CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE TERZA – DECRETO DEL 07/11/2024 N. 4165

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE TERZA – DECRETO DEL 07/11/2024 N. 4165

Pubblicato il 07/11/2024

N. 04165/2024 REG.PROV.CAU.

N. 08266/2024 REG.RIC.

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8266 del 2024, proposto dall’avvocato -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, e l’avvocato -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Rubinacci in Roma, via di Panico, 72,

contro

il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano - Prefettura di Milano, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Milano, l’Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive e il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, non costituiti in giudizio,

nei confronti

della F.C. Internazionale Milano S.p.a. e la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.a., non costituiti in giudizio,

per la riforma

del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, reso tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dagli appellanti, ai sensi degli artt. 56 e 62, comma 2, cod. proc. amm.;

Rilevato che l’articolo 56, comma 2, del codice del processo amministrativo qualifica espressamente come “non impugnabile” il decreto monocratico emesso in esito alla richiesta di misura cautelare urgente disciplinata dallo stesso articolo, con formulazione letterale sufficientemente chiara da escludere qualsivoglia interpretazione abrogatrice o derogatoria;

Ritenuto, pertanto, che in questa sede non in alcun modo possono essere delibate le censure articolate nell’appello avverso il decreto presidenziale impugnato, né tanto meno quelle (ancorché meritevoli di attenta considerazione nel merito) formulate nel ricorso di primo grado avverso il provvedimento prefettizio con lo stesso censurato;

Rilevato che, a fronte della paventata possibilità che il tempo che decorrerà fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare privi di ogni utilità un ipotetico accoglimento della stessa (stante la posteriorità della data fissata per tale trattazione rispetto all’incontro di calcio per cui è causa), va semplicemente rimarcato che tale circostanza fattuale non autorizza interpretazioni contra legem delle norme vigenti, avendo l’ordinamento contemplato come unico rimedio per siffatte ipotesi la possibilità di reiterare l’istanza di tutela cautelare monocratica, rappresentando le ragioni di “estrema gravità e urgenza” che possono legittimarla (e fermo restando, ovviamente, il possibile residuare di interesse ai sensi di cui all’articolo 34, comma 3, c.p.a.);

Ritenuto, altresì, che le evidenziate caratteristiche ordinamentali della tutela cautelare monocratica comportano anche l’impossibilità di fissare una camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza, atteso che la rilevata non impugnabilità del decreto presidenziale si estende tanto alla sede monocratica quanto – a fortiori – per quella collegiale, e tenuto conto che un’eventuale pronuncia collegiale resa nella presente sede finirebbe per sovrapporsi a quella che il T.A.R. dovrà rendere nella camera di consiglio già calendarizzata, con una sorta di usurpazione di ruoli non prevista né compatibile col vigente sistema processuale;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Roma il giorno 6 novembre 2024.

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