CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 23/05/2025 N. 4521
Pubblicato il 23/05/2025
N. 04521/2025REG.PROV.COLL.
N. 07556/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7556 del 2024, proposto da Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Erich Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n. 11425 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Stefano Fantini e udito per la parte appellante l’avvocato Viglione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-La F.I.G.C.- Federazione italiano giuoco calcio ha interposto appello nei confronti della sentenza 5 giugno 2024, n. 11425 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-ter, che ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS avverso il provvedimento in data 12 dicembre 2023 con cui la Commissione federale agenti sportivi della F.I.G.C. ha respinto la di lui istanza di iscrizione nel registro federale, sezione degli agenti sportivi.
Il sig. OMISSIS dal 1993 è stato iscritto nell’elenco speciale dei procuratori sportivi della F.I.G.C.; una volta entrato in vigore il nuovo regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori, di cui al C.U. n. 81 del 2001, ha dovuto partecipare ad un corso abilitante per mantenere l’iscrizione e lo ha frequentato con profitto (nel febbraio 2002), senza però, all’esito, iscriversi nel termine di sei mesi, come asseritamente richiesto con la nota raccomandata in data 14 marzo 2002, che lo stesso deduce peraltro di non avere mai ricevuto.
Solamente in data 24 settembre 2023 (dunque, dopo ventuno anni circa) ha presentato la richiesta di iscrizione al registro federale delle persone fisiche, ma su tale istanza è intervenuto il diniego, gravato in primo grado, motivato con riferimento alla carenza del titolo abilitante di cui all’art. 4, comma 1, lett. n), del regolamento F.I.G.C. Agenti sportivi.
2. – Con il ricorso in primo grado il sig. OMISSIS ha impugnato il provvedimento di diniego deducendone l’illegittimità, tra l’altro, per violazione degli artt. 8, comma 4, e 24, comma 2, del regolamento Agenti F.I.G.C. del 2001, dell’art. 27 dello statuto della F.I.G.C., dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, nell’assunto dell’erronea configurazione, da parte della Commissione federale, del titolo abilitativo quale fattispecie a formazione progressiva composta dall’acquisizione del titolo e poi dall’iscrizione all’albo; ciò in quanto l’acquisizione del titolo avrebbe la funzione di verificare il possesso delle conoscenze tecniche e della professionalità necessarie in capo al soggetto richiedente, mentre l’iscrizione all’albo od al registro assolverebbe alla diversa funzione di consentire l’esercizio concreto della professione.
3. - La sentenza appellata, disposta l’estromissione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché disattesa l’eccezione di inammissibilità per mancato esaurimento dei gradi di giustizia sportiva, sul presupposto che la cd. “pregiudiziale sportiva” riguarderebbe solo i soggetti sottoposti alle regole dell’ordinamento sportivo, tale non essendo invece la condizione degli agenti sportivi in generale (in quanto liberi professionisti non affiliati, né legati da alcun rapporto associativo o di altra natura alla Federazione, tanto meno il sig. OMISSIS, il quale neppure era persona iscritta nel registro federale degli agenti sportivi), ha accolto il ricorso, nell’assunto che non fosse stata raggiunta la prova dell’effettivo ricevimento, da parte dell’appellato, della raccomandata A.R. del 14 marzo 2022 e che non fosse comunque condivisibile la tesi difensiva della F.I.G.C. secondo cui la fattispecie controversa fosse a formazione progressiva, avendo natura diversa il titolo abilitativo e la decadenza dal diritto all’iscrizione.
4.- Con il ricorso in appello la F.I.G.C. ha censurato la sentenza di prime cure, deducendo in primis l’inammissibilità del ricorso di primo grado, per essere stato lo stesso proposto in violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva” e, dunque, senza avere previamente esperito i rimedi interni all’ordinamento sportivo. Nel merito contestava comunque la fondatezza del gravame.
5. - Si è costituito in resistenza il sig. OMISSIS puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
6. - All’udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo di appello viene dedotta l’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, eccepita dalla F.I.G.C. per violazione della c.d. “pregiudiziale sportiva” di cui all’art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, che prevede la possibilità di ricorrere al giudice statale solamente dopo avere esperito tutti i gradi di giustizia sportiva.
Allega l’appellante, in particolare, che per le materie non riservate all’ordinamento sportivo (questioni tecniche e disciplinari), la pregiudiziale opera nel senso che debbano essere espletati tutti i gradi di giustizia federale (nell’ambito della singola federazione di appartenenza) e poi presso il C.O.N.I. (in particolare, presso il Collegio di garanzia dello sport), potendo l’interessato solamente all’esito di tale iter “interno” adire il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Aggiunge la F.I.G.C., in critica della sentenza, che la “pregiudiziale sportiva” può avere una valenza sia soggettiva (riferita cioè ai soggetti dell’ordinamento sportivo) che oggettiva (riferita cioè agli atti adottati dai soggetti dell’ordinamento sportivo), laddove la sentenza impugnata riconosce esclusivamente la prima ipotesi, sul presupposto che possa operare esclusivamente per i soggetti sottoposti alle regole dell’ordinamento sportivo (non valendo pertanto per gli agenti di calcio, né per l’associazione che li rappresenta, trattandosi di liberi professionisti non affiliati né legati da alcun rapporto associativo o di altra natura alla F.I.G.C.).
Nel caso qui in esame, inoltre, sempre il primo giudice aveva statuito che la clausola compromissoria non potesse in alcun modo operare nei confronti del sig. OMISSIS, non essendo ancora questi iscritto nel registro federale degli agenti sportivi.
Deduce invece l’appellante che, essendo il provvedimento impugnato (al quale solo occorre guardare) un atto adottato da un soggetto dell’ordinamento sportivo (nella specie, la Commissione federale degli agenti sportivi della F.I.G.C.), opererebbe comunque il vincolo della “pregiudiziale sportiva” oggettiva, come sarebbe dato evincere dal già citato art. 3 del d.l. n. 220 del 2003.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata correla l’operatività della “pregiudiziale sportiva” esclusivamente alla presenza di soggetti sottoposti alle regole dell’ordinamento sportivo, richiamando allo scopo l’art. 30 dello statuto della F.I.G.C., di conseguenza escludendone l’operatività nei confronti degli agenti di calcio e dell’associazione che li rappresenta, in quanto soggetti non affiliati, né legati da alcun rapporto associativo o di altra natura alla federazione.
A ciò aggiungasi, nel caso di specie (come in precedenza ricordato), che il ricorrente in primo grado neppure era persona iscritta nel registro federale degli agenti sportivi.
Al fine di meglio delineare la questione controversa, è opportuno considerare che se l’agente di calciatori non è un tesserato della F.I.G.C. (nell’ambito della quale svolge la propria attività), è pur sempre assoggettato al potere gerarchico e disciplinare di questa (in particolare, della Commissione federale agenti sportivi), come si desume dal regolamento di cui al comunicato ufficiale n. 81 pubblicato in data 22 novembre 2001 e, più esplicitamente, dall’art. 15, comma 5, del regolamento vigente del 2022. Fonte di tale obbligo è inoltre la domanda di iscrizione, con la quale l’agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell’ordinamento statale e di quello sportivo, le norme statutarie, i regolamenti federali e del CONI, oltre che degli organismi sopranazionali (art. 5, comma 6).
Deve dunque ritenersi che, mentre per gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo la soggezione alle norme interne della Federazione trae origine dal tesseramento, per gli agenti essa è conseguenza della dichiarazione predetta, che ne sancisce l’obbligo di rispettare le norme federali. Sotto tale profilo, dunque, l’agente di calciatori è tenuto ad assoggettarsi alle regole dell’ordinamento, pur non essendone parte.
Si può dunque parlare di una soggettività riflessa, che estende all’agente di calciatori gli obblighi propri dei tesserati.
Tale considerazione costituisce il presupposto per meglio comprendere l’operatività della pregiudizialità oggettiva, la quale sussiste in relazione al provvedimento impugnato (nella specie, il diniego della richiesta di iscrizione al registro federale, sezione agenti sportivi), adottato dalla Commissione federale agenti sportivi in data 12 dicembre 2023 in ragione dell’applicazione di norme dell’ordinamento sportivo.
Diversamente opinando, non sarebbe in tali casi consentito il sindacato, da parte degli organi di giustizia sportiva (endofederali ed esofederali), della norma sportiva secondo quella che è la caratterizzazione propria della pregiudiziale sportiva, alla cui stregua fino a quando non risulti il previo esaurimento di tutti i gradi del relativo procedimento, le questioni sottese al giudizio hanno ancora un rilievo meramente interno alla giustizia sportiva che condiziona il ricorso alla giustizia statale, secondo uno schema che riconduce il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa a un modello progressivo a giurisdizione condizionata, subordinandolo all’esperimento dei successivi livelli giustiziali (ex multis, Cons. Stato, V, 5 dicembre 2022, n. 10606).
Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, va ricordato che la giurisprudenza ha riconosciuto la pregiudiziale sportiva anche con riguardo alle sole norme sportive, ed in particolare con riguardo alle norme NOIF (norme organizzative interne della F.I.G.C.), nella considerazione che l’applicazione di una norma generale ad un caso concreto è espressione di un ragionamento deduttivo, che deve essere svolto prima dagli organi della giustizia sportiva e, solo in seconda battuta, dal giudice statale (Cons. Stato, V, 2 ottobre 2023, n. 8612).
Non potrebbe per contro assumersi che, nello specifico della fattispecie dedotta in giudizio, non venga in rilievo una norma dell’ordinamento sportivo, ma solo la disciplina transitoria statale di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 37 del 2021 (che fa «salva la validità dei titoli abilitativi all’esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell’articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi»), in quanto, come del resto riconosciuto dallo stesso appellato nei propri atti difensivi, è nella disciplina federale che si rinviene il regime della validità del titolo abilitativo, del cui possesso o meno in questa sede si controverte, rilevando (detto titolo) tra i requisiti soggettivi per l’iscrizione al registro federale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. n), del regolamento agenti sportivi del 2022.
Allo stesso modo, non può indurre a diversa soluzione la mancata indicazione, nel diniego impugnato, dell’autorità cui proporre ricorso endofederale, profilo non trattato neppure dalla Federazione nell’atto di appello, atteso che – per regola generale – va comunque riconosciuto come giudice sportivo competente in via residuale (vale a dire, in assenza di una specifica disciplina dell’impugnazione) il Tribunale federale, a mente di quanto previsto dall’art. 79 del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C., nonché all’art. 30 del codice di giustizia sportiva del C.O.N.I.
2. - Alla stregua di quanto precede, l’appello va accolto, con conseguente declaratoria – in riforma della sentenza di primo grado – dell’inammissibilità del ricorso di primo grado, per mancato rispetto della pregiudiziale sportiva.
La novità della questione esaminata giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere