Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0079/CFA del 9 Marzo 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0046/TFNSD-2022-2023 del 26 settembre 2022
Impugnazione – istanza: – Bologna F.C. 1909 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri
Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del reclamo che - in contrasto con l’art. 101, comma 3, CGS FIGC - non conterrebbe “specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”….Al contrario, il reclamo non si limita alla mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo del giudizio (in tal caso sarebbe inammissibile: da ultimo CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021; nonché Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8029), ma, al di là dell’utilizzo di formule sacramentali, contiene una articolata critica logico-giuridica della decisione di primo grado, argomentata essenzialmente sulle risultanze di un elaborato tecnico depositato per la prima volta in questo grado. Il che - nonostante le riserve manifestate dalla Lega - è del tutto legittimo, sia perché in sede di reclamo possono prodursi nuovi documenti (art. 101, comma 3, CGS FIGC), sia perché la consulenza di parte ha natura di atto difensivo e non di prova, e come tale è ammissibile anche in appello pure nel processo civile, per il quale peraltro vige la più restrittiva disciplina dell’art. 345 cod. proc. civ. (Cass. civ., SS. UU., 3 giugno 2013, n. 13902).