CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 28/03/2024 N. 2937

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 28/03/2024 N. 2937

Pubblicato il 28/03/2024

N. 02937/2024REG.PROV.COLL.

N. 06320/2021 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6320 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stenio Salzano in Roma, via San Godenzo 170;

contro

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Pierluigi Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Federazione Italiana Pentathlon Moderno – F.I.P.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Ferruccio Maria Sbarbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Vincenzo Bellini n. 2;

per la riforma

- della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione I ter, -OMISSIS-, depositata il 28 dicembre 2020 e non notificata, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e i ricorsi incidentali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e della Federazione Italiana Pentathlon Moderno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Mangazzo, su delega di De Luca, Pagliarulo, su delega di Paolo Clarizia, e Angelo Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione I ter, -OMISSIS-, depositata il 28 dicembre 2020 e non notificata, con la quale:

a) è stata dichiarata inammissibile la domanda di annullamento della decisione -OMISSIS- del 2016 del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. di rigetto del ricorso proposto dall’odierno appellante avverso la decisione -OMISSIS- del 2016 della Corte d'appello federale della F.I.P.M, (Federazione Italiana Pentathlon Moderno) con cui era stata disposta la sua radiazione dalla federazione;

b) è stata respinta la domanda risarcitoria;

c) sono state compensate le spese di lite.

1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’ingiustizia del danno subito quale conseguenza del comportamento degli organi della giustizia sportiva, nonché in relazione alla spettanza del bene della vita, sub specie di diritto ad un processo che rispetti i principi del contraddittorio e della “parità delle armi”, per errore nei presupposti, per contraddittorietà e illogicità manifesta.

Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ancorato la valutazione della sussistenza del danno ingiusto e del nesso causale alla verifica in concreto del rapporto sottostante, identificato nella responsabilità o meno di -OMISSIS- rispetto alle incolpazioni contenute nell’atto di deferimento della Procura federale e non nella grave violazione del contraddittorio commessa nel corso del giudizio dinnanzi agli organi della giustizia sportiva, violazione più volte riconosciuta esistente dallo stesso T.a.r..

1.3. Il giudice di primo grado avrebbe, inoltre, errato anche laddove ha ritenuto che l’illecito contestato all’appellante – consistente nella creazione, in violazione degli artt. 5 e 6 del regolamento di giustizia sportiva della F.I.P.M., di un sistema di affiliazioni di associazioni sportive non operative, al fine di ottenere vantaggi con riferimento all’esercizio del diritto di voto in sede assembleare da parte dei rappresentanti di tali associazioni, dallo stesso designati - non sarebbe stato smentito nella sua materialità e gravità e che tale illecito integrerebbe la fattispecie prevista dall’articolo 6 del citato regolamento. Ad avviso dell’appellante sarebbe evidente che il numero limitato di associazioni sportive costituite (5 su 120) non potrebbe costituire un “sistema” illecito e fraudolento, come dimostrerebbe anche il fatto che l’Alta Corte di Giustizia sportiva ha annullato le elezioni del 2012, non perché il corpo elettorale fosse stato alterato attraverso il “sistema”, ma perché non era stata rispettata la segretezza del voto.

1.4. Il giudice di primo grado avrebbe, infine, omesso di valutare il danno conseguenza subito da -OMISSIS- come accertato nelle perizie allegate concernenti i gravi danni psichici e psicologici con insorgenza di un disturbo dell’adattamento con umore depresso.

2. La Federazione Italiana Pentathlon Moderno si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività dell’appello, atteso che il gravame è stato notificato in data 25 giugno 2021, oltre il termine decadenziale dimidiato di tre mesi di cui all’art. 119, comma 1, lett. g) c.p.a., decorrente dalla data di pubblicazione (28 dicembre 2020) della sentenza del T.a.r. per il Lazio.

2.1. La F.I.P.M. ha ribadito l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado disattesa dal T.a.r. che ne ha affermato la tempestività, poiché, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del codice di giustizia sportiva del C.O.N.I., ai fini della decorrenza del termine di impugnazione assumerebbe rilevanza la pubblicazione del solo dispositivo della decisione sul sito istituzionale. Inoltre, tenuto conto del fatto che la decisione -OMISSIS- del 2016 del Collegio di garanzia è stata comunicata a tutte le parti a mezzo PEC il 27 luglio 2016, il ricorso notificato il 28 ottobre 2016 sarebbe comunque tardivo per decorrenza del termine decadenziale di 60 giorni.

2.2. Con appello incidentale la F.I.P.M. deduce, a sua volta, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ravvisato la violazione del principio del contraddittorio sebbene non l’abbia poi ritenuta sufficiente a determinare un danno ingiusto e, quindi, a integrare i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

Ad avviso della Federazione appellata non sussisterebbe alcuna violazione del principio del contraddittorio in quanto l’adozione del dispositivo della decisione -OMISSIS- del 2015 da parte del Tribunale Federale F.I.P.M. il 28 luglio 2015 alle ore 23,30, anteriormente alla scadenza del termine concesso a difesa per l’invio delle difese scritte (29 luglio 2015 ore 8,30), non avrebbe arrecato alcun pregiudizio all’odierno appellante poiché, come accertato nel corso del giudizio sportivo, “nessuna aggiunta o specificazione ulteriore e rilevante è stata articolata dalla difesa del sig. -OMISSIS-, nelle memorie difensive del 29 luglio 2015 che pure hanno formato oggetto della istruttoria di appello”.

3. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) si è costituito in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività dell’appello, atteso che il gravame è stato notificato in data 25 giugno 2021, oltre il termine decadenziale dimidiato di tre mesi di cui all’art. 119, comma 1, lett. g) c.p.a., decorrente dalla data di pubblicazione (28 dicembre 2020) della sentenza del T.a.r. per il Lazio, nonché ha proposto appello indentale deducendo motivazioni identiche a quelle articolate dalla della F.I.P.M..

4. Con memorie ex art. 73 c.p.a., depositate il 23 febbraio 2024, il C.O.N.I e la F.I.P.M. hanno ribadito l’eccezione di irricevibilità per tardività ed hanno dedotto l’inesistenza del danno all’immagine e del danno psichico lamentato dall’appellante con conseguente infondatezza, anche sotto tale profilo, della domanda risarcitoria. Ad avviso delle appellate l’appellante si sarebbe limitato a stigmatizzare la pubblicazione della notizia della radiazione, ma non avrebbe fornito indicazioni né sull’ampiezza della diffusione della notizia, né sulla sua capacità di propagazione, risultando preclusa la verifica sulla effettiva percepibilità da parte della collettività. L’appellante, inoltre, è stato condannato alla pena della reclusione per 5 anni e 6 mesi per ulteriori illeciti commessi durante il mandato da presidente dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 20 dicembre 2023.

5. Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 24 febbraio 2024, l’appellante ha evidenziato che nelle more del giudizio di primo grado è intervenuta la sentenza n.160/2019 della Corte Costituzionale che ha stabilito che avverso i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva è possibile proporre dinanzi al giudice amministrativo la sola azione di risarcimento. Tale orientamento comporterebbe, ai fini della presente controversia, che l’unica azione riproponibile anche in sede di appello sarebbe solo quella risarcitoria con conseguente infondatezza della eccezione di irricevibilità.

6. Entrambe le appellate hanno controdedotto con memorie di replica, depositate il 5 marzo 2024.

7. All’udienza del 26 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. E’ fondata e va accolta l’eccezione di irricevibilità dell’appello, sollevata sia dal C.O.N.I. che dalla F.I.P.M..

8.1. Il Collegio ritiene di condividere quanto già affermato nella sentenza n. 760 del 2023 di questa stessa sezione in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in trattazione.

9. L’art. 119, comma 1, lett. g) c. p. a. dispone che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: […] g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive”.

Ne discende che per dette controversie è previsto il dimezzamento di tutti i termini processuali e il comma 7 della stessa disposizione stabilisce espressamente che: “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo”.

9.1. L’appellante sostiene che il dimezzamento dei termini valga nel solo caso in cui sia proposta domanda di annullamento dei provvedimenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive e non anche quando sia proposta esclusivamente domanda di risarcimento del danno per illegittimità di detti provvedimenti.

Il Collegio rileva che nel giudizio in primo grado è stata proposta sia la domanda di annullamento dei provvedimenti adottati dagli organi della giustizia sportiva della F.I.P.M. che la domanda risarcitoria, tanto è vero che il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato la prima inammissibile e ha respinto la seconda.

9.2. Né vale a qualificare diversamente l’odierno giudizio la circostanza che il giudice di primo grado abbia dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati e che il predetto capo non sia stato impugnato ed è ora coperto dal giudicato.

Come affermato da questa stessa sezione nella sentenza n. 760 del 2023 “non può dirsi consentito il mutamento del rito tra il primo e il secondo grado del giudizio in ragione della decisione assunta dal giudice di primo grado, poiché ciò darebbe luogo ad un inammissibile mutamento del rito secundum eventum litis, che, oltre a non trovare alcun appiglio normativo, trattandosi di potere riservato al giudice che lo esercita pendente la controversia, comporterebbe incertezza sulla decorrenza dei termini processuali. Il rito applicabile è, dunque, definito una volta e per tutte in ragione delle domande proposte negli atti introduttivi del giudizio, con conseguente prevalenza, nel caso in cui siano proposte domande assoggettate a riti diversi, del c.d. rito abbreviato per l’espressa previsione dell’art. 32, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., ai sensi del quale: “Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”, all’interno del quale è collocato proprio l’art. 119 cod. proc. amm.”.

9.3. Nel caso di specie è, peraltro, pacifico che in primo grado sia stato applicato il rito ex art. 119, comma 1, lett. g), c. p. a. avendo il giudice di primo grado respinto l’eccezione di tardività sollevata dall’odierno appellante con riferimento al termine di deposito delle memorie del C.O.N.I. e della F.I.P.M. sul presupposto che “nel caso di specie, operano i termini dimidiati previsti dall’art. 119, comma 2, del CPA, trattandosi di materia (provvedimenti del CONI e delle Federazioni sportive) assoggettata al rito abbreviato previsto dalla norma da ultimo citata (vgs art. 119, comma 1, lett. g), del CPA)”.

9.4. Alla luce dei predetti principi l’appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività in quanto l’odierno appellante ha notificato il gravame in data 25 giugno 2021, vale a dire oltre il termine decadenziale dimidiato di tre mesi di cui all’art. 119 c.p.a., decorrente dal 28 dicembre 2020, data di pubblicazione della sentenza.

10. Le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore delle appellate costituite, liquidate in ragione di euro 3000,00 per ciascuna, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

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