CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA, ORDINANZA del 24/08/2023 n. 25243
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA, ORDINANZA del 24/08/2023 n. 25243
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Presidente: SCRIMA ANTONIETTA
Relatore: GORGONI MARILENA
– OMISSIS –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14616/2020 R.G. proposto da: - OMISSIS - SRL, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante, ALESSANDRO F. DE BLASI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 228/B, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ADENZATO (DNZPLA59D04H501Q) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAN PIETRO BIANCHI (BNCGPT76E04G337Q) ed ENZO MORELLI (MRLNZE64S17D969X);
-ricorrente-
contro
HELLAS VERONA FOOTBALL CLUB SPA, in persona del rappresentante legale p.t., SEVEN 23 S.r.L., e per esso del suo amministratore unico, MAURIZIO SETTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA TURINI (TRNRFL66M54H501J) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PASETTO (PSTPLA65C03L781S);
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 242/2020 depositata il 16/12/2019, notificata in data 27 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI.
Rilevato che:
- OMISSIS - S.r.L. conveniva Hellas Verona Football Club S.p.A., dinanzi al Tribunale di Verona, perché, in via principale, fosse accertato il suo diritto a ricevere il 50% di ogni compenso percepito in qualunque forma dalla convenuta per la cessione del giocatore - OMISSIS - , in forza dell’art. 3 del contratto sottoscritto in data 25 marzo 2008 e, in via subordinata, perché fosse accertato l’arricchimento senza causa di Hellas; a tal fine adduceva; a) di aver convenuto con Hellas, rappresentata dal direttore sportivo, - OMISSIS - , “un adeguato compenso”, in parte predeterminato, pari ad euro 17.500.00, da pagarsi entro 6 scadenze, “per l’attività svolta dal Consulente”, in parte variabile, “pari al 50% (cinquantapercento) di ogni e qualsiasi compenso che l’Hellas percepirà in qualsiasi forma per la cessione del Giocatore” (art. 3, comma 2); d) di aver ricevuto da Hellas Verona solo il corrispettivo fisso di euro 17.500,00; la convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, domandava la condanna di - OMISSIS - alla restituzione di euro 17.500,00; il Tribunale, con sentenza n. 2493/2016, escussi i testi ed esaminati i contratti relativi al trasferimento del giocatore, prodotti in ottemperanza dell’ordine di esibizione ex art. 210 cod.proc.civ., accoglieva la domanda di - OMISSIS - e quantificava il corrispettivo variabile spettantele in euro 4.500.000,00, al netto di Iva; la sentenza è stata impugnata, in via principale, dalla società Hellas Verona e, in via incidentale, da - OMISSIS - , dinanzi alla Corte d’appello di Venezia che, con la sentenza n. 242/2020, depositata il 16/12/2019 e notificata in data 27 gennaio 2020, ha accolto parzialmente l’appello principale, ha revocato la condanna dell’appellante al pagamento a favore di - OMISSIS - della somma di euro 4.500.000,00, ha ordinato la restituzione di quanto eventualmente pagato in forza della sentenza del Tribunale; ha rigettato l’appello incidentalecondizionato; segnatamente, la Corte territoriale ha ritenuto: a) che la sottoscrizione del contratto da parte di - OMISSIS - , definitovi direttore sportivo, non fosse vincolante per Hellas Verona, in difetto di prova che egli rivestisse la carica di direttore sportivo al momento della stipulazione del contratto e, data la consapevolezza da parte di - OMISSIS - che nell’operazione era intervenuto Giovani Galli, il quale, alla data in cui era stato stipulato il contratto risultava direttore generale e direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha escluso che la società - OMISSIS - potesse invocare di essere stata in buona fede quanto ai poteri di - OMISSIS - , anche in ragione del fatto che il nominativo di - OMISSIS - non risultava iscritto nel registro delle imprese come legale rappresentante o procuratore della Hellas Verona e che - OMISSIS - aveva omesso di verificare i poteri del firmatari, come le era imposto dall’art. 2193 cod.civ.; b) che la stipula della convenzione per cui è causa non rientrava nei poteri del direttore sportivo; c) che non era stato dimostrato che Hellas Verona avesse stipulato la convenzione, perché la convenzione era priva di timbri della società calcistica e non vi era prova che fosse stata stipulata nella sede societaria e che gli organi statutari ne fossero a conoscenza; c) fosse erronea la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto ratificata la convenzione in ragione dell’avvenuto pagamento dell’importo fisso di euro 17.500,00, perché le fatture emesse a tale titolo si riferivano al contratto per l’attività di consulenza ed assistenza finalizzata al tesseramento del calciatore, già svolta al momento della stipula della convenzione, e non facevano mai riferimento a quest’ultima, le date di emissione delle fatture non corrispondevano a quelle previste nella convenzione, i pagamenti erano avvenuti in ritardo, nelle lettere di sollecito non si faceva riferimento alla convenzione; in aggiunta, ha escluso che - OMISSIS - S.r.L. fosse soggetta all’ordinamento sportivo e che quella prevista dal contratto fosse attività di mediazione; per la cassazione di detta sentenza ricorre - OMISSIS - , articolando otto motivi; resiste con controricorso la società Hellas Verona; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria;
Rilevato che:
1) con il primo motivo è denunciata l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione della l. n. 91/1981, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale escluso che - OMISSIS - fosse direttivo sportivo di Hellas, supponendo, in contrasto con la l. n. 91/1981 che invece non contiene alcuna prescrizione circa il numero di direttori sportivi, che la società sportiva potesse avere un solo direttivo sportivo, e per avere desunto da ciò l’insussistenza della sua buona fede circa chi fosse il direttore sportivo della società Hellas al momento della stipulazione del contratto; 2) con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per avere omesso l’esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., rappresentato dal fatto che - OMISSIS - era conosciuto dalla comunità dei tifosi e dagli operatori del settore come direttore sportivo della Hellas Verona; 3) con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame di quanto dichiarato dalla Hellas Verona in data 17 febbraio 2009 con un comunicato ufficiale, vale a dire la risoluzione consensuale del contratto di direttore sportivo di - OMISSIS - , ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; proprio sulla scorta di ciò il Tribunale aveva ritenuto che, al momento della stipulazione del contratto per cui è causa, - OMISSIS - risultava il direttore sportivo della Hellas; tale affermazione non era stata impugnata da - OMISSIS - che si era limitata a eccepire l’inammissibilità per tardività dell’allegazione del comunicato del 17 febbraio 2009; di conseguenza, era da considerarsi passato in giudicato il fatto che il ruolo di direttore sportivo di - OMISSIS - era cessato il 17 febbraio 2009 e che quindi egli fosse direttore sportivo della società calcistica quando era stato stipulato l’accordo per cui è causa; 4) i primi tre motivi di ricorso, sia pure da prospettive diverse, sono unificati dall’intento di confutare la conclusione della Corte d’appello in ordine alla non vincolatività per la società Hellas Verona della convezione stipulata da - OMISSIS - nel 2008; detta conclusione si fonda su una serie di accertamenti fattuali che parte ricorrente si sforza di rimettere in discussione inammissibilmente, atteso che il giudizio di legittimità non è la sede per richiedere la celebrazione di un terzo grado di giudizio di merito; in particolare, non va a segno il tentativo della ricorrente di dimostrare l’erronea applicazione della l. n. 91/1981, perché la statuizione della Corte d’appello, quand’anche mossa (anche) dal convincimento sbagliato che una società calcistica non possa avere più di un direttore sportivo, si è basata sulla ritenuta dimostrazione che al momento della stipulazione del contratto - OMISSIS - non rivestisse quella carica; detta statuizione non è scalfibile, invocando la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., cioè denunciando che la Corte territoriale non abbia fatto riferimento al fatto notorio, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso al notorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sicché può essere censurato in sede di legittimità solo il recepimento di una sua inesatta nozione, ma non anche la sua mancata applicazione (Cass. 16/03/2022, n.8580; Cass. 18/11/2021, n. 35258; Cass. 20/02/2020, n. 4428; Cass. 16/12/2019, n. 33154); neppure può accogliersi la richiesta di cassazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., per omessa considerazione della circostanza che Hellas Verona avesse, nel 2019, sostituito - OMISSIS - come direttore sportivo, atteso che il fatto che nel febbraio 2019 - OMISSIS - fosse direttore sportivo nulla dice in ordine al se lo fosse al momento della stipulazione del contratto per cui è causa; quindi, il fatto asseritamente omesso difetta del carattere della decisività; del tutto infondata è la pretesa di ritenere coperto da giudicato l’accertamento del fatto che fino al 17 febbraio 2019 - OMISSIS - fosse direttore sportivo della Hellas Verona, perché il giudicato sostanziale non si forma su meri presupposti di fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, cioè su una statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia(Cass. 19/10/2022, n. 30728; Cass. 17/04/2019, n. 10760; Cass. 08/10/2018, n. 24783; Cass. 16/05/2017, n. 12202); 5) con il quarto motivo è lamentata la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 e/5, cod.proc.civ. e/o comunque la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; alla sentenza si imputa di avere citato un manuale dei direttori sportivi della FIGC - senza indicarne la provenienza - all o scopo di escludere che la stipula della convenzione per cui è causa rientrasse tra i poteri del direttore sportivo; detto manuale era estraneo al processo o comunque era irritualmente acquisito, in violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; in aggiunta, la ricorrente denuncia il fatto che le attività del direttore sportivo vi erano indicate in maniera non esaustiva; pertanto, la Corte territoriale non avrebbe potuto desumere che la stipula della convenzione per cui è causa non rientrasse tra i compiti del direttore sportivo;
6) con il quinto motivo alla sentenza gravata si imputa la violazione o comunque la falsa applicazione degli artt. 1398 e 2193 cod.civ. e della l. 91/1981, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere ritenuto che i poteri di - OMISSIS - dovessero risultare dalla visura camerale di Hellas; la Corte d’appello ha infatti affermato che, essendo Hellas Verona una società per azioni, avrebbe dovuto iscrivere nel registro delle imprese il nome di - OMISSIS - come legale rappresentante o procuratore della società ed ha aggiunto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 2193 cod.civ., “l’ignoranza dei fatti di cui la legge prevede l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta” perché vi era per l’appellata un dovere di verifica dei poteri del firmatario;
7) le censure mosse alla sentenza impugnata con i motivi quarto e quinto aggrediscono le ulteriori due rationes decidendi con cui la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto per cui è causa non potesse essere vincolante per Hellas; costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dall’altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n. 13595); l’inammissibilità delle censure mosse alla prima ratio decidendi, rende, dunque, superfluo lo scrutinio delle ulteriori censure mosse alla sentenza impugnata per avere ritenuto non vincolante per la società calcistica il contratto oggetto della presente controversia; 8) con il sesto motivo è denunciata l’illogicità della motivazione, perché essa muoverebbe da una premessa illogica, cioè che la l. n. 91/1981 non ammetta che una società calcistica possa avere più di un direttore sportivo, e sulla scorta di essa sarebbe pervenuta ad implausibili conclusioni; il motivo è infondato, perché la sentenza si basa su un iterlogico- giuridico perfettamente intellegibile circa le ragioni che hanno giustificato la conclusione della Corte territoriale; è evidente che la censura cela il tentativo di addivenire ad una conclusione diversa collimante con i desiderata della società ricorrente; 9) con il settimo motivo è denunciata la violazione o comunque la falsa applicazione dell’art. 1399 cod.civ., exart. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la Corte d’appello escluso la ratifica del contratto per fatti concludenti nonché per avere mancato di valutare alcuni documenti decisivi al fine del contendere, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; la censura muove da due premesse: a) il contratto prevedeva che l’attività svolta dal Consulente aveva fatto sorgere il diritto ad un adeguato compenso, detto compenso era stato “tradotto parte nel riconoscimento, qui attestato, di un corrispettivo monetario predeterminato, parte, attesa la necessità di determinare il valore in rapporto all’utilità derivante all’Hellas dalla titolarità del rapporto di tesseramento, nel riconoscimento di un corrispettivo variabile” (premessa f); b) il corrispettivo fisso, “integralmente maturato al momento della sottoscrizione” era stato convenuto, su richiesta di Hellas, che sarebbe stato corrisposto, previa emissione di fattura, come segue: euro 5.000,00 entro il 30 settembre 2008, euro 2.500,00 entro il 31 gennaio 2009, euro 2.500, 00 entro il 30 aprile 2009, euro 2.500,00 entro il 30 settembre 2009, euro 2.500,00 entro il 31 gennaio 2010, euro 2.500, 00 entro il 30 aprile 2010; la ricorrente, muovendo da quanto riferito, sostiene che il fatto che Hellas aveva effettuato i suddetti versamenti avrebbe dovuto indurre il giudice a quo a ritenere ratificato il contratto asseritamente concluso dal falsus procurator , considerando che i pagamenti erano stati effettuati dalla Hellas Verona che aveva interesse a far propri gli effetti della convenzione, potendo la volontà di ratificarederivare dall’accettazione da parte della società di parte dei servizi resi; in aggiunta, la sentenza avrebbe esaminato soltanto i documenti 18, 19 e 20, ove effettivamente non si faceva riferimento alla convenzione per cui è causa, ma avrebbe omesso l’esame dei documenti 2-8, ove si sollecitava il pagamento delle competenze maturate relativamente all’attività di consulenza ed assistenza in ordine al tesseramento del giocatore, rispettivamente, quanto alla scadenza del 31 gennaio 2009, del 30 aprile 2009, del 30 settembre 2009, del 31 gennaio 20120, del 30 aprile 2010; la Corte territoriale neppure avrebbe esaminato la visura storica relativa alla società Hellas Verona da cui emergeva che i pagamenti erano stati effettuati in favore di - OMISSIS - in esecuzione del contratto per cui è causa sia quando il direttore sportivo era - OMISSIS, sia quando questi era stato sostituito da - OMISSIS; il motivo non ha pregio; la decisione della Corte d’Appello si fonda su più ordini di rationes decidendi: dopo aver ritenuto non dimostrato che - OMISSIS - ricoprisse la carica di direttore sportivo della Hellas Verona al momento della stipula della convenzione, aver individuato più ragioni per ritenere non vincolante il contratto per la società calcistica, ha ritenuto non intervenuta una ratifica per facta concludentia del contratto a seguito dell’adempimento parziale della convenzione, consistente nel pagamento del corrispettivo fisso, perché ha accertato che le fatture emesse dall’appellata si riferivano all’attività di consulenza e assistenza finalizzata al tesseramento del giocatore - prestazione già svolta al momento della stipula della convenzione - senza fare alcun riferimento alla convenzione per cui è causa, che le date di emissione delle fatture non corrispondevano a quelle previste nella convenzione, che i pagamenti erano avvenuti in ritardo e che nelle lettere di sollecito non c’era alcun riferimento alla convenzione; ha aggiunto che per ratificare il negozio concluso dal falsusprocurator il comportamento concludente volto alla ratifica avrebbe dovuto provenire dall’organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa e che non vi era prova di tale ratifica da parte degli organi istituzionali della società calcistica; anche ammesso che la Corte territoriale non abbia esaminato, come deduce la ricorrente, i documenti che avrebbero comprovato la corrispondenza tra le fatture emesse dalla società - OMISSIS - e le scadenze contrattualmente previste, non è stata efficacemente confutata la ratio decidendi con cui la Corte territoriale ha ritenuto che la ratifica del negozio posto in essere dal falsus procurator avrebbe dovuto provenire dagli organi istituzionali societari; gli sforzi in tal senso, infatti, non sono conducenti, atteso che le argomentazioni della società ricorrente, le quali si basano su alcune premesse giurisprudenziali e sul fatto che i pagamenti effettuati a favore della società - OMISSIS - siano intervenuti in vigenza di due differenti organi amministrativi di Hellas Verona, non scalfiscono la decisione del giudice a quo circa la necessità, affinché si producessero gli effetti invocati, che i fatti concludenti provenissero da soggetti statutariamente legittimati; detta statuizione è infatti in linea con la giurisprudenza di questa Corte –cfr., di recente, Cass. 05/04/2022, n.11040 – secondo cui laratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi da facta condudentia, sempre che, nel caso di negozio concluso in nome di una persona giuridica o di unasocietà, il comportamento dal quale possa desumersi l'esistenza dellaratifica “provenga dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa (Sez. 1, Sent. n. 3501 del 2013, Sez. 3, Sent. n. 27335 del 2005, Sez. L, Sent. n. 8276 del 1997, Sez. 2, Sent. n. 10745 del 1992)”; la ritenuta infondatezza delle censura mossa ad una dellerationes decidendi su cui si regge il provvedimento impugnato rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni espressamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della medesima decisione (Cass., 17/03/2023, n. 7796); 10) con l’ottavo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cod.proc.civ. in combinato disposto con l’art. 111, 6° comma, Cost., per assenza di motivazione in ordine al rigetto dell’appello incidentale, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4 e 5, cod.proc.civ.; la Corte d’appello avrebbe rigettato senza motivazione l’appello incidentale condizionato con cui aveva chiesto, nell’ipotesi in cui il contratto e/o alcune sue clausole fossero state ritenute invalide o inefficaci, l’accertamento a carico di Hellas Verona dell’arricchimento ingiustificato per essersi avvalsa delle prestazioni del giocatore (soprattutto per effetto della sua cessione al Napoli) da quantificare in un importo quantomeno corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita; il motivo è infondato; la Corte territoriale ha rigettato la domanda di Hellas Verona di restituzione della somma di euro 17.500,00 perché ha reputato dimostrato il fatto che - OMISSIS - S.r.L. avesse svolto per Hellas l’attività consistente nell’averla messa in relazione con il calciatore, favorendo la conclusione di un affare, rappresentato dall’accordo di costituzione di un rapporto di tesseramento, per il quale versò all’epoca un giusto corrispettivo; deve, pertanto, reputarsi che il rigetto dell’appello incidentale condizionato trovi in sostanza giustificazione nel mancato accoglimento della domanda di restituzione di euro 17.500,00; l’accoglimento della domanda di arricchimento ingiustificato era impedita dal divieto di cumulo; avendo cioè già la società - OMISSIS - ottenuto ristoro per l’attività svolta, le era precluso ottenerne un altro con l’azione di ingiustificato arricchimento; 11) il ricorso va rigettato; 12) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 13) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della società ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.