CORTE DI APPELLO DI MESSINA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 227/2022 DEL 07/04/2022
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dott. Maria Tindara Celi Presidente rel.
- Dott. Marisa Salvo Consigliere
- Dott. Vincenza Randazzo Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 700/2016 R.G, vertente
TRA
- OMISSIS - in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. del Gruppo - OMISSIS - , nato a Brolo il 09.11.1942, C.F. BRTBSL42S09B198Y, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Amato, elettivamente domiciliato in Messina, via Loggia dei Mercanti n. 19, presso lo studio dell'avv. Arturo Merlo;
Appellante
- OMISSIS - elettivamente domiciliato in Messina, Via Centonze n. 137, presso e nello studio dell’Avv. A.Stracuzzi, recapito professionale dell’Avv. Giuseppe Caminiti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
E
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Messina, Viale Luigi Cadorna is. 212 Comp. V, presso lo studio dell’avv. Luigi Munafò, che la rappresenta e difende.
Appellata
E NEI CONFRONTI DI
- OMISSIS -.
- OMISSIS - ,
Appellati-contumaci oggetto: appello avverso la sentenza n. 640/2016 emessa dal Tribunale di Patti in data 06.10.2016 e pubblicata in data 07.10.2016, notificata in forma esecutiva in data 31.10.2016.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.05.2001la Federazione Italiana Giuoco Calcio – lega nazionale dilettanti – comitato regionale Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t., conveniva in giudizio il Gruppo - OMISSIS - in persona del legale rapp.te p.t. - OMISSIS - ed in proprio, nonché - OMISSIS - , - OMISSIS - , - OMISSIS - e - OMISSIS - , per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma complessiva di £ 27.055.796 (oggi € 13.973,15), oltre interessi.
Parte attrice premetteva che tale somma era dovuta per aver omesso la società - OMISSIS - ed i suoi soci, dopo aver aderito alla citata federazione dilettantistica, il pagamento di specifiche somme a titolo di contributi, sanzioni pecuniarie ed addebiti vari, con
riferimento ai campionati antecedenti al 1999.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.10.2001 si costituiva il gruppo - OMISSIS - , in persona del legale rapp.te p.t.- OMISSIS - , nonché, in proprio,- OMISSIS - e - OMISSIS - .
In pari data si costituiva ulteriormente, con propria comparsa, - OMISSIS -. - OMISSIS - imaneva, invece, contumace.
I convenuti, preliminarmente, eccepivano il difetto di legittimazione passiva dei soci avuto riguardo all'autonomia patrimoniale perfetta della società, nonché per il principio della lex specialis con riferimento all'art. 47 del Reg. Lega Nazionale Dilettanti, il quale
pone l'obbligo di corrispondere somme a titolo di tasse e oneri esclusivamente a carico della società e non anche a carico dei soci. Nel merito contestavano esistenza del credito, tenuto conto che il gruppo - OMISSIS - aveva sempre e puntualmente pagato le tasse relative all'iscrizione; evidenziavano che l'art. 47 del Reg. citato determinava l'obbligo di corrispondere somme solo a titolo di tasse ed oneri finanziari e non anche a titolo di sanzioni; aggiungevano che, in adempimento della richiesta di pagamento effettuata da parte avversa nell'anno 1998/1999, era stata corrisposta la somma di £ 5.000.000.
La causa veniva quindi istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale e di prova testimoniale e veniva disposta ed eseguita consulenza tecnica d’ufficio.
Con sentenza n. 640/2016 del 06.10.2016, depositata il 07.10.2016, notificata in forma esecutiva in data 31.10.2016, il Tribunale di Patti, dichiarata la contumacia di - OMISSIS - , condannava i convenuti in solido a pagare all'attrice la somma di € 13.973,15 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del giudizio liquidate in complessivi € 3.487,96, di cui € 749,96 per spese comprese quelle di CTU, ed € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali , CPA e IVA.
- OMISSIS - , in proprio e nella qualità, proponeva appello avverso la predetta sentenza, la quale veniva parimenti impugnata, con autonomo atto di citazione, da - OMISSIS - .
I due procedimenti venivano iscritti rispettivamente ai nn. 700/2016 R.G. e 714/2016 R.G..
- OMISSIS - si costituiva nel procedimento di appello istaurato dal - OMISSIS - in proprio e n.q. e chiedeva la riunione dei due procedimenti.
Si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio chiedendo il rigetto del gravame. Con provvedimento del 26.04.2017 veniva disposta la riunione, al procedimento portante il n. 700/2016 R.G,. del procedimento portante il n. 714/2016 R.G. Con ordinanza del 26.06.2017 la Corte, dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata e ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All’udienza del 03.05.2021, a seguito di reiterati rinvii, la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di - OMISSIS - e - OMISSIS - , che non si sono costituiti in giudizio, nonostante la rituale notifica dell’atto di appello.
2.- Con il primo motivo di appello - OMISSIS - e - OMISSIS - , in proprio e n,.q., lamentano l’omessa e/o carente motivazione della sentenza impugnata, avendo il primo giudicante omesso di pronunciarsi in merito all’eccepito difetto di giurisdizione del Tribunale di Patti.
Rappresentano che, infatti, nel corso del giudizio di primo grado, - OMISSIS - , nelle note conclusive del 21.11.2009, depositate il 30.11.2009, ha sostenuto che la fattispecie oggetto del presente giudizio rientri nell’ambito di operatività dell’allora vigente art. 24 dello Statuto F.I.G.C., il quale richiamava i contenuti del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria, secondo i quali tutte le controversie di carattere tecnico, disciplinare ed economico, di possibile insorgenza tra gli appartenenti all’ordinamento federale, sono devolute alla cognizione degli organi della giustizia sportiva; che l’eccezione in questione era stata successivamente fatta propria dal - OMISSIS - e dal Gruppo - OMISSIS - , nella memoria di replica del 04.06.2010. Affermano che ciò preclude, ai menzionati soggetti, la possibilità di rivolgersi, per la risoluzione delle controversie, alle autorità giurisdizionali dello Stato; che l’eccezione
in esame sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che in quanto questione preliminare ed autonoma rispetto al merito della controversia non è soggetta ad assorbimento; che, pertanto, il primo giudice avrebbe errato nel non esaminarla.
Il motivo è infondato.
L’art. 24 dello statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa federazione, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.
Chiamata a pronunciarsi in merito a tale c.d. vincolo di giustizia, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n. 4351/1993) ha infatti chiarito che esso riveste natura negoziale, costituendo un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantirne l'autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statuale. Autonomia ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte (Cass., n. 18919/2005).
Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete ora, peraltro , la propria legittimità da una fonte legislativa, per effetto delle disposizioni del d.l. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma 1 dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni;
mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell'art. 3, comma 1, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statuale nelle materie ad essa riservate.
Ciò detto, è necessario rilevare che l’eccezione di cui trattasi, sollevata nel corso del giudizio di primo grado , e reiterata con il primo motivo di appello, deve qualificarsi, diversamente da quanto sostenuto dal - OMISSIS - , come eccezione in senso stretto, che, pertanto, deve essere sollevata dalla parte e tempestivamente.
Stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri non costituisce, difatti, né una questione di giurisdizione, né, tanto meno, di competenza in senso tecnico, ma, piuttosto, di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (Cass., n. 14223/2002). Conseguentemente, l’eccezione di cui si discute, avrebbe dovuto essere sollevata nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine di cui agli artt.166, 167 c.p.c.
Essa, invece, nel corso del giudizio di primo grado, è stata sollevata dal - OMISSIS - e dal - OMISSIS - , in proprio e nella qualità, rispettivamente nelle note conclusive e nella memoria di replica, e quindi tardivamente.
Da ciò non può che derivare l’infondatezza del motivo di appello in esame. 3.- Con il secondo motivo, gli appellanti - OMISSIS - e - OMISSIS - , in proprio e nella qualità, lamentano l’omessa ed errata valutazione delle risultanze probatorie in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. unitamente alla carente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova del fatto oggetto di causa. Sostengono che il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere provata l’esistenza del credito sulla base della documentazione prodotta dall’odierna appellata e della relazione peritale.
In particolare, evidenziano che i documenti prodotti dalla FIGC sono stati contestati integralmente da tutte le parti convenute per cui, in assenza di ulteriori prove e riscontri certi, avrebbero dovuto essere considerati privi di valore probatorio.
Affermano che la CTU non può supplire alla carenza probatoria imputabile alle parti e che il Giudice di primo grado, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att., ha omesso di rappresentare l’iter logico intellettivo, i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche poste alla base della decisione.
Evidenziano che durante il giudizio di primo grado è stato prodotto un atto, impropriamente definito “estratto conto”, dal quale emergono manifeste irregolarità e contraddizioni, riscontrate dallo stesso C.T.U. nel corso delle operazioni peritali; che infatti il C.T.U. annota : “Successivamente alle registrazioni annotate il 30.11.1998 si rileva la registrazione di addebiti riportanti date anteriori: principalmente si osservano registrazioni datate 02.07.1996, 1.07.1997, 11.06.1998” che evidenziavano il mancato rispetto della cronologia relativa a molte operazioni inerenti la posizione della - OMISSIS - , le quali sono state registrate in epoca abbondantemente successiva rispetto ad altre recanti la stessa data, tanto da apparire confezionate a posteriori al solo fine di supportare l’azione giudiziaria.
In sostanza, la F.I.G.C. avrebbe addebitato al gruppo - OMISSIS - , illegittimamente, somme riferite a periodi antecedenti disattendendo, sul punto, l’art. 47 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per il quale i presunti debiti, anche per sanzioni, dovevano essere imputati sull’estratto conto annualmente e non quindi a piacimento e/o a discrezionalità della F.I.G.C.
Inoltre, secondo quanto riferito dallo stesso C.T.U., tutti i versamenti effettuati dalla - OMISSIS - alla federazione nei campionati precedenti al 1998-1999, con cui l’appellante riteneva di estinguere le obbligazioni ordinarie, venivano assorbite dall’applicazione di debiti straordinari derivanti dall’erogazione di sanzioni ulteriori rispetto a quelle documentate in giudizio, che risultavano solamente dall’estratto conto e non anche dai documenti allegati da controparte. Ciò nonostante, al 30.11.1998, e quindi ad eccezione dell’ultimo trimestre del medesimo anno, il saldo del conto risultava positivo. Sennonché, addebitando importi relativi a precedenti annualità, la F.I.G.C. aveva finito in sostanza col trasformare la posizione creditoria della - OMISSIS - in una posizione debitoria.
Gli appellanti, pertanto, rilevano che le anomalie nella registrazione di voci debiti/crediti, riscontrate anche dal C.T.U., inficiano la validità dell’estratto conto,
sicché lo stesso non può assumere alcuna valenza probatoria a sostegno delle domande attoree, né può essere preso in considerazione ai fini della stesura dell’elaborato peritale.
Sostengono che neppure i comunicati della F.I.G.C. relativi alle sanzioni concernenti il periodo settembre-ottobre 1998, depositati in data 27.05.2003, avrebbero potuto essere utilizzati dal consulente ai fini dei conteggi, difettando la prova della notifica degli stessi. Asseriscono , da ultimo, che la mancata partecipazione al campionato del 1998 è dipesa dal rifiuto del tesseramento da parte dei giocatori e non da un fatto imputabile alla società e che ciò avrebbe dovuto determinare la non iscrizione della stessa da parte della F.I.G.C.
Concludono che le somme richieste e le sanzioni applicate in tale periodo, pertanto, non sarebbero dovute.
Anche il secondo motivo d’appello è infondato.
In particolare, in atti vi è la prova di quanto allegato in primo grado dalla F.I.G.C., in ordine alla attività posta in essere in seno alla Federazione dal Gruppo - OMISSIS - ed in particolare dal presidente - OMISSIS - e dal vice-presidente Domenico Magistro, dei motivi che hanno indotto la Federazione ad irrogare le sanzioni pecuniarie de quibus e di come sia maturato il debito per il quale si procede. Per quanto attiene l’ammontare delle somme dovute, i documenti allegati (estratto conto e comunicati ufficiali delle sanzioni inflitte dagli organi disciplinari), le testimonianze e la C.T.U. espletata in corso di causa, hanno confermato la fondatezza della domanda della F.I.G.C.
Afferma la Suprema Corte che “Se il preteso credito di una somma di denaro a saldo è fondato su un regime continuativo di contabilizzazione di rapporti di dare e avere, il periodico invio di un estratto conto, compilato dal creditore, al debitore, pur non esaurendo l’onere probatorio sul fondamento della pretesa creditoria, lo limita tuttavia a quelle poste attive specificatamente contestate da controparte nell’esistenza o nell’ammontare e che questa è messa in condizioni di formulare proprio per il dettaglio contabile inviatole” (cfr. Cassazione civile 4 novembre 2003 n. 16562).
Nel caso in esame, l’appellante non ha mai contestato in modo specifico, né in via stragiudiziale, né in via giudiziale, l’esistenza e l’ammontare delle poste attive risultanti dall’estratto conto allegato.
I rilievi mossi tanto alle conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. tanto all’estratto conto prodotto da controparte sono generici e concernono la regolarità formale delle registrazioni.
In particolare, non vi è stata contestazione specifica del ragionamento logico seguito dal consulente, né delle singole voci del documento contabile ritenute irregolari, e
quanto alla notifica dei comunicati ufficiali con i quali veniva imposto il pagamento di somme a vario titolo (anche a titolo di sanzione), è stato chiarito, grazie ad apposita testimonianza del teste - OMISSIS -, funzionario e dipendente del Coni, che la stessa veniva effettuata mediante pubblicazione sul sito ufficiale della F.I.G.C. e che di questo i dirigenti di tutte le associazioni, compresi gli appellanti, sono sempre stati consapevoli.
Gli appellanti hanno sempre preso atto, quindi, di tutte le decisioni adottate dalla Federazione, comprese quelle sportive, mediante tale modalità di notifica, senza sollevare specifica contestazione nel merito, neppure in questa sede. 4.- Con il terzo motivo di appello, entrambi gli appellanti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 c.c. Sostengono che il giudice di primo grado abbia errato nel condannare solidalmente i convenuti a seguito di una errata applicazione dell’art. 38 c.c.
In particolare, secondo il primo giudice “trattandosi di società non riconosciuta si configura una responsabilità solidale in capo agli odierni convenuti”mentre, in realtà, la costante giurisprudenza collega la responsabilità solidale non alla titolarità della rappresentanza ma all’attività negoziale concretamente svolta. Gli appellanti, dunque, ritengono che il giudice di primo grado avrebbe dovuto basarsi sul dato fattuale dell’attività negoziale in concreto svolta dai rappresentanti e sotto tale profilo, lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c. non avendo la F.I.G.C assolto all’onere della prova a suo carico.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Premesso che il “Gruppo - OMISSIS - ” è associazione non riconosciuta non dotata di autonomia patrimoniale perfetta, correttamente i soci sono stati chiamati a rispondere con il proprio patrimonio per i debiti della società per cui si procede, in applicazione della normativa dettata dal codice civile in materia.
L’art. 38 del c.c. dispone “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Di conseguenza, i soci, nel caso di specie, sono tenuti a rispondere delle obbligazioni di cui si chiede il pagamento.
Sul punto, dall’estratto conto depositato dalla FIGC nel corso del giudizio di primo grado, emerge che le somme pretese dalla federazione dipendono oltre che dall’iscrizione al campionato, dalle sanzioni irrogate al Gruppo - OMISSIS - , a seguito di vertenze di carattere economico e disciplinare, per i comportamenti tenuti dalla società (mancata presentazione della società ad una gara, l’invasione di un tifoso) e da tasse, beneficenza (dall’estratto conto emerge che la FIGC ha imposto diversi versamenti a
- OMISSIS -), addebiti svincolo dei calciatori, addebiti per le tessere, addebiti stampe federali, addebiti spese per giornali e corrispondenza, ecc
È possibile, quindi, distinguere:
- debiti negoziali, che dipendono direttamente dal comportamento dei soci e che si sostanziano principalmente nell’iscrizione al campionato e nei contributi dovuti alla FIGC;
- debiti extranegoziali, che non scaturiscono sempre da un diretto comportamento dei soci e che si sostanziano nelle sanzioni irrogate dalla FIGC a seguito delle vertenze di carattere economico-disciplinare.
Ora, sui debiti negoziali non sorge alcun dubbio sul riconoscimento della responsabilità solidale dei soci con l’ente ex art. 38 c.c. in quanto, nel caso di specie, avendo sottoscritto tutti i soci l’iscrizione al campionato, è provata l’effettiva attività contrattuale compiuta dagli stessi, sicché è certo che abbiano agito in nome e per conto della società.
Sia il presidente (- OMISSIS - ) che il vice presidente (- OMISSIS -) hanno infatti sottoscritto i moduli di iscrizione ai vari campionati, con cui essi si sono impegnati verso la FIGC ad osservare lo Statuto e dei Regolamenti Federali presenti e futuri, a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dei provvedimenti adottati dagli Organi della FIGC e ad accettare le decisioni degli Organi Federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico relative alla loro appartenenza alla FIGC.
Quanto ai debiti extranegoziali, il presidente e gli altri dirigenti delle associazioni non riconosciute sono comunque responsabili per i debiti dell’associazione in quanto i provvedimenti presuppongono comunque l’attività di amministrazione da loro posta in essere.
Del resto, l’impegno principale che tutti i dirigenti assumono sottoscrivendo la domanda di iscrizione al campionato è quello contenuto nella cosiddetta “clausola di onorabilità”, di eseguire tutte le decisioni assunte dagli organi federali e rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione ai vari campionati, primo tra tutti quello di pagare i debiti derivanti da tale attività.
Ed infatti, a riprova di quanto evidenziato, come già detto, nella domanda di iscrizione al campionato 1998/1999, sottoscritta da tutte le parti in causa, risulta “Il sottoscritto presidente della società ed i Dirigenti in carica, come in appresso indicati, che firmano, ognuno per la loro parte, si obbligano in proprio verso la F.I.G.C. per la perfetta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali presenti e futuri. Si impegnano inoltre esplicitamente a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dei provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nei confronti di tutti, Società e persone fisiche, inquadrate nella F.I.G.C. I sottoscritti si impegnano ad accettare le decisioni degli Organi Federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all’attività sportiva o comunque relative alla loro appartenenza alla F.I.G.C.; Essi sono a conoscenza che ogni azione tendente ad eludere, comunque, tale impegno, è motivo di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.”
A ciò si aggiunge che la Suprema Corte ha stabilito che la responsabilità personale di colui che ha agito per conto della associazione non riconosciuta si riferisce sia ai rapporti negoziali che a quelli extranegoziali (Cass. Civ., 10.12.1971, n. 3579) e che “in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38
c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, precisandosi, in ogni caso, che detta norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” (Cass. Civ., Sez. III, 17.01.2008, n. 858). In sostanza, la responsabilità del presidente e degli altri soci delle associazioni non riconosciute configura una sorta di garanzia fideiussoria ex lege, garanzia alla quale non si applica l’art. 1957 c.c., proprio perché non assimilabile al contratto di fideiussione, ma, appunto, ad una garanzia derivante dalla Legge (alla quale non si può applicare alcun termine contrattuale di decadenza, come quello previsto dall’art. 1957 c.c.) (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 22/01/2019, n. 1602). Infine, per quanto concerne la prova dell’esistenza di una responsabilità solidale degli appellanti, ed il riparto del relativo onere probatorio, la Suprema Corte ha precisato che “Se con riguardo alle obbligazioni in generale si è affermato il principio secondo cui chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività di chi agisce in nome e nell’interesse dell’associazione, deve invece affermarsi che nelle obbligazioni ex lege -in cui l’attenzione si sposta dalla concreta attività espletata dall’associato ai fini dell’insorgenza della specifica obbligazione alla verifica della partecipazione e gestione dell’ente da parte del soggetto- tale onere probatorio va diversamente ripartito. Infatti, grava su colui che invoca in giudizio la responsabilità dell’agente l’onere della prova da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o parte dell’attività dell’associazione, grava invece sul chiamato a rispondere delle obbligazioni ex lege dare prova della sua estraneità alla gestione dell’ente” (Cass., sez. V, 9/02/2021, n. 3093)
Nel caso di specie, alla luce di quanto detto supra, la F.I.G.C. ha adempiuto all’onere probatorio su di essa gravante, consistente nel dimostrare che gli appellanti hanno agito in qualità di rappresentanti della società, nel momento in cui ha dato prova che hanno sottoscritto i moduli di iscrizione ai vari campionati. Al contrario, gli appellanti si sono limitati ad allegare, senza fornire alcuna prova a supporto, di non aver agito in nome e per conto della società.
Al rigetto degli appelli segue la condanna degli appellanti al pagamento, nei confronti dell’appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore, dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Nulla sulle spese per i contumaci.
Va dato atto, altresì, della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato, giusto quanto disposto dall’art. 1 commi 17 e 18 L. 288/2012,
trattandosi di procedimento iniziato dopo l’1 Febbraio 2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 700/2016 R.G. sugli appelli proposti da - OMISSIS - in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. del Gruppo - OMISSIS - , e - OMISSIS - , avverso la sentenza n. 640/2016, emessa dal Tribunale
di Patti in data 06.10.2016 e pubblicata in data 07.10.2016, nei confronti di Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sicilia, e di - OMISSIS -, - OMISSIS -, contumaci, così provvede:
- Rigetta gli appelli.
- Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio, in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sicilia, liquidate in complessivi euro
3.777,00 (euro 1.080,00 per la fase di studio; euro 877,00 per quella introduttiva; 1.820,00 per quella decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa ed iva.
- Nulla sulle spese per gli appellati contumaci.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico di - OMISSIS - in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. del Gruppo - OMISSIS - , e di - OMISSIS - , il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 10.03.2022
Il Presidente est Maria Tindara Celi