T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 04/04/2024 N. 6571
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 04/04/2024 N. 6571
Pubblicato il 04/04/2024
N. 06571/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09960/2022 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9960 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Eurobasket Roma Società Sportiva Dilettantistica A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Allegro, Luigi Strano e Luigi Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Guarino, Alessandro Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di cui al dispositivo prot. n. 00943/2022 del 12 agosto 2022, notificato in pari data, con cui nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2022 il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Prima Sez., ha respinto il ricorso proposto da Eurobasket Roma avverso il provvedimento della Corte Federale d'Appello FIP di cui al C.U. n. 52 del 25 luglio 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIP di cui al C.U. n. 22 del 20 luglio 2022, che ha respinto il ricorso presentato da Eurobasket Roma avverso la delibera n. 7 del 15 luglio 2022 del Consiglio Federale della FIP, nella parte in cui ha deliberato di non ammettere Eurobasket Roma al Campionato di Serie A 2 per l'anno sportivo 2022/2023;
- di tutti gli atti presupposti, successivi, conseguenziali o comunque connessi all'atto impugnato, anche di carattere generale, ivi inclusi la già citata delibera n. 7 del 15 luglio 2022 del Consiglio Federale della FIP ed il parere contrario espresso dalla Com.Te.C. nella riunione del 12 luglio 2022, oltre a tutti gli atti e documenti analizzati durante l'istruttoria che li ha preceduti, benché non conosciuti dalla ricorrente;
- della decisione (non ancora pubblicata) con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., Prima Sezione, motiverà il rigetto di cui all'anzidetto dispositivo Prot. n. 00943/2022 del 12.8.2022
nonché per l'accertamento e la declaratoria del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al campionato maschile di basket serie A2 organizzato dalla FIP nella stagione 2022/23;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Eurobasket Roma Società Sportiva Dilettantistica A R L il 28/10/2022:
ammissione al campionato maschile di basket serie a 2
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.O.N.I. e di Federazione Italiana Pallacanestro;
Vista la memoria del 16 gennaio 2024, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con memoria depositata in data 16 gennaio 2024, la parte ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso, in quanto “Nelle more della discussione del ricorso in epigrafe è sopraggiunto il difetto di interesse della ricorrente alla definizione del medesimo”, e che ciò determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Ritenuto di dover compensare le spese di giudizio fra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore