Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 11/2022

Istanza: ….. S.r.l. / Genoa CFC S.p.A.

Massima: Il Collegio, relativamente alla eccezione di carenza di legittimazione attiva, in capo a parte istante, in quanto la Società risulta essere cancellata dal Registro delle imprese in data 12 ottobre 2022, la respinge, in quanto risulta, come da rilievo documentale, che vi sia stato soltanto un trasferimento di sede legale, ferma restando l’iscrizione della Società al Registro delle imprese di Monza in luogo della precedente sede di Milano

Massima: Il Collegio, relativamente alla eccezione di difetto di legittimazione dell’istante – in quanto il contratto di rappresentanza in questione è sottoscritto dall’Agente sportivo sig. P. L. (quale legale rappresentante della …. S.r.l.), mentre il ricorso al Collegio di Garanzia risulta proposto dall’Agente sportivo sig. U. S. (quale legale rappresentante della stessa società, subentrato al Letterio) - la respinge, perché in entrambi i casi l’attività è stata posta in essere da agenti sportivi, persone fisiche, in ossequio al dettato dell’art. 19 del Regolamento di settore, in nome e per conto della medesima società …. S.r.l..

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