Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0124/CFA del 27 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Calabria - Delegazione provinciale di Vibo Valentia, pubblicata sul C.U. n. 37 del  22.02.2024

Impugnazione – istanza: Presidente Federale/Omissis

Massima: Disposta la cancellazione negli scritti difensivi di frasi sconvenienti od offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c..L’art. 89 c.p.c. dispone espressamente che negli scritti presentati (e nei discorsi pronunciati) davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive, potendo il giudice, in ogni stato dell'istruzione, disporne la cancellazione. Tale disposizione, peraltro, richiama il comportamento preso in considerazione anche dal Codice deontologico forense, il cui art. 52 prevede espressamente che l’avvocato, nella redazione degli atti in giudizio e, comunque, nell’esercizio dell’attività professionale, deve evitare di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ratio delle citate norme è quella di assicurare che l'esercizio del diritto di critica e/o della funzione difensiva non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo. E’ noto, al riguardo, che i rapporti tra le parti processuali e tra le parti e l’Autorità giudiziaria devono sempre essere improntati ai canoni della correttezza e della lealtà (art. 88 c.p.c.). Dunque, a norma dell’art. 89 c.p.c., le espressioni contenute negli scritti difensivi non debbono, nella forma e nel contenuto, eccedere i limiti di un civile esercizio del diritto di difesa e di critica, sicché le manifestazioni passionali ed incomposte, caratterizzate dall’intento di offendere le controparti o il Giudice, costituiscono abuso di quel diritto, anche se le frasi abbiano attinenza con l’oggetto della lite.  Vieppiù quando tale attinenza manchi. Recentemente questa Corte (CFA, SS.UU. n. 118/2023-2024) ha avuto modo di rilevare, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen., Sez. VI, n. 22376/2022) che, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 c.p. - secondo cui “Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo” - è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (tra tante, Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Rv. 275620). L'espressione oggettivamente ingiuriosa non deve essere quindi gratuita, ma deve essere funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non potendo costituire il mero richiamo ad esigenze difensive il pretesto per svillaneggiare impunemente le parti processuali. Come ha evidenziato la Corte costituzionale, la tutela della libertà della difesa, che potrebbe non essere efficiente se non fosse libera dalla preoccupazione di possibili incriminazioni per offese all'altrui onore e decoro, non attribuisce infatti una singolare facoltà di offendere (sent. n. 380 del 1999), Sul tema dell'abuso delle facoltà difensive, si è già da tempo pronunciata la giurisprudenza di legittimità, ponendo in risalto anche i pronunciamenti delle istanze giudiziarie sovranazionali sul tema (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251496). Il diritto di difesa trova invero il suo limite quando trasmodi "in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale" (Sez. U. civ., n. 23726 del 15/11/2007, Rv. 599316) o si esprima in condotte "manifestamente contrarie alla finalità per la quale il diritto è riconosciuto" e che ostacoli il buon funzionamento dell'autorità giudicante e il buono svolgimento del procedimento dinanzi ad essa (Corte EDU, Molubovs e altri c. Lettonia, p.p. 62 e 65; Corte EDU, 18/11/2011, Petrovic c. Serbia) o per far valere un diritto che confligge con gli scopi di questo (Corte U.E., 20/09/2007, Tum e Dari, p. 64; 21/02/2006, Halifax e a., e ivi citate, p. 68). Muovendo dagli arresti della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo, la Suprema Corte nella sentenza Rossi ha enucleato la nozione di abuso del processo, quale vizio, per sviamento, della funzione, che si concreta quando l'imputato realizza uno "sviamento" della funzione dei diritti o delle facoltà che l'ordinamento processuale astrattamente gli riconosce, esercitandoli per scopi diversi da quelli per i quali gli sono riconosciuti. Le espressioni utilizzate nella memoria di costituzione si appalesano ancora più offensive – o quantomeno sconvenienti - allorché si evidenzi che, poiché delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte anche quando provengano dal difensore (Cass. civ., Sez. III, n. 3274/2016; Cass. Civ. Sez. III, n. 11063/2002), tali espressioni collidono frontalmente con quanto previsto dall’art. 4 CGS, secondo cui “I soggetti di cui all'art. 2 … osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.”. E’ noto, difatti, che l’adesione all’ordinamento sportivo ed alle federazioni sportive nazionali comporta, oltre che l’accettazione delle sue norme, la condivisione di una serie di principi etici, che rendono ben più alta l’asticella della condotta del tesserato, che non può limitarsi ad un generico comportamento conforme ai principi del buon padre di famiglia, ma gli impone un più alto livello di attenzione e rispetto nei confronti degli altri tesserati e del sistema cui intende partecipare (da ultimo, CFA, SS.UU. n. 118/2023-2024). E tale principio deve permeare anche il comportamento processuale delle parti. Pertanto, in quanto sconvenienti od offensive, si dispone la cancellazione delle espressioni di seguito riportate contenute nella memoria di costituzione (pag. 4): (i) «Su tutti il Presidente, che si rivolge a Corti formate con il Suo stesso concorso, cui contrapporre inermi ed indifesi ragazzi imbrigliati in coacervi normativi solo per questi ultimi inappellabilmente, implacabilmente ed inflessibilmente attuati. »; (ii) «Nel quale Giudici e P.M. siedono, come Uffici, sopra e sotto nello stesso Palazzo.».

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