CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA , SENTENZA del 12/02/2024 n. 3815
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA , SENTENZA del 12/02/2024 n. 3815
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: CAVALLINO LINALISA
– OMISSIS –
SENTENZA
sul ricorso n. 29557/2018R.G. proposto da: S.S. LAZIO S.P.A., c.f. 80109710584, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Michele Gentile, elettivamente domiciliata in Roma presso di Lui nel suo studio in via Giuseppe Gioacchino Belli n.96
ricorrente
contro
- OMISSIS - , (…), corrente in Eastcheap, 2nd Floor, London EC3M1EU, United Kingdom, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angela Buccico e dall’avv. Gianandrea Pilla , elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Buccico nel suo studio in via San Nicola de’ Cesarini n.3
controricorrente
avverso la sentenza n. 4903/2018 della Corte d’Appello di Roma , depositata il12- 7- 2018
OGGETTO: mandato per ingaggio di calciatore improcedibilità del ricorso RG.29557/2018 P.U.11-1-2024
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-1-2024 dal consigliere relatore nella persona della dott. Linalisa Cavallino, udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale nella persona della dott. Rosa Maria Dell’Erba, la quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso,
udito l’avv. Gian Michele Gentile per la ricorrente e l’avv. Angela Buccico per la controricorrente
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 15908/2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da S.S. Lazio s.p.a. al decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata a pagare Euro 1.600.000,00 alla società inglese - OMISSIS - , a titolo di rata del corrispettivo pattuito nel contratto di mandato stipulato il 20-5-2009 con il quale S.S. Lazio s.p.a. aveva incaricato - OMISSIS - di trattare per suo conto l’ingaggio del calciatore - OMISSIS - . 2.L’appello proposto da S.S. Lazio s.p.a. avverso la sentenza è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4903/2018 pubblicata il 12-7-2018, che ha condannato l’appellante anche alla rifusione delle spese di lite del grado. La sentenza ha rigettato il motivo di appello con il quale S.S. Lazio s.p.a. aveva sostenuto la devoluzione della controversia all’organismo arbitrale previsto obbligatoriamente dallo Statuto della FIGC e l’assoggettabilità della fattispecie alle disposizioni che disciplinavano i rapporti tra affiliati e federazione, con la conseguente invalidità del contratto di mandato in quanto stipulato senza l’osservanza delle disposizioni previste dall’ordinamento sportivo e dal regolamento degli agenti sportivi; ciò perché - OMISSIS - non era agente munito di licenza, né tesserato o affiliato alla Federazione, né aveva mai effettuato alcuna dichiarazione di adesione al deferimento della controversia agli organi interni della FIGC. Ha aggiunto che con l’entrata in vigore in data I-7-2014 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva era stata soppressa la Camera Arbitrale, con la conseguente inapplicabilità della clausola compromissoria prevista dal Regolamento Agenti. Inoltre ha rilevato che, anche a ritenere - OMISSIS - assoggettata al Regolamento Agenti della FIGC, le questioni di carattere patrimoniale tra tesserati in ambito sportivo non erano comprese tra le materie riservate all’ordinamento sportivo e anzi l’art. 3 co. 1 legge 280/2003 riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra Società, associazioni e atleti. Ha altresì escluso la nullità del contratto di mandato per la violazione delle regole dell’ordinamento sportivo, in quanto - OMISSIS - non era sottoposta a quelle regole, non essendo tesserata né affiliata né aderente spontanea. 3.S.S. Lazio s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo. Ha resistito con controricorso - OMISSIS - , eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività della notifica e chiedendo la condanna della ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ. A seguito di proposta di definizione per manifesta infondatezza del ricorso ex art. 380-bis cod. proc. civ. nella formulazione all’epoca vigente è stata fissata udienza in camera di consiglio avanti alla sezione sesta -sottosezione seconda; le parti hanno depositato memorie e all’esito della camera di consiglio del 16-1-2020 è stata emessa ordinanza interlocutoria n. 10446/2020 con la quale è stata disposta la trattazione in pubblica udienza. In prossimità della pubblica udienza del giorno 11 - 1 - 2024 il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa sia la ricorrente che la controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo, rubricato “ violazione o errata applicazione dell’art.1 e segg. d.l. 220/03 e dei principi costituzionali vigenti in materia di ordinamento sportivo”,la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato le eccezion i di difetto di giurisdizione per la vigenza della clausola compromissoria e di nullità del contratto di mandato per violazione delle norme federali. Evidenzia che l’ordinamento sportivo non costituisce una mera regolamentazione di un club di iscritti, ma regola lo svolgimento di tutte le attività sportive da chiunque poste in essere , in quanto lo Stato tramite il CONI sovraintende all’attività sportiva, dettando le disposizioni alle quali tutti i soggetti che svolgono tale attività devono attenersi. Quindi sostiene che non abbia diritto al compenso professionale il soggetto che abbia stipulato contratto di diritto comune in violazione di norme dell’ordinamento sportivo, in quanto il contratto concluso in frode alle regole proprie della FIGC non può ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza dell’interesse perseguito ex art. 1322 co. 2 cod. civ.
Rileva che il Regolamento Agenti vigente nel 2009 si applicava all’attività degli agenti di calciatori in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC o da altra Federazione nazionale e operanti in ambito nazionale e internazionale, stabiliva che l’incarico poteva essere conferito solo all’agente personalmente e doveva essere redatto esclusivamente sui modelli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA; sostiene perciò la nullità del contratto sottoscritto nella fattispecie, per violazione delle disposizioni dell’ordinamento sportivo.
2.Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla società controricorrente in quanto, contrariamente a questo sostenuto dalla società ricorrente nell’ultima memoria depositata, non vi è stato alcun rigetto implicito dell’eccezione nell’ordinanza interlocutoria che ha disposto il rinvio alla pubblica udienza. L ’ordinanza n. 10446/2020, esplicitamente definitasi interlocutoria, non ha assunto alcuna decisione sul ricorso, neppure in via implicita, in quanto si è limitata a escludere l’evidenza decisoria, rimettendo la decisione del ricorso alla pubblica udienza. Diversamente da quanto sostenuto dal difensore della società ricorrente, la rimessione alla pubblica udienza non è stata disposta sulla base dell’implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto l’esistenza di tale implicito rigetto avrebbe potuto essere sostenuta solo a fronte di provvedimento che avesse deciso almeno parzialmente il ricorso e non a fronte di ordinanza avente contenuto meramente ordinatorio e incidente sul proseguo del processo. L’eccezione è fondata e impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La sentenza impugnata risulta essere stata notificata il 16-7-2018, per cui ai sensi degli artt. 325 co. 2 e 326 cod. proc. civ., conteggiata la sospensione feriale, il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 15-10-2018. Risulta che in data 15-10-2018 il ricorso è stato spedito a mezzo del servizio postale ai fini della notifica ex lege 53/1994 a - OMISSIS - “nel suo domicilio eletto nel giudizio di merito in Roma, presso lo studio del suo procuratore domiciliatario avv. Angela Buccico, via Ennio Quirino Visconti, 20”. Risulta altresì che l’avviso di ricevimento è stato restituito con la dizione "trasferito 18-10-2018” e che il 19-10-2018 il ricorso è stato nuovamente spedito per la notifica a - OMISSIS “nel suo domicilio eletto nel giudizio di merito in Roma presso lo studio del suo procuratore domiciliatario avv. Angela Buccico, via San Nicola de’ Cesarini n.3”, ove la notifica è stata ricevuta il 24- 10-2018.A fronte di questi dati, la società ricorrente sostiene che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica sollevata dalla controricorrente sia infondata, in applicazione dell’indirizzo secondo il quale rileva la ripresa del procedimento notificatorio entro termine ragionevole, in quanto nella fattispecie la riattivazione del procedimento è avvenuta il giorno dopo della notizia dell’esito negativo del primo tentativo di notifica , che era stato tempestivo. Al contrario, si deve dare continuità al principio consolidato secondo il quale, al fine di determinare se il mancato perfezionamento della notifica eseguita entro il termine sia imputabile o meno al notificante, bisogna considerare se il difensore destinatario della notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario dove si svolge la causa, dal momento che nel primo caso è onere del notificante accertare quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dall’avvenuta comunicazione da parte di quest’ultimo (Cass. Se z. U 18 febbraio 2009 n. 3818 Rv. 607092 - 01 , Cass. Sez. U 24-7-2009 n. 17352 Rv. 609264-01,Cass. Sez. U 15-7-2016 n. 14594 Rv. 640441-01, Cass. Sez. 2 30 - 8 - 2017 n. 20527 Rv. 645105 - 01 , Cass. Sez. 2 11 - 6 - 2018 n. 15056 Rv. 649074 - 010 ; inoltre, non massimate,Cass. Sez. 3 3 - 12 - 2019 n. 31459, Cass. Sez. 2 9 - 12 - 2022 n. 36070, Cass.Sez. 2 28-11-2023 n. 33017, per tutte). In particolare le Sezioni Unite con la sentenza n. 14594/2016, nel ribadire i precedenti delle Sezioni Unite n. 3818/2009 e n. 17352/2009 , hanno affermato nuovamente che, nel caso di errore nel domicilio presso il quale eseguire la notificazione, occorre differenziare le due ipotesi,in relazione al fatto che il difensore eserciti o meno la sua attività nel circondario nel quale deve essere eseguita la notifica, posto che «nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento». Nella fattispecie, nella quale l’avv. Angela Bucicco presso la quale è stata eseguita la notifica appartiene al foro di Roma, spettava al notificante accertare quale fosse il suo effettivo domicilio prima di eseguire la notificazione, a prescindere dal dato, valorizzato dal ricorrente, che lostudio dell’avv. Bucicco in via Quirino Visconti a Roma fosse indicato nell’intestazione della sentenza impugnata. Quindi, non è neppure necessario valorizzare le circostanze documentate dalla controricorrente al fine di evidenziare che la conoscenza del trasferimento dell’avv. Bucicco nello studio in via san Nicola De’ Cesarini n.3da parte della ricorrente era anche effettiva; ciò per il fatto che, prima di eseguire la notificazione del ricorso per cassazione, S.S. Lazio s.p.a. aveva ricevuto la notificazione di quattro atti di precetto e di un atto di pignoramento presso terzi eseguiti da - OMISSIS - difesa dall’avv. Angela Bucicco e con indicazione del domicilio nel lo studio in Roma in via san Nicola De’ Cesarini n. 3 e S.S. Lazio s.p.a. si eraanche costituita nella relativa procedura esecutiva, con il medesimo avvocato che ha proceduto alla notificazione del ricorso per cassazione. L’imputabilità dell’errore fa sì che non si possa ritenere e sistente la continuità tra il primo tentativo di notifica non andato a buon fine e quello successivo eseguito tardivamente (Cass. Sez. U 28 - 4 - 2022 n. 13394 Rv. 664656- 01 , Cass. 15056/ 2018 già citata, per tutte ) e che di conseguenza debba essere dichiarata l ’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, in quanto la notificazione del ricorso è stata eseguita allorché il termine per la notificazione era già decorso . 3.In applicazione del principio della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate. Non ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente ex art. 96 cod. proc. civ. chiesta dalla controricorrente. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione a favore della società controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.