CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – DECRETO DEL 13/09/2022 N. 4459
Pubblicato il 13/09/2022
N. 04459/2022 REG.PROV.CAU.
N. 07020/2022 REG.RIC.
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente ff
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 7020 del 2022, proposto da S.S. Città di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, non costituiti in giudizio; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fermana Football Club S.r.l., Us Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., Torres S.r.l., Comune di Campobasso, Asd U. S. Campobasso 1919, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05654/2022, resa tra le parti, concernente per la riforma/annullamento/sospensione dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5654-2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l’istanza in esame è da ritenersi inammissibile in quanto il decreto cautelare, così come l’ordinanza cautelare, ha una sua stabilità che la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo definito “giudicato cautelare” che, per il principio di certezza dei rapporti giuridici, impedisce di rimettere in discussione ad infinitum quanto è stato già deciso, salva ovviamente l’esistenza di sopravvenienze rilevanti, nella specie comunque non sussistenti rispetto a quanto dedotto o deducibile nell’atto di appello;
Ritenuto, comunque, quanto al dedotto danno sportivo su cui si insiste nell’istanza, che un pari danno irreversibile può prodursi a danno degli altri competitori del campionato e che, dunque, nel bilanciamento degli opposti interessi, deve essere data prevalenza a questi ultimi, complessivamente considerati;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Resta fissata, per la discussione, la camera di consiglio del 22 settembre 2022, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 12 settembre 2022.