TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE D’IMPRESA – SENTENZA N. 2312/2022 DEL 11/02/2022
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. ssa Claudia Pedrelli -Presidente-
dott. Fausto Basile -Giudice- dott.ssa Maria Pia De Lorenzo -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19361 del RGAC dell’anno 2015, avente ad oggetto “cessione diritti di immagine”, decisa ai sensi degli art. 189 e 281 quinquies, primo comma, c.p.c. sulle conclusioni assunte dalle parti all’udienza di precisazione e successivo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
TRA
- OMISSIS - S.R.L. in persona dell’amministratore unico, rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Ruocco, giusta procura in calce all’atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Daniele Petrucci sito in Roma via Conca D’Oro n. 348;
-Attrice-
CONTRO
- OMISSIS - , rappresentato e difeso dagli avv.ti. Luca Ferrari, Riccardo Buizza, Stella Riberti, Paolo Berruti e Simone Roviera, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma via Flaminia n. 135;
-Convenuto-
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO e DIRITTO
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.04.2015, la - OMISSIS - s.r.l. (in seguito “- OMISSIS - ”) citava avanti al Tribunale Civile di Roma - OMISSIS - (nel prosieguo “- OMISSIS - ”).
1.2 Premetteva: a) di svolgere attività di gestione e sfruttamento commerciale dell’immagine a favore e nell’interesse di personaggi dello spettacolo e di atleti professionisti (doc. 1 fascicolo attrice); b) di essere stata costituita in data 30.05.2007 dal convenuto - OMISSIS - - calciatore professionista - e dall’allora suo procuratore sportivo - OMISSIS - (attuale amministratore unico), con attribuzione paritetica di quote societarie (doc. 2 fascicolo attrice); c) che, contestualmente alla costituzione della società con scrittura privata del 30.05.2007 - OMISSIS - aveva concesso alla medesima - OMISSIS - tutti i diritti di sfruttamento commerciale dell’immagine con patto di esclusiva (doc. 3 fascicolo attrice) verso il corrispettivo del 5% dei proventi lordi effettivamente incassati dalla società e derivanti dallo sfruttamento dei diritti di immagine; d) che, nella scrittura privata, - OMISSIS - aveva dichiarato di essere pienamente soddisfatto dell’accordo, di non aver altro da pretendere e di rinunciare ad ogni azione o eccezione al riguardo (doc. 3 pag. 5 fascicolo attrice).
1.3 In fatto, rappresentava: a) che - OMISSIS - aveva esordito nel panorama calcistico italiano in data 11.03.2007 con la squadra del Palermo per poi passare alla società Calcio Napoli nel 2010 ed, infine, nel Paris Saint Germain nel 2013, con un progressivo aumento del “valore del cartellino” da 5.000.000,00 a 64.000.000,00; b) che, sino al 2010, l’attività di promozione dell’immagine del calciatore non aveva dato significativi profitti commerciali e che, solo dopo il trasferimento alla società sportiva Calcio Napoli, si era verificata una inversione di tendenza, avendo il calciatore concluso vari contratti pubblicitari dall’ingente contenuto economico (doc. 6 fascicolo attrice); c) che - OMISSIS - avrebbe violato il patto di esclusiva concludendo vari accordi pubblicitari e trattenendone gli incassi; d) che tali violazioni sarebbero state contestate più volte al convenuto, rinviando tuttavia un “confronto definitivo” vista la preponderante rilevanza degli interessi connessi all’attività procuratoria svolta in suo favore dal Pierpaolo - OMISSIS - sino all’esordio col Paris Saint Germain nel 2013; e) che, successivamente all’ingresso nel club francese, il convenuto avrebbe risolto il contratto di rappresentazione sportiva col - OMISSIS - dichiarando, inoltre, di non voler riconoscere alcunché alla - OMISSIS - ; f) che le violazioni del patto di esclusiva sarebbero state dal - OMISSIS - reiterate anche dopo l’ingresso nella squadra francese, visti i contratti pubblicitari conclusi con gli sponsor Nike e - OMISSIS - (doc. 7 fascicolo attrice).
1.4 In diritto, deduceva: a) la legittimità dell’atto di trasferimento del diritto di sfruttamento commerciale dell’immagine del convenuto; b) la violazione del patto di esclusiva contenuto nell’art. 2.d della scrittura privata.
1.5 Concludeva, chiedendo al Tribunale di: “accertare la validità, efficacia ed opponibilità erga omnes della scrittura privata del 30 maggio 2007 e, per l’effetto, dichiarare che a far data dal 30 maggio 2007 - OMISSIS - S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., è titolare del diritto di esclusiva nella gestione, sfruttamento ed utilizzazione economica dell’immagine del calciatore professionista sig. - OMISSIS - , nato a Salto (Uruguay) il 14/02/1987; accertare che il suddetto sig. - OMISSIS - ha violato, in danno di - OMISSIS -
S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., il vincolo di esclusiva di cui alla suddetta scrittura privata del 30 maggio 2007 e per l’effetto dichiarare che il medesimo convenuto ha tratto illegittimo profitto dalla conclusione dei contratti pubblicitari che risultano; accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del convenuto, condannare, anche a titolo risarcitorio il sig. - OMISSIS - nato a Salto (Uruguay) il 14/02/1987 a pagare e/o, comunque, a restituire alla - OMISSIS - s.r.l. in persona del l.r.p.t. tutte le somme indebitamente percepite in violazione del vincolo di esclusiva contrattuale nella misura di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) ovvero, di quella maggiore e/o minore somma che verrà determinata in corso di giudizio e comunque con riconoscimento degli interessi sanzionatori di cui al D.lgs n.231/02 e rivalutazione monetaria sino all’integrale soddisfo; Condannare in ogni caso la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”
1.6 Si costituiva in giudizio - OMISSIS - , precisando: a) di essere un calciatore professionista e di aver iniziato la carriera nel 2006 in Uruguay, dove avrebbe conosciuto il sig. Pierpaolo - OMISSIS - instaurando con esso un rapporto di collaborazione professionale come agente e procuratore oltre che di amicizia (doc. 3 fascicolo convenuta); b) che, al suo arrivo in Italia, si era affidato completamente al proprio agente non conoscendo nemmeno la lingua italiana (docc. 3 e 4 fascicolo convenuta); c) che, nell’arco temporale dal 2007 al 2013 in cui il calciatore ha militato nelle squadre del Palermo, Napoli e Paris Saint Germain, tutti i contratti di prestazione sportiva professionista ed ogni aspetto di rilevanza economica nella vita del - OMISSIS - sarebbero stati gestiti da Pierpaolo - OMISSIS - , il quale avrebbe ricevuto ingentissime commissioni.
1.7 In fatto, rappresentava: a) che il 30.05.2007, quando il - OMISSIS - era da poco giunto in Italia, Pierpaolo - OMISSIS - lo avrebbe convinto a recarsi avanti ad un notaio di Roma per sottoscrivere l’atto costitutivo della società - OMISSIS - oltre alla scrittura privata con cui aveva ceduto alla medesima società tutti i diritti di sfruttamento economico della sua immagine per 10 anni e verso un corrispettivo del 5%; b) che, dalla sua costituzione, la società non avrebbe svolto alcun tipo di attività; c) che, nel 2013 appena trasferitosi in Francia, sarebbe entrato in contatto con soggetti diversi dal - OMISSIS - grazie ai quali sarebbero emersi gli eventi che avrebbero poi portato all’interruzione dei rapporti con il procuratore; d) che, grazie alle dichiarazioni testimoniali rese da - OMISSIS - e dal fratellastro di - OMISSIS - , - OMISSIS - , nel procedimento FIFA intentato dal - OMISSIS - (docc. 3 e 4 fascicolo convenuta), sarebbe emerso che il - OMISSIS - si era affidato ciecamente al - OMISSIS - il quale avrebbe gestito qualsiasi tipo di attività per conto di - OMISSIS - ; e) che il fratellastro - OMISSIS - sarebbe stato presente come teste dinanzi al notaio al momento della costituzione della società, contestualmente alla quale - OMISSIS - avrebbe firmato - senza coinvolgimento del notaio - un ulteriore documento (ossia, la scrittura privata per cui è causa); f) che nella circostanza appena menzionata il fratellastro avrebbe chiesto al - OMISSIS - cosa stesse firmando il - OMISSIS - e che il - OMISSIS - avrebbe risposto “è una cosa per la protezione di tuo fratello”; g) che, grazie alla medesima testimonianza, sarebbe emerso che nel 2012 il - OMISSIS - avrebbe firmato un contratto col Napoli in cui dichiarava di essere l’unico titolare dei diritti di immagine e che lo stesso - OMISSIS - avrebbe gestito la negoziazione senza menzionare il contratto intercorso dal suo rappresentato e la società - OMISSIS - di cui era amministratore unico; h) che, dalla stessa deposizione, sarebbe, inoltre, emerso che anche durante i negoziati intercorsi con la squadra parigina, il - OMISSIS - sarebbe stato presente, confermando nuovamente come i diritti di immagine fossero nella titolarità esclusiva del - OMISSIS - ; i) che, dalla medesima testimonianza, sarebbe emerso che - OMISSIS - dopo aver concluso il contratto con il club francese, avesse firmato un contratto pubblicitario con - OMISSIS - i cui proventi sarebbero stati indirizzati alla società “- OMISSIS - LLC” e che quella circostanza sarebbe stata l’origine della rottura dei rapporti, professionali e di amicizia, tra - OMISSIS - e - OMISSIS - ; l) che nel medesimo procedimento FIFA aveva deposto anche il legale uruguaiano - OMISSIS - (doc. 5 fascicolo convenuta) il quale avrebbe partecipato direttamente alla negoziazione tra - OMISSIS - e il club parigino, dichiarando di essersi reso conto in quell’occasione che il - OMISSIS - “aveva sfruttato la fiducia che - OMISSIS - riponeva nei suoi confronti per creare una rete societaria allo scopo di sfruttare i diritti di sfruttamento dell’immagine di - OMISSIS - , senza che questi ne fosse a conoscenza né dell’esistenza di tali società, né del fatto che tali società erano le beneficiare dei relativi introiti” (pag. 8 comparsa); m) che la deposizione resa dal - OMISSIS - avrebbe pure confermato la presenza del - OMISSIS - al momento della sottoscrizione del contratto di sfruttamento di immagine col Napoli e che anche in quell’occasione il procuratore non avrebbe menzionato l’esistenza della società - OMISSIS - quale titolare di tali diritti; n) che dalla stessa testimonianza sarebbe, inoltre, emerso che il contratto tra - OMISSIS - e - OMISSIS - sarebbe stato firmato dallo stesso - OMISSIS - in qualità di rappresentante legale della società argentina “- OMISSIS - SA”; o) che nel procedimento FIFA aveva deposto anche il legale spagnolo - OMISSIS - (doc. 6 fascicolo convenuta) il quale avrebbe confermato tutte le circostanze fattuali esposte e avrebbe dichiarato di aver partecipato direttamente al negoziato tra - OMISSIS - e PSG, confermando che in quell’occasione il - OMISSIS - non avrebbe menzionato la cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine alla - OMISSIS - .
1.8 Allegava, inoltre, che: a) la società argentina - OMISSIS - SA che aveva sottoscritto il contratto con - OMISSIS - sarebbe stata costituita in data 17.02.2010 con presidente - OMISSIS - (doc. 8 fascicolo convenuta); b) in favore della società americana - OMISSIS - LLC, con sede in Florida (doc. 9 fascicolo convenuta), il Banco di Napoli avrebbe effettuato numerosi bonifici (doc. 10 fascicolo convenuta); c) il - OMISSIS - , con missiva del 04.08.2011 (doc. 11 fascicolo convenuta), avrebbe inviato ad - OMISSIS - la fattura per il pagamento del corrispettivo del contratto pubblicitario emessa dalla società argentina - OMISSIS - SA in data 01.08.2011 (doc. 12 fascicolo convenuta); d) che analoghe fatture erano state emesse dalla medesima società in data 01.10.2012 (doc. 13 fascicolo convenuta) e in data 26.09.2013 (doc. 14 fascicolo convenuta); e) che tutte le fatture menzionate indicavano come beneficiaria la stessa banca americana destinataria dei pagamenti provenienti dal Banco di Napoli e come destinatario finale la - OMISSIS - LLC.
1.9 Deduceva, quindi: a) che, alla luce dei fatti esposti, con missiva del 14.02.2014 (doc. 15 fascicolo convenuta) - OMISSIS - aveva interrotto i rapporti professionali col - OMISSIS - al quale revocava ogni diritto di rappresentanza e di gestione dei suoi affari, sottolineando la propria totale estraneità al mercato dei suoi diritti di immagine “che - OMISSIS - aveva astutamente allestito con una serie di società, tutte dal nome - OMISSIS - , ma completamente distinte tra loro per costituzione, compagine sociale e giurisdizione” (pag. 13 comparsa); che, con missiva del 28.01.2015 (doc. 16 fascicolo conventa) - OMISSIS - aveva revocato alla - OMISSIS - ogni diritto di sfruttamento economico dei diritti di immagine.
2.0 In diritto, evidenziava: a) l’infondatezza delle domande attoree; b) in subordine, che il contratto di cessione dei diritti di immagine sarebbe annullabile in quanto viziato da errore essenziale e riconoscibile ex art. 1428 c.c. - non conoscendo - OMISSIS - la lingua italiana al momento della sua sottoscrizione ed essendo tale circostanza visibilmente chiara al - OMISSIS - - e/o da dolo ex art. 1439 c.c. - essendo il convenuto stato indotto a sottoscrivere il contratto sulla base dell’indicazione proveniente dal - OMISSIS - che lo stesso fosse a sua protezione.
2.1 Concludeva chiedendo al Tribunale di: “- respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, disporre l’annullamento del contratto per cui è causa per errore o dolo, anche in via di eccezione e, di conseguenza, respingere tutte le domande formulate da parte attrice;
- in ogni caso, condannare parte attrice per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”.
2.2 Successivamente ad un differimento d’ufficio dovuto alla sostituzione del titolare del ruolo, il giudice designato, all’udienza fissata il 04.05.2016 fissata per la prima comparizione, concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c. e all’udienza del 16.11.2016 si riservava; seguiva l’ordinanza del 30.07.2017 di rigetto dei mezzi istruttori richiesti, con rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Nelle more, in data 12.07.2017, l’attrice depositava ricorso ex art. 671 c.p.c. chiedendo il sequestro conservativo sino alla concorrenza di euro 10.430.000,00; con ordinanza del 17.03.2018, il Giudice rigettava la domanda cautelare rimandando la statuizione sulle spese al termine del presente giudizio di merito. Seguivano alcuni rinvii dovuti, dapprima. alla calendarizzazione del ruolo e, poi, alla per incompetenza funzionale del GOT che sostituiva il titolare della causa. All’udienza del 10.03.2021 le parti precisavano le conclusioni mediante note di trattazione scritta; la causa era quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., davanti al giudice istruttore, originariamente titolare del fascicolo, nel frattempo rientrato in servizio, il quale rimetteva la decisione al collegio.
2.3 La domanda attorea ha ad oggetto, anzitutto, l’accertamento della validità del contratto stipulato tra - OMISSIS - e - OMISSIS - in data 30.05.2007 con cui il secondo ha ceduto alla prima la gestione, lo sfruttamento e l’utilizzazione economica della sua immagine professionale, in qualità di calciatore professionista, in via esclusiva verso il corrispettivo del 5% dei profitti di volta in volta conseguiti; in secondo luogo, accertata la validità del contratto, l’attrice chiede l’accertamento della violazione della clausola di esclusiva quantificando la relativa richiesta risarcitoria in euro 10.000.000,00. Il convenuto, da canto suo, oltre a sottolineare l’asserita infondatezza delle pretese avversarie, eccepisce in via gradata l’annullamento del contratto ex art. 1442 ult. co. c.c..
2.4 Pertanto, prima di procedere all’accertamento della pretesa violazione della clausola di esclusività e dell’eccezione di annullamento, è necessario vagliare i profili di validità dell’accordo, esaminando il sinallagma contrattuale e, quindi, il profilo funzionale, posta la loro rilevanza preliminare, potenzialmente in grado di assorbire le altre questioni.
2.5 A tal fine, è necessario esaminare - in astratto - la tipologia di contratto, il suo contenuto e la peculiarità delle reciproche obbligazioni, verificando poi - in concreto - il profilo funzionale del contratto per cui è causa e la sua validità.
2.6 La “cessione dei diritti di immagine” è un contratto atipico diffuso, in particolare, nel mondo dello spettacolo e sportivo mediante il quale, in genere, un soggetto noto dispone del proprio diritto all’immagine a fini commerciali.
2.6.1 Il diritto all’immagine è un diritto fondamentale della persona rientrante nel novero dei c.d. diritti della personalità e destinatario di una tutela a livello costituzionale (art. 2 Cost.), convenzionale (art. 8 CEDU) e legislativo (art. 10 c.c.; ma anche artt. 96 e 97 l. 633/1941), che attribuisce al suo titolare, in via assoluta, il potere di divulgare o meno la sua immagine e di trarne profitto, salvo che detta divulgazione non avvenga per esigenze di pubblica informazione (Cass. n. 4477/2021) o con il consenso dell’interessato.
2.6.2 Posta la natura personalistica del diritto, nondimeno questo ha recentemente acquisito una connotazione patrimonialistica, specie nel caso del mondo dello sport rispetto al quale, come sottolineato da condivisibile dottrina, è fatto notorio che l’immagine o il nome di uno sportivo che abbia acquistato una grande notorietà rappresenti un notevole richiamo per il pubblico dei consumatori, i quali potranno essere indotti ad acquistare un determinato prodotto a preferenza di un altro, se nella loro mente viene creata un’associazione di idee fra quel prodotto e la celebrità.
2.6.3 Quanto alle modalità mediante cui il titolare dispone di tale diritto col fine di sfruttarlo commercialmente, è ampiamente diffusa nella prassi la negoziazione con cui il soggetto opera un trasferimento integrale del proprio diritto all’immagine, verso un dato corrispettivo.
2.6.4 Sull’ammissibilità di tale tipologia negoziale si è a lungo discusso, avendo alcuni sottolineato che la natura - anche personalistica - del diritto osterebbe ad una sua cessione integrale; tuttavia, in tempi recenti, accanto all’emersione della componente patrimoniale, si è registrata una linea di tendenza che ne sottolinea l’ammissibilità, ritenendo che l’oggetto della cessione è limitato ai soli profili patrimoniali e qualificando l’operazione negoziale in termini di “cessione del diritto di utilizzazione economica - ovvero di sfruttamento - dell’immagine”. In tale prospettiva, proprio nell’ambito sportivo, è nata la prassi di stipulare accordi con società terze, per mezzo dei quali queste ultime diventano titolari del diritto di immagine dell’atleta e provvedono a concludere, in nome proprio, accordi di licenza o di cessione con soggetti interessati a sfruttare la notorietà dello sportivo sul mercato, verso un dato corrispettivo (op. cit.).
2.6.5 In altri termini, guardando puntualmente al sinallagma contrattuale, da un lato, il cessionario acquista il diritto di sfruttare economicamente l’immagine del personaggio noto e, dall’altro, il cedente ha diritto ad un corrispettivo, assolvendo ad una tipica funzione di scambio.
2.6.6 Pertanto, tale operazione negoziale deve risultare sorretta da un equilibrio economico- giuridico con la conseguenza per cui ogni prestazione reciproca deve essere valutata tenendo conto della notorietà del cessionario e delle sue potenzialità di crescita professionale e, parallelamente, di fama. Ne deriva, quindi, che ad una maggiore notorietà e potenzialità di crescita deve corrispondere un proporzionale corrispettivo per la cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine.
2.7 Nel caso di specie, analizzando il tenore dell’accordo concluso tra la - OMISSIS - e - OMISSIS - , non sorgono particolari dubbi a collocarlo nella tipologia contrattuale della “cessione di diritti di utilizzazione economica dell’immagine” (vd. premesse a) e d) e art. 2.a del contratto, doc. 3 fascicolo attrice) con clausola di esclusività (vd. premessa d) del contratto), con annessa attribuzione di rappresentanza nelle attività economiche e commerciali correlate allo sfruttamento economico dei diritti di immagine, verso il corrispettivo del 5% dei proventi lordi effettivamente incassati dalla cessionaria (art. 3.a del contratto), per la durata di dieci anni (art. 4 del contratto).
2.7.1 Riflettendo, in concreto, sulle reciproche prestazioni di tale pattuizioni, risulta evidente uno squilibrio economico-giuridico originario considerato che il corrispettivo del 5% degli incassi non può dirsi in alcun modo adeguato alla cessione dei diritti di immagine di un calciatore esordiente in una squadra militante nel principale campionato calcistico italiano e, alla luce della giovane età, potenzialmente in grado di raggiungere livelli più elevati e, quindi, una progressiva notorietà (come poi effettivamente è stato). Tale squilibrio risulta ancora più evidente guardando al termine di durata del contratto, posto che le parti hanno pattuito un corrispettivo fisso per 10 anni, senza obbligarsi di rimodularlo gradualmente, a seconda della notorietà di volta in volta raggiunta, e senza tener conto del decorso temporale della vita calcistica, inchiodandolo di fatto ad una pattuizione irrisoria per la parte più rilevante della sua carriera professionale.
2.8 A questo punto emerge la questione se rientri nei poteri del giudice dichiarare la nullità di un contratto di cessione di diritti di sfruttamento economico dell’immagine a fronte di un evidente squilibrio tra le prestazioni originarie.
2.8.1 La giurisprudenza ha costantemente negato che lo squilibrio originario delle prestazioni possa invalidare per carenza della causa i contratti di scambio, essendo le parti “i migliori giudici di sé stesse” e dando piena centralità all’autonomia negoziale delle parti (da ultimo Cass. 22567/2015), sicché “un contratto sinallagmatico non può essere considerato nullo per mancanza di causa solo perché fra le prestazioni, cui le parti sono tenute, sussiste un evidente squilibrio economico originario”.
2.8.2 La stessa pronuncia ha, però, sottolineato che nel contratto di vendita - quale tipico contratto con funzione di scambio - “solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all'interpretazione della volontà dei contraenti ed all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto” (già sancito da Cass. 9640/2013). Tale statuizione può dirsi aderente anche all’ipotesi di contratto di cessione di diritti economici d’immagine, stante la funzione di scambio.
2.8.3 In definitiva, la questione deve essere risolta nel senso che il giudice non può sindacare la convenienza del contratto, che è rimessa alla piena autonomia negoziale delle parti; nondimeno, essendo il potere di autonomia negoziale sottoposto dall’ordinamento al vincolo della ragione utilitaria, ad eccezione della donazione, ogni spostamento di ricchezza deve potersi giustificare in forza di un do che remunera un des, tale da attivare il mercato ed esser compatibile con la sua logica, come sottolineato dalla più attenta dottrina; per cui la convenienza entra in opera solo in un momento successivo a quello in cui l’ordinamento abbia constatato la corrispondenza dell’esercizio del potere di autonomia a tale ragione utilitaria, ossia solo dopo che il contratto abbia superato il test causale che alla sua verifica è per l’appunto preordinato.
2.8.4 Anche la giurisprudenza che recentemente è intervenuta a chiarire l’ambito della meritevolezza e del suo rapporto con la causa del contratto, specie nei contratti atipici, ha osservato come lo stesso “diritto vivente” abbia “ravvisato l'immeritevolezza di contratti o patti con lo scopo di: a) attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra (Cass. n. 19559 del 2015 e Cass. n. 22950 del 2015); b) porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra (Cass. n. 9975 del 1995, Cass. n. 1898 del 2000, Cass. n. 12454 del 2009, Cass. n. 3080 del 2013 e Cass. n. 4222 del 2017); c) costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti (Cass. n. 14343 del 2009)” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 05/06/2018) 24-09-2018, n. 22437).
2.8.4 In altri termini, posto che nei contratti tra parti eguali l’autonomia negoziale non può essere sindacata e che la convenienza del contratto viene da queste autonomamente stabilita, tale libertà negoziale può effettivamente trovare spazio solo se il contratto è ritenuto, anche guardando alla causa in concreto, meritevole di tutela - cioè compatibile coi principi costituzionali - e rispettoso della funzione attribuita all’operazione negoziale, che ne rappresenta un antecedente logico- giuridico.
2.9 Nel caso in esame, la quantificazione del corrispettivo al 5% lordo degli incassi, avuto riguardo al tipo di contratto, alla qualità delle parti ed al mercato in cui è inserito, deve essere qualificato come assolutamente privo di valore, apparente e simbolico, non essendo nemmeno elevabile in termini di “inferiore al valore di mercato” e non consentendo, quindi, al contratto di assolvere la sua funzione di scambio. Preme inoltre osservare come, nella specie, l’esame dell’adeguatezza del corrispettivo appaia facilmente valutabile considerato che lo stesso non è stato stabilito in una somma di denaro accordata una tantum ma in un dato percentuale parametrato ai possibili e futuri introiti conseguenti alla commercializzazione di tali diritti; e tale paramento percentuale risulta evidentemente simbolico, essendo stato stabilito nella ridottissima misura del 5%.
2.9.1 Ciò posto e in definitiva, facendo applicazione dei criteri menzionati, tale contratto deve essere dichiarato nullo perché immeritevole di tutela per carenza della funzione di scambio considerata la mancanza di una effettiva controprestazione a favore del cedente alla cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine.
2.9.2 Pertanto, negata la validità al contratto, tutte le domande attoree non possono trovare accoglimento e devono essere rigettate.
3.0 Le spese seguono la soccombenza reciproca e vengono poste a carico di parte attrice; sono liquidate in favore del convenuto, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 37/2018 tenendo conto dello scaglione minimo di riferimento (tra € 8.1.1 ,00 e € 16.000.000,00), del tenore degli atti e delle fasi del procedimento. Alle stesse
vanno aggiunte le spese relative al procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c. intentato in corso di causa dall’attrice e rigettato con ordinanza del 17.03.2018, avendo riguardo al medesimo scaglione di riferimento - parametrato al minino - alle sole fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
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- rigetta le domande avanzate da - OMISSIS - s.r.l. nei confronti di - OMISSIS -
- condanna - OMISSIS - s.r.l. a rifondere a - OMISSIS - le spese di lite del presente procedimento quantificate in euro 21.299,00 oltre esborsi, iva e cpa come per legge;
- condanna - OMISSIS - s.r.l. a rifondere a - OMISSIS - le spese di lite del procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c. quantificate in euro
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7.270 oltre esborsi, iva e cpa come per legge. Roma, 20.01.2022
Il Giudice rel./est.
Dott. Maria Pia De Lorenzo
La Presidente Dott.ssa Claudia Pedrelli