CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – DECRETO DEL 09/09/2022 N. 4448

Pubblicato il 09/09/2022

N. 04448/2022 REG.PROV.CAU.

N. 07020/2022 REG.RIC.

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7020 del 2022, proposto da S.S. Città di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, non costituiti in giudizio; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fermana Football Club S.r.l., Us Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., Torres S.r.l., Comune di Campobasso, Asd U. S. Campobasso 1919, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05654/2022, resa tra le parti, concernente per l'annullamento di tutti i calendari della stagione di serie D 2022/2023, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente (Doc. 26), del comunicato stampa numero 392/2022 emesso dal Gabinetto Sindacale del Comune di Campobasso pubblicato in data 30.08.2022 (Doc. 27) compreso il provvedimento citato nel comunicato stampa ma non conosciuto, con cui la FIGC ha comunicato di non voler avviare la procedura prevista dall'art. 52 comma 10 NOIF, del Comunicato Ufficiale della FIGC numero 34/A del 26 agosto 2022 - svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la società CITTA' DI CAMPOBASSO S.R.L. – (doc. 28) nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto, destinato ad escludere la ricorrente dal Campionato di Serie D, a decretare la perdita del parco tesserati e del diritto di esercitare l'attività sportiva prevista dall'oggetto sociale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che non sussistono allo stato i presupposti per l’adozione della misura monocratica, considerato anche il breve lasso di tempo che intercorre con la camera di consiglio ove avviene il fisiologico esame collegiale dell’istanza cautelare;

Considerato, inoltre, che nello stesso atto di appello si specifica che la società “sarebbe oggetto di procedure concorsuali e forse al fallimento”, con il che implicando che il danno è ancora futuro ed incerto nell’an oltre che nel quando, presumibilmente non così ravvicinato da interferire con la data fissata per la Camera di Consiglio;

Ritenuto che, per ogni altro danno prospettato, la Camera di Consiglio per l’esame collegiale dell’istanza cautelare sia l’unica sede idonea a delibare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la sospensiva;

P.Q.M.

Respinge l’istanza.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 22 settembre 2022, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2022.

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