T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 02/05/2025 N. 8570

N. 08570/2025 REG.PROV.COLL.

N. 07910/2021 REG.RIC.           

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7910 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Carpi F.C. 1909 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Filippo Giuggioli in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Comune di Carpi in persona del Sindaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Sperduti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Unione Sportiva Dilettantistica Athletic Carpi 2021, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Vezzani, Matteo Sperduti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano,

- di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022,

nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a.;

Per quanto riguarda il primo atto per motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

- di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022;

- della decisione n. 58 prot. n. 01072/2021 del 26 luglio 2021 (depositata il 30 luglio 2021) della Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la quale ha respinto il ricorso promosso da Carpi FC 1909 S.r.l.;

- del comunicato ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con il quale sono stati approvati il “Sistema Licenze Nazionali s.s. 2021/2022” ed il "Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico" con previsione di una serie di adempimenti, da assolvere entro il termine perentorio del 28 giugno 2021;

- del Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico;

- di ogni atto presupposto, connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a.;

Per quanto riguarda il secondo atto per motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano; nonché di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022; e per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a.

- della decisione n. 58 prot. n. 01072/2021 del 26 luglio 2021 (depositata il 30 luglio 2021) della Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la quale ha respinto il ricorso promosso da Carpi FC 1909 S.r.l.;

- del comunicato ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con il quale sono stati approvati il “Sistema Licenze Nazionali s.s. 2021/2022” ed il "Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico" con previsione di una serie di adempimenti, da assolvere entro il termine perentorio del 28 giugno 2021; del Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico di ogni atto presupposto, connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto.

- dell'art. 52 delle NOIF della FIGC, nonchè di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

- del provvedimento con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato avvio alla procedura per il riconoscimento alla città di Carpi del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato italiano di Calcio di Serie D, in applicazione dell'art. 52, comma 10, delle NOIF della FIGC;

- nonchè di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

- per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati;

Per quanto riguarda il terzo atto per motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, recante il dispositivo di esclusione del Carpi dal Campionato di serie C;

- nonché di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022;

e per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I., della F.I.G.C., del Comune di Carpi e dell’Unione Sportiva Dilettantistica Athletic Carpi 2021;

Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- in vista dell’udienza del 22.4.2025 il C.O.N.I. ha depositato in atti 31.3.2025 la sentenza con cui, nelle more del giudizio, il Tribunale di Modena, sez. fallimentare, in data 19.1.2022 ha dichiarato il fallimento della ricorrente Carpi F.C. 1909 srl;

- che ai sensi dell’art. 43 co. 3 del R.D. n. 267/1942 la dichiarazione di fallimento determina l’automatica interruzione del processo;

- pertanto, il giudizio deve essere interrotto, ai sensi dell’art. 79 c.p.a., salva la sua prosecuzione o riassunzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 c.p.a. da parte di chi sia legittimato nel rispetto dei termini di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara l’interruzione del processo, che potrà essere proseguito o riassunto nei termini di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

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