T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 29/10/2024 N. 19011

T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 29/10/2024 N.  19011

Pubblicato il 29/10/2024

N. 19011/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13462/2023 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13462 del 2023, proposto da A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco D'Alessandro, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F.I.G.H. - Federazione Italiana Giuoco Handball, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sezze, via Fanfara 46; C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in - OMISSIS -  10;

nei confronti

Fasano S.R.L. S.S.D. Junior, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Zizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pozzo Faceto, viale Stazione n. 10; Suedtiroler Sportverein Brixen-Amateursportverein Kurz Ssv Brixen- Amateursportverein, A.S.D. Handball Sassari, Handball Meran Alperia, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del dispositivo prot. n. 00875/2023 e della decisione n. 83/2023 emessa dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport depositata e comunicata alle parti in data 29.9.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Fasano S.R.L. S.S.D. Junior, della Federazione Italiana Giuoco Handball e del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto l’atto di intervento del comune di Conversano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’odierno contenzioso, che vede coinvolta la A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014, società sportiva di pallamano maschile militante nel campionato di serie A (d’ora innanzi Pallamano Conversano), trae origine da una controversia svoltasi dinanzi agli organi della giustizia sportiva, di cui giova ripercorrere i tratti salienti:

- in data 8.2.2023 sul sito federale www.federhandball.it veniva pubblicato il comunicato ufficiale n. 21, con il quale il Giudice Sportivo Nazionale, nell’ambito del procedimento di omologazione delle gare del campionato nazionale di serie A Gold con riferimento alla gara Raimond Sassari-A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014 del 28.1.2023, disponeva quanto segue: “Il Giudice Sportivo Nazionale, atteso che il Vademecum 2022/23 a pagina 65 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A GOLD MASCHILE - alla lettera c) stabilisce che possono essere iscritti a referto un massimo di 4 giocatori tra quelli appartenenti alle seguenti categorie di atleti: non in possesso dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali, comunitari, extracomunitari; constatato che la Società CONVERSANO nella gara de qua iscriveva n. 2 atleti tra quelli non in possesso dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali e n.3 atleti comunitari; P.Q.M. Omologa la gara de qua con il risultato di 5-0 a favore della Società RAIMOND SASSARI (Vademecum 2022/2023 pag.65 lett. c); Commina alla Società CONVERSANO l’ammenda di € 500,00 (CINQUECENTO) (Vademecum pag. 65, 2 cpv)”;

- a seguito di tale comunicato, la Procura Federale della F.I.G.H. apriva un fascicolo di indagine sul presupposto che tale violazione si era già verificata in altre partite precedenti, nonostante le gare fossero state già tutte regolarmente omologate dal Giudice Sportivo senza alcun provvedimento né ricorsi da parte di altre squadre;

- con comunicazione datata 16.2.2023, la Procura Federale notificava alla ricorrente l’avviso di conclusione delle indagini, ritenendo di dover procedere al deferimento del sig. - OMISSIS -  e della Pallamano Conversano per responsabilità oggettiva, per aver asseritamente violato: il - OMISSIS -  gli artt. 1, comma 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina, 7, primo cpv., e 39, primo cpv, del Regolamento Attività Sportiva Federale e pag. 65 lett. c) del Vademecum 2022/2023 per avere, in occasione delle gare di Serie A Gold Pressano-Conversano del 10.12.2022, Conversano-Cassano del 17.12.2022, Conversano-Brixen del 21.1.2023, nonché in occasione della Coppa Italia Maschile gare Conversano-Sassari del 2.2.2023 e Conversano-Junior Fasano del 4.2.2023, iscritto a referto n. 2 atleti tra quelli non in possesso dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali e n. 3 atleti comunitari, quindi oltre il limite massimo di 4 giocatori tra quelli appartenenti alle categorie degli atleti non in possesso dei requisiti per essere convocati nelle squadre nazionali, comunitari, extracomunitari; la società Pallamano Conversano per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 3 Reg. Giustizia e Disciplina;

- nonostante una memoria difensiva del 20.2.2023 rivolta alla Procura Federale, con atto di deferimento del 22.2.2023 la Procura Federale F.I.G.H. riteneva di non archiviare il caso, procedendo al deferimento del - OMISSIS -  e della Pallamano Conversano, contestualmente citandoli per l’udienza del 16.3.2023 dinanzi al Tribunale Federale;

- malgrado l’eccezione preliminare proposta della ricorrente (che aveva eccepito un difetto di competenza del Tribunale Federale a giudicare in materie espressamente riservate alla cognizione del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d’Appello, in violazione art. 38 reg. giust. disc., nonché su questioni già oggetto di procedimento instaurato dinanzi al Giudice Sportivo in violazione degli artt. 49 e 76 co. 4 reg. giust. disc.) e sebbene il Tribunale avesse riconosciuto che la normativa violata presentava degli aspetti di non facile interpretazione, tanto da ritenere che Roscigno non avesse agito con dolo, il Tribunale Federale comminava, oltre ad una sanzione inibitoria nei riguardi di - OMISSIS - , una penalizzazione di ben 7 punti in classifica nei confronti della società ricorrente per mera responsabilità oggettiva;

- avverso la predetta decisione la Pallamano Conversano e il sig. - OMISSIS -  proponevano atto di reclamo del 17.4.2023 innanzi alla Corte d’Appello Federale, per l’integrale riforma della sentenza di primo grado, soffermandosi, in aggiunta ai motivi sollevati in primo grado, sulla contraddittorietà delle motivazioni della sentenza impugnata;

- il dispositivo di sentenza della Corte d’Appello della F.I.G.H. veniva reso noto in data 28.4.2023, a Campionato terminato (stagione regolare), con la classifica ormai modificata dalla penalizzazione della Pallamano Conversano la quale, in forza della sanzione subita, veniva esclusa dai play-off scudetto poiché collocata dal 2 al 5 posto e, quindi, non rientrante tra le prime quattro squadre in classifica; in ogni caso, come appreso a seguito del deposito della motivazione in data 11.5.2023, la Corte d’Appello Federale della F.I.G.H. rigettava il reclamo proposto dal Presidente sig. - OMISSIS -  ed accoglieva parzialmente quello proposto dalla società Pallamano Conversano riducendo la sanzione di un solo punto (da 7 a 6), circostanza che nulla mutava ai fini della classifica (in effetti, la Pallamano Conversano, tenuto conto della penalizzazione, aveva totalizzato 37 punti, così collocandosi al quinto posto, e la squadra posta subito sopra in classifica, la Raimond Sassari, 39 punti; ergo, la riduzione della penalizzazione non aveva modificato alcunché);

- pubblicate le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte Federale d’Appello, con ricorso del 31.5.2023 iscritto al n. R.G. 46/2023, la Pallamano Conversano adiva il Collegio di Garanzia dello Sport contro la F.I.G.H. per l’annullamento della sentenza della Corte Federale d’Appello; all’esito dell’udienza, fissata per il 4.7.2023 dinanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, veniva emesso il dispositivo di sentenza n. 69/2023 con il quale veniva annullata la decisione di secondo grado per la parte riguardante l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di sei punti in classifica, onerando la F.I.G.H. di provvedere alla rideterminazione della classifica e di adottare i consequenziali provvedimenti in merito al Campionato; in sintesi, il Collegio di Garanzia dello Sport accoglieva il ricorso, per quanto di interesse, sotto un “duplice profilo”: innanzitutto, il Tribunale Federale aveva commesso una violazione di quanto previsto dall’art. 112 c.p.c. (applicabile anche ai procedimenti di giustizia sportiva ai sensi degli artt. 2 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI), non avendo rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; più nello specifico, a fronte della richiesta della Procura Federale di irrogare la sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica, ne aveva comminati 7 (poi ridotti a sei in grado di appello); inoltre, quale aspetto di per sé assorbente, il Tribunale Federale, come eccepito sin dall’inizio dalla ricorrente, aveva invaso la competenza del Giudice Sportivo, applicando, peraltro, una sanzione prevista per una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto della contestazione; in sintesi, la violazione commessa riguardava direttamente la regolarità dello status e della posizione degli atleti partecipanti alla gara ed involgeva una controversia riservata al Giudice sportivo alla stregua di quanto previsto dall’art. 38 del Regolamento di Giustizia Federale;

- in data 27.7.2023 venivano pubblicate le motivazioni della sentenza ultima, ma con il comunicato n. 40 datato 3.8.2023 la F.I.G.H. provvedeva esclusivamente a riassegnare i punti illegittimamente decurtati durante il campionato 2022/2023 e ad aggiornare la classifica al termine della stagione regolare; nulla veniva disposto con riferimento ai play-off (disputati dalle prime quattro classificate secondo l’ordine che aveva tenuto conto della decurtazione dei punti per la Pallamano Conversano), in merito allo scudetto 2022/2023 e, infine, per la partecipazione alle Coppe Europee (appannaggio delle prime quattro classificate, che prendono parte alle gare indette dalla E.H.F.) e alla Supercoppa Italiana;

- in ragione di ciò, la Pallamano Conversano proponeva ricorso per ottemperanza presso il Collegio di Garanzia al fine di stigmatizzare il comportamento della Federazione; in particolare, la società ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l’inottemperanza della F.I.G.H. rispetto alla decisione del Collegio di Garanzia, Prima Sezione, n. 69/2023 del 4.7.2023; nello specifico, previa revoca dello scudetto assegnato, veniva chiesto di annullare i play-off disputati e, in concreto, applicare una di queste due opzioni: riprogrammare nuovi play-off con le squadre aventi titolo (tra cui la Pallamano Conversano) per l’assegnazione dello scudetto 2022/2023; in alternativa, congelare la classifica del campionato al termine del girone di ritorno ai soli fini dei piazzamenti per le qualificazioni alle coppe europee e alla Supercoppa, senza disputare nuovi play-off, dichiarando la non assegnazione del titolo di campione d’Italia per la stagione 2022/2023;

- in data 14.9.2023 veniva emesso il dispositivo della decisione n. 83/2023, con il quale la Prima Sezione del Collegio di Garanzia delle Sport rigettava il ricorso per ottemperanza presentato dalla Pallamano Conversano;

- in data 29.9.2023 venivano rese note le motivazioni della decisione n. 83/2023 con le quali la Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport aveva ritenuto che la Federazione resistente avesse sostanzialmente adempiuto alla decisione n. 69/2023; in sintesi, perché nella motivazione il Collegio di Garanzia dello Sport aveva specificato che la decisione assunta, attesa la cristallizzazione degli effetti derivanti dalla conclusione dei campionati della F.I.G.H., e, dunque della stabilizzazione degli effetti prodotti dai conseguenti atti federali sul punto, restava circoscritta alla vicenda per cui era causa, non potendo prodursi i relativi effetti ora per allora, ciò nell’ottica di garanzia dei principi di buon andamento ed imparzialità nella predisposizione ed organizzazione delle competizioni sportive da parte della Federazione.

2. Alla luce di quanto esposto, la Pallamano Conversano presentava ricorso innanzi al TAR per il Lazio, al fine di ottenere, previa sospensione, l’annullamento della decisione n. 83/2023 del Collegio di Garanzia, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche per equivalente, in virtù dell’annullamento ottenuto da parte del Collegio di garanzia dello Sport con la decisione n. 69/2023.

3. Si costituivano in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.) e il CONI, che con successive memorie eccepivano l’inammissibilità del ricorso per un difetto di giurisdizione del giudice adito e, comunque, per la violazione della c.d. pregiudiziale sportiva, oltre che ne contestavano la infondatezza nel merito.

4. Si costituiva come controinteressata la S.S.D. Junior Fasano srl, che, altresì, eccepiva un difetto di giurisdizione del giudice adito.

5. Proponeva atto di intervento ad adiuvandum il Comune di Conversano.

6. Con ordinanza n. 7917/2023 il Collegio respingeva la richiesta di misure cautelari, dato che, come eccepito dalle parti resistenti, sulla sospensione della decisione n. 83/2023 del Collegio di Garanzia e su atti connessi questo Tribunale non ha giurisdizione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 D.L. 220/2003, art. 133 lett. z - septies) c.p.a., art. 218 D.L. 34/2020 e art. 5 quaterdecies del D.L. n. 162/2022, poiché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di provvedimenti “incidenti sulla partecipazione a competizioni” (in cui è stato ritenuto rientrare la fattispecie, stante che la società ricorrente lamenta, alla luce della non corretta ottemperanza alla decisione del Collegio di Garanzia n. 69/2023, di non essere stata inserita tra le squadre che avrebbero potuto prendere parte ai play-off, alla Supercoppa Italiana Maschile di pallamano e alle competizioni internazionali; invero, l’annullamento della decisione n. 83/2023 avrebbe inevitabilmente effetti pure su altri provvedimenti, come il comunicato ufficiale F.I.G.H. n. 40 del 3.8.2023, incidenti sulla partecipazione a competizioni sportive) è circoscritta sul piano “soggettivo”, riguardando esclusivamente le società o associazioni sportive “professionistiche”, mentre la A.S.D. Pallamano Conversano 2014 rientra tra le associazioni dilettantistiche.

7. All’udienza pubblica del 15.10.2024, preso anche atto delle ulteriori memorie depositate dalle parti, il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

8. In via preliminare, va esaminata l’eccezione, proposta dalla F.I.G.H., di carenza di legittimazione in capo al Comune di Conversano. Secondo la F.I.G.H. si discute delle conseguenze di un giudizio disciplinare sportivo rispetto al quale non è dato comprendere in che modo un ente territoriale possa vantare diritti di intervento.

L’eccezione è fondata.

Ed invero, quanto alla legittimazione ad intervenire del Comune di Conversano, la stessa è collegata (come risulta a p. 9 e ss. dell’atto di intervento) ai seguenti profili: innanzitutto, al fatto che l’Ente civico, rappresentando la comunità territoriale, ha senz’altro interesse alla inclusione della squadra locale nel campionato di serie A e nelle altre competizioni nazionali e internazionali; inoltre, per la circostanza che il Comune di Conversano è proprietario della struttura sportiva dove si svolgono le partite di pallamano e ne cura la gestione, così vantando un legittimo affidamento circa gli introiti derivanti dalle partite.

Tuttavia, come indicato nella parte in fatto, la Pallamano Conversano non è mai stata esclusa dal campionato di serie A (è stata solo penalizzata, così subendo un danno dalla diversa posizione assunta in classifica). Inoltre, la Supercoppa Italiana Maschile di pallamano si svolge a Chieti e non presso i palazzetti delle squadre interessate, dunque danni “indiretti”, sotto questo profilo, non sono in alcun modo ipotizzabili. Infine, non emerge dagli atti (né è specificato dall’Ente comunale), in che termini il Comune di Conversano riceva degli introiti per l’utilizzo del palazzetto dove gioca la Pallamano Conversano (sito in via San Giacomo a Conversano, come si legge a p. 7 della relazione tecnico-contabile). In effetti, quanto a tale ultimo aspetto, potrebbe esservi stato un danno “indiretto” (a fronte delle partite dei play-off non disputate e per quelle internazionali della European Cup), ma, come indicato, di questo non c’è traccia agli atti, neppure nella relazione tecnico-contabile a firma del dott. - OMISSIS -  (o meglio si fa riferimento ad “affitti passivi”, ma non è dato comprendere tale voce a cosa è specificamente riferita).

Ne consegue che va disposta l’estromissione di tale Ente dal presente giudizio, poiché, sebbene per l’intervento ad adiuvandum non è richiesto un interesse analogo a quello delle parti (cioè un interesse personale, diretto ed attuale), essendo, al riguardo, sufficiente anche un interesse “indiretto” rispetto alla vicenda per cui è causa, è altrettanto vero che l’interesse dell’interventore non può essere generico ma deve pur sempre essere connesso a un “vantaggio individuale” (la cui prova nella specie, come indicato, è mancante o, comunque, generica, anche rispetto all’ultimo punto segnalato al capoverso precedente circa i possibili e mancati introiti), che non può coincidere col mero interesse alla legalità dell’azione amministrativa.

9. In via, altresì, preliminare deve essere analizzata l’eccezione relativa ad un eventuale difetto assoluto di giurisdizione del TAR per il Lazio proposta dal CONI, dalla F.I.G.H. e dalla S.S.D. Junior Fasano srl.

Per le parti resistenti e la controinteressata la controversia atterrebbe alla materia “tecnico-sportiva” e non alla materia “disciplinare”, pertanto si tratterebbe di una questione pacificamente riservata per intero all’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a), d.l. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003.

L’eccezione è solo parzialmente fondata.

9.1 In effetti, come ritenuto dal Collegio nell’ordinanza n. 7917/2023, sulla richiesta di annullamento della decisione n. 83/2023 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport (con tutte le conseguenze richieste, tra cui l’obbligo della F.I.G.H. di revocare lo scudetto 2022/2023, programmare la sessione play-off con le squadre aventi titolo ed altro), questo Tribunale non ha giurisdizione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 D.L. 220/2003, art. 133 lett. z - septies) c.p.a., art. 218 D.L. 34/2020 e art. 5 - quaterdecies D.L. 162/2022, poiché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di provvedimenti “incidenti sulla partecipazione a competizioni” (in cui, deve ribadirsi, è stato ritenuto rientrare la fattispecie, poiché la società ricorrente lamenta, alla luce della non corretta ottemperanza alla decisione del Collegio di Garanzia n. 69/2023, di non essere stata inserita tra le squadre che dovevano prender parte ai play-off, alla Supercoppa Italiana Maschile di pallamano e alle competizioni internazionali; invero, l’annullamento della anzidetta decisione n. 83/2023 avrebbe inevitabilmente effetti pure su altri provvedimenti, come il comunicato ufficiale F.I.G.H. n. 40 del 3.8.2023, incidenti sulla partecipazione a competizioni sportive) è circoscritta sul piano “soggettivo”, riguardando le società o associazioni sportive “professionistiche”, mentre la Pallamano Conversano rientra tra quelle dilettantistiche.

Detto altrimenti, non può operare nella specie la giurisdizione “piena” del G.A. ai sensi art. 3 D.L. 220/2003, art. 133 lett. z - septies) c.p.a. (rispetto all’iscrizione ai campionati, infatti, tali norme consentono anche la tutela demolitoria e non soltanto quella risarcitoria) per un limite di carattere “soggettivo”.

9.2 Tuttavia, sempre come già indicato dal Collegio nell’ordinanza n. 7917/2023, anche ai fini di garantire il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale (principio espressamente riconosciuto dall’art. 1 c.p.a., nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dal diritto europeo), si ritiene vi sia giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla richiesta di risarcimento del danno.

Premesso, infatti, che, diversamente da quanto sostenuto dal CONI, dalla F.I.G.H. e dalla S.S.D. Junior Fasano srl, nella specie la penalizzazione (per errore) irrogata dal Tribunale Federale e dalla Corte di Appello Federale (prima 7 e poi 6 punti in classifica) rientra tra le sanzioni disciplinari e non tra quelle tecnico sportive (si veda sul punto proprio la sentenza n. 69/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport laddove ha censurato le decisioni antecedenti, proprio facendo leva sulla circostanza che il Tribunale Federale e la Corte di Appello Federale hanno competenza in materia disciplinare, mentre la vicenda esulava da tale ambito; detto altrimenti, proprio le sanzioni comminate dagli organi endoferedali menzionati hanno di fatto attribuito alla vicenda rilievo disciplinare), con riferimento alla domanda risarcitoria deve essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, in tema di sanzioni disciplinari sportive vi è un difetto di giurisdizione ove si invochi la tutela in forma specifica, ferma, però, restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, co. 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non operando per essa alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale (cfr., tra molte, Cassazione civile sez. un., 28/12/2020, n. 29654 e quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160/2019, che, confermando un precedente del 2011, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, art. 2, comma 1, lett. b e comma 2, Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito con modificazioni con la L. 17 ottobre 2003, n. 280).

Di conseguenza, il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari (anche erroneamente, come nella specie) inflitte, in via incidentale e indiretta, per pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Così l’esplicita esclusione della giurisdizione sugli atti sanzionatori disciplinari - che è a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo - consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per il conseguente risarcimento del danno.

Inoltre, com’è già stato ripetutamente statuito da questo Tribunale (TAR Lazio, sez. I ter, sent. n. 9850/2021) “Le decisioni degli organi di giustizia federale devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata ex art. 2 d.l. n. 220 cit. all'ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale, pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost.”.

In conclusione, quando la decisione in materia disciplinare giunga a ledere posizioni giuridicamente rilevanti per l’ordinamento statale (come nel caso di specie), torna ad espandersi la giurisdizione residuale del giudice amministrativo in materia, innanzi al quale può essere fatta valere, appunto, la pretesa risarcitoria secondo i dettami delle sentenze della Corte Costituzionale n. 49/2011 e n. 160/2019.

Alla luce di queste premesse, l’eccezione sollevata rispetto alla domanda risarcitoria non può essere condivisa ed accolta.

Infine, per quanto indicato e in ragione di una non irragionevole differenza di tutela delle associazioni sportive professionistiche e quelle dilettantistiche, non appare neppure potersi dubitare che nella vicenda in esame il sistema è compatibile non soltanto con la Costituzione ma anche con la normativa sovranazionale. Al riguardo, infatti, deve evidenziarsi che la CGUE, pur avendo ritenuto che la pratica dello sport, nella misura in cui costituisce un’attività economia, è soggetta alle norme dell’U.E. (si veda ad esempio proprio la recente sentenza del 21.12.2023 C.124/21 P, citata dalla ricorrente), non ha mai affermato, in forza del principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri, che il rimedio sia necessariamente quello demolitorio.

10. In via, infine, preliminare deve essere analizzata l’eccezione, sollevata dal CONI e dalla F.I.G.H., di inammissibilità del ricorso per violazione della c.d. pregiudiziale sportiva di cui all’art. 3, co. 1, del d.l. n. 220 del 2003: in sintesi, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il comunicato ufficiale F.I.G.H. n. 40 del 3.8.2023 (vale a dire il provvedimento che ha dato esecuzione alla decisione di annullamento del Collegio di garanzia n. 69/2023) innanzi agli organi di giustizia sportiva e non ricorrere al giudizio di ottemperanza.

10.1 Deve premettersi che con il termine “pregiudiziale sportiva” si intende far riferimento alla condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo sancita dall’art. 3, co. 1, D.L. 220/2003, conv. della legge n. 280/2003. La disposizione, infatti, stabilisce che soltanto dopo aver “esaurito i gradi della giustizia sportiva” è possibile adire il giudice amministrativo, non sancendo una preclusione assoluta ad adire la magistratura statale, ma, piuttosto, una preclusione relativa, consistente nel previo esaurimento dell’iter della giustizia sportiva. Si suole anche parlare, nel descrivere i rapporti tra la giustizia sportiva e la giurisdizione amministrativa, di un modello “progressivo a giurisdizione condizionata”.

Più nello specifico, come chiarito di recente anche dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 8612/2023, il sistema, ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale sia nel 2011 che nel 2019 (rispettivamente con le sent. n. 49/2011 e 160/2019), si regge su tre pilastri: 1) l’art. 2 D.L. cit. che, in forza dell’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo, individua alcune materie riservate esclusivamente agli organi di giustizia di tale sistema; si tratta delle questioni tecniche, riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica o la regolarità della competizione, e disciplinari; 2) l’art. 3 co. 1 del medesimo D.L., che, ferma restando la giurisdizione del G.O. sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti e il limite delle questioni riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, impone “per ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive” il previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva; 3) il capoverso dell’art. 3 co. 1 del già citato D.L. che riserva alla giurisdizione esclusiva del G.A. e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale del Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche; per tali controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che decidono tali questioni pure nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo (esattamente innanzi al TAR Lazio), siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato.

10.2 Così ricostruito il quadro normativo, diversamente da quanto sostenuto dalle parti resistenti e a prescindere da quale sia stato poi la decisione del Collegio di Garanzia dello sport (ci si riferisce a quella n. 83/2023), si ritiene che la ricorrente abbia, invece, rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, poiché, come, del resto, ammesso nella memoria del CONI, dopo il comunicato n. 40 del 3.8.2023, la Pallamano Conversano aveva due strumenti da attivare e tra questi anche il giudizio di ottemperanza per far dare corretta esecuzione alla decisione n. 69/2023 (e, dunque, indirettamente incidere sul comunicato n. 40 citato), come, del resto, accade, innanzi al G.A. ove, dopo una prima decisione di annullamento, venga emesso un atto ancora non satisfattivo, ritenuto contrastante con il giudicato formatosi.

10.3 Dunque, l’eccezione è infondata.

11. Passando allo scrutinio del ricorso nel merito, lo stesso è fondato nei limiti di cui sotto.

11.1 Va premesso che il risarcimento dei danni invocato dalla ricorrente presuppone l’accertamento della responsabilità degli organi della giustizia sportiva secondo il paradigma della responsabilità aquiliana della P.A., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell’onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito e con l’avvertenza che, nell’azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall’art. 2697, comma 1, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

Ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., la giurisprudenza è costante nell’affermare che “non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, ove l’indagine conduca al riconoscimento dell’errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità” (Cons. St., sez. IV, n. 3464/2016 e più di recente TAR Lazio-Roma, sez. I ter, n. 17711/2023).

11.2 Tanto premesso in punto di diritto, si ritiene che nella vicenda in questione sia stata provata non solo la illegittimità del comportamento degli organi federali (Procura Federale, Tribunale Federale e Corte di appello Federale), a fronte della decisione di annullamento della sanzione disciplinare da parte del Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 69/2023, ma anche una “violazione grave” a fronte delle diverse ed evidenti criticità riscontate dal massimo organo della giustizia sportiva.

In effetti, come sottolineato dal Collegio di Garanzia dello Sport, innanzitutto, il Tribunale Federale aveva commesso una chiara violazione di quanto previsto dall’art. 112 c.p.c. (applicabile anche ai procedimenti di giustizia sportiva ai sensi degli artt. 2 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI), non avendo rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; più nello specifico, a fronte della richiesta della Procura Federale di irrogazione la sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica, ne aveva comminati 7 (poi ridotti a sei in grado di appello); inoltre, quale aspetto di per sé assorbente, il Tribunale Federale, come eccepito sin dall’inizio dalla ricorrente, aveva invaso la competenza del Giudice Sportivo, applicando, peraltro, una sanzione prevista per una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto della contestazione; in sintesi, la violazione commessa riguardava direttamente la regolarità dello status e della posizione degli atleti partecipanti alla gara ed involgeva una controversia riservata al Giudice sportivo alla stregua di quanto previsto dall’art. 38 Regolamento di Giustizia Federale.

In altri termini, gli organi di giustizia sportiva endofederali hanno commesso un grave errore, poiché non solo non avrebbero dovuto violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ma non avrebbero dovuto irrogare alcuna sanzione disciplinare alla ricorrente, data la competenza del Giudice Sportivo.

Proprio la gravità della violazione, è bene rammentarlo in ragione di quanto indicato in precedenza, rappresenta uno degli indici sintomatici per dimostrare la colpa della P.A. (valutata considerando la chiarezza delle norme applicate, l’esistenza di contrasti giurisprudenziali o di una giurisprudenza consolidata), dato che quanto maggiore sarà la gravità della violazione tanto maggiore è evidente la negligenza.

12. Ritenuto esservi anche l’elemento soggettivo, ci si deve soffermare sulle singole voci di danno chieste dalla ricorrente.

12.1 Prima di farlo, onde sgombrare il campo da alcune questioni, giova, però, sottolineare che non è in dubbio che senza la penalizzazione la Pallamano Conversano avrebbe concluso il campionato al secondo posto (così accedendo alle gare dei play-off ed altro). Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalle parti resistenti, l’eventuale somma a titolo risarcitorio che dovesse essere riconosciuta non deve subire alcuna decurtazione ai sensi dell’art. 30 co. 3 c.p.a. (si contesta che la Pallamano Conversano avrebbe potuto chiedere un provvedimento cautelare favorevole alla Corte di Appello Federale e al Collegio di Garanzia dello Sport), vuoi perché la Corte di Appello Federale si è espressa in termini negativi (quindi, ammesso che fosse stato concesso un provvedimento cautelare favorevole, lo stesso sarebbe venuto meno), vuoi perché le motivazioni della decisione di secondo grado sono state pubblicate in data 31.5.2023, quando ormai il campionato era finito e anche i play-off erano stati disputati (il vademecum ne fissava l’inizio al 6.5.2023), dunque nulla più poteva essere ottenuto, se è vero, come poi accaduto con la decisione n. 69/2023, che il Collegio di Garanzia dello Sport ha fatto salvi gli effetti prodottisi a seguito della conclusione dei campionati, a tutela del buon andamento ed imparzialità nella predisposizione ed organizzazione delle competizioni sportive da parte della Federazione. In altri termini, dopo la chiusura dei campionati e lo svolgimento dei play-off, alla luce dei predetti principi, non residuava che una tutela solo formale (con riferimento alla classifica del campionato), bilanciata, però, come già indicato, dalla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

12.2 Tanto premesso, partendo dalla prima voce di danno chiesta, relativa ai mancati incassi derivanti dalla vendita dei biglietti per le quattro gare di play-off (stimati, in forza della relazione tecnico-contabile a firma del dott. - OMISSIS - , per difetto in euro 50.000,00), la stessa deve essere rigettata.

In merito deve, preliminarmente, sottolinearsi che, per principio consolidato, la parte che chiede il risarcimento del danno deve fornire la prova (e non il solo “principio di prova”) del danno, vale a dire che deve dimostrare la sussistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Orbene, facendo applicazione di tale principio, c’è da considerare che l’ammontare dei danni subiti per i mancati introiti delle partite dei play-off è stato calcolato senza alcun elemento oggettivo di riferimento (o meglio si sono presi come punti di riferimento solo la capienza massima del palazzetto dove gioca la Pallamano Conversano e il prezzo medio del biglietto, ma non la media degli spettatori ad eventi di tal fatta e i costi connessi a questi eventi sportivi), come si ricava dalla stessa consulenza tecnico-contabile a firma del dott. - OMISSIS -, dalla cui lettura, per un verso, emerge che non sono state quantificate le entrate dalla vendita dei biglietti per le gare disputate, poiché non resi disponibili i dati dall’Associazione (p. 7), e, per altro verso (profilo, in realtà, dirimente), risulta che tra i proventi dell’attività (indicati a p. 5 e suddivisi in ben quattro voci, nonché più dettagliati anche a p. 6 della relazione) non compare alcuna voce che fa riferimento alla vendita dei tagliandi per assistere alle partite.

Orbene, la ricorrente, proprio per la sua storia e la partecipazione a precedenti play-off, avrebbe potuto agevolmente calcolare le presenze medie alle partite in questione avute negli anni precedenti e così determinare, detratti i costi, il danno subito a seguito della penalizzazione ricevuta durante la stagione 2022/2023.

Per completezza, si evidenzi, che non può procedersi neppure ad una liquidazione in via equitativa della voce di danno richiesta, perché l’applicazione dell’art. 1226 c.c. postula, oltre al concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, anche che l’impossibilità oppure l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità (cfr. in questi termini Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2023, n. 9744 e Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310).

12.3 La ricorrente poi domanda il danno derivante dai mancati introiti collegati alle sponsorizzazioni che la Pallamano Conversano avrebbe conseguito a seguito della partecipazione ai play-off scudetto: più nello specifico, a fronte di 363.149,23 euro ricevuti nell’arco temporale 1.1.2022-12-10.2022, erano stati percepiti come sponsorizzazioni soli euro 306.738,51 nell’arco temporale 1.1.2023-12-10.2023, con uno scostamento di 56.410,72, appunto chiesto dalla ricorrente come danno alle parti resistenti.

Anche la richiesta di tale voce di danno deve essere rigettata.

Non è dato ricavare dagli atti depositati in giudizio alcun elemento che possa far ritenere che la flessione delle sponsorizzazioni sia dipesa dal procedimento disciplinare in corso o dalla mancata partecipazione ai play-off, non potendosi, quindi, escludere che questo sia derivato da una riduzione fisiologica. In effetti, per provare tale voce di danno sarebbe stato necessario dimostrare di aver avuto negli anni tendenzialmente sempre lo stesso numero di sponsor e un ammontare costante e/o crescente di sponsorizzazioni e che, proprio, dopo il comunicato dell’8.2.2023 (da cui è iniziata la vicenda), vi era stata un’anomala flessione. Invece, nella relazione tecnico contabile vengono solo comparate le sponsorizzazioni ricevute nell’arco temporale 1.1.2022-12-10.2022 e in quello 1.1.2023-12-10.2023, senza alcuna ulteriore verifica e, questo, come sostenuto condivisibilmente dalle parti resistenti, rende la prova generica.

12.4 La ricorrente poi domanda il danno derivante dalla mancata partecipazione alle competizioni sportive europee previste dalla E.H.F. e precisamente, euro 10.000,00 a titolo di mancato incasso, euro 74.970,00 per la mancata concessione ed erogazione del contributo regionale previsto proprio per tali competizioni ed euro 51.345,48 per i mancati introiti derivanti dalle sponsorizzazioni che si sarebbero conseguite a seguito della partecipazione alla predetta competizione per almeno una gara casalinga.

La richiesta è infondata.

Preliminarmente, con riferimento ai mancati introiti derivanti dagli incassi, ci si riporta a quanto già indicato in precedenza per le gare dei play-off, o meglio alla circostanza che la somma richiesta risulta fondata su una prova generica.

Altresì, quanto alle mancate sponsorizzazioni, non è dato comprendere come è stata calcolata la cifra di euro 51.345,48 (se in base a quanto accaduto negli anni precedenti o in ragione di altri parametri, dato che non c’è traccia di questa voce nella relazione tecnico-contabile del dott. - OMISSIS -, che fa riferimento al totale delle sponsorizzazioni ma non dedica attenzione a quelle connesse alle sole competizioni internazionali), che, peraltro, stando al ricorso, sarebbe derivata dallo svolgimento di una sola gara.

Più complessa la questione relativa al contributo pubblico non percepito per la partecipazione alle competizioni europee.

Ebbene, sul punto, deve evidenziarsi che la Pallamano Conversano aveva ottenuto euro 76.500,00 dalla Regione Puglia per il Grande Evento Sportivo EHF European Cup che si è svolto in Conversano dal 4 al 6.11.2022 (cfr. nota sull’esito istruttoria della Regione Puglia del 26.10.2022) e per l’anno successivo aveva avanzato domanda per euro 92.000,00 (cfr. l’istanza di ammissione del contributo regionale).

Ciò premesso, come risulta dalla stessa istanza di ammissione, i fondi richiesti erano funzionali alla pubblicizzazione dell’evento, ai compensi per gli allenatori, istruttori, tecnici, per l’ospitalità degli atleti, per l’assistenza sanitaria, per le spese di pulizia, di locazione e allestimento, per spese generali ed altro. Dunque, la somma richiesta serviva solo per finanziare l’evento ma non rappresentava una sorta di “premio” (nemmeno in parte) per la Pallamano Conversano in ragione della partecipazione all’evento.

Ma se così è, risulta evidente che non essendosi tenuto l’evento la Pallamano Conversano non ha sostenuto alcuna spesa e, dunque, alcun danno può essere lamentato dalla predetta per la mancata fruizione del contributo regionale.

12.5 La ricorrente poi domanda il danno derivante dalla mancata partecipazione alle final four di Chieti e, precisamente, euro 51.345,48 per i mancati introiti derivanti dalle sponsorizzazioni che si sarebbero conseguite a seguito della partecipazione alla predetta competizione per almeno una gara casalinga.

La richiesta non può essere accolta, poiché anche in tal caso non è dato comprendere come è stata calcolata la cifra di euro 51.345,48 (se in base a quanto accaduto negli anni precedenti o in ragione di altri parametri, dato che non c’è traccia di questa voce nella relazione tecnico-contabile del dott. Mariano, che fa riferimento al totale delle sponsorizzazioni ma non specifica quelle connesse alle sole competizioni finali).

12.6 La ricorrente infine domanda il danno derivante all’immagine e da perdita di chance per mancata possibilità di incrementare il proprio palmares sportivo con un ulteriore trofeo, danno quantificato, in mancanza di parametri di riferimento (pertanto, in modo soltanto forfettario e prudenziale), in euro 200.000,00.

Partendo dal danno all’immagine e alla reputazione, deve evidenziarsi che, per principio consolidato, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, questo anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (si veda cfr. Cass. civ., 18 febbraio 2020, n. 4005 e Cass. civ., 10 luglio 2023, n. 19551 ed altre).

Facendo applicazione di tale principio nel caso in esame, il danno all’immagine può essere risarcito in via presuntiva in favore della Pallamano Conversano, assumendo a questo scopo rilevanza come parametri di riferimento: 1) la diffusione della notizia (resa nota sul sito federale allorché in data 8.2.2023 è stato pubblicato il comunicato ufficiale n. 21 del Giudice Sportivo); 2) la rilevanza del fatto (la perdita “a tavolino” della partita); 3) la posizione sociale della ricorrente (squadra plurititolata e militante da molti anni nel massimo campionato organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Handball).

Venendo alla liquidazione di tale voce di danno, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1226 c.c. e tenuto conto delle ripercussioni che la vicenda ha avuto sul campionato 2022/2023 disputato dalla Pallamano Conversano, si ritiene equo riconoscere alla ricorrente euro 30.000,00 a titolo di danno all’immagine.

Venendo, infine, al danno da perdita di chance per mancata possibilità di incrementare il proprio palmares sportivo con un ulteriore trofeo, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, per il risarcimento del danno da perdita di chance, bisogna dimostrare (prova a carico del danneggiato) che, in assenza della condotta che si assume dannosa, vi sarebbe stata (non la certezza, bensì) la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile sperato (cfr. cass. civ., sez. III, 7 agosto 2023, n. 24050). Grava, dunque, su chi agisce per ottenere il risarcimento l’onere di dimostrare che egli vantava non una mera e generica aspettativa bensì un concreto e ragionevole affidamento circa la consecuzione dell’esito favorevole (nella specie la vittoria del campionato), il tutto pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità.

Ciò premesso, anche se la Pallamano Conversano aveva serie probabilità di potersi aggiudicare la vittoria del titolo (essendo solo quattro le squadre che partecipano ai play-off), si ritiene che il danno subito (cioè la mancata possibilità di incrementare il proprio palmares) nella specie si è riflesso pur sempre sull’immagine della società e, al riguardo, appare già congro l’ammontare di 30.000,00 euro sopra riconosciuto.

Pertanto, rispetto a tale ultima voce di danno, deve essere rigettata la richiesta formulata dalla Pallamano Conversano.

13. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

14. Si precisi, con riferimento all’ammontare del danno e alle spese, che, ai sensi dell’art. 97 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio operato dall’art. 26 c.p.a.), si ritiene di porre il tutto solo a carico della F.I.G.H., questo, alla luce dello sviluppo della vicenda (nessun rimprovero può essere mosso al CONI a alla controinteressata), che conduce a ritenere che rispetto alla domanda risarcitoria vi è un interesse solo della Federazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando, sul ricorso, così provvede:

- estromette dal giudizio il Comune di Conversano;

- dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui è stato chiesto l’annullamento della decisione n. 83/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport;

- accoglie la domanda risarcitoria limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno all’immagine e condanna la F.I.G.H. al pagamento di euro 30.000,00 in favore della A.S.D. Accademia Pallamano Conversano 2014;

- respinge per la restante parte la domanda di risarcimento del danno;

- condanna la F.I.G.H. al pagamento delle spese processuali che si ritiene equo stabilire in 3.000,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

- compensa le spese di lite rispetto alle altre parti processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

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