CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 08/09/2023 N. 3730

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 08/09/2023 N. 3730

Pubblicato il 08/09/2023

N. 03730/2023 REG.PROV.CAU.

N. 07274/2023 REG.RIC.

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7274 del 2023, proposto da Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Coni, Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.), Lega Nazionale Dilettanti, non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l., non costituita in giudizio; Comune di Siena, rappr e dif dal’avv. F. Falorni ed elettivamente domiciliato in Roma, studio Grez. Corso Vittorio Emanuele II, 18; LND, Lega Nazionale Dilettanti, rappr e dif dagli avvocati L. Medugno, M. Mazzarelli, Gentile, presso cui elettivamente domicilia, in Roma, via Po, 9.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13594/2023, resa tra le parti, annullamento

a) della decisione n. 63/2023 con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso i provvedimenti di diniego della richiesta di rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2023/2024 con conseguente esclusione dal medesimo Campionato e in particolare:

- la delibera pubblicata il 7 luglio 2023 del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 9/A che - sulla base del parere della CO.VI.SO.C. del 6 luglio 2023 di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023 (anche esso oggetto di impugnazione) - ha respinto il ricorso del Siena e ha deciso di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2023/2024;

- la nota del Segretario Generale FIGC, prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione al Siena del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021;

- la nota 30 giugno 2023, prot. n. 1539/2023, con la quale la CO.VI.SO.C., con riferimento al rilascio della Licenza Nazionale 2023- 2024, ha rilevato, a carico della esponente Società, il mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico - finanziari previsti ai fini dell'ammissione al campionato di Serie C 2023-2024;

b) della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2023 - per le motivazioni di cui al parere della Co.Vi.So.C. del 6 luglio 2023 - con cui si è determinato a respingere il ricorso avverso la nota del 30 giugno 2023 con la quale la Co.Vi.So.C., ai sensi del Titolo IV del Sistema delle Licenza Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, ha comunicato alla Società A.C.R. SIENA 1904 S.p.A. l'esito negativo dell'istruttoria e, per l'effetto, ha disposto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della A.C.R. SIENA 1904 S.p.A. al Campionato di Serie C 2023/2024;

c) del parere negativo espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) nella riunione del 6 luglio 2023 relativamente al ricorso proposto dalla A.C.R. SIENA 1904 S.p.A., di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023;

d) della nota del Segretario Generale FIGC prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione alla A.C.R. SIENA 1904 S.p.A. del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021;

e) ove occorrer possa, della nota Co.Vi.So.C. prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023 con cui la predetta Commissione si è espressa negativamente in merito al rispetto da parte della società A.C.R. SIENA 1904 S.p.A. di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale 2023/2024;

f) di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti;

nonché - con atto per motivi aggiunti - per l'annullamento e/o la riforma

a) per quanto occorrer possa, della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 42/A del 24 luglio 2023 con la quale è stato deliberato di concedere alle società MANTOVA 1911 S.R.L. la Licenza Nazionale, ai fini della riammissione al Campionato Serie C 2023/2024);

b) per quanto occorrer possa, della delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 44/A del 24 luglio 2023 con la quale è stato deliberato di approvare la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2023/2024 che vede nell'ordine le seguenti società: Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l. (seconda squadra), Casertana F.C. s.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., Gelbison s.r.l. (doc. 4 ter);

c) di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti;

nonché - con il presente atto per motivi aggiunti da valere anche quale ricorso autonomo - per l'annullamento, previa sospensione

a) del Comunicato Ufficiale del Presidente della FIGC n. 56/A, pubblicato in data 4.08.2023, con cui è stato disposto lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati della società ACR Siena (cfr. doc. n. 18);

b) dell'art. 110 delle NOIF e di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la risoluzione dei contratti dei calciatori tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato (doc. n. 19);

c) di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti.

nonché - con il presente atto per motivi aggiunti da valere anche quale ricorso autonomo - per l'annullamento, previa sospensione e previa concessione di idonee misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

a) del provvedimento di estremi e contenuto ignoto con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato e definito il procedimento previsto dall'art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) demandando al Comune di Siena lo svolgimento della procedura di individuazione del soggetto cui attribuire il predetto titolo sportivo ai fini della partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024 e così trasferendo il titolo sportivo della Associazione Calcio Robur Siena 1904 s.r.l. al medesimo Comune di Siena;

b) della nota del 9.08.2023 di estremi e contenuto ignoto con la quale il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato riscontro alle note prot. 56932 del 10.07.23 e prot. n. 64862 del 08.08.2023 con cui il Sindaco di Siena, a seguito della mancata iscrizione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024 della Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.a., aveva formulato alla FIGC istanza di partecipazione al Campionato per la stagione sportiva 2023/2024 attraverso un nuovo soggetto giuridico che svolga attività sportiva in nome della Città, ai sensi dell'art.52 co.10 delle N.O.I.F., demandando al medesimo Comune di Siena lo svolgimento della procedura di individuazione del soggetto cui attribuire il predetto titolo sportivo ai fini della partecipazione al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024;

c) dell'art. 52, comma 10, delle NOIF e di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato (cfr. doc. n. 20);

d) per quanto occorrer possa della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Siena n. 294 del 10.08.2023 con cui il medesimo Comune - in conseguenza della predetta nota del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 9.08.2023 di estremi e contenuto ignoto - ha deliberato di attivare l'iter amministrativo per l'espletamento di una procedura esplorativa volta ad acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche candidabili per l'iscrizione della squadra di calcio della città di Siena al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024 (cfr. doc. n. 21);

e) per quanto occorrer possa dell'Avviso pubblicato dal Comune di Siena ai sensi di quanto disposto dalla citata d.G.C. n. 294/2023, avente ad oggetto “Procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società o associazioni sportive per l'iscrizione della squadra di calcio in rappresentanza del Comune di Siena al Campionato Regionale di Eccellenza, stagione 2023/2024 ai sensi dell'art. 52, comma 10, delle NOIF - Avviso pubblico di manifestazione di interesse” (cfr. doc. n. 22);

f) di tutti gli atti a questi annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché

nonché di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima allo stato non conosciuti;

nonché per l'accertamento

a) del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.a. ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D ovvero al Campionato Regionale di Eccellenza per la stagione 2023/2024, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato di Serie C;

nonché per la condanna

al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società Associazione Calcio Robur Siena 1904 S.p.a..

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato e ritenuto quanto segue.

(a) Quanto al rito applicabile alla presente controversia:

- la materia del contendere, in primo grado, come risultante dal ricorso e dai motivi aggiunti, è stata costituita dalla ammissione al campionato di serie C e in subordine dalla partecipazione della società ricorrente al campionato di serie D o al campionato regionale di eccellenza;

- la decisione di primo grado è stata resa con applicazione del rito speciale che risulta dal combinato disposto dell’art. 218 d.l. n. 34/2020 e dell’art. 5-quaterdecies d.l. n. 162/2022;

- il presente appello, notificato in data 7.9.2023, è un appello parziale, in cui la parte non contesta i capi di sentenza relativi all’ammissione al campionato di serie C, ma solo i capi di sentenza che hanno deciso i motivi aggiunti proposti anche come “ricorso autonomo” e che riguardano la partecipazione della società ricorrente al campionato di serie D o al campionato regionale di eccellenza;

- il rito speciale che risulta dal combinato disposto dell’art. 218 d.l. n. 34/2020 e dell’art. 5-quaterdecies d.l. n. 162/2022, nel testo novellato dal d.l. n. 75/2023 convertito dalla l. n. 112/2023 non si applica al contenzioso relativo a campionati sportivi dilettantistici, dovendosi ovviamente dare prevalenza al contenuto precettivo dell’art. 5-quaterdecies d.l. n. 162/2022 rispetto alla rubrica dell’art. 218 d.l. n. 34/2020 (che ancora fa riferimento ai campionati sia professionistici che dilettantistici), atteso che l’ambito di applicazione del rito è determinato dall’art. 5-quaterdecies e non dall’art. 218;

- mentre in primo grado sono state trattate congiuntamente due distinte domande soggette a riti diversi e si è dato prevalenza al rito del citato art. 218, nel presente appello oggetto del contendere è una sola domanda, non soggetta al rito citato;

- in ogni caso, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., in caso di più domande soggette a riti diversi, prevale quello di cui all’art. 119 c.p.a. se una delle domande è ad esso soggetta, come nella specie;

- la stessa parte ricorrente ha qualificato l’appello come “ricorso ai sensi dell’art. 119 c.p.a.”;

- pertanto, impregiudicata la valutazione del Collegio sul rito applicabile, in questa sede si ritiene che il rito speciale non è applicabile, e che trova invece applicazione il rito dell’art. 119 c.p.a., che riguarda il contenzioso sportivo diverso da quello che rientra nelle sopracitate norme speciali.

(b) Ritenuto, quanto ai presupposti per la tutela cautelare:

- al sommario esame proprio della presente fase gli argomenti espressi dalla sentenza appellata sulla esistenza della pregiudiziale sportiva sono plausibili, atteso che si controverte non solo della impugnazione di una norma regolamentare, ma di provvedimenti applicativi di essa, emessi dalla competente autorità sportiva, restando riservata al Collegio la questione, oggetto di diversi orientamenti, se le norme regolamentari (qui N.O.I.F.) siano o meno soggette alla pregiudiziale sportiva;

- il periculum in mora non è apprezzabile autonomamente in assenza di fumus boni iuris.

(c) Ritenuto che nel rispetto del rito di cui all’art. 119 c.p.a. va calendarizzata la prima udienza cautelare utile decorsi dieci giorni liberi dalla notifica dell’appello;

 

P.Q.M.

Respinge.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 21 settembre 2023.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 settembre 2023.

 

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