T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 20/02/2025 N. 3873

N. 03873/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01223/2025 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2025, proposto da -OMISSIS-i e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Alabiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Celani, Andrea Fioretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Pallacanestro, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Maria Angela Vaccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Genzano n. 28;

per la sospensione

dell’efficacia n. 57/2024 Prot. n. 00878/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport, quarta sezione, che ha respinto il ricorso dei Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- inoltrato tempestivamente per l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIP di cui al Comunicato Ufficiale n. 323 del 15/01/24, in parziale accoglimento del reclamo proposto congiuntamente dagli odierni ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale della FIP, di cui al C.U. n. 45 del 20/07/2023 - di condanna del tesserato -OMISSIS- alla inibizione per anni tre, e la tesserata -OMISSIS- alla inibizione di anni due, da scontare nella corrente stagione sportiva;

per la condanna del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI e della Federazione Italiana Pallacanestro, in solido o alternativamente, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ed anche morali, da liquidarsi secondo giustizia, in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), o nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Pallacanestro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato il 28 dicembre 2024 e depositato il 24 gennaio 2025 i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato dinanzi a questo Tribunale la decisione n. 57/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport, con richiesta di risarcimento del danno, previa sospensione dell’efficacia.

2. Con la gravata decisione il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- per l’annullamento della decisione n. 2 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (“FIP”), con la quale, con riferimento alla posizione del Sig. -OMISSIS-, in parziale accoglimento del reclamo da questi presentato avverso il provvedimento del Tribunale Federale n. 4 della FIP di cui alla C.U n. 45 del 20/07/2023, è stata rideterminata la sanzione irrogata in primo grado ad anni tre di inibizione, fino al 20 luglio 2026, nonché, con riferimento alla posizione della sig. -OMISSIS-, è stato rigettato il reclamo, con contestuale conferma della citata decisione di primo grado, di cui al CU n. 45 del 20 luglio 2023, che ha applicato, nei suoi confronti, il provvedimento di inibizione per anni due, fino al 20 luglio 2025.

3. I fatti di causa possono essere sinteticamente descritti come segue:

- il sig. -OMISSIS-, in qualità di allenatore della società Stella Azzurra Srl, è stato deferito dalla Procura Federale FIP per la violazione degli artt. 2 e 44 RG, nonché degli artt. 2.2, 2.4, 2.6 e 2.7 del Codice Etico FIP, per aver contattato e fatto tesserare per la Stella Azzurra, nella consapevolezza delle vicende giudiziarie per abusi sessuali su minori, il sig. -OMISSIS-, lasciando che lo stesso risiedesse stabilmente presso la foresteria della predetta società, presso la quale risiedevano stabilmente giovani giocatori della squadra di pallacanestro, e per aver, una volta appresa l'esistenza di nuove indagini a carico del -OMISSIS- per lo stesso genere di reati, posto in essere condotte e comportamenti commissivi tali da non far emergere la gravità delle notizie apprese e per non aver disposto l’allontanamento del -OMISSIS-;

- la sig.ra -OMISSIS-, moglie del sig. -OMISSIS-, in qualità di Presidente della Stella Azzurra Roma Nord, è stata deferita dalla Procura Federale per la violazione degli artt. 2 e 44 RG nonché degli artt. 2.2, 2.4, 2.6 e 2.7 del Codice Etico FIP, per aver tesserato il sig. -OMISSIS- per la USD Stella Azzurra Roma Nord, senza provvedere all'acquisizione del certificato penale previsto dalla normativa, consentendogli di risiedere stabilmente presso la foresteria della predetta società; per essersi, una volta appresa l'esistenza di nuove indagini a carico del -OMISSIS- per lo stesso genere di reati, attivata con uno degli atleti minorenni (poi risultato vittima di abusi da parte del -OMISSIS-), in occasione della sua audizione presso la PG, rammentandogli di tenere in considerazioni il buon nome della società e, successivamente, per non aver assunto nei confronti del -OMISSIS- alcun provvedimento di allontanamento;

- con sentenza n. 45/2023 del 20 luglio 2023, pubblicata il 18 ottobre 2023 il Tribunale Federale ha applicato al sig. -OMISSIS- l’inibizione per anni quattro, ovvero fino al 20 luglio 2027, ex artt. 2 e 44 RG, artt. 2.2, 2.4 e 2.6 e 2.7 del Codice Etico FIP, con l'aggravante degli art. 21 comma 5 e 22 RG; con la medesima sentenza, il Tribunale ha applicato alla sig.ra -OMISSIS- l’inibizione per anni due, ovvero fino al 20 luglio 2025, ex artt. 2 e 44 RG, artt. 2.2, 2.4 e 2.6 e 2.7 del Codice Etico FIP. Avverso tale decisione il sig. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS- hanno presentato reclamo ex art. 116, n. 2, RG;

- con decisione come da comunicato n. 323 del 15 gennaio 2024, la Corte Federale d’Appello FIP ha ridotto la sanzione irrogata al sig. -OMISSIS- a tre anni di inibizione, confermando invece l’inibizione per anni due della sig.ra -OMISSIS-;

- avverso la decisione della Corte d’Appello FIP i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, respinto con la gravata decisione n. 57/2024.

4. Con il ricorso all’esame del Collegio i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno quindi chiesto la “sospensione della esecutività del provvedimento impugnato” e di “1) accertare, nei limiti dell’interesse e per le ragioni tutte del presente atto, l’illegittimità della decisione n. 57/2024; 2) per l’effetto condannare il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI e la Federazione Italiana Pallacanestro, in solido o alternativamente, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ed anche morali, da liquidarsi secondo giustizia, in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), o nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia; 3) condannare, inoltre, le controparti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.

5. Si sono costituiti in giudizio il CONI e la FIP, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda risarcitoria ivi formulata perché infondati.

In particolare, con memoria depositata in data 6 febbraio 2025 il CONI ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito.

6. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal CONI. Vale osservare in proposito che l'art. 119, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. stabilisce che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: … g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive”. Per dette controversie è, dunque, previsto il dimezzamento di tutti i termini processuali (incluso il deposito), salvo per la notifica del ricorso.

Dispone poi l’art. 32 cod. proc. amm. che nei giudizi amministrativi di contenuto misto — impugnatorio e di accertamento e condanna — allorché sia proposta domanda di annullamento di provvedimenti ricadenti nella disciplina dell’art. 119 cod. proc. amm. e conseguenziale domanda di risarcimento del danno, deve trovare applicazione - per il principio di prevalenza del rito speciale - il rito abbreviato ex artt. 119 cod. proc. amm.; la razionalità della disposizione consiste nell'attrazione dell'intero giudizio alla sfera applicativa del rito (speciale) abbreviato allorché la domanda risarcitoria non sia autonoma, ma strettamente dipendente dalla domanda di annullamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenze n. 2937/2024, n. 760/2023 e n. 3756/2019).

8. Ebbene, l’azione proposta dagli odierni ricorrenti è espressamente volta alla sospensione in via cautelare della decisione n. 57/2024 del Collegio di Garanzia, unitamente al risarcimento dei danni conseguenti. La domanda di sospensione in via cautelare rientra in un giudizio di tipo caducatorio.

Trattandosi, quindi, di gravame di contenuto misto (caducatorio e risarcitorio), trova applicazione il rito speciale ex art. 119 cod. proc. amm., con il correlativo dimidiamento dei termini come sopra rappresentati. In particolare, nel caso di specie, operano i termini dimidiati previsti dall’art. 119, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di materia (provvedimenti del CONI e delle Federazioni sportive) assoggettata al rito abbreviato previsto dalla norma da ultimo citata.

9. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato il deposito del gravame perfezionato in data 24 gennaio 2025, vale a dire oltre il termine decadenziale dimidiato di quindici giorni di cui all' art. 119, comma 2, cod. proc. amm., decorrente dal 28 dicembre 2024, data di notifica del ricorso.

10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività del suo deposito.

11. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore rispettivamente del CONI e della FIP, che liquida in euro 1.000 (mille/00) per ognuna delle parti resistenti, oltre oneri e accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore rispettivamente del CONI e della FIP, che liquida in euro 1.000 (mille/00) per ognuna delle parti resistenti, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente

Silvia Simone, Referendario, Estensore

Francesco Vergine, Referendario

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