CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 17/10/2022 N. 8833

Pubblicato il 17/10/2022

N. 08833/2022REG.PROV.COLL.

N. 10231/2021 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10231 del 2021, proposto da Asd Sci Club Fab Snow Eagle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Colagrande e Alessandra Persio Pennesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, viale Liegi n. 35b;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Diotallevi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Elio Grigoletto, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08978/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Colagrande, Persio, Fidanzia e Diotallevi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Si controverte sulle elezioni, tenutesi il 22 aprile 2018, per il rinnovo delle cariche federali della Federazione Italiana Sci.

La appellante associazione ricorreva avverso gli esiti delle suddette elezioni, dinanzi ai competenti organi della giustizia sportiva, ritenendo violati l’obbligo di segretezza del voto e la garanzia di conservazione delle schede elettorali.

Tribunale e Corte di appello della FISI, ossia gli organi di giustizia sportiva rispettivamente di primo e di secondo grado, rigettavano i rispettivi ricorsi e appelli per le stesse motivazioni: a) non era stata fornita la prova concreta circa la effettiva violazione della segretezza del voto; b) parimenti, alcuna prova era stata fornita circa la mancata osservanza dell’obbligo di custodia delle schede elettorali.

Il ricorso avverso la decisione della Corte di appello federale veniva rigettato, dal Collegio di Garanzia del CONI, in quanto si verteva su questioni di merito e non di diritto (l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva limita infatti tale ulteriore mezzo di gravame della giustizia sportiva alla sola violazione di norme giuridiche oppure alla omessa pronunzia/insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia).

2. La decisione del Collegio di Garanzia veniva impugnata dinanzi al TAR Lazio il quale, tuttavia, dichiarava inammissibile il ricorso dal momento che il gravame si concentra su questioni di merito a giammai di diritto.

3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per i seguenti motivi:

3.1. Error in iudicando nella parte in cui il TAR non avrebbe considerato che il Collegio di Garanzia del CONI non si sarebbe espresso sulla omessa/insufficiente motivazione relativa alla violazione del principio di segretezza: in particolare sarebbe mancata la specifica indicazione, da parte di Tribunale federale e Corte di Appello federale (organi di giustizia sportiva rispettivamente di primo e di secondo grado), delle parti del ricorso ritenuti “generici”;

3.2. Error in iudicando nella parte in cui il TAR non avrebbe considerato che il Collegio di Garanzia del CONI non si sarebbe espresso sulla omessa/insufficiente motivazione relativa alla mancata considerazione, sempre da parte di Tribunale federale e Corte di Appello federale, della relazione tecnica di parte redatta dall’Ing. Testi;

3.3. Error in iudicando nella parte in cui il TAR non avrebbe considerato che il Collegio di Garanzia del CONI non si sarebbe espresso sulla omessa/insufficiente motivazione relativa alla mancata garanzia di conservazione delle schede elettorali.

4. Si costituivano in giudizio il CONI e la FISI, entrambi per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni di cui più avanti si terrà conto.

5. La difesa di parte appellante deduceva la tardività del deposito della memoria della FISI.

6. Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2022 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

7. Va preliminarmente dichiarata la tardività del deposito della memoria FISI, avvenuta oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Ebbene per giurisprudenza pressoché costante (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2021, n. 961): L'apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell' art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a ., va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile.

8. Tutto ciò premesso l’appello è comunque infondato, nel merito, per le ragioni di seguito indicate:

8.1. Occorre valutare se sia stato violato l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, a norma del quale le decisioni della Corte di appello federale possono essere impugnate solo per violazione di norme giuridiche oppure per omessa/insufficiente motivazione della sentenza (giudizio di legittimità);

8.2. Nella prospettiva di parte appellante sussisterebbe una ipotesi di insufficiente motivazione, da parte di Tribunale federale e Corte di Appello federale (organi di giustizia sportiva rispettivamente di primo e di secondo grado), in ordine agli aspetti di seguito sintetizzati:

8.2.1. Mancata specifica indicazione delle parti del ricorso ritenute “generiche”;

8.2.2. Mancata considerazione della relazione tecnica di parte redatta dall’Ing. Testi;

8.2.3. Mancata garanzia di conservazione delle schede elettorali.

8.3. Tutti e tre gli aspetti sono stati invece adeguatamente considerati nei primi due gradi della giustizia sportiva. Più in particolare:

8.3.1. I passaggi del ricorso di primo grado dinanzi alla giustizia sportiva ritenuti generici sono stati analiticamente riportati alla pag. 6 della decisione del Tribunale federale, laddove si evidenzia: “una sequenza di affermazioni del tutto generiche e poste peraltro in termini dubitativi [quali, ad esempio, quella che “non risulta con che modalità sia stata garantita la impossibilità del riutilizzo da parte di altri” del “chip utilizzato per l’apertura della cabina elettorale” (pag. 6 atto di riassunzione); ovvero che “il sistema di votazione elettronica è basato sempre su un sistema di memorizzazione dati che, come tale, può consentire la ricostruzione e, quindi, la riconducibilità del voto con l'avente diritto, con il suo peso di voti ed i voti espressi” (pag. 7 atto di riassunzione); che “il legame che c'è tra la persona verificata ed il braccialetto resta tracciato nel sistema” che “sembra potersi ragionevolmente dubitare della effettiva consistenza delle necessarie garanzie di segretezza del voto” (pag. 8 atto di riassunzione); che “nella specie sono proprio le modalità di assegnazione del doppio codice – il primo codice a barre sul braccialetto il secondo in una fiche – a non offrire detta necessaria ed imprescindibile garanzia” (pag. 8 atto di riassunzione). Dunque non sussiste il lamentato vizio di omessa/insufficiente motivazione. Di qui il rigetto del primo motivo di appello;

8.3.2. Sulla relazione tecnica di parte è stato esaurientemente e adeguatamente affermato (pag. 7 sentenza Tribunale federale) che: “nell’ulteriore documento della Telemeeting Italia prodotto dalla F.I.S.I. … si legge … che “Il data base dei delegati è totalmente separato dal data base delle votazioni per garantire l’assoluta segretezza del voto. Tenendo separati i due data base non è possibile, nemmeno per il personale Telemeeting Italia, associare un voto ad una persona. Inoltre il data base dei token viene distrutto a fine assemblea con una procedura automatica che garantisce l’impossibilità di ricostruire l’andamento delle votazioni.

Da notare che (ad ulteriore garanzia della separazione dei due data base) il computer di riconoscimento dell’elettore è diverso dal computer (dotato di touch screen) con il quale l’elettore vota”.

Analoghe considerazioni sono contenute alla pag. 16 della sentenza della Corte di appello federale.

Anche in questa ipotesi non sussiste dunque il denunziato vizio di omessa/insufficiente motivazione.

Di qui il rigetto, altresì, del secondo motivo di appello;

8.3. Circa il mancato rispetto delle garanzie di conservazione delle schede è sufficiente operare riferimento a quanto riportato nella sentenza della Corte di appello federale laddove si afferma (pag. 20) che:

8.3.1. Il regolamento federale non prevede alcun obbligo di verbalizzazione circa le modalità di conservazione delle schede (conclusione questa che non ha formato oggetto di specifica contestazione ad opera della difesa di parte appellante);

8.3.2. La Federazione ha dedotto di avere adempiuto a tale obbligo di conservazione (per 30 giorni successivi alla scadenza del termine per le impugnative) senza che sul punto la difesa di parte appellante abbia mosso alcuna “esplicita contestazione”.

Di qui il rigetto anche del terzo ed ultimo motivo di appello.

8.4. Di conseguenza:

8.4.1. Non vi è stata alcuna violazione, da parte del Collegio di Garanzia del CONI, in ordine al rispetto dei limiti di cui all’art. 54 del Codice di giustizia sportiva (dunque è corretta la decisione in ordine alla adeguatezza e sufficienza motivazionale delle pronunzie di primo e di secondo grado);

8.4.2. La sentenza del giudice di primo grado ha correttamente valutato la legittimità della suddetta decisione del Collegio di Garanzia.

9. In conclusione l’appello è infondato e deve essere rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA ove dovuti e da corrispondere in favore di ciascuno degli enti costituiti (CONI e FISI).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

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