TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 8756/2021 DEL 25/10/2021
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18336/2020 RGAC e vertente
TRA
Srl Potenza Calcio, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Giacomo Matteotti 7 (c/o lo studio dell’avv. Lorenzo Mazzeo) unitamente all’avv. Lorenzo Rubinetti, di Potenza, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all’atto d’opposizione
OPPONENTE
E
Srl - OMISSIS -, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Ugo Niutta 36 (c/o lo studio dell’avv. Enrico Maria Buonfantino) unitamente all’avv. Luciano Ruggiero Malagnini, di Nola, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente al ricorso monitorio
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per corrispettivo di esecuzione di mandato sportivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Con decreto ingiuntivo 1615/2020 questo Tribunale ha ordinato a srl Potenza Calcio di pagare immediatamente a srl - OMISSIS - la somma di € 17.000, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo pattuito di un mandato conferito in data 6/7/2018 dalla intimata alla ricorrente, eseguito quando, come previsto nel mandato, in data 9/7/2018 srl Potenza Calcio aveva concluso un contratto di prestazione sportiva col calciatore - OMISSIS -; si è opposta srl Potenza Calcio, chiedendo: “-- preliminarmente dichiarare la incompetenza territoriale dell’adito Tribunale essendo competente il Tribunale di Potenza:
-- revocare l’opposto decreto ingiuntivo e dichiarare che - OMISSIS -, quale unico procuratore sportivo, non ha mai prestato in data 06.07.18 alcuna attività di consulenza ed assistenza nella formazione e conclusione del contratto di prestazione sportiva del calciatore - OMISSIS -;
-- ritenere e in ogni caso dichiarare inesistente e/o nullo ed inefficace il contratto di rappresentanza del 06.07.2018 per essere stato dolosamente firmato da soggetto (- OMISSIS -) estraneo - OMISSIS - srl e diverso dal procuratore sportivo e legale rappresentante (dr - OMISSIS -), come pure precisato nelle premesse contrattuali, e conseguentemente ritenere del tutto inesistente e non dovuto il credito vantato di euro diciassettemila richiesto con l’opposto decreto ingiuntivo…per attivita di consulenza mai svolta, obbligando la opposta alla restituzione dei due assegni di conto corrente rilasciati a garanzia.
…
Il tutto con la condanna dell’opposta al pagamento di onorari e spese di causa, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”; si è costituita srl - OMISSIS - chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite con distrazione; nel corso dell’istruttoria è stato espletato l’interrogatorio formale di - OMISSIS -, legale rappresentante di srl - OMISSIS -; ora la causa va decisa.
Con un primo motivo d’opposizione, si eccepisce che il Tribunale di Napoli non fosse competente ad emettere il decreto ingiuntivo, essendo invece competente il Tribunale di Potenza; ciò in quanto la società che si assume debitrice, srl Potenza Calcio, ha sede in Potenza, ed in quanto l’obbligazione dedotta in giudizio è sorta in Potenza, laddove è stato stipulato il contratto di rappresentanza sportiva, e la si sarebbe dovuta eseguire in Potenza; ed inoltre, sempre secondo l’opponente, la clausola del suddetto contratto colla quale veniva dichiarato competente il Tribunale di Napoli per ogni controversia nascente dal contratto era nulla, in quanto, essendo vessatoria, non era stata approvata specificamente per iscritto come previsto dall’art. 1341 cc. Col ricorso monitorio, srl - OMISSIS - ha chiesto che le venga pagato il corrispettivo previsto dal “contratto di rappresentanza” stipulato il 6/7/2018; prima di tutto, nel contratto stesso le parti hanno dichiarato di averlo “Letto, confermato e sottoscritto in Napoli”, e quindi Napoli deve ritenersi il luogo in cui è sorta l’obbligazione; in ogni caso, l’opposta agisce per il pagamento di una somma determinata, e l’art. 1182.3 cc stabilisce che “L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.” – quindi in questo caso a Napoli, dove ha sede la dedotta creditrice srl - OMISSIS -. Quindi, questo Tribunale è competente a decidere della presente controversia, come introdotta col ricorso monitorio, ai sensi dell’art. 20 cpc, ed il primo motivo d’opposizione va rigettato.
Con un secondo motivo d’opposizione, si deduce quanto segue: “Il Potenza Calcio srl, ritenendo di trovarsi di fronte a - OMISSIS -, quale legale rappresentante della - OMISSIS - srl e procuratore sportivo, ha stipulato e sottoscritto, in perfetta buona fede, quel contratto di rappresentanza ed ha concesso a garanzia due assegni, che prudentemente non sono stati messi all’incasso. L’apparente procuratore sportivo, nella occasione, é risultato successivamente essere tal - OMISSIS -, non avendo il dr - OMISSIS - mai messo piede nella sede del Potenza Calcio ed offerto la sua consulenza nella trattativa per l’ingaggio del calciatore.”; qui srl Potenza Calcio sembra contestare solo di avere stipulato il “contratto di rappresentanza” in presenza di un soggetto diverso da - OMISSIS -, ma non nega che la firma apposta sul contratto a suo nome sia stata apposta proprio da lui, non disconoscendo che sia autentica – e del resto, la firma a nome di - OMISSIS - sul contratto del 6/7/2018 appare identica a quella da egli certamente apposta sulla procura ad litem allegata al ricorso monitorio; ora, parte contrattuale è chi sottoscrive il contratto, e non chi è presente quando l’altra lo sottoscrive, per cui è irrilevante la deduzione di srl Potenza Calcio, la quale nello svolgere questo motivo d’opposizione non ha negato che la firma a nome di srl - OMISSIS - sia riferibile proprio a - OMISSIS -, ma ha asserito solo di avere sottoscritto il contratto in presenza di un soggetto diverso da - OMISSIS -. Oltretutto, se anche il contratto fosse stato sottoscritto, a nome del Fedele, da tal - OMISSIS -, si verificherebbe il caso previsto da Cass. 22891/2016: “Un contratto di finanziamento stipulato usando falsamente il nome del legale rappresentante di una società per imputarne a quest'ultima gli effetti, è assimilabile ad una spendita indebita del nome della società stessa, con la precisazione che l'ipotesi non è immediatamente riconducibile a quella della rappresentanza diretta ma è tuttavia possibile l'applicazione in via analogica della relativa disciplina, sicché il finanziamento, sebbene inefficace nei confronti della società, della quale è mancato il consenso "ab origine", è suscettibile di ratifica, che deve concretizzarsi in atti od in comportamenti specificamente diretti ad avvalersi del contratto di finanziamento, provenienti dal legale rappresentante avente, allo scopo, adeguati poteri rappresentativi.”; e nel caso in questione srl - OMISSIS - ha chiaramente ratificato il contratto, dato che lo ha posto a base della propria domanda.
Con un terzo motivo d’opposizione si deduce che “…dagli atti risulta in modo chiarissimo che la conclusione del contratto di prestazione sportiva, tra il calciatore - OMISSIS - e il Potenza Calcio srl, ha visto la non-partecipazione del procuratore sportivo, - OMISSIS -, dalla negoziazione e dalla trattiva per l’ingaggio del suddetto calciatore, e che quindi, non avendo il dr - OMISSIS -, quale unico procuratore sportivo iscritto nell’elenco presso la FIGC con il n 0264, partecipato ad alcuna trattativa per l’ingaggio del calciatore, allo stesso non competeva e non compete alcunché. D’altronde, ad avvalorare la completa assenza del dr - OMISSIS - da ogni trattativa, intavolata per la conclusione del contratto di prestazione sportiva, sovviene in aiuto lo stesso contratto di rappresentanza, che è stato firmato e sottoscritto non dal dr - OMISSIS -, nella sua qualità, ma da altra persona che solo in seguito è stato identificata come - OMISSIS -, persona del tutto estranea alla - OMISSIS - srl e priva dei requisiti tipici del Procuratore Sportivo. Anche tale “terzo-estraneo” si é guardato bene dal partecipare alle trattative e alla definizione del contartto di prestazione sportiva del calciatore - OMISSIS - .”; in sostanza, si deduce che srl - OMISSIS - non abbia adempiuto l’obbligazione su di essa gravante in base all’art. 2 del contrato di rappresentanza, ossia quella di prestare “opera di assistenza e rappresentanza relativamente alla conclusione del contratto di prestazione sportiva … del calciatore - OMISSIS - …”. In realtà, che srl - OMISSIS - abbia invece effettivamente assistito e rappresentato srl Potenza Calcio nel concludere il contratto di prestazione sportiva con - OMISSIS - , lo si ricava dallo stesso contratto del 9/7/2018, in cui è barrata la casella “Presenza di Procuratore Sportivo nella trattativa”, e sotto si legge: “Le parti si danno atto, altresì, che la Società è stata rappresentata nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dal Procuratore Sportivo - OMISSIS - …”, dichiarazione di scienza facente parte integrante del contratto sottoscritto da srl Potenza Calcio; qui si accenna al fatto che il - OMISSIS - non avrebbe sottoscritto il contratto di rappresentanza, ma non si adduce alcuno specifico motivo per dubitare della firma apposta a nome di costui, che si ripete appare identica a quella apposta sulla procura ad litem, e comunque: se anche il contratto di rappresentanza fosse stato firmato da un soggetto assimilabile ad un falsus procurator, srl - OMISSIS - avrebbe ratificato tale firma; ed il fatto che il contratto di rappresentanza possa non essere stato sottoscritto dal Fedele, non dimostra affatto di per sé che il - OMISSIS - non abbia prestato la propria assistenza e rappresentanza per far concludere il contratto col calciatore - OMISSIS - (potrebbe avere fatto firmare il contratto di rappresentanza ad un terzo, ma avere eseguito quel contratto); inoltre, va notato che parte opponente non spiega affatto per quale via alternativa sarebbe giunta a stipulare il contratto col - OMISSIS - .
Solo con la prima memoria ex art. 183.6 cpc parte opponente ha eccepito che non sia stato esperito il procedimento di mediazione: eccezione tardiva, perché in base all’art.
5.1 bis la si sarebbe dovuta sollevare non oltre la prima udienza.
L’esito dell’interrogatorio formale della parte opposta nulla muta di quanto sin qui asserito: il - OMISSIS - ha ammesso di non essere stato presente quando srl Potenza Calcio firmò il contratto, ma ha dichiarato di avere apposto lui la firma a suo nome, e di avere messo lui in contatto il - OMISSIS - ed il Potenza Calcio.
Come si vede, nessuno dei motivi di opposizione è fondato , ed il decreto ingiuntivo va confermato; le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 18336/2020 RGAC tra: srl Potenza Calcio, opponente; srl - OMISSIS -, opposta; così provvede:
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- Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna srl Potenza Calcio a rimborsare a srl - OMISSIS - le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell’avv. Luciano Ruggiero Malagnini. Così deciso in Portici in data 21/10/2021 Il giudice unico
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