T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 28/10/2022 N. 13943
Pubblicato il 28/10/2022
N. 13943/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08897/2019 REG.RIC.
N. 01867/2020 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8897 del -OMISSIS- proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Chiappero, Evelina Porcelli, Alfredo Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; - CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Raffaelli, Luisa Torchia, Kostandin Peci, Angelo Capellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi;
sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2020, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Chiappero, Evelina Porcelli, Alfredo Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Raffaelli, Luisa Torchia, Francesco Giovanni Albisinni, Angelo Capellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 8897 del 2019:
- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. pubblicata in data -OMISSIS-;
B) quanto al ricorso n. 1867 del 2020:
- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-
- di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi presupposti, connessi e conseguenziali, istruttori e interni, non conosciuti e non conoscibili.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, del CONI e della -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso RG n. 8897/-OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato, per l’annullamento, la decisione n. -OMISSIS-, con cui il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla predetta -OMISSIS- avverso il lodo del-OMISSIS-emesso dal Collegio arbitrale del -OMISSIS-che aveva a sua volta declinato la propria competenza a decidere sul rigetto del -OMISSIS-OMISSIS-da parte del Consiglio federale della FIGC dell’istanza di -OMISSIS- in autotutela del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario nel-OMISSIS--OMISSIS-cui, in particolare, era stato -OMISSIS-, dopo la -OMISSIS- del -OMISSIS- stesso alla -OMISSIS-.
Al riguardo, la -OMISSIS- ricorrente, nel ricostruire l’intera vicenda, ha in sintesi rappresentato quanto segue:
- a seguito delle risultanze dell’indagine avviata dalla -OMISSIS-in merito al -OMISSIS-, la Procura Federale della FIGC, nel -OMISSIS- ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti, tra le altre -OMISSIS-, della -OMISSIS-.;
- in data -OMISSIS-- il predetto procedimento si concludeva con la decisione della Commissione d'Appello Federale di irrogare alla -OMISSIS- le seguenti sanzioni sportive: -OMISSIS-; penalizzazione di -OMISSIS-
- a seguito del reclamo proposto dalla -OMISSIS- avverso la decisione della Commissione d’Appello Federale del -OMISSIS-OMISSIS- la Corte Federale d’Appello, con dispositivo del -OMISSIS-OMISSIS- confermava le sanzioni irrogate nella decisione impugnata per le-OMISSIS-e ri-determinava la sanzione relativa alla -OMISSIS-con la penalizzazione -OMISSIS-
- in ragione delle sanzioni disciplinari irrogate già con la pronuncia della Commissione di Appello Federale del -OMISSIS-- il Commissario Straordinario della FIGC incaricava una Commissione di esperti affinché esprimesse un parere in ordine alla “eventuale -OMISSIS- dello -OMISSIS- in caso di modifica della classifica finale di campionato, a seguito di illecito disciplinare”;
- a seguito di tale parere, in data-OMISSIS-- veniva disposta con provvedimento del Commissario Straordinario della F.I.G.C., la -OMISSIS- del -OMISSIS--OMISSIS-alla -OMISSIS- e, quale diretta conseguenza, l’-OMISSIS- del -OMISSIS- alla -OMISSIS--OMISSIS-);
- avverso tale provvedimento del Commissario Straordinario della F.I.G.C., la -OMISSIS-, in data-OMISSIS-- presentava ricorso -OMISSIS-con cui chiedeva l’annullamento delle decisioni della Corte Federale d’Appello e della Commissione d’Appello Federale e il risarcimento dei danni, ciò nell’intento di ottenere -OMISSIS-
- in data -OMISSIS-- dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, attesa la disponibilità della FIGC e del CONI ad
accettare la devoluzione in arbitrato della relativa controversia;
- in data-OMISSIS- la -OMISSIS- proponeva quindi ricorso alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che, nel pronunciarsi con lodo del -OMISSIS-- confermava tutte le sanzioni irrogate alla ricorrente, tranne con riferimento alla-OMISSIS-
- successivamente, in data -OMISSIS-presentava un esposto alla Procura Federale, al CONI e alla FIGC con cui richiedeva la -OMISSIS- in autotutela del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario nel-OMISSIS--OMISSIS- in ragione delle risultanze derivanti dalle predette indagini svolte dalla -OMISSIS-nei confronti – questa volta – della -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-(al riguardo, la Procura federale della FIGC apriva un fascicolo nei confronti -OMISSIS- che, tuttavia, si concludeva con l’archiviazione per intervenuta prescrizione degli illeciti contestati);
- con delibera del -OMISSIS-, il Consiglio Federale della FIGC respingeva l’esposto-istanza di -OMISSIS- in autotutela amministrativa dell’atto del Commissario Straordinario della FIGC del-OMISSIS-
- avverso tale decisione di rigetto, in data -OMISSIS-presentava istanza di arbitrato al -OMISSIS-(Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport);
- il Presidente del TNAS, con provvedimento del -OMISSIS-, dichiarava la competenza di quel Tribunale con riferimento alle domande arbitrali, ad eccezione della richiesta di risarcimento danni, facendo tuttavia salva la possibilità per il Collegio arbitrale di adottare determinazioni diverse;
- il Collegio arbitrale (TNAS), con lodo del -OMISSIS-, declinava la propria competenza, ritenendo insussistenti i presupposti per la devoluzione in arbitrato della controversia, attesa la natura indisponibile delle situazioni giuridiche dedotte in lite (pur dichiarando, nel contempo, “disponibile” la posizione della -OMISSIS- istante);
- nel frattempo, avverso la delibera del -OMISSIS-del Consiglio Federale della FIGC di rigetto dell’esposto-istanza di -OMISSIS- in autotutela amministrativa dell’atto del Commissario Straordinario della FIGC del -OMISSIS- la -OMISSIS- proponeva ricorso -OMISSIS-(-OMISSIS-, chiedendo il risarcimento dei danni;
- a sua volta, in data -OMISSIS--OMISSIS- ricorrente impugnava il lodo del -OMISSIS-del -OMISSIS-, dichiarava il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario; seguiva ricorso in Corte di Cassazione che, con sentenza delle -OMISSIS- -OMISSIS-, lo rigettava;
- a sua volta, -OMISSIS-, dichiarava l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per il risarcimento dei danni presentato dalla -OMISSIS- contro la delibera del -OMISSIS-del Consiglio Federale della FIGC di rigetto dell’esposto-istanza di -OMISSIS- in autotutela amministrativa dell’atto del Commissario Straordinario della FIGC -OMISSIS- (decisione impugnata al Consiglio di Stato, il cui giudizio -OMISSIS-risulta allo stato pendente);
- in data -OMISSIS- sempre avverso il lodo del -OMISSIS-del-OMISSIS-, la -OMISSIS- adiva il Collegio di Garanzia dello Sport e contestualmente presentava ricorso al TFN (Tribunale Federale nazionale);
- il TFN – Sez. Disciplinare, con provvedimento di cui al-OMISSIS-, disponeva il rinvio della trattazione della causa in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al Collegio di Garanzia;
- il Collegio di Garanzia, a -OMISSIS-, si pronunciava con decisione del -OMISSIS-, dichiarando inammissibile il ricorso.
Ciò premesso, avverso tale determinazione del Collegio di Garanzia n. -OMISSIS--OMISSIS- ha proposto i seguenti motivi:
1) ammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
Il ricorso proposto al Collegio di Garanzia è processualmente ammissibile per effetto della normativa sportiva giustiziale (art. 12 bis, comma 1, dello Statuto del CONI e art. 54 del Codice di giustizia sportiva del CONI), direttamente applicabile nella fattispecie sportiva dedotta in giudizio; non avendo il giudice statale (Corte di appello e Corte di Cassazione, in sede di impugnazione del lodo del-OMISSIS-) deciso il merito della controversia ed essendosi limitato a statuire il difetto assoluto di giurisdizione, il Collegio di Garanzia avrebbe dovuto pronunciarsi sui motivi di nullità del lodo stesso come proposti dinanzi al giudice ordinario;
2) l’errata tesi della traslazione all’Alta Corte.
Il giudizio non poteva essere oggetto di traslazione all’Alta Corte di giustizia a causa della mancanza di una norma ad hoc nell’ordinamento sportivo e della non omogeneità della natura delle posizioni giuridiche della -OMISSIS- -OMISSIS-aventi natura disponibile (secondo il lodo impugnato), e della FIGC, definite invece indisponibili;
3) l’errata tesi della tardività del ricorso.
Il termine d’impugnazione presso gli organi della giustizia sportiva, pari a giorni trenta, deve essere fatto decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza delle -OMISSIS- Civili della Corte di Cassazione (-OMISSIS-); di conseguenza, il termine di decadenza è stato rispettato.
4) error iuris dell’exceptio iudicati in relazione alla sentenza del -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- n-OMISSIS-.
La motivazione della decisione impugnata del Collegio di Garanzia n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha prospettato la presenza di una res iudicata, dotata di valenza giuridica preclusiva di un bis in idem, costituita dalla sentenza del -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- n-OMISSIS-, è viziata da error iuris.
La predetta sentenza del -OMISSIS-è priva di effetto processuale preclusivo, non essendo una decisione di merito ma di puro rito, avendo dichiarato “improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse” il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione del Commissario straordinario della FIGC del -OMISSIS-che riconosceva l’avvenuta -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-
5) error iuris dell’exceptio iudicati in relazione al Lodo della Camera di Conciliazione e di Arbitrato dello Sport in data -OMISSIS-.
La motivazione della decisione n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia è viziata da error iuris nella misura in cui, prospettando un’inesistente res iudicata sostanziale di natura arbitrale, ritiene che il lodo pronunciato dalla Camera di conciliazione e di arbitrato dello Sport in data -OMISSIS- (che ha confermato nella gran parte le sanzioni a suo tempo irrogate alla -OMISSIS-) abbia effetto preclusivo alla proposizione di altri rimedi giustiziali.
L’esame del lodo -OMISSIS- dimostra invece la non configurabilità giuridica e processuale di un giudicato sostanziale preclusivo del bis in idem ex art. 2909 cod. civ. in quanto l’oggetto del giudizio arbitrale e quello del Collegio di Garanzia dello Sport non hanno identità oggettiva, presentando diversità di petita; ed invero, il giudizio dinanzi all’organismo arbitrale aveva ad oggetto le sanzioni comminate a suo tempo -OMISSIS-) alla -OMISSIS- mentre quello dinanzi al Collegio di Garanzia il lodo che aveva dichiarato l’incompetenza del -OMISSIS-a decidere sul rigetto dell’istanza di autotutela del provvedimento di -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-;
6) la tesi del difetto assoluto di competenza della Giustizia Sportiva per violazione ed errata applicazione dell’art. 24, comma 1, Cost. e dei principii giurisprudenziali sul difetto assoluto di giurisdizione.
La decisione n. -OMISSIS- del Collegio di Garanzia, statuendo il difetto assoluto di competenza della Giustizia sportiva, è errata in diritto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, allineata alla giurisprudenza costituzionale, è orientata nel senso che il difetto assoluto di giurisdizione, quale ipotesi eccezionale, è limitato alle fattispecie qualificate dalla deduzione in giudizio interessi di fatto e/o semplici.
Il lodo non ha declinato la competenza del -OMISSIS-per la presenza d’interessi di fatto e/o semplici, legittimanti un difetto assoluto di giurisdizione arbitrale e statale, ma in ragione della non omogeneità delle situazioni giuridiche sostanziali dedotte in giudizio;
7) la tesi del difetto assoluto di competenza della Giustizia Sportiva per violazione ed errata applicazione dell’art. 24, comma 1, Cost. in relazione alla natura giuridica di diritto disponibile procedimentale della posizione sostanziale soggettiva azionata.
La declaratoria del difetto assoluto di competenza della giustizia sportiva, risolvendosi in un “non liquet”, è in contrasto con il diritto di difesa in giudizio fissato dall’art. 24, comma 1, Cost..
La posizione soggettiva dedotta in giudizio non è un interesse di fatto e/o semplice, privo di tutela giurisdizionale, trattandosi di una posizione sostanziale soggettiva rientrante nella competenza non esclusiva della giustizia sportiva e oggetto, pleno iure, della giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto - legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280 e dell’art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I.
La -OMISSIS- ricorrente, nel richiedere l’autotutela sul provvedimento del commissario straordinario della FIGC del -OMISSIS- ha esercitato un diritto potestativo procedimentale di natura disponibile, azionabile di fronte alla giurisdizione statale;
8) nullità ed illegittimità del Lodo pronunciato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport per error iuris, violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10, 36, 829, comma 1, n. 10, cod. proc. civ. e dell’art. 21 del previgente Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport e disciplina degli Arbitri.
Il lodo del-OMISSIS-emesso dal -OMISSIS-è nullo per aver concluso il procedimento arbitrale senza decidere il merito della controversia, ex art. 829, comma 1, n. 10, cod. proc. civ.; invero, il Collegio Arbitrale aveva l’obbligo di statuire sulle domande arbitrali, ex art. 21 del previgente Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport e disciplina degli Arbitri.
La motivazione del lodo è poi viziata da error iuris, per violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 10, 36 e 829, comma 1, n. 10, cod. proc. civ.; il lodo incorre altresì in error iuris per violazione del “principio della competenza determinata dalla domanda principale”;
9) nullità del Lodo per error iuris.
Il Lodo è nullo per error iuris per violazione dei previgenti artt. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I., 2 e 3 del previgente Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri, in relazione agli artt. 24, comma 2, Cost. e 829, comma 1, n. 10, cod. proc. civ..
Inoltre, il Lodo contrasta apertamente con il provvedimento assunto dal Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 9-OMISSIS-che, invece, ne aveva dichiarato la competenza;
10) la res iudicata derivante dalla sentenza delle -OMISSIS- Civili della Suprema Corte di Cassazione in data -OMISSIS-, n. -OMISSIS- – -OMISSIS-.
La res iudicata comporta, ipso iure, la nullità del Lodo che, negando la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, non ha statuito sull’istanza arbitrale, con conseguente ammissibilità del giudizio rescindente da parte del Collegio di Garanzia dello Sport;
11) error iuris e violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per difetto assoluto di motivazione.
Il provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data -OMISSIS-non riporta una congrua e adeguata motivazione, de facto et de iure, in ordine alle ragioni poste alla base della decisione di dichiarare la carenza di legittimazione della ricorrente;
12) la legittimazione all’istanza di -OMISSIS- in autotutela derivante dalla lesività del provvedimento del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data -OMISSIS-.
La legittimazione della -OMISSIS- -OMISSIS-. alla presentazione dell’istanza di -OMISSIS- in autotutela deriva dalla grave lesività del provvedimento del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data -OMISSIS-che ha cagionato alla -OMISSIS- ricorrente un rilevante danno economico e di immagine;
13) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 4 e 13 dello Statuto della F.I.G.C.
La delibera adottata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in data-OMISSIS- che ha statuito l’incompetenza del Consiglio stesso a disporre la -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS-alla -OMISSIS- -OMISSIS-, è viziata dalla violazione della normativa sportiva di settore – nello specifico degli artt. 3 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 4 e 13 dello Statuto della F.I.G.C. – in forza della quale spetta proprio al Consiglio Federale la funzione di vigilare sulla regolarità dello svolgimento dei campionati;
14) violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Error iuris. Eccesso di potere per travisamento.
L’istanza di autotutela chiedeva formalmente al Consiglio Federale, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la -OMISSIS- del provvedimento del Commissario Straordinario del -OMISSIS- per “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento”, non per motivi disciplinari riservati all’esclusiva competenza degli organi della Giustizia Sportiva.
La -OMISSIS- in autotutela non è infatti preclusa dalla prescrizione degli illeciti sportivi a carico della -OMISSIS- controinteressata mentre il provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data-OMISSIS- ha pretermesso di valutare, ponderare e considerare gli elementi di fatto oggettivi legittimanti l’adozione di un doveroso provvedimento di autotutela, ex artt. 21 quinquies e nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
15) violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità̀ della motivazione, mancata applicazione dei principi generali del diritto amministrativo in tema di “provvedimenti definitivi impliciti”. Sviamento di potere.
Il Consiglio Federale, nella motivazione della delibera in data-OMISSIS- ha sostenuto – confondendo la categoria dell’“effetto giuridico” e del “risultato” giuridicamente rilevante – l’inammissibilità del potere di autotutela, a causa della mancanza di un provvedimento amministrativo formale di specifica -OMISSIS- del -OMISSIS- di-OMISSIS-
La tesi è errata in quanto l’-OMISSIS- del -OMISSIS- alla -OMISSIS- controinteressata è stata comunque effettuata con un provvedimento anche se di natura implicita;
16) violazione dei principi generali del diritto amministrativo in materia di autotutela e del principio del contrarius actus.
La decisione del Consiglio Federale è gravemente illegittima per violazione del principio generale del contrarius actus, vigente in materia di procedimenti amministrativi di autotutela, in forza del quale l’organo che ha emesso il provvedimento impugnato ha gli stessi poteri di ritiro in sede di riedizione del potere;
17) violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità della motivazione. Violazione dell’art. 49 delle Norme Organizzative -OMISSIS-ne della F.I.G.C.
Il provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data-OMISSIS- è gravemente illegittimo, in relazione alla dichiarazione d’incompetenza a provvedere in autotutela per intervenuta prescrizione;
18) violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità della motivazione. Violazione dall’art. 23 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
La delibera adottata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in data-OMISSIS- è illegittima per aver esplicitamente e gravemente violato i principi di parità di trattamento e d’imparzialità sanciti dall’art. 23 dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
19) eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento. Violazione della normativa sportiva.
Il provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data-OMISSIS- che nega in radice l’esistenza stessa del potere discrezionale, è illegittimo per eccesso di potere e per contraddittorietà.
Il mancato esercizio del potere (discrezionale) di non assegnare il -OMISSIS- di -OMISSIS-è illegittimo per violazione e falsa applicazione delle fondamentali funzioni della F.I.G.C., derivanti dagli artt. 3, comma 1, lett. g), 13, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. e 49 delle Norme Organizzative -OMISSIS-ne (NOIF) della F.I.G.C.; il provvedimento in esame è altresì gravemente illegittimo per violazione dei “principi di correttezza e d’imparzialità” insiti nell’ordinamento sportivo;
20) eccesso di potere e contraddittorietà in relazione al mancato esercizio del potere di -OMISSIS- autotutela.
Il provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data-OMISSIS- escludendo la legittimazione nell’esercizio del potere di autotutela, per mancanza giuridica di un formale atto di “-OMISSIS-” del -OMISSIS- di -OMISSIS-(in quanto effetto ipso iure di uno “-OMISSIS-) è gravemente illegittimo per violazione dell’obbligo di -OMISSIS- ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 3, comma 1, lett. g), 13, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. e 49 delle Norme Organizzative -OMISSIS-ne (NOIF) della F.I.G.C.
In conclusione, la difesa della ricorrente chiede, in via principale, l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. -OMISSIS- e, in subordine, il rinvio del iudicium rescindens e del iudicium rescissorium alla competenza del Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C., Sezione Disciplinare, ex artt. 43 bis del Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e 31 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I.
2. Successivamente, con ricorso RG n. 1867/2020, la -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, la decisione -OMISSIS-, con cui il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I., a -OMISSIS-, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente presso gli organi della giustizia federale (in primis, il Tribunale federale nazionale) avverso il lodo del-OMISSIS-con cui il Collegio arbitrale del -OMISSIS-aveva declinato la propria competenza a decidere sul rigetto del -OMISSIS-OMISSIS-da parte del Consiglio federale della FIGC dell’istanza di -OMISSIS- in autotutela del provvedimento adottato dal Commissario Straordinario nel-OMISSIS--OMISSIS-cui si assegnava alla -OMISSIS- -OMISSIS- il -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- previa -OMISSIS- della sua -OMISSIS- alla -OMISSIS- (ovvero lo stesso lodo oggetto della decisione del Collegio di Garanzia n. -OMISSIS-, impugnato con il precedente ricorso RG n. 8897/2019).
Ed invero, vale in questa sede chiarire quanto segue:
- avverso lo stesso lodo del-OMISSIS-(e dopo la più volte citata decisione della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-/-OMISSIS-) la -OMISSIS-, in data -OMISSIS- adiva sia il Collegio di Garanzia dello Sport (in via diretta) sia il Tribunale Federale Nazionale della FIGC;
- il TFN – Sez. Disciplinare, con provvedimento di cui al-OMISSIS-, disponeva il rinvio della trattazione della causa in attesa della definizione del procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia che, a -OMISSIS-, si pronunciava - come già chiarito - con decisione del -OMISSIS-, dichiarando inammissibile il ricorso (impugnata - come detto - innanzi -OMISSIS-con giudizio RG n. 8897/2019);
- a seguito della riassunzione del giudizio, il TFN, con decisione del -OMISSIS- dichiarava inammissibile il ricorso per le stesse ragioni rassegnate dal Collegio di Garanzia nella decisione n. -OMISSIS-;
- avverso la decisione del TFN -OMISSIS- la -OMISSIS- proponeva reclamo alla Corte Federale d’Appello che, a sua volta, con decisione -OMISSIS-, lo dichiarava infondato;
- con ricorso depositato in data-OMISSIS-, la -OMISSIS- impugnava la decisione della CFA innanzi al Collegio di Garanzia del CONI che, a -OMISSIS-, con decisione pubblicata in data -OMISSIS-, lo dichiarava inammissibile.
Ciò posto, avverso tale determinazione del Collegio di Garanzia del CONI n.-OMISSIS- l’istante, con il ricorso RG n. 1867/2020, ha proposto - in estrema sintesi - le analoghe censure contenute nel ricorso RG n. 8897/-OMISSIS- oltre ad un ulteriore profilo di doglianza riguardante l’illegittima composizione della Corte Federale d’Appello che, con decisione -OMISSIS-, aveva rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione del TFN del -OMISSIS-che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla -OMISSIS- contro il lodo del-OMISSIS-.
In particolare, la ricorrente lamenta che, a seguito del rinnovo dei componenti degli organi di giustizia sportiva dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia sportiva della FIGC nel -OMISSIS- i membri della Corte Federale d’Appello che hanno concorso alla decisione n. -OMISSIS-non erano più legittimati a farne parte in quanto, nel frattempo, in -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- erano stati nominati i nuovi componenti degli organi di giustizia federale.
3. Si sono costituiti in entrambi i giudizi la FIGC, il CONI e la-OMISSIS-OMISSIS--OMISSIS-., per resistere ai ricorsi.
Con memoria, il CONI ha dapprima eccepito l’inammissibilità dei ricorsi RG n. 8897/2019 e n. 1867/2020 per difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale (come sancito dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. -OMISSIS-/-OMISSIS-) nonché per violazione del ne bis in idem in ragione della intervenuta pronuncia del -OMISSIS-che, nel dichiarare in via incidentale infondate le doglianze avverso il lodo arbitrale del -OMISSIS-del-OMISSIS-, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni formulata dalla -OMISSIS-; nel merito, il CONI ritiene corrette le decisioni del Collegio di Garanzia n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-nella parte in cui hanno rilevato l’inammissibilità, sotto vari profili, dei ricorsi proposti dalla -OMISSIS- (impossibilità di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi agli organi di giustizia sportiva; tardività dell’impugnazione del lodo del-OMISSIS-; mancanza di una posizione qualificata della -OMISSIS-); infondata, poi, è la censura relativa alla illegittima composizione della Corte Federale d’Appello in quanto le nuove nomine hanno avuto effetto a partire dal -OMISSIS-quando la decisione n. -OMISSIS-era già stata adottata.
Allo stesso modo, anche la FIGC ha eccepito l’inammissibilità dei due ricorsi, sulla base di gran parte dei profili sollevati dalla difesa del CONI, sottolineando, a sua volta, l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della FIGC, come sollecitato dalla -OMISSIS- ricorrente.
Anche la -OMISSIS- -OMISSIS- ha eccepito gli stessi profili di inammissibilità dei ricorsi in esame, sollevati dalle predette controparti; altresì, ha rilevato l’inammissibilità della richiesta di translatio iudicii formulata dalla ricorrente in quanto si tratta di un istituto invocabile solo tra organi giudiziari dello stesso ordinamento statale; nel merito, la controinteressata ritiene infondate le doglianze proposte dalla ricorrente contro il lodo del -OMISSIS-del-OMISSIS-, sia nella parte rescindente che rescissoria.
Con memoria, la -OMISSIS- ha ribadito la prospettazione contenuta nei due ricorsi.
Con memorie di replica, la ricorrente e la -OMISSIS- -OMISSIS- hanno insistito nelle loro rispettive posizioni.
4. Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2022, le cause sono state trattenute dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Va anzitutto disposta, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi RG nn. 8897/2019 e 1867/2020, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
2. Ciò premesso, vanno ora esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti.
2.1 Ad avviso del Collegio, risulta fondata quella che eccepisce l’inammissibilità delle impugnative laddove la -OMISSIS- istante chiede l’annullamento delle decisioni del Collegio di Garanzia (n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-) in quanto, con riferimento a tale petitum, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Come, invero, riconosciuto dalle -OMISSIS- della Corte di Cassazione, con la sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, l’oggetto della controversia instaurata dalla ricorrente, pur riguardando il diniego opposto nel -OMISSIS-OMISSIS-dal Consiglio federale della FIGC a -OMISSIS-re in autotutela alla controinteressata il -OMISSIS- di -OMISSIS-, non esclude certo la natura disciplinare/sanzionatoria del potere (non) esercitato dal predetto organo federale.
È evidente, infatti, che la -OMISSIS- ricorrente, con l’istanza di autotutela del-OMISSIS-, ha sollecitato gli organi della FIGC ad esercitare un potere di natura sanzionatoria, sul presupposto che la -OMISSIS- -OMISSIS- avesse posto in essere condotte illecite di rilievo disciplinare, sebbene prescritte.
Ora, il fatto che gli organi della FIGC si siano determinati in senso negativo sulle richieste della -OMISSIS- ricorrente (peraltro, sulla base di variegate ragioni) non muta la natura del potere che la ricorrente ha inteso sollecitare (ovvero disciplinare/sanzionatorio) in quanto la richiesta aveva ad oggetto la -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS-controinteressata a causa della commissione di illeciti di natura sportiva.
Una volta definita la natura del potere (non) esercitato nel caso di specie, deve ribadirsi il consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutte,-OMISSIS-) in base al quale, in tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le -OMISSIS-, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi del decreto legge n. 220 del 2003, convertito in legge n. 280 del 2003, anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale (cfr. -OMISSIS-).
Al riguardo, deve ancora una volta ribadirsi che un tale orientamento non muta anche nel caso in cui si controverta, come nella fattispecie in esame, del mancato esercizio di un potere di natura disciplinare/sanzionatoria in quanto la riserva a favore dell’ordinamento sportivo ha ad oggetto la natura del potere esercitato, a prescindere dal suo effettivo esercizio; nel caso di specie, come si ricava dalla parte in fatto, da un lato, la Procura Federale della FIGC ha archiviato la posizione della controinteressata in ragione della intervenuta prescrizione degli illeciti sportivi emersi nel corso delle indagini avviate dalla -OMISSIS-e, dall’altro, gli organi federali non hanno ritenuto sussistenti i presupposti per avviare un procedimento di autotutela per la -OMISSIS- del -OMISSIS- alla -OMISSIS- -OMISSIS- che, essendo basato sui predetti illeciti, non poteva che avere natura sanzionatoria.
Né può valere quanto tenta di asserire la -OMISSIS- ricorrente, secondo la quale il procedimento di autotutela avrebbe natura “neutra”: è evidente che, nel caso di specie, la stessa ha sollecitato un riesame della situazione sopra descritta al fine di far rilevare la sussistenza di vizi nella procedura di -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- controinteressata, dopo l’avvenuta -OMISSIS- alla -OMISSIS-; si tratta, quindi, di un c.d. procedimento di “secondo grado” diretto ad incidere, positivamente o negativamente, su un precedente provvedimento e che - in quanto tale - condivide la stessa natura del potere originariamente esercitato.
Pertanto, essendo inibito da parte del giudice statale, per esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, la tutela caducatoria, come sancito da due sentenze della Corte Costituzionale (n-OMISSIS-), i ricorsi vanno dichiarati inammissibili nella parte in cui la -OMISSIS- istante chiede l’annullamento delle decisioni del Collegio di Garanzia n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.
2.2 Ciò posto, il Collegio, ferma restando la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in esame di cui al punto precedente, ritiene comunque di esaminare gli ulteriori profili di inammissibilità emersi nelle decisioni del Collegio di Garanzia impugnate in questa sede.
a) Incompetenza del Collegio di Garanzia a decidere sul lodo arbitrale.
Il Collegio di Garanzia, alla luce dell’art. 12 bis dello Statuto del CONI e dell’art. 54 del CGS CONI, non ha competenza a decidere una controversia avente ad oggetto un lodo arbitrale.
Al riguardo, coglie nel segno il predetto Collegio il quale, nelle decisioni impugnate, ribadisce, da un lato, che l’organismo che ha adottato a suo tempo il lodo (ovvero il TNAS) era l’omologo dell’attuale Collegio di Garanzia e, dall’altro, che il potere di annullare un lodo arbitrale è rimesso alla giurisdizione statale nella misura in cui la controversia sia rilevante per quell’ordinamento.
Ciò prevedeva, del resto, l’art. 12 ter dello Statuto del CONI allora vigente secondo cui avverso il lodo era ammesso il ricorso per nullità ex art. 828 cpc, tanto da escludere ogni possibilità di ricorrere agli organi di giustizia sportiva.
Né può ritenersi, come correttamente rilevato dal Collegio di Garanzia, che la decisione della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, nel declinare la giurisdizione del giudice statale, abbia poi rimesso la controversia alla giustizia sportiva. Infatti, da una piana lettura della predetta sentenza, emerge che la Corte di Cassazione ha invero deciso una questione di merito e non di mera giurisdizione in quanto ha ritenuto valida proprio la statuizione contenuta nel lodo arbitrale del -OMISSIS-del novembre-OMISSIS-che declinava la propria competenza in favore dell’Alta Corte di Giustizia (allora esistente nell’ambito degli organi di giustizia sportiva).
Quindi, già a suo tempo (nel-OMISSIS-), era chiara l’indicazione per la ricorrente di doversi rivolgere ad altro organo della giustizia sportiva invece del TNAS; ma ciò nonostante la -OMISSIS- istante ha, dapprima, scelto di impugnare il lodo arbitrale presso gli organi di giurisdizione statale (ciò sul presupposto che la decisione di non agire in autotutela da parte degli organi della FIGC fosse compromettibile in arbitri) e, poi, dopo circa-OMISSIS-(dopo cioè la pronuncia definitiva della Corte di Cassazione), ha deciso di “cambiare strada”, proponendo ricorso avverso il lodo del-OMISSIS-dinanzi al Collegio di Garanzia e, contestualmente, al TFN.
Ciò, oltre all’ulteriore profilo di inammissibilità per mancanza di una norma legittimante nell’ambito dell’ordinamento sportivo che autorizza l’impugnazione di un lodo arbitrale dinanzi agli organi di giustizia sportiva, assume ulteriore rilievo in termini di tempestività dell’iniziativa, come si avrà modo di dire nel prosieguo.
b) Irricevibilità per tardività dell’impugnativa.
Ed invero, continuando nel solco di quanto esposto in precedenza, l’iniziativa è altresì tardiva, come rilevato anche in questo caso dal Collegio di Garanzia nelle decisioni impugnate.
Nel lodo arbitrale del novembre-OMISSIS-, il TNAS, nel ritenere che la questione controversa (ovvero il mancato esercizio del potere di autotutela con conseguente mancata -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-) avesse ad oggetto diritti indisponibili non compromettibili in arbitri, ha riconosciuto nel caso di specie la competenza dell’Alta Corte di Giustizia.
Ora, a fronte di tale indicazione, la -OMISSIS- ricorrente ha ritenuto di scegliere la strada dell’impugnativa del lodo dinanzi agli organi della giustizia statale (che si è conclusa con la più volte citata sentenza del -OMISSIS- della Corte di Cassazione che ha confermato le statuizioni ivi contenute), senza adire nell’immediato l’Alta Corte di Giustizia, come indicato nel lodo stesso.
Ora, la normativa processuale sportiva prevede al riguardo termini di decadenza stringenti per poter adire gli organi di giustizia sportiva che, in quanto tali, non tollerano ipotesi di sospensione o interruzione, tantomeno in attesa della definizione di iniziative giurisdizionali nel frattempo intraprese dall’interessato.
Né, invero, può ritenersi – come vorrebbe la ricorrente – che possa riconoscersi una ipotesi di translatio iudicii tra la giurisdizione statale e quella sportiva, come avviene tra distinti plessi giudiziari dell’ordinamento statale; ed invero, in disparte il fatto che non esiste una norma che lo consenta al pari di quanto si riscontra nell’ambito della giurisdizione statale, ciò che non è superabile e che rende impossibile ipotizzare la translatio iudicii tra la giurisdizione statale e quella sportiva è che quest’ultima non ha natura giurisdizionale bensì amministrativa, come peraltro mai smentito dalla stessa Corte Costituzionale nelle citate sentenze nn. -OMISSIS-.
Da ciò deriva che la scelta della -OMISSIS- ricorrente di adire la giustizia ordinaria per annullare il lodo arbitrale del-OMISSIS-ha fatto spirare i termini decadenziali per poter adire gli organi della giustizia sportiva competenti a decidere sulla controversia in esame, termini che non sono rimasti sospesi in attesa delle pronunce definitive del giudice ordinario.
Da ciò deriva l’inevitabile tardività dell’iniziativa assunta dalla -OMISSIS- ricorrente a distanza di circa-OMISSIS-dall’adozione del lodo, come correttamente riconosciuto dal Collegio di Garanzia nelle decisioni impugnate nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-.
c) Inammissibilità dell’azione per carenza di interesse.
Sempre il Collegio di Garanzia, nelle decisioni impugnate nn. -OMISSIS- e-OMISSIS- ha avuto modo di rilevare che la -OMISSIS- ricorrente non fosse titolare di una posizione qualificata tale da legittimare l’iniziativa contenziosa intrapresa.
Come si è avuto modo di esporre nella parte in fatto, la -OMISSIS- istante, con la richiesta di autotutela del-OMISSIS-, aveva il preciso obiettivo di far -OMISSIS-re alla controinteressata il -OMISSIS- di -OMISSIS- per la -OMISSIS- -OMISSIS-/-OMISSIS- dopo che era stato -OMISSIS- alla ricorrente; in altre parole, la -OMISSIS- istante non ha chiesto il ripristino a suo favore della situazione quo ante, ovvero la ri-OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS-, bensì la (sola) -OMISSIS- del -OMISSIS- stesso alla -OMISSIS- controinteressata.
Del resto, una tale richiesta (di ri-OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS-) non sarebbe stata neppure ipotizzabile in quanto le sanzioni irrogate nel -OMISSIS- alla -OMISSIS- ricorrente (tra cui la -OMISSIS- del -OMISSIS- di -OMISSIS-) sono divenute definitive all’esito del contenzioso dalla stessa instaurato prima dinanzi al TAR Lazio (anche se conclusosi con una pronuncia di improcedibilità con sentenza n-OMISSIS-/-OMISSIS- in quanto la controversia, nell’accordo delle parti, era stata nel frattempo devoluta alla Camera di conciliazione ed arbitrato dello sport) e poi dinanzi alla predetta Camera di conciliazione che, in data-OMISSIS--OMISSIS- ha in via definitiva confermato - nella gran parte - le predette sanzioni, tra cui la -OMISSIS- dello “-OMISSIS-”.
Da ciò deriva che la richiesta di autotutela ha, come detto, l’unico obiettivo di “-OMISSIS-” lo -OMISSIS- alla controinteressata senza che da ciò derivi alcun vantaggio alla -OMISSIS- ricorrente, se non un interesse di fatto che, tuttavia, non è giuridicamente tutelabile.
Ciò, peraltro, è stato riconosciuto da questa stessa Sezione (adita dalla -OMISSIS- ricorrente per chiedere il risarcimento del danno derivante dalla decisione del-OMISSIS-del Consiglio federale di non intervenire in autotutela per -OMISSIS-re lo -OMISSIS- all’-OMISSIS-) che, con la sentenza n. -OMISSIS-(di cui il Collegio condivide l’esito ed il relativo percorso argomentativo), ha invero riconosciuto la carenza di un interesse della -OMISSIS- istante proprio per l’assenza di un vantaggio dall’adozione del richiesto provvedimento.
Identica declaratoria è contenuta nelle decisioni impugnate del Collegio di Garanzia che, pertanto, anche sotto tale profilo, non risultano inficiate dai vizi dedotti dalla ricorrente.
d) Infondatezza della richiesta della -OMISSIS- ricorrente di annullamento della decisione del Consiglio Federale del-OMISSIS-di non intervenire in autotutela per -OMISSIS-re il -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-.
Entrando ancora di più nel merito della vicenda di che trattasi in relazione al quale la -OMISSIS- ricorrente ha articolato una serie di motivi, accorpati sotto la rubrica del “giudizio rescissorio”, il Collegio ritiene, anche per completezza di analisi delle impugnative, di condividere - come detto - quanto deciso da questa Sezione che, adita dalla -OMISSIS- istante per chiedere il risarcimento del danno derivante dalla decisione del-OMISSIS-del Consiglio federale di non intervenire in autotutela per -OMISSIS-re lo -OMISSIS- all’-OMISSIS-, con la sentenza n. -OMISSIS-(per la quale pende appello al Consiglio di Stato, RG n. -OMISSIS-), ha esaminato, seppure in via incidentale, analoghe doglianze proposte in questa sede avverso quella stessa decisione (al fine di far rilevare la sussistenza di un danno ingiusto quale presupposto oggettivo della domanda risarcitoria).
In quella sede, invero, le censure proposte avverso la decisione di non intervenire in autotutela per -OMISSIS-re lo -OMISSIS- all’-OMISSIS- sono state ritenute infondate sulla base delle seguenti considerazioni:
- la delibera del Consiglio Federale in data-OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS-, nel valutare l’assenza di presupposti per l’attivazione di un intervento di autotutela, motivando esaustivamente in ordine alla discrezionalità del potere di autotutela ed alla insuscettibilità della attivazione di un potere di coercizione volto alla emanazione di un “contrarius actus”, non esprime una nuova valutazione dei fatti oggetto di giudizio né assurge ad autonomo provvedimento lesivo degli interessi coinvolti, non configurandosi quale atto avente una propria portata lesiva;
- nella fattispecie all’esame in quella sede, è valso quindi il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza, per cui la pubblica amministrazione non ha l'obbligo giuridico di pronunciarsi su una istanza diretta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela, che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui essa è titolare per la tutela dell'interesse pubblico e che è incoercibile dall'esterno (-OMISSIS-);
- sotto tale profilo, sono state altresì ritenute infondate le censure volte a contestare la delibera di che trattasi sotto il profilo della violazione delle garanzie procedimentali riconosciute al privato oltre che per difetto di motivazione, trattandosi di un sostanziale rifiuto a provvedere in autotutela da parte della Federazione interpellata che non può essere censurato sotto i lamentati profili in considerazione della assenza di alcun obbligo in capo alla amministrazione di pronunciarsi sulla istanza diretta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela;
- la normativa di diritto eurounitario e la giurisprudenza amministrativa non configurano l’intervento in autotutela quale atto dovuto, accertabile in ogni tempo ad opera dello stesso organo che ha emesso l’atto ovvero dell’organo sovraordinato secondo i principi di imparzialità e parità di trattamento.
Il Collegio, come detto, condivide quanto delibato a suo tempo, in via incidentale, dalla Sezione con la sentenza n. -OMISSIS-e ritiene, quindi, che, anche ai fini rescissori, la delibera del Consiglio federale del-OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS-non sia affatto inficiata dai vizi nuovamente dedotti in questa sede dalla -OMISSIS- ricorrente.
3. In conclusione, i ricorsi RG nn. 8897/2019 e 1867/2020 (quest’ultimo nella parte comune al primo) vanno quindi dichiarati inammissibili sia nella domanda caducatoria del lodo arbitrale sia in quella che, evocando il giudizio di -OMISSIS-zione, chiede l’annullamento del lodo e la devoluzione della controversia agli organi della giustizia sportiva; ciò – come detto – anche in ragione dell’impossibilità di prevedere una translatio iudicii tra un organo della giurisdizione statale e un organo di natura amministrativa.
4. Infine, per concludere nell’esame del ricorso RG n. 1867/2020 (con cui la -OMISSIS- ricorrente impugna, per l’annullamento, la decisione del Collegio di Garanzia n. -OMISSIS-che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello del -OMISSIS-), resta da esaminare la censura relativa riguardante l’illegittima composizione della Corte Federale d’Appello che, con la predetta decisione n.-OMISSIS--OMISSIS- ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione del TFN del -OMISSIS-che dichiarava inammissibile il ricorso della -OMISSIS- avverso il “noto” lodo del-OMISSIS-(a ciò richiamando le stesse ragioni rassegnate dal Collegio di Garanzia nella decisione n. -OMISSIS-); secondo la -OMISSIS- ricorrente, i membri della Corte Federale d’Appello, al momento della decisione avvenuta in data -OMISSIS-(poi trasfusa nella pronuncia del -OMISSIS-), erano decaduti in ragione di quanto previsto dall’art. 142, comma 5, del nuovo codice di giustizia sportiva della FIGC secondo cui i membri degli organi di giustizia sportiva “decadono dall’incarico all’atto dell’approvazione del codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio federale”: posto che le nuove nomine sono state ufficializzate con il Comunicato ufficiale del 30-OMISSIS--OMISSIS- quella decisione della Corte federale di appello sarebbe stata assunta da un organo decaduto.
La censura non può essere accolta in quanto, come chiarito nello stesso comunicato della FIGC, le nuove nomine hanno avuto decorrenza dal -OMISSIS-e, pertanto, fino a quella data, i precedenti componenti non potevano dirsi decaduti, non potendosi peraltro ipotizzare una soluzione di continuità di un mese nella funzione giustiziale svolta dagli organi di giustizia sportiva.
Quindi, anche in questa parte, risulta corretta la decisione del Collegio di Garanzia n. -OMISSIS-che, come detto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla -OMISSIS- istante avverso la decisione della Corte Federale d’Appello del -OMISSIS-.
5. Pertanto, anche all’esito dell’esame di tale ultima doglianza, va confermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso RG n. 1867/2020 di cui al precedente punto 3..
6. Le spese dei due giudizi, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e previa loro riunione ai sensi dell’art. 70 cpa, li dichiara inammissibili.
Condanna la -OMISSIS- ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre accessori di legge, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna delle controparti (CONI, FIGC e -OMISSIS-OMISSIS- -OMISSIS-).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente (-OMISSIS-.) e la controinteressata (-OMISSIS-.).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Referendario