T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 10/11/2023 N. 16746

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 10/11/2023 N.  16746

Pubblicato il 10/11/2023

N. 16746/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06818/2022 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6818 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Avilio Presutti, Romano Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in - OMISSIS -  10, costituita in giudizio;

nei confronti

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, S.S. Lazio S.p.A., non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Di Amato, Astolfo Di Amato, Giorgio Pierantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la dichiarazione di nullità o l’annullamento, previa sospensiva, della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. il 11/10/2022:

per la dichiarazione di nullità o l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello sport del CONI n. 45/2022 pubblicata in data 12 luglio 2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

a) che parte ricorrente ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni n. 714/2022 del 13.6.2022, decisione che aveva avuto ad oggetto il manuale delle licenze nazionali di serie A per la stagione sportiva 2022/2023 e, nello specifico, l’indice di liquidità previsto per la citata stagione calcistica quale condizione per l’ammissione al campionato; in particolare, il Collegio di Garanzia annullava il menzionato manuale delle licenze “nella parte in cui prevede che la verifica del possesso del requisito dell’indice di liquidità sia fissata in un termine antecedente alla chiusura dell’esercizio in corso”;

b) che la Lega Nazionale Professionisti serie A si è costituita in giudizio;

c) che parte ricorrente, la F.I.G.C., con memoria depositata il 13.10.2023, ha chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere; di analogo contenuto anche la memoria depositata dalla Lega Pro;

d) che parte resistente, Lega Serie A, con memoria del 7.10.2023, ha chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, perché il Manuale delle licenze di cui si discute riguarda una stagione calcistica orma conclusa da tempo e, inoltre, tutte le squadre di serie A, al momento dell’iscrizione al campionato 2022/2023, hanno, comunque, rispettato l’indice di liquidità controverso;

e) che, come più volte chiarito in giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere presuppone il “pieno” soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio, mentre la sopravvenuta carenza di interesse postula la mancanza di interesse alla decisione per il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (cfr. Cons. di Stato, 15 marzo 2021, n. 2224 ed altre);

f) che, tenuto conto della predetta distinzione, in conformità a quanto sostenuto dalla parte resistente, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse con conseguente improcedibilità del ricorso; in effetti, la stagione calcistica 2022/2023 si è conclusa da tempo e, soprattutto, tutte le squadre, a prescindere dal momento di verifica del citato indice di liquidità, lo hanno rispettato; dunque, è sopravvenuta una situazione di fatto che rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, poiché, anche laddove venisse annullata la decisione del Collegio di Garanzia n. 714/2022, questo non avrebbe alcun effetto in forza di quanto sopra; peraltro, si evidenzi, sempre sotto questo profilo, che l’indice di liquidità, così come era stato inserito nel Manuale delle licenze per la stagione 2022/2023 quale requisito di iscrizione al campionato, non è stato riproposto per la stagione 2023/2024: quindi anche sotto tale aspetto, cioè con riferimento ai campionati successivi, vi è una mancanza di interesse alla decisione per la ricorrente;

g) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tenuto conto della complessità e della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

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