Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 26/TFN - SD del 4 Agosto 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: V.T. e ASD Ecocity Futsal Genzano - Reg. Prot. 3/TFN-SD

Massima: Mesi 12 di inibizione al Vice Presidente  per la violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S per aver successivamente allo svolgimento della gara espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, degli arbitri (A.E. ….) che ebbero a dirigere l’incontro de quo, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate su di un profilo Facebook dal nick name “…” ad esso direttamente riconducibile: “Una società può spendere quando vuole, poi quando ad arbitrare ci sono questi incapaci azzera tutto ... sul 5.4 per noi fa questa cazzata atroce, una delle tante ... oggi è toccato a me domani toccherà chi sa a chi, cambiare subito questi imbecilli che non sanno fare il loro mestiere” (post accompagnato dalla pubblicazione a corredo di un breve video riproducente uno degli arbitri nell’atto di espellere dal terreno di gioco un calciatore della Ecocity Futsal Genzano per doppia ammonizione). Con la recidiva ex art. 18 CGS per aver il tesserato nella corrente stagione sportiva già subito, giusto CU N. 173/TFN del 08.05.2025 e N.186/TFN del 03.06.2025, sanzioni (per complessivi mesi 6 di inibizione) per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali e con l’aggravante ex art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare. La società è sanzionata con l’ammenda di € 400,00….E’ evidente che tali affermazioni, diffuse attraverso post pubblicati e mediante il social network Facebook, integrano la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 23 del CGS in quanto oggettivamente inopportune e offensive e tali da ledere direttamente il prestigio e la reputazione propri sia degli arbitri…sia di riflesso e in conseguenza, della intera classe arbitrale revocando in dubbio il rispetto e l’ossequio di chi rappresenta l’Istituzione federale, anche in qualità di custode e garante dell’osservanza delle regole che disciplinano l’esercizio e la pratica del giuoco del calcio. Tali dichiarazioni travalicano altresì il limite della critica consentita e della continenza verbale (cfr. CFA Sez. Un. decisione n.10/2021-2022), trattandosi di parole relative alla capacità e alla competenza professionale dei sopra indicati arbitri nonché, nonché alla lealtà sportiva e alla correttezza degli stessi nell’esercizio delle proprie funzioni e come tali rivolte, quindi, non già a sollevare una legittima critica verso l’operato altrui, quanto, piuttosto a ledere direttamente la sfera personale del destinatario delle stesse. Inoltre, dagli atti del procedimento, risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 4 del C.G.S., anche a prescindere dall’applicazione dell’art. 23 del CGS, ascrivibile al sig. … in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo. Tali comportamenti, infatti, violano l’art. 4, comma 1, del C.G.S, anche alla luce della giurisprudenza endo-federale che ha sancito il principio secondo il quale lo stesso rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire in caso di sua violazione fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma e configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo (in tale senso, ex multis, Collegio di Garanzia, decisione n. 121 del 30.12.2021; in tal senso anche CFA Sez. Un., n.67/2024-2025). È, inoltre, fatto noto che il sig. … non sia estraneo a simili accadimenti sanzionati da questo Tribunale (cfr. Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, Decisione/0247/TFNSD-2024-2025;Decisione/0247/TFNSD-2024-2025; Decisione/0247/TFNSD-2024-2025). Invero, si configura altresì l’ipotesi di recidiva ex art. 18 CGS, in quanto i fatti oggetto del presente procedimento, sebbene giudicati nella presente stagione sportiva, sono afferenti la medesima stagione sportiva durante la quale ha già subìto, giusto CU N. 173/TFN del 08.05.2025 e N.186/TFN del 03.06.2025, sanzioni (per complessivi mesi 6 di inibizione) per fatti della stessa natura costituenti violazione delle norme federali e con l’aggravante ex art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare… Quanto alle sanzione da irrogare nel caso specifico, il Collegio precisa che, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA S.U. n. 110-2022/2023 e che per tale ragione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.” In applicazione dell’anzidetto principio, sanzione congrua da comminare al sig. …., tenuto conto della recidiva (art. 18 CGS ) e dell’aggravante [art. 14, comma 1, lett. m), del C.G.S.] contestate è quella di mesi 12 (dodici) di inibizione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 23/TFN - SD del 31 Luglio 2025  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: L.G. - Reg. Prot. 7/TFN-SD

Massima: Giornate 6 di squalifica, da scontare in gare ufficiali della corrente stagione sportiva all’allenatore per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., e 37, comma 1 e 2 , del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso successivamente alla disputa della gara inviato alle ore 00.28 sulla casella di posta elettronica istituzionale e pubblica della Sezione A.I.A. di Alessandria una comunicazione avente ad oggetto: squalifiche vergognose inflitte dal sig. …, contenente affermazioni e giudizi formulati in merito, sia all’arbitro (A.E. Sig. M. …. della Sez. A.I.A. di Alessandria) che ebbe a dirigere il sopra detto incontro, sia più in generale all’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa tali da aver travalicato i limiti di quella correttezza e moderazione espressiva che la buona fede e la diligenza impongono a tutti i soggetti parte dell’Ordinamento Federale nell’esercizio del diritto di espressione e di critica, e quale segnatamente : “Buonasera, sono … allenatore della ... Oggi dopo aver letto le squalifiche inflitte ai miei giocatori dopo la partita di domenica giocata a Molare, valevole per il campionato di seconda categoria girone H, mi permetto di scrivervi perché per la seconda volta in questo campionato il Vs. sig. … ha scritto delle bugie e subiamo delle squalifiche pesanti ingiustificate e soprattutto false. Io dopo aver letto il comunicato oggi ho deciso che alla fine del campionato smetterò con il calcio. A voi non interesserà sicuramente, ma almeno non avrò più a che fare con personaggi come il sig. … Per voi è comodo passare sempre da vittime, pensando che siate infallibili, sempre nel giusto, invece tanti vs rappresentanti sono istigatori, supponenti, maleducati e falsi. E’ comoda essere depositari della verità e non avere la possibilità di un contraddittorio. I ricorsi sono solo dei mangiasoldi e sono delle perdite di tempo. Tanto la Vs è una dittatura. Sono veramente deluso. E’ una lotta coi mulino a vento ed io non sono Don Chisciotte….Ripeto questa email verrà cestinata e non servirà a nulla ma oltre a voi la inoltrerò agli organi di stampa e ai siti specializzati. Vedrò anche di contattare dei legali per vedere se fosse possibile fare qualcosa. Sicuramente sarà inutile e saranno solo soldi buttati. La vostra è una casta intoccabile…”…E’ evidente che le espressioni riportate nella e-mail dell’11 aprile 2025 da parte dell’odierno deferito travalicano il diritto di critica e di opinione, stante la palese offensività delle affermazioni nei confronti dell’arbitro e nei confronti dell’Associazione Arbitrale: “…squalifiche pesanti ingiustificate e soprattutto false …”; “ tanti vs rappresentanti sono istigatori, supponenti, maleducati e falsi…”; “la vostra è una dittatura…”. Sul punto sono oramai consolidati gli orientamenti degli Organi della Giustizia endofederale in ordine al contenuto e ai limiti del diritto di critica e di opinione nell’ordinamento sportivo che hanno sancito i canoni di comportamento la cui violazione lede i principi di lealtà, probità e correttezza (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 66 del 22.1.2020; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 121 del 30.12.2021). Appare evidente dunque, che nella fattispecie, le affermazioni assumono un contenuto lesivo dell’immagine e del decoro della classe arbitrale. Altresì è da considerare che alla luce dei consolidati orientamenti delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello, “la trasmissione a mezzo posta elettronica e/ e-mail di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio di messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di e-mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo né chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni” (Corte Federale di Appello,SS.UU n. 081 /CFA/2022-2023).

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