Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 21/TFN - SD del 30 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: omissis - Reg. Prot. omissis/TFN-SD

Massima: Anni 5 di squalifica e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, approfittando del proprio ruolo di allenatore della squadra di calcio femminile, instaurato e intrattenuto una relazione sentimentale con la calciatrice  tesserata per le stesse società nelle medesime stagioni sportive sopra indicate, allorché la stessa aveva 15 anni, e sino al compimento dei 18 anni della predetta calciatrice, relazione poi proseguita fino al dicembre 2024, nonché per aver compiuto atti sessuali, con la medesima calciatrice all’epoca minorenne, come si evince dalle indagini penali espletate…Si ricorda, per quanto occorra, che lo standard probatorio richiesto in materia di illecito disciplinare, si attesta ad un livello al di sotto dell’oltre ogni ragionevole dubbio richiesto in ambito penalistico, lì dove è infatti in gioco la libertà personale dell’individuo, alla cui restrizione può addivenirsi all’esito degli ampi poteri istruttori riconosciuti al giudice penale. Quello che invece si richiede al Giudice sportivo è uno standard probatorio attestantesi sulla ragionevole certezza della violazione contestata e, quindi, ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito (Cfr. decisione n. 99/CFA/2024-2025). Ed “il fatto contestato può essere ritenuto provato anche se il quadro probatorio sia formato dalle sole dichiarazioni della persona offesa purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità della presenza di riscontri esterni, a condizione che siano positivamente verificate la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto (CFA, Sez. I, n. 113/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 16/2022-2023). Il detto principio appare applicabile in questo diverso ordinamento, pur nella consapevolezza delle diversità oggettive tra l’accertamento della responsabilità in ambito penalistico e in quello sportivo. Da un lato, va infatti ricordato come il giudice penale sia il soggetto maggiormente attrezzato nell’acquisizione della prova (per i poteri inquisitori che caratterizzano particolarmente la fase procedimentale di competenza del Pubblico ministero) come pure nella valutazione dell’attendibilità del teste (stante anche l’apparato sanzionatorio che punisce le dichiarazioni false in ogni fase procedimentale o processuale del giudizio penale). Dall’altro lato, va pure sottolineato come lo standard probatorio del giudizio penale sia di particolare spessore, richiedendo il superamento di ogni ragionevole dubbio, rigore non necessario nel giudizio sportivo (CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024). La trasposizione del principio di valutazione della prova proveniente dalla sola persona offesa, che la giustizia sportiva ha ripreso dalla giurisprudenza penale, appare così utilizzabile, pur nella consapevolezza (più volte rimarcata, in specie facendo riferimento alla “peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo”, CFA, SS.UU., n. 126/2023-2024)) della diversità di questo giudizio. La validità di tale metro di giudizio viene qui a fondarsi sul nuovo bilanciamento che si realizza, ad un diverso livello di accertamento della realtà oggettiva, tra il minor grado di riscontro del fatto, consentito al giudice sportivo, e il minor livello di spessore probatorio richiesto da questo peculiare giudizio” (decisione n. 83/CFA/2024-2025). In punto sanzioni, alfine, come da dispositivo, il Collegio condivide la richiesta formulata dalla Procura federale, del tutto appropriata alla straordinaria gravità della condotta violativa dell’altrui dignità ed integrità, tenuto conto delle condizioni di vulnerabilità della persona offesa, sia in ragione della iniziale minore età, sia a causa della evidentemente malriposta fiducia serbata nell’operato di colui cui veniva, per il ruolo ricoperto, certamente accreditata capacità di rispetto dell’altrui personalità e dignità (art. 12, co. 1, CGS). A tale proposito, in disparte la comprovata relazione, a nulla rileva il consenso della minore ultra-sedicenne alla consumazione del rapporto, anche nella ipotesi in cui in sede penale non dovesse addivenirsi ad una pronuncia di responsabilità ed a prescindere dai motivi di un eventuale proscioglimento del prevenuto.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 13/TFN - SD del 18 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: L.S., M.B., A.C., FCD Passignano - Reg. Prot. 244/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle NOIF e dall’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per consentito e comunque non impedito al tesserato quale dirigente accompagnatore di svolgere la funzione di allenatore effettivo della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima Categoria pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico; ed altresì per avere lo stesso, consentito e comunque non impedito al tesserato quale allenatore effettivo, di omettere di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra militante nel girone B del campionato di Prima Categoria della società FCD Passignano declinandone la titolarità in favore del tesserato in qualità di dirigente accompagnatore. Per tali fatti consegue l’ammenda di € 200,00 alla società e la sanzione di mesi 2 di inibizione al dirigente accompagnatore a decorrere dall'inizio del prossimo campionato della prima squadra e quella di mesi 1 di squalifica all’allenatore a decorrere dall'inizio del prossimo campionato della prima squadra…Nel calcio dilettantistico, dove spesso le risorse sono limitate, l’allenatore, soprattutto laddove manchi un “secondo”, come nel caso di specie,  è chiamato a svolgere diverse funzioni, tecnico-tattiche, motivazionali, di gestione del gruppo e relazionali con dirigenti, tifosi ed organi di stampa. In questi contesti, pertanto, non è infrequente che il tecnico possa avvalersi, nei limiti consentiti dalle norme federali, della collaborazione di altri dirigenti o dei calciatori più rappresentativi. Come emerso dall’attività istruttoria, il … è stato tesserato per circa 15 anni quale calciatore, nonché Capitano, della FCD Passignano e, come tale, noto a tutti i calciatori. Sotto tale profilo, pur essendo comprensibile e lecito che il … sia stato richiamato dalla società per assumere un ruolo dirigenziale, così da consentire in primis all’allenatore di avvalersi nella gestione del gruppo squadra di un ex calciatore noto e rispettato da tutti, non altrettanto può dirsi dell’effettivo esercizio delle funzioni specifiche da allenatore da parte di soggetto non abilitato e non iscritto nei ruoli tecnici, che pertanto integra l’ipotesi violativa contestata. Nella fattispecie in esame non possono però non rilevare, oltre al contesto nel quale si sono svolti i fatti, sia il regolare tesseramento di un tecnico abilitato per la conduzione della squadra, sia l’effettivo esercizio da parte di quest’ultimo, pur abdicando alcune funzioni sue proprie in favore del Dirigente Accompagnatore, di tutte le attività tipiche dell’allenatore. Anche sotto tale profilo, in punto di dosimetria della sanzione, si ritiene che la condotta del …i, pur stigmatizzabile, sia connotata da minore gravità, avendo comunque svolto le precipue funzioni di allenatore della prima squadra.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 8/TFN - SD del 17 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: G.M., G.F., G.G., ASD Promano - Reg. Prot. 237/TFN-SD

Massima: A seguito di accordo ex art 127 CGS il presidente, l’allenatore ed il dirigente sono sanzionati rispettivamente con mesi 4 di inibizione, mesi 2 di squalifica e mesi 4 di inbizione per

La violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F nonché dagli artt. 31, commi 1 e 2, e 39, comma 1 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato n. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico, per aver l’allenatore partecipato alle gare del campionato di Seconda Categoria, sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico. Ammenda di € 400,00 alla società

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