T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 10/12/2024 N. 22315
T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA - SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 10/12/2024 N. 22315
Pubblicato il 10/12/2024
N. 22315/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05525/2023 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5525 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Club Napoli Maradona: L'Avvocato del D10s, Codacons, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Lubrano, Angelo Pisani, Carlo Claps, Oreste Pallotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, Corte Federale di Appello Figc, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Juventus Football Club S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Bellacosa, Angelo Clarizia, Nino Paolantonio, Davide Sangiorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Societa' Ssc Napoli, Societa' Inter Football Club, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Procura Federale della Figc, Federazione FIGC, Corte Federale d’appello FIGC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. - non costituiti in giudizio;
Per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A. della decisione della Corte Federale di Appello presso la F.I.G.C., Sezioni Unite, 30 gennaio 2023, n. 0063, nella parte in cui la stessa – pur avendo accertato che la Società Juventus ha alterato la regolarità dei Campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 – non ha irrogato anche la sanzione della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o della “retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza” (art. 8.1., lett. h, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.) o della penalizzazione di 15 punti in Classifica (disposta per la stagione 2022-2023) anche per la stagione 2018-2019 (tutte sanzioni che avrebbero determinato l'assegnazione primo posto alla Società Napoli), non disponendo, per tali stagioni, la revoca degli scudetti vinti dalla stessa Società Juventus e, in particolare, laddove non ha disposto anche la revoca dello scudetto 2018-2019 assegnato alla Juventus o laddove non ha disposto la retrocessione all'ultimo posto in classifica della Juventus nella stagione 2018-2019 o la penalizzazione di 15 punti in classifica (disposta per la stagione 2022-2023) anche per la stagione 2018-2019 (tutte sanzioni che avrebbero determinato l'assegnazione primo posto alla Società Napoli), nella quale la Società Napoli si è classificata al secondo posto, con la conseguenza che la Società Napoli avrebbe ottenuto l'assegnazione del relativo scudetto
con conseguente condanna della F.I.G.C. e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a disporre la revoca dello scudetto 2018-2019 assegnato alla Juventus (o la retrocessione all'ultimo posto o la penalizzazione di 15 punti sulla Classifica 2018-2019) e la assegnazione dello scudetto al Napoli (giunto secondo in classifica), anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica;
nonché per l’annullamento
in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., di ogni atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso, ivi compreso l'art. 4 e l'art. 31.1. del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nella parte in cui gli stessi non prevedono la irrogazione della sanzione della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o della “retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza” (art. 8.1., lett. h, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o (per quanto attiene l'art. 31.1.) della penalizzazione (di 15 punti) in classifica (disposta per la stagione 2022-2023) anche per la stagione 2018-2019 (tutte sanzioni che avrebbero determinato l'assegnazione primo posto alla Società Napoli), nei casi in cui la violazione del principio di lealtà sportiva (art. 4) o l'illecito amministrativo base (art. 31.1.) abbiano determinato l'alterazione della regolarità del relativo campionato; con conseguente condanna della F.I.G.C. e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a disporre la revoca dello Scudetto 2018-2019 assegnato alla Juventus o la sua retrocessione all'ultimo posto nella relativa classifica o la penalizzazione (di 15 punti) in classifica e la assegnazione dello scudetto 2018-2019 al Napoli (giunto secondo in classifica), anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica;
e per il conseguimento del risarcimento dei danni
in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A. , subiti dalle stesse Associazioni, quantificati in misura pari ad euro 1,00 (uno/00) per ciascuna Associazione, determinati dalla mancata irrogazione della sanzione disciplinare della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o della “retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza” (art. 8.1., lett. h, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o della penalizzazione di 15 punti in classifica nei confronti della Juventus e dalla mancata conseguente assegnazione del relativo scudetto 2018-2019 alla Società Napoli; con conseguente condanna della FIGC e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a pagare la somma di un euro a favore di ciascuna Associazione ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni;
nonché per l’accertamento della spettanza
in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., del titolo di Campione di Italia e di vincente del campionato di Serie A 2018-2019 alla Società SSC Napoli, anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica.
-Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Club Napoli Maradona: L'Avvocato del D10s il 21/7/2023:
per l'annullamento
in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A. della decisione della Corte Federale di Appello presso la F.I.G.C., Sezioni Unite, 30 maggio 2023, n. 0110, nella parte in cui la stessa – pur non essendo posto in discussione l'accertamento dalla stessa disposto con la precedente decisione in data 30 gennaio 2023, relativo al fatto che la Società Juventus ha alterato la regolarità dei Campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 – non ha irrogato anche la sanzione della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) per la stagione 2018-2019, non disponendo, per tali stagioni, la revoca degli scudetti vinti dalla stessa Società Juventus e, in particolare, laddove non ha disposto anche la revoca dello scudetto 2018-2019 assegnato alla Juventus, stagione nella quale la Società Napoli si è classificata al secondo posto , con la conseguenza che la Società Napoli avrebbe ottenuto l'assegnazione del relativo scudetto, laddove lo stesso fosse stato correttamente revocato alla Società Juventus;
con conseguente condanna della F.I.G.C. e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a disporre la revoca dello Scudetto 2018-2019 assegnato alla Juventus e la assegnazione dello Scudetto al Napoli (giunto secondo in classifica), anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica;
nonche' per l'annullamento previo accertamento incidentale della illegittimita'
in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., di ogni atto, presupposto o conseguente, ad esso comunque connesso, ivi compreso l'art. 4 e l'art. 31.1. del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. nella parte in cui gli stessi non prevedono la irrogazione della sanzione della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) per la stagione 2018-2019, nei casi in cui la violazione del principio di lealtà sportiva (art. 4) o l'illecito amministrativo base (art. 31.1.) abbiano determinato l'alterazione della regolarità del relativo campionato; con conseguente condanna della F.I.G.C. e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a disporre la revoca dello scudetto 2018-2019 assegnato alla Juventus e la assegnazione dello scudetto 2018-2019 al Napoli (giunto secondo in classifica), anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica;
nonché per il conseguente risarcimento dei danni
in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A. , subiti dalle stesse Associazioni, quantificati in misura pari ad euro 1,00 (uno/00) per ciascuna Associazione, determinati dalla mancata irrogazione della sanzione disciplinare della “revoca dell'assegnazione del titolo di campione di Italia o di vincente del campionato” (art. 8.1., lett. l, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) nei confronti della Juventus e dalla mancata conseguente assegnazione del relativo Scudetto 2018-2019 alla Società Napoli; con conseguente condanna della FIGC e della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. a pagare la somma di un euro a favore di ciascuna Associazione ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni;
nonché per l'accertamento della spettanza
in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., del titolo di Campione di Italia e di vincente del campionato di Serie A 2018-2019 alla Società SSC Napoli, anche come misura di risarcimento dei danni in forma specifica.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Juventus Football Club S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La controversia oggetto del ricorso trae origine dai fatti riguardanti la società di calcio Juventus F.C., che nella gestione finanziaria nel corso delle stagioni 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 avrebbe alterato in maniera consapevole il valore dei calciatori posto in bilancio, così determinando dei valori complessivi di apparente equilibrio finanziario, con la possibilità di acquisire calciatori di livello agonistico superiori rispetto alle proprie capacità finanziarie effettive.
A seguito di un complesso contenzioso sportivo la società Juventus F.C. è stata ritenuta responsabile di illeciti sportivi (Collegio di Garanzia dello sport, sezioni unite, decisione n. 40/2023; Corte Federale di appello presso FIGC, decisioni n. 110/2023 e n. 63/2023).
2.- L’Associazione Club Napoli Maradona e l’ente del terzo settore "CODACONS –Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori -APS", interessate all’ assegnazione dello scudetto 2018-2019 alla Società Napoli, ritenendo lo scudetto un patrimonio morale, istituzionale e giuridico dei tifosi e dei consumatori ed essendo la Società Napoli espressione dei valori del calcio nella Città di Napoli, propongono ricorso per l’accertamento della illegittimità e per il relativo annullamento della decisione della Corte Federale di Appello presso la F.I.G.C., in data 30 gennaio 2023, n. 0063.
Contestano la decisione del giudice sportivo nella parte in cui, pur avendo accertato che la Juventus ha alterato la regolarità del campionato 2018-2019, non ha disposto la sanzione della revoca dello scudetto nei confronti della Società Juventus, ovvero quantomeno le sanzioni della “retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza” (art. 8.1., lett. h, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC) o della penalizzazione di 15 punti in classifica, nonché la conseguente assegnazione dello stesso Scudetto alla Squadra giunta seconda in classifica (il Napoli per la stagione 2018-2019).
3.- Secondo le associazioni ricorrenti:
-il giudice sportivo in sede di irrogazione della sanzione disciplinare non ha applicato i principi-base dell’ordinamento sportivo e della Giustizia Sportiva mediante l’applicazione delle giuste sanzioni disciplinari, ovvero a fronte dell’ accertamento del fatto che lo scudetto era stato vinto dalla Juventus in maniera non regolare, alterando, in maniera consistente, la regolarità della intera competizione e dell’intero campionato, non ha disposto la sanzione dovuta;
- doveva essere applicata la revoca dello scudetto nei confronti della Juventus o, quantomeno la “retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza” (art. 8.1., lett.h, Codice di Giustizia Sportiva della FIGC), o la penalizzazione di 15 punti in classifica e l’assegnazione dello stesso scudetto alla squadra giunta seconda in classifica (ovvero al Napoli per la stagione 2018-2019).
4.- Le associazioni ricorrenti propongono quindi avverso la citata decisione del giudice sportivo i seguenti motivi di ricorso:
- violazione dei principi generali di eguaglianza sostanziale e di ragionevolezza (art. 3 Cost.); violazione del principio di buon andamento della attività amministrativa, costituita dalla garanzia di regolarità dei campionati sportivi (art. 97 Cost.);
- violazione del principio di regolarità delle competizioni sportive, sancito dalle seguenti norme: art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 23.1. dello Statuto del C.O.N.I.; art. 4.1. dello Statuto della FIGC; art. 19.1. dello Statuto della Lega Nazionale Professionisti di Serie A;
- violazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241;
- eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto;
- erroneità, insufficienza ed incongruità della motivazione; illogicità manifesta; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; sviamento di potere.
Deducono che l’obbligo di garantire la regolarità delle competizioni costituisce principio - cardine dell’ordinamento sportivo, in quanto espressione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza sostanziale, sanciti dall’art. 3 Cost.. Affermano che i principi di regolarità della competizione e di uguaglianza sostanziale sono stati manifestamente violati, essendo stato accertato che la Juventus ha alterato, in maniera consistente, la regolarità del Campionato 2018-2019, conseguendo in maniera illegittima la conquista del relativo Scudetto ai danni del Napoli, giunto secondo.
5.- Con atto di motivi aggiunti notificato il successivo 21 luglio 2023 i ricorrenti premettono che, “in attuazione di decisione del Collegio di Garanzia presso il CONI la Corte Federale di Appello presso la F.I.G.C., con decisione delle Sezioni Unite, 30 maggio 2023, n. 0110 – pur confermando l’intero impianto della propria precedente decisione in data 30 gennaio 2023 - ha irrogato alla Società Juventus una penalizzazione minore (10 punti) rispetto alla precedente penalizzazione, ritenendo che non vi fosse una prova adeguata che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Juventus avessero partecipato o avuto una conoscenza del sistema plusvalenze”, e quindi impugnano, “per ragioni meramente cautelative”, anche la decisione di rinvio predetta.
Le ricorrenti con i motivi aggiunti modificano le proprie conclusioni, chiedendo l’annullamento della decisione n. 110/2023 del giudice sportivo nella parte in cui non ha irrogato anche la sanzione della revoca dello scudetto nei confronti della società di calcio Juventus F.C. per il campionato 2018/2019, senza più menzionare l’alternativa della retrocessione all’ultimo posto o la penalizzazione di 15 punti.
6.- Si è costituita depositando memoria e documenti la società Juventus Footbal Club - JFC - che ritiene tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti inammissibili per difetto di legittimazione attiva e difetto di interesse, circostanza che preclude alla Associazione Club Napoli Maradona ed al Codacons di ottenere un risultato utile.
7.- Le ricorrenti hanno chiesto il rinvio del presente giudizio in attesa dell’esito della decisione che la Corte di Giustizia UE assumerà sulla questione pregiudiziale, che è stata sollevata d’ufficio da questo Tribunale nel ricorso introdotto a suo tempo dal Presidente della società Juventus FC (ordinanza di rimessione del TAR Lazio, Sezione Prima Ter, 6 giugno 2024, n. 11559).
8.- Si è costituita la Juventus Football Club S.p.A., che ha depositato memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
La causa all’udienza pubblica del 12.11.2024 è stata discussa ed è passata in decisione.
9. - Il ricorso è inammissibile.
9.1.- In via preliminare va affermato che l’istanza di rinvio proposta dalle ricorrenti non può essere accolta sia per l’assenza di ragioni eccezionali ex art. 73 c.1bis cpa, sia alla luce dei profili di rito che sono assorbenti.
Nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza.
Alle parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma le stesse non hanno anche la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice. La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su “situazioni eccezionali” (art. 73 comma 1-bis cpa: “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (…)”) che nella fattispecie non sussistono.
In secondo luogo, attesa l’inammissibilità del ricorso e l’inerenza al merito della questione pregiudiziale richiamata dalle parti ricorrenti, le stesse non trarrebbero alcuna utilità dal rinvio.
10.- Le Associazioni ricorrenti affermano di essere tutte titolari di una legittimazione e di un interesse giuridicamente rilevante al ricorso alla luce dell’oggetto sociale e degli obiettivi delle stesse, indicati nei relativi Statuti. Esse affermano di possedere: 1) legittimazione attiva, non essendo un quisque de populo rispetto alla questione relativa alla revoca dello Scudetto 2018-2019 alla Juventus ed alla sua assegnazione al Napoli; 2) interesse a ricorrere, avendo come oggetto e come obiettivo sociale quello di migliorare la qualificazione della Società Sportiva Calcio Napoli, nonché del patrimonio culturale, del prestigio e della storia della medesima Società, della sua tifoseria e della intera Città di Napoli, anche con specifico riferimento allo Scudetto 2018-2019 di cui chiedono l’assegnazione alla SSC Napoli.
10.1.- Afferma in replica la difesa della Juventus FC che le ricorrenti agiscono a tutela di un inammissibile interesse sostanziale consistente nella attribuzione di un vantaggio, rilevante sul piano patrimoniale e del prestigio nelle competizioni del calcio professionistico, alla SSC Napoli S.p.A., quale il titolo di Campione d’Italia nel campionato di calcio di serie A 2018-2019.
Tale risultato si vorrebbe conseguire con la modifica giudiziale della sanzione irrogata a JFC con i provvedimenti impugnati, che dovrebbe consistere, secondo le parti ricorrenti, nella revoca dello scudetto attribuito nella stagione 2018/2019, secondo la domanda riformulata in riduzione con i motivi aggiunti.
La ricorrente Associazione Club Napoli Maradona è stata costituita con atto del 27 marzo 2023, quindi quattro giorni prima della notifica del ricorso.
Obiettivo statutario dell’Associazione è promuovere, sostenere ed attuare, anche in sede amministrativa e giurisdizionale, oltre che civile e penale, ogni iniziativa e/o azione intesa a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, l’attribuzione dei titoli secondo i principi del merito sportivo, al fine di conseguire la più ampia qualificazione tutela della Società Sportiva Calcio Napoli e dei diritti dei tifosi, nonché del patrimonio culturale, del prestigio e della storia della medesima Società, della sua tifoseria e della intera Città di Napoli, anche ponendo in essere iniziative ed azioni amministrative e giurisdizionali dirette al conseguimento di premi o al riconoscimento di titoli sportivi, anche passati, spettanti alla Società, compreso lo scudetto 2018-2019, che si afferma essere stato illegittimamente attribuito alla Juventus.
10.2.- La società Juventus FC afferma altresì che del pari inammissibile è l’azione del Codacons, egualmente privo di legittimazione attiva e, in particolare:
- contesta l’affermazione secondo cui il Codacons sia legittimato a tutelare tutti i consumatori in riferimento al rispetto delle regole dell’ordinamento sportivo e che l’ente sia titolare di una legittimazione processuale attiva assoluta e generalizzata, in quanto ente esponenziale dei consumatori;
- ritiene che non sia possibile comprendere quale interesse collettivo dovrebbero coltivare i consumatori in quanto tali a vedere attribuito lo scudetto del campionato 2018/2019 al Napoli piuttosto che alla Juventus , né i ricorrenti indicano a quale norma dello statuto del Codacons dovrebbe ricondursi la inesistente legittimazione ad agire;
-afferma che la categoria dei tifosi non è sovrapponibile a quella dei consumatori, tanto più quando tale pretesa sovrapposizione dovrebbe condurre a generare interessi oppositivi o pretensivi nei confronti del potere amministrativo di cui sono titolari le Federazioni sportive, potere che non è, in tesi, giammai indirizzato nei confronti dei consumatori e/o degli utenti;
- rammenta che la giurisprudenza ha escluso che i tifosi del calcio debbano essere qualificati come consumatori, in quanto acquirenti dei biglietti delle partite, non essendo la fruizione delle manifestazioni sportive, per le peculiarità che caratterizzano il relativo sistema, sovrapponibile all’acquisto di beni commerciali e di consumo (Tar Lazio, I ter, 19 gennaio 2017, n. 936).
La società controinteressata JFC chiede che il ricorso ed i motivi aggiunti siano dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione attiva.
11.- Il Collegio ritiene fondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Juventus FC, peraltro rilevabili ex officio iudicis, che attengono al difetto di condizioni dell’azione in capo alle associazioni ricorrenti.
11.1.- Rileva il Tribunale che l’oggetto della domanda della Associazione di tifosi del Napoli e del Codacons è l’assegnazione al Napoli, a titolo di risarcimento del danno, del titolo di Campione d’Italia di calcio di serie A per la stagione 2018/2019.
In particolare, l’Associazione Club Napoli Maradona e il Codacons pretendono di agire in sostituzione della SSC Napoli S.p.A. per far conseguire a quest’ultima Società l’utilità di cui sopra, ovvero lo scudetto 2018/2019, e, quindi, un’utilità di stretta pertinenza della stessa.
In effetti esse non agiscono per un interesse sostanziale proprio ma per far valere in giudizio una situazione giuridica soggettiva altrui, con la conseguente violazione del principio di divieto di sostituzione processuale previsto dall’art. 81 c.p.c., applicabile al processo amministrativo anche in ragione del rinvio esterno operato dall’art. 39 comma 1 cpa.
11.2.- Ritiene altresì il Collegio che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sia fondata, mancando, in capo alle ricorrenti, una posizione di interesse qualificato, che valga a differenziarle dalla generalità dei consociati.
E’ opportuno anzitutto precisare che la circostanza per cui l’art. 9 della legge 7/8/1990, n. 241 consente la facoltà di intervento nel procedimento amministrativo di soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazione o comitati, non determina ex se la legittimazione processuale di tali soggetti esponenziali, dovendosi, in concreto, verificare, caso per caso, se sussista un interesse qualificato e differenziato rispetto a quello alla legalità dell’azione amministrativa, di cui è titolare la generalità dei cittadini (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 29/8/2002, n. 4343; Cons. Stato, Sez. III, 4/11/2003, n. 458).
Ai fini della valutazione della legittimazione ad agire di una “formazione sociale” non è sufficiente il mero scopo associativo od il suo statuto a rendere differenziato un interesse, specie allorché, come nel caso dell’Associazione Club Napoli Maradona (costituita quattro giorni prima della proposizione del ricorso), tale scopo associativo si risolva, in definitiva, nella finalità di proporre l’azione giurisdizionale, in quanto, così opinando, la costituzione ad hoc di un’associazione diverrebbe uno strumento per perseguire un’azione giurisdizionale popolare con una diversa veste.
Questo Tribunale si è espresso a suo tempo affermando che: “Quanto poi all’interesse della tifoseria di una società blasonata a livello nazionale ed internazionale a non vedersi compressi i diritti sportivi e di libertà individuale, appare ben difficile che lo stesso possa tradursi nella titolarità di una posizione qualificata, almeno con riguardo ad un procedimento di natura disciplinare, espressione di una potestà punitiva, che configura un rapporto necessariamente bilaterale, intercorrente tra ente procedente e soggetto incolpato (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 19/3/2008, n. 2774).” ( T.A.R. Lazio, Sez. III ter, n. 5492/2008).
La sentenza TAR Lazio, III ter, n. 5492/2008 è stata confermata dal Consiglio di Stato, che così si è espresso:
“…di certo non può far ravvisare la sussistenza di un interesse collettivo, di per sé tutelabile innanzi al giudice amministrativo. La legittimazione a ricorrere di un ente esponenziale in sede di giurisdizione amministrativa presuppone infatti la lesione dell’interesse collettivo perseguito dall’associazione dotata di una struttura e di una organizzazione, nonché la mancata qualificazione dell’iniziativa processuale come sostituzione processuale. Circa il primo profilo, dalla documentazione acquisita risulta che l’associazione appellante, in quanto creata ad hoc, non è dotata di alcuna struttura od organizzazione, tali da poterla far considerare un effettivo centro di riferimento di interessi diffusi. Circa il secondo profilo, rileva l’art. 81 del codice di procedura civile, espressivo di un principio generale rilevante anche per il processo amministrativo, per il quale -salvi i casi previsti dalla legge -nessuno può far valere nel processo una altrui posizione giuridica. “ (Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2011, n. 831).
12.- In secondo luogo e con riguardo specifico alla legittimazione del Codacons il Collegio rileva che non è prospettabile in capo ad esso un interesse di tipo collettivo in ordine alla tutela dei consumatori –tifosi di calcio –tifosi del Napoli, tale da assumere carattere differenziato rispetto alla generalità dei consumatori-utenti del calcio di serie A. Non depone in senso diverso l’affermazione della titolarità di un preteso e generico interesse alla legalità nello sport, peraltro in presenza di una vicenda sanzionatoria già definita nell’ordinamento sportivo con decisione di ultimo grado del giudice sportivo di legittimità.
13.- Da ultimo sempre in rito si deve rilevare che la domanda postula l’attribuzione di poteri propri della giurisdizione di merito, che dovrebbe consentire al giudicante la riforma della decisione sportiva e/o la sua modifica in termini sanzionatori sostanziali, attraverso l’esercizio di un potere che il legislatore non riconosce in questa materia a questo Tribunale.
Infatti l’art. 134 del codice del processo amministrativo non attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione anche in merito nella materia in esame, con conseguente inammissibilità della domanda di modificazione dell’entità della sanzione deliberata dalla Corte Federale d’Appello.
Al contrario, l’art. 133 c. 1, z-septies) cpa attribuisce alla giurisdizione “esclusiva” del giudice amministrativo le controversie “..comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”.
14.- In conclusione il ricorso per le considerazioni esposte è inammissibile per le ragioni anzidette.
15.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna le associazioni ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio, in favore della società Juventus FC controinteressata, che liquida nella misura di euro 8.000,00 (ottomila/00) complessivi, oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Silvia Simone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore