendo ai soggetti interessati la partecipazione a determinate tipologie di competizioni.

In quanto tali, dette regole sono oggetto di interesse da parte dell’ordinamento statale, potendo la relativa sanzione comportare una lesione di interessi legittimi o diritti soggettivi, ma solo in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale (cfr., tra molte, Cassazione civile sez. un., 28/12/2020, n.29654; Corte Costituzionale con la sentenza n. 160/2019).

Di conseguenza, il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni e atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Così l'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti sanzionatori disciplinari — che è a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo — consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per il conseguente risarcimento del danno (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22/08/2018, n.5019).

Senonchè, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a richiedere la tutela caducatoria, ovvero la disapplicazione delle disposizioni regolamentari impugnate, senza chiedere anche il risarcimento del danno, il che determina il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

La natura sanzionatoria delle disposizioni regolamentari impugnate (e delle deliberazioni che ne costituiscono attuazione) risulta confermata anche dal sistema di regolamentazione e repressione del fenomeno del doping (cfr. Convenzione contro il doping firmata a Strasburgo il 16.11.1989 e ratificata dall’Italia con Legge nr. 522 del 1995), che attribuisce alle Federazioni sportive il compito di armonizzare le procedure disciplinari, riconoscendo loro la competenza all’adozione ed alla risoluzione delle controversie aventi ad oggetto aspetti disciplinari legati al fenomeno del doping.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le spese possono essere compensate in ragione della complessità e novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it