T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 16/02/2024 N. 3191
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 16/02/2024 N. 3191
Pubblicato il 16/02/2024
N. 03191/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01560/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2021, proposto da Athletic Club Albaro Societa' Sportiva Dilettantistica A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ariel Dello Strologo, Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Giacomardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; C.O.N.I.- Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11; Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Procura Generale dello Sport Presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Liguria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
A.S.D. Genova Calcio, F.B.C. Finale, A.S.D. Busalla Calcio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. 13/1/2021, n. 8, prot. n. 38/2021, che ha rigettato il ricorso R.G. n. 67/2020proposto avverso il provvedimento del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. di cui al Comunicato Ufficiale n. 2 del 10/7/2020 e gli atti del relativo procedimento;
- del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. 30/11/2020, prot. n. 1154/2020;
e, quindi, per l'annullamento
- del provvedimento del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. di cui al Comunicato Ufficiale n. 2 del 10/7/2020, con il quale è stata stilata la graduatoria relativa al premio per il Progetto valorizzazione giovani calciatori campionati regionali maschili di Eccellenza e Promozione, escludendone l'odierna ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi al provvedimento del Comitato Regionale, ancorché non conosciuti o conosciuti in parte, ed in particolare, se ed in quanto occorrer possa:
• del verbale del Consiglio Direttivo della L.N.D. del 11/6/2020, nella parte in cui si specifica che “... il premio non potrà essere corrisposto a quelle Società che sarebbero dovute retrocedere applicando in via ordinaria l'art. 49, delle N.O.I.F., non rilevando le limitate retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse determinate dai provvedimenti eccezionali adottati in materia a causa della pandemia da Covid-19, ai fini del riconoscimento dello stesso …”;
• della Comunicazione interpretativa della L.N.D. prot. n. 8590 del 23/6/2020, laddove viene specificato che “… il premio non sarà corrisposto a quelle Società che sarebbero dovute retrocedere in via ordinaria applicando l'art. 49, delle N.O.I.F., non rilevando le limitate retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse determinate dai provvedimenti eccezionali adottati in materia a causa della pandemia da Covid-19, ai fini del riconoscimento dello stesso …”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Dilettanti e del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, Athletic Club Albaro S.S.D a r.l. (di seguito, Athletic) – società calcistica a livello operante a livello dilettantistico sul territorio genovese – ha impugnato per l’annullamento: i) la decisione n. 8 del 13.1.2021 (prot. n. 38/2021) con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, “C.O.N.I.”) ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti (di seguito, “L.N.D.”) di cui al Comunicato Ufficiale n. 2 del 10/7/2020 e gli atti del relativo procedimento, ii) il dispositivo della citata decisione del Collegio di Garanzia del 30.11.2020, prot. n. 1154/2020; iii) il provvedimento del Comitato Regionale Liguria della L.N.D. di cui al Comunicato Ufficiale n. 2 del 10/7/2020, con il quale è stata stilata la graduatoria relativa al premio per il Progetto valorizzazione giovani calciatori campionati regionali maschili di Eccellenza e Promozione, escludendone l'odierna ricorrente, e gli atti ad esso presupposti, conseguenti e connessi, ed in particolare: a) il verbale del Consiglio Direttivo della L.N.D. del 11.6.2020, nella parte in cui si specifica che “il premio non potrà essere corrisposto a quelle Società che sarebbero dovute retrocedere applicando in via ordinaria l'art. 49, delle N.O.I.F., non rilevando le limitate retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse determinate dai provvedimenti eccezionali adottati in materia a causa della pandemia da Covid-19, ai fini del riconoscimento dello stesso”; b) la Comunicazione interpretativa della L.N.D. prot. n. 8590 del 23.6.2020, laddove viene specificato che “il premio non sarà corrisposto a quelle Società che sarebbero dovute retrocedere in via ordinaria applicando l'art. 49, delle N.O.I.F., non rilevando le limitate retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse determinate dai provvedimenti eccezionali adottati in materia a causa della pandemia da Covid-19, ai fini del riconoscimento dello stesso”.
2. Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, si riportano di seguito le fasi che hanno contraddistinto la vicenda in esame.
La società ricorrente ha preso parte nella stagione 2019/2020 al Girone A del Campionato di Eccellenza Liguria.
In data 6.3.2020, a causa dell'emergenza Coronavirus, sono stati sospesi tutti i campionati di calcio, incluso il Campionato di Eccellenza. L’emergenza sanitaria connessa al COVID 19 ha successivamente imposto l’interruzione di tutte le attività sportive mediante l’adozione dell’art. 218 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 (recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), il quale ha previsto che “1. (…) le Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021”.
Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 197/A del 20.5.2020, il Consiglio Federale, organo normativo e di indirizzo generale della F.I.G.C. (cfr. art. 27 Statuto F.I.G.C.), ha quindi statuito di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla L.N.D., sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020, nonché di rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi con il presente provvedimento.
Con la successiva delibera, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10.6.2020, il Consiglio Federale F.I.G.C. ha previsto, nell’esercizio dei poteri attribuiti dal menzionato art. 218, l’attribuzione alla L.N.D. dei poteri per la compilazione delle classifiche e, conseguentemente, della determinazione delle società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato, tenendo conto della situazione di classifica “come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni gara”; quanto ai Campionati di Eccellenza, organizzati dalla LND a livello territoriale, il Consiglio Federale ha stabilito che ciascun Comitato Regionale potesse decidere il numero di squadre retrocesse per i gironi di propria competenza.
Pertanto, con il Comunicato Ufficiale n. 324 del 18.6.2020, la L.N.D. ha deliberato le “linee guida straordinarie relative alla individuazione delle Società promosse e retrocesse nei propri Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali della Stagione Sportiva 2019/2020”, stabilendo tra l’altro che “Le classifiche di tutti i Campionati della L.N.D. sono cristallizzate al momento della interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive indette e organizzate dalla stessa Lega, sulla base dei risultati definitivamente omologati”.
La LND, in virtù di delega della F.I.G.C., ha determinato che per i Campionati di Eccellenza si desse luogo, in ambito di ogni singolo Comitato Regionale, ad una sola retrocessione.
Lo stesso Consiglio Direttivo della LND ha stabilito, con il verbale dell’11.6.2020 oggetto di gravame, che il “Premio di valorizzazione giovani calciatori” (di seguito anche “Premio”) - previsto per le società calcistica che hanno promosso una rilevante “politica dei giovani” nell’ambito dei propri organici, incentivando il loro utilizzo nelle gare ufficiali - non potrà essere corrisposto a quelle Società che sarebbero dovute retrocedere applicando in via ordinaria l'art. 49 delle N.O.I.F., non rilevando ai fini del riconoscimento dello stesso la limitazione delle retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse, determinate dai provvedimenti eccezionali adottati in materia a causa della pandemia da Covid-19.
Il Premio di valorizzazione giovani calciatori trova la propria disciplina nel Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 85 del 10.8.2019 per la stagione sportiva 2019/2020. Il Premio consiste nell’attribuzione di una somma di denaro (di 9.000, 6.000 e 3.500 euro) che viene assegnata alle squadre collocatesi ai primi tre posti di una graduatoria stilata a punteggio, e conferito a ciascuna società sulla base dell'impiego di uno o più calciatori nati a partire dall'1.1.2000 nel corso delle competizioni ufficiali, prevedendosi l'attribuzione di un punteggio maggiore in base al tempo di permanenza in campo durante la singola competizione. In base al punto 4.b del Regolamento, non hanno diritto al Premio “le società che al termine del campionato di Eccellenza 2019/2020 retrocederanno al campionato di Promozione”.
Con il Comunicato Ufficiale n. 64 del 26.6.2020, il Comitato Regionale Liguria della L.N.D. ha reso nota, quanto al Girone A del Campionato di Eccellenza Liguria – disputato anche da Athletic – la retrocessione di una sola squadra, ossia, l'A.S.D. Molassana Boero, ultima classificata.
Con il Comunicato Ufficiale n. 2 del 10.7.2020, il medesimo Comitato Regionale Liguria della L.N.D. ha poi disposto l'esclusione dell'odierna ricorrente - che al momento della definitiva interruzione del campionato la Società si trovava al terz’ultimo posto - dalla graduatoria per l'assegnazione del premio “Progetto valorizzazione giovani calciatori campionati regionali maschili di Eccellenza e Promozione”; ciò facendo riferimento alla Comunicazione interpretativa della L.N.D. prot. n. 8590 del 23.6.2020, nella parte in cui specifica che il premio non sarebbe stato corrisposto “a quelle Società che sarebbero dovute retrocedere in via ordinaria applicando l'art. 49, delle N.O.I.F., non rilevando le limitate retrocessioni, se non addirittura il blocco delle stesse determinate dai provvedimenti eccezionali adottati in materia a causa della pandemia da Covid- 19, ai fini del riconoscimento dello stesso”.
3. Avverso il suddetto Comunicato, nonché avverso gli atti ad esso presupposti e connessi, Athletic ha proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia presso il CONI, contestando la legittimità della propria esclusione dalla graduatoria e sostenendo che, in base al Regolamento di cui al Comunicato Ufficiale della LND n. 85 per la stagione sportiva 2019/2020, la stessa avrebbe avuto diritto a percepire il previsto Premio di valorizzazione, che invece non le è stato riconosciuto dalla LND.
4. Il Collegio di Garanzia, con dispositivo di decisione n. prot. 1154/2020 ha rigettato il ricorso di Athletic e successivamente con decisione n. 8/2021 ha reso note le motivazioni del rigetto.
In particolare, il Collegio di Garanzia ha ritenuto che, dovendosi assegnare il premio sulla base delle classifiche come determinate a seguito dei provvedimenti emergenziali connessi alla pandemia, la ricorrente non avrebbe avuto diritto alla corresponsione del Premio, essendosi classificata - al momento dell’interruzione del campionato - in terz'ultima posizione e, quindi, in una posizione che, senza il blocco eccezionalmente disposto dalla LND, avrebbe imposto per consentire la permanenza nel campionato la disputa dei play-off, che però non si sono potuti effettuare a causa della definitiva interruzione di ogni attività dilettantistica; Athletic avrebbe dovuto quindi essere considerata retrocessa nella categoria inferiore.
Il Collegio di Garanzia ha quindi valutato la decisione della L.N.D. di escludere la ricorrente dalla graduatoria del premio come “coerente e ragionevole”, in ragione del fatto che la mancata retrocessione “costituiva già un enorme vantaggio per le Società, come la ricorrente, che ne avrebbero beneficiato”, non potendo tuttavia detto beneficio “riflettersi anche sull’eventuale corresponsione del “Premio di valorizzazione giovani calciatori”, il cui Regolamento… prevede espressamente la perdita del “Premio” in caso di retrocessione”.
5. Avverso la citata decisione n. 8/2021 e del presupposto dispositivo n. 1154/2020 del Collegio di Garanzia, nonché del provvedimento del Comitato Regionale Liguria della LND di cui al C.U. n. 2/2020, del verbale del Consiglio Direttivo della LND dell’11.6.2020 e della Comunicazione interpretativa della LND prot. 8590/2020, Athletic ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale, deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
I. Violazione artt. 1, 3, 9 e 10, legge n. 241/1990. Violazione art. 97, Costituzione. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Illogicità. Perplessità: la decisione di escludere la ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione del Premio è illegittima in quanto Athletic non poteva e non può essere considerata alla stregua di una Società "retrocessa", né applicando la disciplina emergenziale prevista per il Campionato di Eccellenza Ligure 2019/2020 (che prevedeva una sola retrocessione), né applicando i criteri ordinari per individuare le retrocessioni, posto che nel Campionato di Eccellenza Liguria è prevista, in via ordinaria, la retrocessione diretta della sola ultima classificata, mentre la definizione delle restanti due retrocessioni consegue ad ulteriori partite – playout – tra le squadre collocate dalla quint'ultima alla penultima posizione della graduatoria.
II. Violazione del punto 4.b) del Regolamento relativo al "Progetto valorizzazione giovani calciatori campionati regionali maschili di Eccellenza e Promozione", di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 9/8/2019 della L.N.D. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Travisamento dei fatti, tenuto conto che il punto 4.b. del Regolamento del Premio dispone l'esclusione dalla graduatoria delle società “che al termine del Campionato di Eccellenza 2019/2020 retrocederanno al Campionato di Promozione”, mentre gli atti impugnati non forniscono alcuna giustificazione in ordine alla decisione di estromettere le squadre effettivamente non retrocesse.
III. Violazione sotto ulteriore profilo del punto 4.b) del Regolamento relativo al "Progetto valorizzazione giovani calciatori campionati regionali maschili di Eccellenza e Promozione", di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 9/8/2019 della L.N.D. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Travisamento dei fatti.
IV. Violazione dell'art. 218, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Difetto di istruttoria e di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Travisamento dei fatti, in quanto in applicazione dell’art. 218, comma 1, del d.l. n. 34/2020, il Comitato Regionale Liguria ha disposto, per quanto riguarda il Campionato di Eccellenza Liguria, la sola retrocessione dell'ultima squadra classificata, in base alla situazione di classifica conseguente alle partite sino a quel momento disputate. Conseguentemente, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio di Garanzia (e dalla L.N.D.), negli atti impugnati ai fini della retrocessione non possono ritenersi in alcun modo rilevanti gli effetti che sarebbero conseguiti alla situazione di classifica nell'eventualità in cui il campionato si fosse regolarmente concluso.
6. Si è costituita in giudizio la LND, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 220/2003, convertito in L. n. 280/2003, del giudice amministrativo e, più in generale, del giudice statale, sulla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati. Il ricorso riguarderebbe, infatti, non l’eventuale aspetto risarcitorio ma esclusivamente la richiesta di annullamento dei provvedimenti gravati, come tale riservata in via esclusiva agli organi di giustizia sportiva.
Deduce, inoltre, la LND che i provvedimenti dalla stessa adottati sono esplicazione di attività discrezionale degli organi sportivi, per di più in forza di poteri straordinari attribuitile dall’art. 218 del DL 34/2020, come tali sottratti al sindacato del giudice amministrativo se non per profili di irragionevolezza e illogicità.
7. Si è costituito in giudizio il CONI, eccependo anch’esso, in via preliminare, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del DL n. 220/2003, oltre che l’infondatezza del ricorso.
8. In prossimità della trattazione del merito, le parti del giudizio hanno depositato memorie con cui, dopo aver ulteriormente argomentato, hanno insistito nelle loro rispettive posizioni.
In particolare, con memoria del 22.12.2023 Athletic ha replicato preliminarmente sull’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo che il ricorso non riguarda né lo svolgimento dell’attività sportiva e né la classifica finale del campionato, “che anzi costituisce il presupposto della domanda azionata da Athletic”, e che comunque “la domanda formulata da parte ricorrente ha essa stessa una coessenziale ed indiscutibile natura patrimoniale”, in quanto diretta all’annullamento degli atti con i quali la società è stata esclusa dalla possibilità di vedersi attribuito un premio in denaro. Contestualmente, la ricorrente ha dichiarato “il proprio interesse all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. anche a fini risarcitori”. La ricorrente ha poi ulteriormente precisato che il ricorso non è volto a censurare la classifica finale stabilita dal Comitato Regionale, ma l’assunto secondo il quale – in base alla classifica così determinata – la ricorrente sarebbe dovuta retrocedere o comunque avrebbe dovuto essere qualificata alla stregua di una società retrocessa.
9. All’udienza pubblica del 16.1.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione in relazione al petitum, sollevata dalla L.N.D. e dal CONI.
11. Ad avviso del Collegio, l’eccezione è fondata nei sensi di seguito esposti.
Il d.l. n. 220/2003 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre n. 280/2003, all’art. 1 (Principi generali), comma 1, afferma che “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.
Il successivo comma 2 precisa che “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.
L’art. 2, comma 1, riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: “a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” e al comma 2 stabilisce che “Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.
Il successivo art. 3, titolato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”, dispone poi che “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
Correlativamente, l’art. 133, comma 1, lett. z), Cod. proc. amm. prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.
Gli articoli riportati, come chiarito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, prevedono tre forme di tutela giustiziale: “i) una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; ii) una seconda, relativa alle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all'ordinamento sportivo, in quanto non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale; iii) una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo “esauriti i gradi della giustizia sportiva”.
La giurisprudenza costituzionale ha poi precisato che l'art. 1 d.l. n. 220 del 2003 va correttamente inteso nel senso che - laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. incida anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico generale - la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, vada proposta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, non operando una riserva a favore della giustizia sportiva (innanzi alla quale la pretesa risarcitoria non può essere fatta valere). Quindi, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, è riconosciuta la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo.
Venendo al caso di specie, rispetto ai provvedimenti in epigrafe indicati, la ricorrente si è limitata a richiedere la sola tutela caducatoria, e non anche il risarcimento del danno.
Ritiene il Collegio che la controversia in esame rientra nell’ambito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, del d.l. n. 220 del 2003 citato, ovvero nelle questioni aventi ad oggetto “l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”.
In detta fattispecie, secondo le coordinate ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49/2011, la esplicita esclusione della diretta giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti attraverso i quali si esplica il potere regolamentare, organizzativo e statutario degli organi sportivi al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, non consente di escludere la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante per l’ordinamento statale, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno per equivalente.
Nel caso di specie, i provvedimenti gravati costituiscono, a parere di questo Collegio, estrinsecazione dei poteri straordinari che la disciplina introdotta dall’art. 218 del D.L. 34/2020 ha attribuito alla F.I.G.C. – e su sua delega alla LND - al fine di far fronte alla situazione emergenziale, conferendole a tal fine il potere di adottare norme organizzative, “anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento federale”, allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle attività sportive – e la conclusione delle attività agonistiche – nel più breve tempo possibile e nel rispetto di criteri volti a valorizzare il cd. “merito sportivo” e a realizzare un equilibrato bilanciamento dei molteplici interessi in gioco.
Tanto considerato, detti provvedimenti si inseriscono nella fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, del DL n. 220/2003, per la quale – in base al quadro normativo e al formane giurisprudenziale richiamato – solo è ammessa l’esperibilità dell’azione risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo.
E tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non ha azionato detta forma di tutela, essendosi, allo stato, limitata a chiedere la tutela caducatoria rispetto agli atti impugnati.
Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice adito.
12. Né si ritiene sufficiente a radicare la giurisdizione di questo giudice la circostanza che la ricorrente abbia dichiarato “il proprio interesse all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. anche a fini risarcitori”.
Come evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 8/2022), la cornice definita dall’art. 34 c.p.a. è contraddistinta da un’ampia possibilità di scelta per il privato di modulare la propria strategia processuale a tutela dei suoi diritti ed interessi; la manifestazione dell’interesse risarcitorio ai fini dell’eventuale azione di risarcimento dei danni dell’atto originariamente impugnato, ma per il cui annullamento è venuto meno l’interesse nel corso del giudizio, consente infatti al medesimo privato di ricavare dal giudizio di impugnazione un’utilità residua, impeditiva della pronuncia in rito ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., nella futura prospettiva di una tutela per equivalente monetario che il codice consente di fare valere in separato giudizio. L’interesse risarcitorio ai fini di una pronuncia di accertamento di illegittimità dell’atto impugnato si correla, in particolare, alla possibilità di promuovere giudizi in successione al fine di assicurare quella “tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”, enunciata dall’art. 1 cod. proc. amm. quale principio fondamentale della giurisdizione amministrativa.
Ciò premesso e riconosciuto, va comunque rilevato che l’azione di accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori presuppone in ogni caso la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sull’annullamento dell’atto, ancorché l’effetto caducatorio abbia perso di utilità per il ricorrente, costituendo l’accertamento un presupposto necessario del petitum di annullamento.
13. Tanto detto, posto che nel caso di specie sussiste il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito rispetto al petitum caducatorio formulato dalla società ricorrente, non è neppure predicabile la giurisdizione di questo giudice rispetto ad un eventuale accertamento di illegittimità degli atti gravati a fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.
Né la ricorrente risulta aver proposto, allo stato degli atti, azione risarcitoria autonoma in relazione ai tratteggiati danni conseguenti alla mancata attribuzione del Premio oggetto di causa in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
14. Tutto quanto considerato, il ricorso va - in definitiva - dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
15. Le spese possono essere compensate in ragione della complessità e novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore