Decisione C.F.A. – Sezione IV  : Decisione pubblicata sul CU n. 0014/CFA del 31 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche n. 0038/TFNSVE-2023-2024 del 19.06.2024

Impugnazione – istanza: –  Virtus Entella Srl/US Alessandria 1912 Srl

Massima: …. questo Collegio, in merito alla produzione documentale dello screenshot video gara, di cui documento n. 1 del reclamo, ritiene che tale mezzo di prova nella fattispecie scrutinata sia inammissibile ed inutilizzabile alla luce della rigida tipizzazione delle fattispecie di utilizzo di tale mezzo di prova sancite dagli art. 58 e 61 CGS (n. 119/CFA/2023-2024/C). L’art. 58, comma 1, CGS indica in via generale le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo i mezzi di prova audiovisivi, limitandolo ai “casi previsti dall’ordinamento federale”. L’art. 61 CGS, individua espressamente quali sono i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi inquadrati nell’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” (comma 3). Quanto alle modalità di ingresso ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di ingresso e i tempi per l’inoltro della segnalazione o richiesta individuando nelle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione. Da tali disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/20222023) e che le fattispecie in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024). Inoltre, ai sensi del comma 6 dell’art. 61 CGS, la disposizione di cui all’art. 61, comma 3, CGS, che limita l’ammissibilità della prova televisiva alle fattispecie espressamente previste, si applica anche alle gare della Lega Pro, della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica la cui cognizione è devoluta ai giudici territoriali (CFA, n. 119/CFA/2023-2024). Al di là dell’indebito ingresso nel processo dello screenshot video gara, questo Collegio condivide le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale, il quale sottolinea che dalla visione del video “non dà modo di comprendere appieno né l’eventuale gesto del calciatore, né a seguito dello stesso si sia verificato un danno allo schermo”. Inoltre “dal video emerge, al contrario, che lo schermo ha continuato a funzionare”.

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