CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SESTA CIVILE, Ordinanza del 24/10/2022 n. 31370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Presidente PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Relatore PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
– OMISSIS –
ORDINANZA
sul ricorso 11527-2021 proposto da:
FALLIMENTO TARANTO CALCIO SRL , in persona del Curatore pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO LORENZO VIELI;
- ricorrente-
contro
- OMISSIS - ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 103/2020 della CORTE D'APPELLO DI LECCE , depositata il 02/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 2 aprile 2020, la Corte d’appello di Lecce s.d. di Taranto ha rigettato l’appello del Fallimento Taranto Calcio s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, di pari reiezione della domanda di condanna di - OMISSIS -, calciatore tesserato della società sportiva, al pagamento, a titolo restitutorio, della somma di € 64.410,00, quale compenso per pattuizione aggiuntiva, in quanto indebito oggettivo;
2. come il Tribunale, essa ha escluso la natura di indebito oggettivo della somma, in quanto parte del compenso del calciatore per la seconda stagione (2003/04), previsto nel contratto biennale stipulato, ai sensi dell’art. 4 l. 91/1981, in forma scritta tra le parti e regolarmente depositato presso la Lega Professionisti serie C, anticipatamente risolto dalla società sportiva. La Corte territoriale, esattamente illustrata la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti in tema di indebito, ha infine negato l’offerta di alcuna prova, a carico del solvens, della mancanza di una ragione giustificatrice della dazione della somma;
4. con atto notificato il 15 aprile 2021 il fallimento della società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., mentre il lavoratore intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 3, primo comma, 4, primo comma, 2 e 12, primo e secondo comma l. 91/1981, per avere la Corte d’appello di Taranto erroneamente ritenuto il pagamento della somma di € 64.410,00 imputabile al compenso previsto per la stagione sportiva 2003-2004, come previsto nel contratto sottoscritto tra le parti (essendosi invece il contratto risolto per mutuo consenso, senza giustificare alcuna dazione di denaro), anziché ad una diversa pattuizione aggiuntiva tra le parti, non redatta nelle forme stabilite dalla normativa federale (unico motivo);
2. esso è infondato;
3. occorre premettere che, nella ripetizione di indebito, l’onere della prova è posto a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; Cass. 12 giugno 2020, n. 11294);
3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso che il solvens abbia dato prova della mancanza di causa debendi (ai primi quattro capoversi di pg. 4 della sentenza);
3.2. non si configurano le violazioni di legge denunciate, integrate dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; posto che, nel caso di specie, si tratta piuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);
3.3. la censura consiste nella diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e nella sollecitazione ad una ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre
2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), in quanto esclusivamente spettanti al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a sorreggere il ragionamento logico-giuridico a base della decisione, con particolare riguardo alla valutata irrilevanza dell’anticipata risoluzione del contratto biennale “su iniziativa della Taranto calcio” (al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), in assenza di precedente prospettazione di una sua risoluzione per mutuo consenso tra le parti (integrante profilo di novità inammissibile), neppure avendo il Tribunale individuato una rinuncia del calciatore al compenso dovuto, per la successiva stagione sportiva 2003/04, “nella dichiarazione liberatoria del 16.07.2006 in atti, essendo questa espressamente riferita al compenso dovuto per la stagione sportiva 2002/03” (parte della sentenza riportata al quint’ultimo capoverso di pg. 8 del ricorso);
4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza provvedere sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa intimata svolto difese e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 ottobre 2022
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