Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - Decisione n. 73 del 03/08/2023 

Decisione impugnata: Provvedimento del Consiglio Federale FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale n. 43/A del 24 luglio 2023, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata resa nota la graduatoria per la riammissione nel Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2023/2024, in parte qua, nella parte che vede la controinteressata A.C. Perugia Calcio S.r.l. in una posizione nella graduatoria valevole per la riammissione al predetto campionato e relativi atti, pareri presupposti della COVISOC e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi richiamati nel comunicato di cui sopra, connessi; nonché, per quanto occorrer possa, con riferimento alle decisioni del Consiglio Federale, di cui ai Comunicati Ufficiali FIGC nn. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023 e, comunque, per l’accertamento della mancanza, in capo alla A.C. Perugia Calcio S.r.l., entro il termine previsto, del requisito dei Criteri Infrastrutturali contemplato dal Sistema di Licenze per  il Campionato  di Serie B 2023/2024, di cui al Comunicato n. 66/A del 9 novembre 2022, come richiamato nei predetti comunicati; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ai provvedimenti sopra richiamati, ove lesivo

Impugnazione Istanza: S.P.A.L. s.r.l. / FIGC / AC Perugia Calcio s.r.l

Massima: E’ inammissibile il ricorso della società con la quale ha impugnato il Provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B con il quale è stata resa nota la graduatoria per la riammissione nel Campionato di Serie B, non avendo questo carattere decisorio…La SPAL ha impugnato il Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale FIGC n. 43/A del 24 luglio 2023, chiedendo sostanzialmente che il Perugia venga dichiarato non in possesso dei requisiti ai fini della graduatoria ivi prevista, stilata dal Consiglio Federale ed alla quale attingere nell’ipotesi, solo eventuale e non concreta né attuale, in cui si verifichino le condizioni previste per la riammissione (di società e squadre evidentemente finora escluse) al Campionato di Serie B, s.s. 2023/2024. Detta graduatoria, nella quale la FIGC tiene conto, per quanto possibile, anche del merito sportivo conseguito sul campo, segna al primo posto il BRESCIA, al secondo il PERUGIA, al terzo l’odierna ricorrente SPAL, al quarto il BENEVENTO. Con il ricorso in esame, la SPAL mira ad ottenere l’esclusione del Perugia dalla graduatoria, lamentando la non osservanza, da parte dello stesso Perugia, dei criteri infrastrutturali come previsti e prescritti dalle carte federali, requisiti, peraltro, evidentemente già valutati dalla Federazione prima della stesura della graduatoria contenuta nel Comunicato Ufficiale impugnato. Per effetto di quanto richiesto, la SPAL spera di collocarsi in posizione utile per l’eventuale riammissione al Campionato di Serie B, s.s. 223/2024. Occorre, pertanto, muovere dalla considerazione che nell’atto impugnato si dispone l’approvazione della “graduatoria da utilizzare ai fini delle eventuali riammissioni per  la integrazione dell’organico del Campionato Serie B 2023/2024”; si tratta, dunque, di un elenco formulato dal Consiglio Federale all’interno del quale, laddove si verifichino le condizioni, si dovranno eventualmente individuare le squadre che possono essere riammesse. È evidente, dunque, che oggetto di impugnazione non è un provvedimento definitivo in materia di riammissioni, bensì un atto prodromico a decisioni allo stato meramente “eventuali”. Giova rammentare che «nel processo sportivo, al pari di quello amministrativo, l’interesse a ricorrere è qualificato dagli stessi requisiti sostanziali dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. Tali requisiti si sostanziano nella prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e nell’effettiva utilità che potrebbe derivare allo stesso dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. La società che impugna un atto non lesivo è altresì carente di legittimazione al ricorso in quanto priva della titolarità della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta la lesione» (così, Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 3 settembre 2018, n. 50). Con particolare riguardo al requisito dell’attualità, esso implica «che il provvedimento impugnato deve essere immediatamente idoneo a provocare la lesione degli interessi del ricorrente, essendo esclusa l'autonoma impugnabilità di atti che non sono immediatamente lesivi e che possono produrre effetti lesivi solo al momento dell'emanazione di un successivo ulteriore (ed eventuale) provvedimento amministrativo, essendo l'atto amministrativo impugnato che delimita l'oggetto e la funzione del giudizio; in sostanza l'interesse ad agire (…) resta pertanto logicamente escluso quando è correlato alla definizione di situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche, anche se probabili» (Così, Consiglio di Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5705). Orbene, risulta evidente che, nel caso di specie, il requisito dell’attualità è carente – come eccepito dal Perugia – posto che la SPAL ha impugnato un atto endoprocedimentale riferito a futuri e ipotetici provvedimenti, come tale non immediatamente lesivo della sfera d’interesse di cui è titolare la società; si rammenta, a tale proposito, la regola di carattere generale per cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento (così, Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 7476 del 2 settembre 2019, ove si precisa che la possibilità di un'impugnazione anticipata è, invece, di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale).  Il ricorso è inammissibile anche in ossequio e coerenza con i principi generali di economia processuale nonché di celerità e speditezza (per non parlare del tanto invocato fair play sportivo), che connotano le peculiari regole di disciplina dell’ordinamento sportivo, in quanto il C.U. n. 43/A dà conto di una graduatoria stilata dal Consiglio Federale, in vista di una riammissione solo eventuale e non attuale, che difetta, pertanto - anche nei riguardi della stessa ricorrente SPAL – dei caratteri di definitività ed immediata lesività del provvedimento. La SPAL, pertanto, potrà legittimamente ricorrere ai competenti organi di giustizia nel momento in cui, verificatesi le condizioni per la riammissione al Campionato di Serie B, s.s. 2023/2024, fosse destinataria di un provvedimento federale – questo sì definitivo e lesivo di interesse tutelabile dalla SPAL – di esclusione dalla invocata riammissione.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - Decisione n. 56 del 30/06/2023 

Decisione impugnata: Provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 20 giugno 2023, inviato, a mezzo PEC, in pari data, alle ore 14.38.30, avente ad oggetto “R: Scadenza 20.06.2023 - Domanda di Ammissione Campionato Serie B 2023/2024” e con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda (con annessa documentazione) del Brescia Calcio S.p.A. di partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024; del messaggio PEC di comunicazione dell’anzidetto provvedimento; del parere dell’area legale della Lega Nazionale Professionisti Serie B citato nel provvedimento e di estremi non conosciuti; del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024, approvato con Comunicato Ufficiale FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022 nelle parti infra specificate; del Comunicato Ufficiale FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022; di tutti i provvedimenti della FIGC, Co.Vi.So.C. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B concernenti il rilascio della Licenza Nazionale in favore della Reggina 1914 s.r.l., nonché l’iscrizione e l’ammissione della Reggina 2014 s.r.l. al Campionato di Serie B 2022/2023 e al Campionato di Serie B 2023/2024; di tutti i provvedimenti della FIGC, nella parte in cui non hanno disposto la revoca dell’affiliazione della Reggina 1914 s.r.l.; di tutti i provvedimenti FIGC (ove esistenti) nella parte in cui non hanno disposto la riammissione del Brescia Calcio S.p.A. al campionato di Serie B 2023/2024; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente

Impugnazione Istanza: Brescia Calcio S.p.A. / FIGC / LNP Serie B / Reggina 1914 s.r.l.

Massima: E’ inammissibile il ricorso della società con la quale ha impugnato il Provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della domanda di partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024, non avendo questo carattere decisorio.….Il complesso regolamentare su cui insiste la vicenda portata alla cognizione di questo Collegio è chiaro nel codificare un meccanismo inserito nel Titolo IV) del Sistema delle Licenze Nazionali allegato al C.U. n. 66/A del 9 novembre 2022, che, al primo paragrafo, così recita: “La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il 30 giugno 2023, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l’esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B. In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta”. In caso di esito negativo dell’istruttoria in parola, si attiva un contraddittorio endoprocedimentale, il cui esito trova compimento nella deliberazione del Consiglio Federale resa nella seduta calendarizzata al 7 luglio p.v. Ed infatti, come previsto nel riportato Sistema delle Licenze, “le Commissioni adite esprimono, entro il 6 luglio 2023, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti. La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data 7 luglio 2023”. In conseguenza di tale deliberazione,  ove la società  interessata  non venga ammessa alla competizione, l’ultimo paragrafo dello stesso Titolo IV) prevede che “Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2023/2024, è consentito ricorso” a questo Collegio. Ed allora è chiaro che le doglianze del Brescia si risolvono in un ricorso rivolto ad atti non ancora esistenti (i.e. la valutazione complessiva sulla ammissione della Reggina 1914 s.r.l., come anche quella della revoca dell’affiliazione), chiedendo al Collegio di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi della FIGC non ancora esercitati. In questo senso, pertanto, il ricorso è da dichiarare inammissibile perché la ricorrente chiede al Collegio di farsi amministratore e compiere una valutazione di merito, in via preventiva ed astratta, volta a sostituire ed esautorare le determinazioni dei competenti organi federali e finalizzate a valutare se la Reggina abbia o meno i titoli per essere ammessa al prossimo Campionato di Serie B, andando così ad incidere su determinazioni che sono rimesse al Consiglio Federale del prossimo 7 luglio, che valuterà all’esito di un’attività istruttoria scolpita in ambito federale. A ciò si aggiunga che il legislatore federale ha disciplinato, altresì, la “eventuale riammissione nel Campionato di Serie B” delle società retrocesse. In particolare, il Comunicato Ufficiale n. 192/A prevede che “le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale riammissione in Serie B 2023/2024, nella ipotesi regolata dal Comunicato Ufficiale n. 191/A del 1° giugno 2023, dovranno documentare, entro il termine perentorio del 18 luglio 2023, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre  2022 e presentare entro il suddetto termine perentorio del 18 luglio 2023, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, corredata dalla documentazione di seguito indicata …”. In tal guisa, ad oggi, il Brescia non ha possibilità di presentare domanda di partecipazione al Campionato di Serie B., atteso che tale diritto, lo si ripete, potrà essere esercitato, entro il prossimo 18 luglio, solo a seguito della eventuale adozione, da parte del Consiglio Federale, in data 7 luglio p.v., di provvedimenti di non ammissione. Ne consegue che attualmente non vi è alcun provvedimento lesivo nei confronti del Brescia, trattandosi, quella impugnata, di una nota della LNPB priva di carattere decisorio e che anzi non esclude pro futuro la possibilità della ricorrente di essere soggetto legittimato ad aspirare alla Serie B, ma solo all’esito del procedimento federale supra descritto.

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