CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SESTA, ORDINANZA del 25/01/2023 n. 2337

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SESTA, ORDINANZA del 25/01/2023 n. 2337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA

Presidente FERRO MASSIMO

Relatore ABETE LUIGI

– OMISSIS –

ORDINANZA

sul ricorso n. 3927 - 2021 R.G. proposto da:

Avvocato - OMISSIS - – c.f. …. – da se stesso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Muzio Clementi, n. 51, presso lo studio dell’avvocato Valerio Santagata.

RICORRENTE

contro

CURATORE del fallimento della “F.C. BARI 1908” s.p.a. in liquidazione, in persona del dottor professor Elbano De Nuccio.

INTIMATO

avverso il decreto del Tribunale di Bari dei 21/24.12.2020,

udita la relazione nella camera di consiglio del 10 novembre 2022 del consigliere dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L’avvocato - OMISSIS - domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “F.C. Bari 1909” s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Bari.

Esponeva che aveva svolto attività di consulenza e assistenza legale in favore della società poi fallita: a) a seguito del deferimento n. 110176/1125 elevato il 4.5.2018 dalla Procura Federale, nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare presso la “F.I.G.C.” e nel giudizio di secondo grado innanzi alla Corte Federale d’Appello presso la “F.I.G.C.” avente ad oggetto il reclamo avverso la decisione di primo grado; b) a seguito del deferimento n. 11599/1217 elevato l’11.5.2018 dalla Procura Federale, nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare presso la “F.I.G.C.” e nel giudizio di secondo grado innanzi alla Corte Federale d’Appello presso la “F.I.G.C.” avente ad oggetto il reclamo avverso la decisione di primo grado.

Chiedeva l’ammissione al passivo per l’importo di euro 74.966,60, oltre spese generali, c.p.a., i.v.a. ed interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.

2. Il g.d. ammetteva l’istante al passivo con il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. per l’importo complessivo - al netto dell’acconto di euro 8.135,90 - di euro 26.181,14, comprensivo di spese generali, di c.p.a. e di i.v.a.

3. L’avvocato - OMISSIS - proponeva opposizione allo stato passivo.

Resisteva il curatore del fallimento.

4. Con decreto dei 21/24.12.2020 il Tribunale di Bari rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.

Evidenziava il tribunale che: a) non vi era margine per il riconoscimento della particolare importanza dell’attività prestata ex art. 5, u.c., del d.m. n. 55/2014.; b) nemmeno era fondato il riconoscimento dell’incremento – per nulla obbligatorio – del compenso ex art. 4, 2° co., del d.m. n. 55/2014 in caso di assistenza di più parti; c) quanto infine in ordine al motivo con cui l’opponente aveva lamentato il mancato riconoscimento degli interessi moratori, peraltro, il d.m. n. 55/2014 “non prevede termini di adempimento, tali da rendere superflua la costituzione in mora” (così decreto impugnato, pag. 5).

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l’avvocato Mattia Grassani; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il curatore del fallimento della “F.C. Bari 1909” s.p.a. non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 1° co., e 5, 6° co., del d.m. n. 55/2014 in relazione all’art. 2233 cod. civ. ed agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 l.fall.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa valutazione di fatti decisivi.

Deduce che: a) contrariamente all’assunto dal tribunale, i criteri da applicare per il riscontro della particolare importanza della prestazione sono quelli desumibili dal combinato disposto degli artt. 4, 1° co., e 5, 6° co., del d.m. n. 55/2014; b) la motivazione dell’impugnato dictum è erronea e contraddittoria; c) in ordine al parametro della specificità dell’oggetto, i procedimenti in cui ha prestato l’ opera concernevano la contestazione di violazioni di natura contabile e l’irrogazione di sanzioni disciplinari.; d) ancora contrariamente all’assunto del tribunale gli scritti difensivi redatti nei procedimenti in cui ha patrocinato, sono stati debitamente allegati alla domanda di ammissione al passivo.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 2° co. e 3° co., del d.m. n. 55/2014 in relazione all’art. 2233 cod. civ. ed agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 l.fall.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il giudice del merito non può prescindere dalla circostanza che l’avvocato ha assunto la difesa di più soggetti, ma, al più, può applicare la riduzione prevista dal 4° co. dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 al compenso aumentato ai sensi del 2° co. dello stesso articolo.

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 in relazione all’art. 2233 cod. civ. ed agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 l.fall.

Deduce che: a) ha errato il tribunale a negare gli interessi moratori; b) il dies a quo per il calcolo degli interessi deve individuarsi nella comunicazione della nota pro forma equivalente ad un sollecito di pagamento.

9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, 5° co., lett. c), del d.m. n. 55/2014 in relazione all’art. 91 cod. proc. civ.

Deduce che il tribunale ha errato: a) nel liquidare le spese a vantaggio della parte che alla luce del buon fondamento dei rilievi formulati con i precedenti motivi non sarebbe stata vincitrice; b) nel quantificare le spese in favore della curatela pur in relazione alla fase istruttoria, fase che nella specie non vi è stata.

10. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.

È da escludere, dapprima, che il Tribunale di Bari abbia falsamente applicato, così incorrendo in “errores in iudicando”, le disposizioni di cui al d.m. n. 55/2014 richiamate nella rubrica del primo mezzo di impugnazione.

È da ritenere, poi, che la valutazione postulata dall’art. 5, 6° co., del d.m. n. 55/2014 - segnatamente dall’inciso “qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale” - si risolve senza dubbio in un giudizio “di fatto”, censurabile in sede di legittimità essenzialmente ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., ossia “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (…) oggetto di discussione tra le parti”.

Del resto, seppur in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all’avvocato per prestazioni in materia stragiudiziale, questa Corte ha ritenuto che la valutazione della straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica, che consente il raddoppio dei massimi degli onorari, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. 2.8.2005, n. 16132).

Su tale scorta si reputa che il Tribunale di Bari ha sicuramente disaminato i profili “in fatto” dalle parti discussi, a carattere decisivo, connotanti, in parte qua agitur, la res litigiosa.

Al contempo, si reputa che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 7.4.2014 – figure tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione - si scorge in relazione alle motivazioni cui il tribunale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672), il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Ben vero, al di là del rilievo circa l’allegazione degli atti difensivi redatti dall’opponente, il tribunale ha puntualizzato che non erano stati acquisiti elementi utili ai fini della valutazione dell’attività svolta in rapporto ai parametri normativi della specificità dell’oggetto - “al di là del carattere settoriale del contenzioso sportivo, astrattamente non scevro da contenziosi seriali” (così decreto impugnato, pag. 4) - del numero e della complessità delle questioni trattate.

Ed ha soggiunto che l’opponente non aveva né dedotto né provato il buon esito della prestazione “in relazione al posizionamento in classifica ed alla promozione in serie A [della società calcistica poi fallita], si da consentire la valutazione in termini (…) di risultati utili” (così decreto impugnato, pag. 4).

Cosicché del tutto ingiustificata è pur la censura del ricorrente secondo cui il tribunale ha omesso di prendere in considerazione gli effetti dell’attività svolta ed i risultati conseguiti (cfr. ricorso, pag. 17).

11. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto.

Questa Corte spiega che, quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, la facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, 2° co., prima parte, del d.m. n. 55 del 2014, prefigura a carico del giudice l’onere di motivare, sia nell’evenienza in cui ritenga di riconoscere l’aumento, sia nell’evenienza contraria (cfr. Cass. (ord.) 14.1.2020, n. 461).

Ebbene, al riguardo il tribunale ha in modo congruo ed esaustivo motivato.

Ovvero ha evidenziato che dalle operate allegazioni non emergeva un maggior impegno dell’opponente nello svolgimento dell’attività difensiva “riconducibile a specificità e diversità di posizioni dei soggetti rappresentati”

12. Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del quarto motivo.

Questa Corte spiega che, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (cfr. Cass. 19.8.2022, n. 24973; Cass. (ord.) 16.3.2022, n. 8611).

E spiega, ancora, che, in tema di obbligazioni per prestazioni professionali, l’invio della parcella dal professionista al cliente non condiziona necessariamente l’esigibilità del credito, che può essere fatto valere anche col semplice invio di un estratto conto che valga come richiesta di pagamento e atto di costituzione in mora (cfr. Cass. 20.2.2003, n. 2561; cfr. altresì Cass. 28.11.1987, n. 8865).

Su tale scorta si reputa quanto segue. Per un verso, non si giustifica l’affermazione del tribunale secondo cui, in difetto di liquidazione giudiziale del compenso antecedentemente alla proposizione della domanda di ammissione al passivo, la società poi fallita non poteva ritenersi in mora (cfr. decreto impugnato, pag. 5).

Per altro verso, ben avrebbe dovuto il Tribunale valutare la richiesta di interessi alla stregua, ai fini della costituzione in mora, della “nota pro forma – altrimenti avviso di fattura - inoltrata con pec alla debitrice il 13/09/2018 [costituente l’allegato n. 13 alla domanda ex art. 93 l.fall. del ricorrente]” (così ricorso, pag. 22).

13. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso il decreto dei 21/24.12.2020 del Tribunale di Bari va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte dapprima menzionate al pertinente paragrafo.

14. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento il decreto dei 21/24.12.2020 del Tribunale di Bari e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione

 

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