T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 07/08/2023 N. 13163

Pubblicato il 07/08/2023

N. 13163/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10401/2023 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10401 del 2023, proposto da F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dall’ avvocato Giancarlo Viglione con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, n.c.;

nei confronti

della  OMISSISS.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dall’Avv. Loredana N. E. Giani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, Via Roberto Malatesta, 124; del Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dagli Avvocati Antonio Caiffa, Salvatora De Lorenzis e Domenico Zinnari con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, via Orsini del Balzo, 19;

della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio dagli avvocati Gabriele Nicolella, Andrea Magnanelli e Paola Pezzali con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la sede associativa in Milano, via I. Rosellini, 4; della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega PRO), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, n.c.;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società US Catanzaro 1929 SRL, Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpisalò S.R.L., Società Modena F.C. 2018 S.r.l, la Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società A.C. Reggiana 1919 S.R.L., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio SRL, Società Fussball Club Sùdtirol S.r.I., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia FC S.p.A., tutte rappresentate e difese nel giudizio dagli avvocati Gabriele Nicolella e Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede associativa in Milano, via I. Rosellini, 4;

ad opponendum:

Centro di coordinamento dei Perugia Clubs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall’ avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio in Perugia, via del Sole, 8;

- OMISSIS - e - OMISSIS - , rappresentati e difesi nel giudizio dall’avvocato Michele Bromuri con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio in Perugia, via del Sole, 8; Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dagli avvocati Luca Zetti, Sara Mosconi e Rossana Martinelli con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Perugia, via Oberdan, 50; Calcio Foggia 1920 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall’avvocato Giacomo Sgobba con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio legale in Conversano (BA) in via Vito Macchia n° 20;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - prot. n. 00709/2023 pubblicato in data 17 luglio 2023 nonché della relativa decisione della medesima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, n. 66/2023 del 20 luglio 2023.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da  OMISSISs.r.l. il 24/07/2023:

per la reiezione del ricorso principale

e per la conseguente conferma della non ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. alla Serie B 2023/2024, anche occorrendo in accoglimento del ricorso incidentale infra proposto, con il quale vengono riproposti i motivi dichiarati assorbiti dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 66/2023, pubblicata il 20 luglio 2023 e pronunciata all’esito del ricorso proposto dall’AC Perugia Calcio iscritto al n.r.g. 62/2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di  OMISSISs.r.l., di Lega Nazionale Professionisti Serie B e della  OMISSIS S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da  OMISSISs.r.l.;

visto l’atto di intervento ad adiuvandum delle Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società US Catanzaro 1929 SRL, Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., la Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpisalò S.R.L., Società Modena F.C. 2018 S.r.l, Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., la Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società A.C. Reggiana 1919 S.R.L., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio SRL, Società Fussball Club Sùdtirol S.r.I., Società Ternana Calcio S.p.A., società Venezia FC S.p.A.;

visti gli atti di intervento ad opponendum del Centro di coordinamento dei Perugia Clubs, degli avvocati - OMISSIS - e - OMISSIS - , del Calcio Foggia 1920 s.r.l. e del Comune di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 5 – quaterdecies del D.L. 31 ottobre, conv. dalla L. 30 dicembre 2022;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 agosto 2023 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto:

1. La ricorrente impugna la decisione del 20 luglio 2023, nonché il relativo dispositivo prot. n. 709/2023 pubblicato in data 17 luglio 2023, con cui il Collegio di Garanzia del CONI ha annullato il Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio –F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato stabilito “di accogliere il ricorso della  OMISSIS S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024; (ii) del parere favorevole della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi prot. 1596/2023 del 6 luglio 2023 con oggetto <Licenze Nazionali 2023/2024 –Ricorso Calcio Lecco 1912 S.r.l.>; (iii) del verbale del Consiglio Federale F.I.G.C. del 7 luglio 2023; (iv) del verbale e di tutti gli atti istruttori della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi inerenti al ricorso del Calcio Lecco 1912 s.r.l.; (v) della relazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B prot. n. 861 del 27 giugno 2023 con oggetto <Sistema Licenze Nazionali 2023/2024 Serie B – Criteri Infrastrutturali>”.

La ricorrente propone alcuni profili di censura così rubricati:

· violazione e falsa applicazione del comunicato ufficiale n. 66/a del 9 novembre 2022;

·omessa motivazione;

·eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta;

·violazione del principio della par condicio.

2. Si sono costituiti in giudizio la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la  OMISSIS S.r.l..

3. Si è altresì costituita in giudizio la società  OMISSISS.r.l. resistendo al ricorso e proponendo ricorso incidentale diretto a far valere, in particolare, le ragioni esposte nei motivi assorbiti dal Collegio di Garanzia.

4. In data 27 luglio 2023 sono intervenute nel giudizio con atto di intervento ad adiuvandum: la Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., la Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., la Società US Catanzaro 1929 SRL, la Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, la Società Como 1907 S.r.l., la Società Cosenza Calcio S.r.l., la Società U.S. Cremonese S.p.A., la Società Feralpisalò S.R.L., la Società Modena F.C. 2018 S.r.l, la Società Palermo Football Club S.p.A., la Società Parma Calcio 1913 S.r.l., la Società Pisa Sporting Club S.r.l., la Società A.C. Reggiana 1919 S.R.L., la Società U.C. Sampdoria S.p.A., la Società Spezia Calcio SRL, la Società Fussball Club Sùdtirol S.r.I., la Società Ternana Calcio S.p.A., la società Venezia FC S.p.A..

5. In data 29 luglio 2023 sono inoltre intervenuti nel giudizio con tre distinti atti di intervento ad opponendum:

-il Centro di coordinamento dei Perugia Clubs;

-gli avvocati - OMISSIS - e - OMISSIS - ;

-il Calcio Foggia 1920 s.r.l.;

6. In data 31 luglio 2023 è altresì intervenuto nel giudizio con atto di intervento ad opponendum il Comune di Perugia.

7. Il Calcio Foggia 1920 s.r.l., con istanza del 31 luglio 2023, ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica del 2 agosto 2023 all’udienza pubblica del 26 settembre 2023, nonché la riunione dei giudizi ovvero la discussione congiunta delle controversie RR.GG. nn° 10401/23 - 10439/23 - 10853/23.

8. A seguito dell’avvenuto accoglimento, con decreto n. 5546 del 21 luglio 2023, dell’istanza di abbreviazione dei termini processuali alla metà ex art. 53 c.p.a., il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 2 agosto 2023 e quindi trattenuto in decisione.

9. Con l’impugnata decisione n. 66/2023 prot. n. 720/2023 il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. ha accolto il ricorso n. 62/2023 presentato in data 10 luglio 2023 dalla società AC Perugia Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) e nei confronti della  OMISSIS s.r.l., per l’annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio –F.I.G.C. n. 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale è stato disposto “di accogliere il ricorso della  OMISSIS S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024 ”.

Essa è motivata come segue:

“Nel caso di specie, il termine del 20 giugno 2023 per il deposito della documentazione volta a

dimostrare la rispondenza ai criteri infrastrutturali previsti dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 è qualificato esplicitamente da quest’ultimo come ‘perentorio’. Alla luce delle già esposte rationes di quest’area dell’ordinamento sportivo e della qualificazione formale del termine, non sembra rinvenibile nell’ordinamento alcuna indicazione che induca a ritenere plausibile un’interpretazione che ne prospetti una deroga in caso di inosservanza. E, del resto, non è un caso che manchi, nella normativa federale relativa al gioco del calcio, una disposizione da cui sia plausibile trarre una norma-principio volta a consentire una regolarizzazione della documentazione presentata dopo la scadenza di un termine di questo tipo.

Va, dunque, condivisa l’argomentazione della ricorrente circa la violazione, da parte della Calcio

Lecco 1912 s.r.l., dei termini perentori stabiliti dal comunicato ufficiale della FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022 e dal sistema delle Licenze Nazionali. Come detto, il termine del 20 giugno 2023 per la presentazione della documentazione afferente al rispetto dei criteri infrastrutturali degli stadi ospitanti le gare casalinghe del prossimo Campionato di Serie B risulta senz’altro identificabile come ‘perentorio’ e, in assenza di una disposizione da cui possa trarsi l’onere di regolarizzazione della documentazione presentata dopo lo spirare del termine, si deve ritenere che la società Calcio Lecco sia sprovvista dei requisiti richiesti e vada, per l’effetto, esclusa dall’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024.

L’accoglimento del ricorso alla luce della perentorietà del termine violato e la priorità logica di questa doglianza fanno sì che i restanti motivi rimangano assorbiti”.

10. Prima di passare all’esame del merito del ricorso occorre ribadire - con riferimento all’istanza con la quale il Calcio Foggia 1920 s.r.l. ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica del 2 agosto 2023 all’udienza pubblica del 26 settembre 2023 - che non sussistono i presupposti per decisioni interlocutorie o soprassessorie quanto alla data di definizione del contenzioso.

A questo proposito infatti - a prescindere dai possibili profili di opportunità o di pregiudizialità come prospettati dal Calcio Foggia ai fini della trattazione congiunta e/o della riunione con altri ricorsi pendenti - riveste carattere del tutto assorbente la peculiarità del rito speciale di cui al combinato disposto dell’art. 5 - quaterdecies del D.L. 31 ottobre 2022, conv. dalla L. 30 dicembre 2022 e dell’art. 218, comma 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che prevede la possibilità di rinviare la causa nelle ipotesi ivi richiamate e non oltre i sette giorni.

Si tratta di una disposizione coerente con la ratio acceleratoria del rito, come tale non estensibile ad altre ipotesi né derogabile, e che impone una lettura parimenti restrittiva anche rispetto all’ipotesi di sospensione per pregiudizialità.

11. Occorre pregiudizialmente esaminare anche la duplice eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e difetto di interesse formulata dalla difesa del Perugia Calcio.

11.1 Sotto il profilo del difetto di legittimazione, si sostiene:

a) che la decisione del Collegio di Garanzia è l’unico provvedimento amministrativo destinato a chiudere l’iter concernente il procedimento di ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024;

b) che il ricorso presentato al Collegio di Garanzia non può essere configurato, come vorrebbe parte ricorrente, come una decisione estranea al plesso stesso e, dunque, contestabile in autonomia da una delle parti della stessa amministrazione;

c) che a questo riguardo vale un raffronto con lo schema del ricorso gerarchico, rispetto al quale, in maniera assolutamente pacifica e incontestabile, si delinea un assorbimento della competenza dell’organo gerarchicamente sovraordinato, e ciò anche nell’ipotesi di ricorso gerarchico improprio;

d) che quindi non è possibile ipotizzare che l’organo sottordinato possa contestare nelle sedi giurisdizionali la decisione dell’organo sovraordinato, la quale costituisce un “riesercizio” nel merito del potere già esercitato dalla F.I.G.C..

11.1.1 L’eccezione è infondata.

La decisione del Collegio di Garanzia del CONI costituisce non un mero sviluppo della funzione amministrativa sostanziale, bensì un esercizio della più elevata funzione giustiziale dell’ordinamento sportivo.

Nei confronti di essa tutte le parti del relativo procedimento sono collocate in posizione di parità, ivi inclusa la F.I.G.C. (che non è un mero organo amministrativo ma è un soggetto giuridico autonomo), con l’annesso diritto alla tutela giurisdizionale statale (artt. 24 e 113 Cost.), la quale nella materia delle ammissioni ed esclusioni dai campionati riveste carattere di pienezza, alla stregua della relativa disciplina speciale.

11.2 Con riferimento all’interesse a ricorrere, la difesa del Perugia Calcio sostiene che il provvedimento del CONI che forma oggetto della impugnazione principale non conculca alcuna delle attribuzioni proprie della FIGC e per quest’ultima (per definizione) deve essere indifferente che a una competizione partecipi una squadra piuttosto che un’altra (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 febbraio 2020 n. 6), essendo l’unico interesse perseguito da parte della F.I.G.C. quello di garantire un corretto andamento del campionato.

11.2.1 L’eccezione deve essere disattesa.

L’interesse a ricorrere nasce in questo caso semplicemente dalla posizione di soccombenza nel procedimento giustiziale svoltosi presso il Collegio di garanzia del Coni e costituisce la proiezione dell’interesse a difendere il provvedimento di ammissione del Lecco adottato dal Consiglio Federale in funzione della tutela dell’interesse pubblico al corretto svolgimento della competizione.

12. Venendo al merito, le censure di parte ricorrente vanno considerate congiuntamente.

12. 1 In sintesi, essa fa anzitutto presente quanto segue:

a) all’esito delle finali di play-off di Serie C 2022-2023 (gara di ritorno disputata il 18 giugno 2023), la società Lecco Calcio risultava la quarta compagine promossa per la successiva stagione sportiva del Campionato calcistico di Serie B a seguito della vittoria della doppia gara disputata contro la società Calcio Foggia. Ai fini dell’ammissione alla competizione in questione, la società Calcio Lecco ha presentato la domanda volta al rilascio della Licenza Nazionale di cui al Comunicato Ufficiale FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022, come modificato dai Comunicati Ufficiali n. 141/A del 14 marzo 2023 e n. 169/A del 21 aprile 2023;

b) a seguito della decisione della Lega Pro di posticipare la conclusione dei play off, spostandola dall’11.06.2023 al 18.06.2023 e, dunque, successivamente al 15 giugno 2023, termine fissato per l'adempimento del “criterio infrastrutturale" e a distanza di soli due giorni dal 20 giugno 2023, termine previsto per “integrare” “tutti gli adempimenti indicati” dalla lettera A) dei Criteri infrastrutturali, la società Calcio Lecco si è ritrovata a fruire di soli due giorni di tempo, anziché dei nove originariamente previsti, per assolvere gli adempimenti richiesti entro il 20 giugno 2023 e consistenti nell’acquisizione di titoli, nulla-osta e permessi, comprovanti la disponibilità di un impianto rispondente ai criteri infrastrutturali richiesti per ospitare le gare del Campionato “cadetto”, dalla stessa società Calcio Lecco individuato nello stadio “Euganeo” di Padova (non essendo lo stadio di Lecco in possesso di alcuni requisiti infrastrutturali per ospitare le gare di Serie B). Entro i soli due giorni a disposizione essa ha chiesto ed è riuscita ad ottenere, con riguardo all’impianto “Euganeo” di Padova, una parte degli atti e documenti occorrenti di competenza delle Autorità locali (comunicazione di disponibilità del Comune di Padova proprietario dell’impianto, previo nulla osta della società consorella Padova); la restante documentazione è stata invece ottenuta in rapida successione nelle date del 21, 22 e 23 giugno 2023, sicché la ricorrente ha potuto depositarla in F.I.G.C., completa di tutto quanto richiesto, proprio tra il 22 e il 23 giugno 2023;

c) in data 30 giugno 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC ha pubblicato una nota con la quale, pur affermandosi “consapevole del limitato (e senz’altro disagevole) lasso temporale che è intercorso tra l’effettivo conseguimento del titolo sportivo di Serie B da parte di codesta Società ed il termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dalla normativa di riferimento”, ha ritenuto come “inequivoco che:

- per un verso, la documentazione depositata entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 non consente di potere giudicare integrati i criteri infrastrutturali disciplinati dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022;

- per altro verso, la documentazione addizionale depositata oltre il termine perentorio del 20 giugno 2023 si riferisce ad una situazione fattuale che effettivamente è coerente con le specifiche indicazioni tecnico-giuridiche previste dal menzionato Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022, anche tenuto conto delle verifiche di pertinenza effettuate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B”;

d) il successivo 5 luglio, la società Calcio Lecco ha presentato ricorso dinanzi alla stessa Commissione, la quale, accogliendolo con parere favorevole del 6 luglio 2023, ha affermato che il mancato rispetto del termine perentorio avrebbe configurato una condotta non rimproverabile, in quanto adottata in circostanze anormali ed eccezionali e tali da rendere il comportamento prescritto inesigibile. L’aver omesso il deposito della documentazione richiesta sarebbe stato “imputabile ad eventi sostanzialmente estranei alla sfera soggettiva del club”, presentando di conseguenza i tratti della giustificabilità. In particolare, la predetta Commissione ha espresso “parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato termine … soprattutto (ed è quanto più rileva almeno secondo l'apprezzamento della Commissione) ha avviato con immediatezza la procedura per l’identificazione di un impianto alternativo …”;

e) con delibera del 7 luglio successivo, pubblicata nella stessa data, il Consiglio Federale della FIGC ha ritenuto, sulla scorta di tale ultimo parere, che “la  OMISSIS S.r.l. ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2023/2024” “su proposta del Presidente Federale, visti gli articoli 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e 36 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 nonché gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale” ha stabilito “di accogliere il ricorso della  OMISSIS S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato motivato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l’effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione della CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024”;

f) con ricorso del 10 luglio 2023 la società AC Perugia Calcio s.r.l. ha chiesto al Collegio di Garanzia dello Sport l’annullamento del provvedimento finale della FIGC e degli atti presupposti, chiedendo inoltre, in ogni caso, l’accertamento della mancanza, in capo alla Calcio Lecco 1912 s.r.l., del requisito dei criteri infrastrutturali previsto dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 dicembre 2022 ai fini dell’iscrizione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023- 2024. Nel ricorso la società Perugia ha articolato un doppio ordine di censure: i) sul piano formale-procedimentale ha dedotto la violazione dell’art. 7 L. 241/1990 e delle garanzie partecipative nel procedimento che ha portato all’adozione dell’impugnato Comunicato Ufficiale n. 10/A del 7 luglio 2023; ii) sul piano sostanziale ha invece dedotto la violazione dei termini perentori stabiliti dal C.U. F.I.G.C. n. 66/A del 9 novembre 2022 e dal Sistema delle Licenze Nazionali, la presunta inesistenza di situazioni di forza maggiore, nonché l’eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, illogicità, incongruenza e contraddittorietà;

g) in data 17 luglio 2023 è stato pubblicato il dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport con il quale il ricorso del Perugia Calcio è stato accolto;

h) con la successiva decisione, pubblicata in data 20 luglio 2023, sono state infine pubblicate le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport, richiamate al precedente punto 9.

12.2 Nel merito, la ricorrente sostiene (in sintesi):

a) che il posticipo della conclusione dei play off dall’11.06.2023 al 18.06.2023 ha reso impossibile il rispetto da parte del Lecco del termine di adempimento per il “criterio infrastrutturale” individuato - con relativa sanzione - dal Sistema delle Licenze nella data 15 giugno 2023, con facoltà di integrazione fino al 20 giugno 2023;

b) che se è divenuto inesistente, perché impossibile, il “primo” termine del 15 giugno, la natura del “secondo” termine del 20 giugno - che nella normativa del Sistema delle Licenze è strumentale a sanare attraverso “l’integrazione dei documenti” l'inadempimento del 15 giugno 2023 - deve essere necessariamente riconsiderata;

c) che se le altre società avevano il termine del 15 giugno 2023 per l’adempimento e il termine del 20 giugno 2023 per sanare l’eventuale inadempimento, al Lecco non è stato riconosciuto “eguale trattamento”:

- ed infatti il 15 giugno 2023 il Lecco non aveva ancora acquisito il titolo sportivo e, dunque, il rispetto di tale termine era impossibile;

- a differenza delle altre 19 società aventi il titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B, al Lecco sono stati concessi “solo” due giorni dalla conclusione dei play off di Lega Pro (18 giugno 2023) per dimostrare il possesso del “requisito infrastrutturale”;

d) che comunque il Lecco ha ottemperato al “requisito infrastrutturale” alla data del 23 giugno 2023, entro soli cinque giorni dal 18 giugno 2023 e, dunque, ampiamente entro i nove giorni previsti dal Sistema delle Licenze del 9 novembre 2022 laddove i Play Off si fossero conclusi l’11 giugno 2023.

13. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno individuati dal Manuale delle Licenze.

14. In linea di principio, tale indagine è doverosa, non potendosi opporre in senso contrario l’assoluta inderogabilità del termine perentorio.

Al riguardo è opportuno anzitutto ricordare:

a) che - con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione - non si è mai dubitato, da parte della giurisprudenza, del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis; e della necessità di porre a questo riguardo una distinzione tra ambito pubblicistico e ambito privatistico (come autorevolmente affermato da Cassazione civile sez. un., 23 aprile 2020, n.8094);

b) che la stessa giurisprudenza amministrativa in materia di ammissioni ai campionati, ancorché generalmente rigorosa sulle implicazioni e sull’applicazione della perentorietà dei termini, non esclude in senso assoluto la possibile eventuale rilevanza di profili attinenti alle specificità del caso concreto (cfr. ad esempio, tra le altre, le argomentazioni svolte da TAR Lazio, sez. I - ter, 20 giugno 2019, n. 8034).

15. L’indagine sull’esigibilità del comportamento postula in primo luogo l’esatta individuazione delle previsioni applicabili nella specie, alla stregua dell’Allegato al Comunicato n. 66/A che disciplina le Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024.

Esse sono così formulate:

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI

A) Le società devono, entro il termine del 15 giugno 2023 osservare i seguenti adempimenti: (...)

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

a) la proprietà dell’impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;

b) il contratto, la convenzione d’uso o un documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all’art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2023/2024;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2023/2024;

4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione sportiva 2023/2024 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nel territorio nazionale. (...)

L’inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale (...)”.

16. Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, il Manuale delle Licenze è un atto amministrativo collettivo (TAR Lazio, sez. I – ter, 30 maggio 2022, n. 7045); esso disciplina rapporti giuridici aventi (anche) rilievo patrimoniale (il che è massimamente evidente con riferimento al calcio professionistico).

Come tale, il Manuale va interpretato secondo le regole risultanti dal combinato disposto degli artt. 1324 e 1362 ss. cod. civ., alla stregua dei noti principi giurisprudenziali in materia di interpretazione degli atti amministrativi.

Ora, per quanto interessa in questa sede, detta interpretazione non solo deve essere sistematica (art. 1363 c.c.), ma deve avere come “stella polare” il principio di buona fede (cfr. l’art. 1366 c.c. ma anche, più in generale, l’art. 1, comma 2 – bis della L. n. 241/1990 con riferimento ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione).

Nella specie, ciò impone di dare il dovuto rilievo al canone della “presupposizione”, il quale esprime un criterio logico che trova anche riscontro nell’ordinamento. Basti pensare alla classica corrispondente figura giuridica civilistica, con i relativi noti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali: in particolare in giurisprudenza se ne è affermata la rilevanza con riferimento a quelle “circostanze che, pur senza essere - come detto - dedotte specificamente quale condizione del contratto, e pertanto rispetto ad esso "esterne", ne costituiscano specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del negozio determinato alla stregua dei criteri legali d'interpretazione” (naturalmente, il riferimento al contratto è estensibile agli atti unilaterali alla stregua dell’art. 1324 c.c.).

Ad avviso del Collegio risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede - ossia ragionevole - che i termini del 15 e del 20 giugno 2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play off in data 11 giugno 2023.

Ciò al fine di consentire di porre in essere i necessari adempimenti alle sole società munite del necessario “titolo sportivo” per la Serie B. Il che è perfettamente comprensibile, in quanto tale titolo, che conferisce alla società la facoltà di porre in essere i conseguenti adempimenti procedimentali, si acquisisce solo al termine della stagione sportiva in base alla posizione ottenuta in classifica.

17. A questo punto bisogna chiedersi se e quale rilevanza abbia avuto il venir meno di questo elemento presupposto, con lo spostamento al 18 giugno 2023 dell’ultima partita dei play off.

Ad avviso del Collegio la risposta è una sola: detto evento rende semplicemente inapplicabile il termine del 15 giugno 2023 - che è quello “primario”, come tale munito di apposita sanzione pecuniaria - alla società che abbia concluso vittoriosamente i play off successivamente allo spirare del medesimo; di conseguenza viene travolto anche il termine per integrazioni del 20 giugno, con ciò configurandosi nei confronti del Lecco la corrispondente inesigibilità.

18. Questa “inapplicabilità” dei termini originariamente fissati avrebbe auspicabilmente richiesto un nuovo tempestivo intervento regolativo della FIGC, che però è mancato.

19. In questo modo si è verificata una lacuna nella disciplina applicabile al Lecco (che è la sola squadra che si è venuta a trovare nella condizione di possedere il titolo sportivo per il campionato di Serie B alla data del 18 giugno 2023, ossia successivamente alla scadenza del termine del 15 giugno).

Detta lacuna è stata - ed è - ragionevolmente colmata, in ossequio a un canone di coerenza sistematica, facendo riferimento al termine massimo di nove giorni ricavabile dalla previsione del Manuale (secondo la sequenza: “ultimazione dei play off in data 11 giugno – ultimazione della procedura in data 20 giugno”), essendo risultato del tutto inapplicabile il termine intermedio del 15 giugno, anteriore alla conclusione dei play off.

20. Questa ricostruzione ermeneutica è la sola, ad avviso del Collegio, idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società.

21. E nel caso di specie la società ha ultimato gli adempimenti necessari il 23 giugno, quindi dopo solo cinque giorni dalla conclusione dei play off, dimostrando la disponibilità fattuale e giuridica dello stadio di Padova per l’avvio del campionato nel rispetto del menzionato termine di nove giorni.

22. Le suesposte considerazioni esimono il Collegio dal dare conto delle implicazioni procedurali degli ulteriori dettagli discussi nel presente contenzioso, con riferimento al portale informatico della FIGC, alle precise caratteristiche degli atti posti in essere dal Lecco nella fase intermedia della procedura (tra cui l’indicazione entro il 15 giugno dello stadio cittadino inidoneo per la serie B), etc.: ciò perché si tratta di dettagli che sarebbero rilevanti solamente ove si ritenessero operanti i termini del 15 e del 20 giugno 2023; il che va escluso in radice alla stregua delle suesposte considerazioni.

Ai nostri fini è sufficiente considerare il fatto – sostanzialmente incontestato – che gli adempimenti necessari sono stati posti in essere dal Lecco nel breve lasso temporale intercorrente tra il 18 e il 23 giugno 2023.

23. Per lo stesso motivo non sono risolutive le prospettazioni del Perugia (e delle altre parti che resistono al ricorso) in ordine alla configurabilità, a carico del Lecco, di un potere (e conseguentemente di un dovere) di attivarsi con anticipo a partire dal 9 novembre 2022 (data di pubblicazione del cd. Manuale delle Licenze), dal 22 aprile 2023 (data di ammissione del Lecco ai play off) o quantomeno dalla data (5 giugno 2023) in cui la Lega di Serie B ha inviato alle squadre partecipanti ai play off una e-mail volta a sollecitare la predisposizione dei necessari adempimenti, tra cui quelli relativi ai criteri infrastrutturali.

Non c’è qui bisogno di approfondire ulteriormente l’analisi di ciò che il Lecco avrebbe potuto fare anteriormente al conseguimento del titolo sportivo, sia nei confronti della FIGC sia nei confronti delle autorità (Comune, Autorità di PS, Prefetto) coinvolte nell’assentire l’uso di uno stadio diverso da quello lecchese.

Tale necessità è radicalmente esclusa - va ribadito - dalla non applicabilità della coppia di termini “15 giugno/20 giugno” alla vicenda in questione.

In altri termini, anche ove si dimostrasse la praticabilità fattuale e giuridica di una procedura costituita da atti anticipati e sottoposti alla condizione sospensiva del conseguimento del titolo sportivo, rimarrebbe sempre vero che il Manuale delle Licenze, correttamente interpretato, intendeva rispettare la sequenza temporale “conseguimento del titolo – adempimenti procedurali”: ma solamente alla Lecco Calcio ciò è risultato precluso, con palese violazione della par condicio in concreto.

24. La rilevata complessiva fondatezza del ricorso FIGC impone a questo punto l’esame dei motivi del ricorso incidentale proposto dal Perugia, che ha ad oggetto le censure assorbite dalla decisione del Collegio di Garanzia.

25. Con il primo motivo si lamenta l’omissione del contraddittorio procedimentale in violazione degli artt. 7, 9 e 10 della legge n. 241/1990, nei confronti del Perugia Calcio, nonostante quest’ultimo abbia inoltrato ben tre istanze di partecipazione procedimentale, tutte rimaste inevase: la prima del 1° luglio 2023, la seconda del 4 luglio 2023 e la terza del 5 luglio 2023; e questo mentre sono stati assegnati termini a difesa al Calcio Lecco 1912.

25.1 Il motivo va disatteso in assorbente applicazione dell’art. 21 – octies, comma 2, secondo periodo, della L. n. 241/1990, essendo emerso, alla stregua delle considerazioni esposte in precedenza, che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso da quello adottato; e ciò a prescindere dall’evidente urgenza da cui è caratterizzata la procedura in questione e dal fatto che il Perugia ha comunque avuto modo di presentare le proprie note difensive nel procedimento.

26. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la difesa del Perugia Calcio lamenta la violazione del divieto di disapplicazione degli atti amministrativi a contenuto generale; l’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e incongruenza della motivazione; l’inesistenza di qualsivoglia situazione di forza maggiore oltre che di un errore scusabile.

26.1 Esso va disatteso anzitutto per la semplice considerazione che qui non viene tanto in rilievo una (inammissibile) disapplicazione del Manuale delle Licenze, ma la corretta interpretazione dello stesso alla luce dei principi sopra enunciati, da cui consegue il rilievo dell’inapplicabilità del termine bifasico in esso contenuto.

Logicamente, infatti, la disapplicazione presuppone la potenziale applicabilità di una disciplina a un determinato caso; quando quest’ultima non sussiste ci si trova semplicemente ad una restrizione del perimetro degli effetti della disposizione sul piano dell’attuazione, che è vicenda diversa.

26.2 Quanto poi agli ulteriori profili, essi ripercorrono le tematiche già affrontate nell’esame del ricorso e come tali vanno disattesi.

27. Lo stesso è a dirsi del terzo motivo del ricorso incidentale attinente ai profili istruttori e motivazionali.

28. Conclusivamente il ricorso introduttivo deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato; mentre va respinto il ricorso incidentale.

Alle Autorità sportive compete l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

29. La complessità e la novità della controversia, che non può essere assimilata a quelle relative a precedenti contenziosi sui requisiti di ammissione ai campionati, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Respinge il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

Silvia Simone, Referendario

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