T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 05/06/2024 N. 11425
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 05/06/2024 N. 11425
Pubblicato il 05/06/2024
N. 11425/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Erich Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Regionale Lazio Roma, Ag Naz Amministrazione Beni Confiscati alla criminalità organizzata Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento del provvedimento adottato il 12.12.2023 dalla Commissione Federale degli Agenti Sportivi della F.I.G.C. con cui si deliberava di non accogliere l’istanza del ricorrente volta all’iscrizione nel registro federale degli Agenti Sportivi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia nazionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento del 12.12.2023 la Commissione Federale degli Agenti Sportivi della F.I.G.C. deliberava di non accogliere l’istanza del ricorrente finalizzata all’iscrizione nel registro federale degli Agenti Sportivi.
Il provvedimento traeva fondamento dalla carenza del titolo abilitativo di cui all’art. 4 co. 1 lett. n), del regolamento F.I.G.C. degli Agenti Sportivi.
2. Con ricorso proposto avvero l’atto anzidetto, il ricorrente, dopo aver premesso di aver conseguito
l’idoneità per l’iscrizione nell’elenco speciale dei procuratori sportivi della F.I.G.C. con C.U. n.-OMISSIS-e di aver partecipato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 co. 2 del regolamento F.I.G.C. n. 81/2001, ad un corso abilitante a seguito del quale aveva ottenuto, il 26.2.2002, il relativo attestato, muoveva plurime censure:
A) “Violazione e falsa applicazione e travisamento dell’art. 24, comma 2, del regolamento Agenti F.I.G.C. del 2001, nonché dell’art. 27 dello Statuto F.I.G.C.”; in sintesi, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione Federale nel provvedimento gravato (“considerato, altresì, che, il titolo abilitativo di vecchio ordinamento si conseguiva attraverso una fattispecie a formazione progressiva, costituita, da un lato, dal superamento dell’esame abilitativo prima del 31 marzo 2015, ovvero dalla partecipazione al corso abilitante organizzato dalla FIGC nelle date del 25 e 26 febbraio 2002, e, dall’altro, a pena di decadenza, dalla successiva iscrizione al Registro Federale nel termine di sei mesi, decorrenti dal superamento dell’esame o, per i partecipanti al citato corso abilitante, dal ricevimento della lettera raccomandata a.r., prot. n.-OMISSIS- 2002 inviata dalla Federazione a tutti i procuratori sportivi”), l’art. 24 cit., stabiliva che, una volta superato il “corso abilitante”, l’Agente Sportivo si sarebbe dovuto iscrivere nell’apposito albo “entro un termine che la F.I.G.C. avrebbe dovuto stabilire” a pena di decadenza, ma che, da una consultazione dei comunicati ufficiali della F.I.G.C., non risultava mai essere stato fissato; alla mancata fissazione del suddetto termine, non avrebbe potuto nemmeno sopperire la presunta comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., nella quale si sarebbe indicato un termine di sei mesi, decorrente dal ricevimento della stessa, dato che tale documento non era mai stato ricevuto dallo -OMISSIS-; infine, veniva rilevato come la raccomandata menzionata fosse stata firmata dal solo segretario, mentre il termine al più doveva essere fissato da parte del Consiglio Federale (ex art. 27 Statuto F.I.G.C.) o, comunque, da parte della Commissione Federale degli Agenti Sportivi ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 co. 7 dell’attuale regolamento degli stessi;
B) “Violazione e falsa applicazione del termine di cui all’art. 8, co. 4, del regolamento, in relazione all’art. 24, co. 2, del medesimo regolamento”; in sintesi, la Commissione aveva richiamato anche l’art. 8 co. 4 cit. tra i motivi ostativi all’iscrizione, senza considerare che tale disposizione atteneva solo ai “candidati”, cioè a coloro che non svolgevano già la professione, mentre nel caso del ricorrente avrebbe dovuto trovare applicazione solo l’art. 24 co. 2 cit., che rinvia all’art. 8 cit. esclusivamente per gli adempimenti necessari per l’iscrizione, quali la presentazione della “polizza assicurativa di responsabilità professionale rilasciata da compagnia di primaria importanza nazionale, versamento della tassa d’iscrizione, nella misura stabilita dalla Commissione, sottoscrizione del codice di condotta professionale”;
C) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. 241/1990”; in sintesi, la Commissione Federale, nel provvedimento di rigetto, avrebbe riproposto soltanto alcune delle motivazioni contenute nel preavviso, senza dare alcun conto di tutte le osservazioni e le eccezioni avanzate dal ricorrente nella propria memoria; inoltre, la ricostruzione della fattispecie del titolo abilitativo-iscrizione all’albo in termini di “fattispecie a formazione progressiva” era apparsa solo nel provvedimento di rigetto, non essendo stata precedentemente inserita nel preavviso, privando, quindi, il ricorrente della possibilità di presentare osservazioni in merito;
D) “Erronea e falsa applicazione del regolamento FIFA del 2001”; anche se sul punto, il ricorrente, evidenziava che il richiamo al regolamento FIFA come ulteriore motivo ostativo all’iscrizione, sebbene contenuto nel preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis cit., non era stato poi riportato nel provvedimento finale;
E) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, co. 2, D. Lgs. 37/2021; 12 del decreto 24.2.2020, del ministro per le politiche giovanili e lo sport; 2, co. 1, lettera k) del regolamento Agenti Sportivi”; in sintesi, anche alla luce della normativa anzidetta, nonché dei regolamenti FIFA e FIGC del 2001, la ricostruzione dell’acquisizione del “titolo abilitativo” quale “fattispecie a formazione progressiva” spostata dalla Commissione Federale era da ritenersi errata, non condivisibile e frutto di una scorretta interpretazione delle disposizioni; sarebbe di tutta evidenza che il titolo abilitativo e la decadenza dal diritto all’iscrizione sono due fattispecie del tutto diverse e che non costituiscono un’unica fattispecie a formazione progressiva; l’acquisizione del titolo abilitativo, infatti, ha la funzione di verificare, in capo al professionista, il possesso delle conoscenze tecniche e della professionalità necessarie per l’esercizio dell’attività, mentre l’iscrizione all’Albo o al Registro ha la diversa funzione di consentire l’esercizio concreto della professione; invero, anche il D. Lgs. 37/2021 distingue tra titolo abilitativo ed iscrizione al Registro all’art. 4 co. 1 e 3; infine, tutte le norme sopra richiamate fanno salvi i titoli abilitativi rilasciati in base alla normativa FIFA, in data anteriore al 31 marzo 2015, senza richiedere assolutamente che l’agente si fosse iscritto, successivamente al conseguimento, nell’albo oppure nel registro federale.
3. Si costituiva in giudizio la F.I.G.C., che, dopo aver ripercorso in fatto la vicenda, eccepiva, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso, poiché proposto in violazione della c.d. pregiudiziale sportiva, che prevede la possibilità di adire il giudice statale solo dopo aver esperito tutti i gradi di giustizia sportiva; in subordine, chiedeva rigettarsi nel merito l’atto di gravame poiché infondato, dato che il diritto all’iscrizione nell’Albo degli Agenti poteva essere fatto valere esclusivamente “entro e non oltre sei mesi” dal ricevimento della raccomandata A.R. n. -OMISSIS-; in particolare, come esaustivamente esplicitato nel provvedimento di cui è causa, l’odierno ricorrente aveva sì superato il corso abilitante tenutosi nelle date del 25 e 26 febbraio 2002 ma non aveva provveduto alla successiva iscrizione nell’Albo degli Agenti Sportivi nel termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla comunicazione della FIGC di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- inviata dalla Federazione a tutti i soggetti che avevano superato con profitto il richiamato corso abilitante; un termine, quello dei “sei mesi”, stabilito dalla FIGC così come previsto dal riportato art. 24 co. 2 del Regolamento del 2001.
4. Si costituivano, altresì, in giudizio l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata.
5. Alla pubblica udienza del 14.5.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Deve disporsi preliminarmente l’estromissione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata, costituiti in questo giudizio per mero errore.
7. Deve, sempre preliminarmente, essere altresì vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancato esaurimento dei gradi di giustizia sportiva e, perciò, per mancato rispetto della pregiudiziale sportiva, così come prescritto dall’art. 3 d.l. n. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003. Tale norma recita così: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.
In merito, premesso che il ricorso attiene solo all’annullamento del provvedimento del 12.12.2023 della Commissione Federale degli Agenti Sportivi della F.I.G.C. e non anche del regolamento del 2001, si ritiene che, per ragioni di ordine soggettivo, non era richiesto che fossero preventivamente aditi tutti i gradi di giustizia sportiva (si veda per un caso analogo TAR Lazio, sez. I ter, 9 maggio 2017, n. 6624).
La pregiudiziale sportiva non può, infatti, che riguardare soltanto i soggetti sottoposti alle regole dell’ordinamento sportivo.
Il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo o comunque della sua preferenza, quando non vi sia una vera e propria riserva in suo favore, può essere rinvenuto nelle norme costituzionali di cui all’art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, ed all’art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo.
Sulla base di tali norme costituzionali, i soggetti, al momento della loro affiliazione e tesseramento, accettano la clausola compromissoria contenuta nello Statuto.
In proposito lo stesso art. 30 Statuto della F.I.G.C., stabilisce: “1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata … 3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali”.
Il punto è che né gli Agenti di calcio né tantomeno l’associazione che li rappresenta possono essere inquadrati nei soggetti suindicati, non potendo essi considerarsi come “soggetti comunque rilevanti per l’ordinamento sportivo” perché tenuti ad una serie di adempimenti nei confronti della F.I.G.C. per svolgere la loro attività e perché soggetti a sanzioni in caso di violazione di tali obblighi. Si tratta infatti di liberi professionisti, non affiliati né legati da alcun rapporto associativo o di altra natura alla Federazione.
In conclusione, facendo applicazione di quanto indicato sopra nel caso in esame, l’eccezione deve essere disattesa e ciò a maggior ragione se si considera che il ricorrente è un soggetto non ancora iscritto nel registro federale degli Agenti Sportivi. Ossia, in generale la clausola compromissoria menzionata non trova applicazione per gli Agenti sportivi e, pertanto, non può valere per lo -OMISSIS-, che, peraltro, come evidenziato, non è neppure persona iscritta nel registro federale degli Agenti sportivi.
8. Passando all’esame del merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui sotto.
9. È possibile trattare congiuntamente i motivi di ricorso sopra sintetizzati alle lett. A), B) ed E) della parte in fatto.
Le predette censure prospettare dal ricorrente ruotano, infatti, intorno a tre questioni connesse fra loro: 1) la prima è se al caso in esame sia applicabile o meno il termine decadenziale di cui all’art. 8 del regolamento dei procuratori sportivi vigente nel 2001 o se, viceversa, l’art. 24 co. 2 del medesimo regolamento è da considerare norma speciale; 2) la seconda, laddove si ritenesse speciale quanto previsto dall’art. 24 co. 2 cit., è se la F.I.G.C. ha mai fissato il termine entro cui l’Agente Sportivo, già iscritto nell’elenco speciale e in possesso di un attestato di frequenza ad un corso abilitante, si sarebbe dovuto iscrivere nell’apposito albo; 3) l’ultima, è se, come sostiene la Federazione, il “titolo abilitativo di vecchio ordinamento” si conseguiva non solo a seguito del superamento di un corso ma anche in forza dell’iscrizione all’albo (fattispecie a formazione progressiva, stante il doppio requisito) oppure se, come sostiene il ricorrente, il titolo abilitativo e il diritto all’iscrizione sono due aspetti da tenere separati.
9.1 Principiando dall’applicazione analogica dell’art. 8 co. 4 cit. all’ipotesi in oggetto, si ritiene che tale disposizione (peraltro, menzionata nel preavviso di rigetto ma non nel diniego finale) non possa essere estesa alla vicenda dello -OMISSIS-.
Innanzitutto, per una ragione di ordine letterale, poiché la norma era riferita ai “candidati”, cioè, dal punto di vista soggettivo, il suo raggio di azione era limitato a coloro che non svolgevano già la professione.
Inoltre, perché l’art. 24 co. 2 cit. disciplinava in modo speciale l’iscrizione dei Procuratori sportivi già iscritti nell’elenco speciale, come confermato dalla circostanza che se si fosse voluto riportare per intero all’art. 8 cit., vi sarebbe stato un rinvio a quest’ultima disposizione non soltanto nel comma 3 dell’art. 24 ma anche e, soprattutto, per quanto di interesse, nel co. 2, dove si faceva riferimento al termine di iscrizione a pena di decadenza. Cioè, nel comma ultimo non vi è alcun riferimento ai sei mesi previsti dall’art. 8.
Per concludere, comunque, su questo primo aspetto, va evidenziato, come già fatto, che neppure la Commissione Federale nel provvedimento finale ha più fatto menzione dell’art. 8 cit., questo molto probabilmente in forza delle osservazioni già svolte dal ricorrente a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto.
9.2 Passando all’analisi della seconda delle questioni segnalate, si ritiene che le censure proposte col ricorso siano fondate.
In effetti, pur volendo prescindere dalla questione della competenza del segretario, dott.-OMISSIS-, alla fissazione del termine in oggetto, risulta dirimente la circostanza che, come sottolineato da -OMISSIS-, non è stato dimostrato dalla F.I.G.C., neppure in giudizio, che la lettera raccomandata a.r., prot. n.-OMISSIS- 2002 è stata effettivamente recapitata al ricorrente.
Ed è evidente che se non vi è una prova in tal senso non può neppure mai essere decorso alcun termine decadenziale.
9.3 Quanto, poi, all’aspetto relativo al conseguimento del “titolo abilitativo di vecchio ordinamento”, pure sotto tale profilo non risulta condivisibile la ricostruzione della F.I.G.C. nei termini di fattispecie a formazione progressiva, poiché appare di tutta evidenza che il titolo abilitativo e la decadenza dal diritto all’iscrizione sono due aspetti diversi, come confermato anche dall’art. 4 D. Lgs. 37/2021, che ad oggi distingue nettamente il titolo abilitativo (al quale viene riconosciuto il carattere permanente e personale) dall’iscrizione nel Registro federale. Peraltro, che anche il titolo abilitativo di “vecchio ordinamento” avesse carattere “permanente” (e, come tale, fosse autonomo dal diritto all’iscrizione), lo si ricava dall’attuale art. 2 lett. J dell’odierno regolamento degli agenti sportivi, pubblicato in data 20.7.2021.
10. Per completezza, deve ritenersi, invece, non fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, poiché, come indicato in precedenza, la Commissione Federale ha tenuto in debito conto le osservazioni formulate dal ricorrente dopo la notifica del preavviso di rigetto, come testimoniato dal fatto che in parte alcuni dei motivi in origine indicati non sono stati replicati per motivare il diniego.
11. Neppure rilevante l’ultima censura non ancora analizzata, quale quella riportata sopra alla lett. D) della parte in fatto, “Erronea e falsa applicazione del regolamento FIFA del 2001”, poiché lo stesso ricorrente ha sul punto riconosciuto che il richiamo al regolamento FIFA come ulteriore motivo ostativo all’iscrizione, sebbene contenuto nel preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis cit., non è stato riportato nell’atto finale.
12. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui sopra e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.
13. La particolarità della vicenda trattata consente di compensare le spese del giudizio ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13 co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), previa declaratoria di estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario