CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TERZA, ORDINANZA del 18/03/2025 n. 7229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI

– OMISSIS –

 

 

 

 

 

 

ORDINANZA

 

sul ricorso iscritto al n. 13063/2023 R.G. proposto da:

 

OMISSIS, domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. GRIMALDI ERICH (GRMRCH74T20F839J) per procura speciale                    allegata                    al                    ricorso;

-ricorrente-

 

contro

 

SSC NAPOLI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, via P. Della Valle n. 4, presso lo studio dellAvv. TUCCILLO LUIGI (TCCLGU65B26F839W), che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. DE SANCTIS LORENZO (DSNLNZ47H04H501H) e CIPRIANI   MARINELLI   FRANCESCO   (CPRFNC76M29F839L)   per

procura          speciale          allegata          al          controricorso;

 

-controricorrente-

 

 

 

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli nord n. 3075/2023, depositata il 22/03/2023.


Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA.

 

 

FATTI DI CAUSA

 

OMISSIS citò, dinanzi al Giudice di pace di Barra, la Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a. (d’ora innanzi, SSCN o semplicemente “il Napoli), per far valere l’inesatto adempimento del contratto di abbonamento valevole per assistere alle partite casalinghe della squadra partenopea della stagione 2016/2017 nella tribuna “Posillipo”, con conseguente condanna della società al risarcimento del danno (ovvero, in via subordinata, alla restituzione dell’indebito arricchimento) corrispondente alla differenza tra il corrispettivo versato per l’acquisto del suddetto abbonamento (1.510,00) e la somma del costo dei singoli biglietti per le diciannove partite casalinghe (che, all’esito del ribasso deciso dalla società, rispetto agli importi pubblicizzati prima dell’inizio della stagione, era finita per ammontare complessivamente ad € 975,00).

Il giudice di primo grado accolse la domanda dell’attore, dichiarando l’inadempimento contrattuale della SSCN e condannandola a un risarcimento del danno di € 535,00.

La sentenza venne, poi, riformata, in sede d’appello, dal Tribunale di Napoli il quale, richiamando il proprio precedente rappresentato dalla sentenza n. 1576/2023, osservò che “il contratto di abbonamento non prevede (…) un diritto economico in ordine ad un pagamento ad un prezzo inferiore rispetto all’acquisto del singolo biglietto per ogni partita; allabbonato sono garantiti altri vantaggi, quali l’accesso allo stadio e il posto a sedere per tutte le partite di campionato, oltre ai vantaggi tipici dellabbonamento di non dovere acquistare il biglietto e quindi la certezza di assistere alla partita non correndo i rischi dell’esaurito” (pag. 8 e s. della sentenza impugnata). Del resto – proseguiva il Tribunale campano - la fissazione del prezzo del biglietto delle singole partite risponde a


logiche imprenditoriali di massimizzazione del profitto, ben note al pubblico.

OMISSIS ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre

 

motivi.

 

La SSCN resiste con controricorso.

 

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

  1. Con il primo motivo di ricorso il OMISSIS deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, intrinsecamente contraddittoria e comunque al di sotto del c.d. “minimo costituzionale, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 4”. Il Tribunale di Napoli avrebbe omesso, infatti, di “motivare in ordine alla violazione degli artt. 1375 c.c. e 1440 c.c.(pag. 11 del ricorso per cassazione), non considerando le argomentazioni svolte, in fattispecie analoga, dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 349 del 7/2/2023, secondo cui tra gli interessi del tifoso, rilevanti nellambito del contratto di abbonamento in discorso, non può non annoverarsi anche quello a conseguire un risparmio di spesa rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.
  2. Con il secondo  motivo  censura  la  sentenza  impugnata  per

 

omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Deduce, in particolare, il ricorrente che l’omessa considerazione delle circostanze relative ai termini in cui era stata pubblicizzata la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016/2017, al prezzo del biglietto della categoria di posto corrispondente all’abbonamento del OMISSIS per la prima giornata di campionato (€ 90,00) e al risparmio di spesa conseguito dagli abbonati nelle stagioni precedenti ha indotto il giudice di seconde cure ad obliterare la necessaria valorizzazione del legittimo affidamento maturato dall’odierno ricorrente, la cui frustrazione, da parte della


SSCN, avrebbe integrato una patente violazione del principio di buona fede.

  1. Con il terzo motivo -rubricato “violazione o falsa  applicazione

 

degli artt. 1375, 1440  e 1458 c.c. in relazione alla facoltà di intervento correttivo del giudice adito in applicazione dei principi di cui all’art. 1384 c.c., in violazione dell’art. 3, comma II, Cost. e dell’art. 2 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.- il ricorrente csi duole che il giudice di merito non abbia utilizzato – come avrebbe dovuto – il proprio potere correttivo dello squilibrio del sinallagma contrattuale, pur al cospetto di un contegno doloso della SSCN, la quale aveva improvvisamente abbassato il prezzo dei biglietti in totale spregio dellinteresse di altri contraenti, quelli, appunto, che avevano acquistato gli abbonamenti, nella ovvia convinzione che il costo dei singoli biglietti fosse, in ogni caso, più oneroso” (pag. 22 del ricorso per cassazione).

  1. I motivi sono inammissibili.

 

Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al 1° motivo, che la motivazione della sentenza impugnata si pone senz’altro al di sopra del c.d. minimo costituzionale (v. Cass., S.U., n. 8053/2014, nonché, di recente, Cass., n. 27091/2024; Cass., n. 23710/2024; Cass., n. 5962/2024), fondandosi sulla ratio decidendi dell’estraneità, alla causa concreta del contratto di abbonamento de quo, di un vantaggio economico rispetto al prezzo delle singole partite. Il giudice di merito ha ritenuto, infatti, che il sinallagma di tale contratto si fondasse sul conferimento all’abbonato di una serie di altri vantaggi, la cui sussistenza ne giustifica la meritevolezza, al di là del(l’eventualmente compresente) vantaggio economico. L’assenza di risparmio di spesa non dà luogo, pertanto, a un inadempimento (o inesatto adempimento) contrattuale, e conseguentemente non dà diritto al risarcimento del danno in favore del consumatore-abbonato. A fronte di ciò, è evidente come le censure veicolate dal motivo in


esame mirino, in realtà, a sollecitare una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella operata dal giudice di merito, che è preclusa in sede di legittimità (v. Cass., n. 25201/2023; Cass., n. 5105/2023; Cass., n. 8699/2022; Cass., n. 36343/2021).

La pronuncia impugnata è immune da censure anche sotto il profilo del richiamo, nella motivazione, delle argomentazioni svolte dal precedente di cui alla sentenza del medesimo Tribunale n. 1576/2023, atteso che l’espressione “precedenti conformi”, contenuta nell’art. 118 disp. att. c.p.c., non va intesa in maniera restrittiva e, quindi, solo rispetto ai precedenti di legittimità, “ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (v. Cass., n. 25750/2024; Cass., n. 23465/2024; Cass., n. 8997/2024).

La motivazione per relationem si sottrae al sindacato di legittimità

 

quando resta autosufficiente, ossia quando riproduce i contenuti mutuati e li rende “oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica” (v. Cass., n. 29044/2024; Cass., n. 27904/2024; Cass., n. 27718/2024; principio massimato in Cass., n. 14877/2020).

Ne consegue che il vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell’art.

 

360, comma 1, n. 4, c.p.c., si configura solo quando il giudice di merito si sia limitato ad indicare la fonte di riferimento, e non sia quindi possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Ipotesi non ricorrente invero nella specie.

 

Il Tribunale di Napoli ha esaustivamente enunciato le ragioni della propria adesione al richiamato precedente, calandole nella fattispecie sottoposta al suo esame, attraverso una esposizione chiara e comprensibile degli argomenti logici che sostengono il suo


giudizio conclusivo (si vedano le pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

  1. Con particolare riferimento al  secondo motivdi ricorso  va

 

osservato che il “fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti” ex art. 360, n. 5, c.p.c., è integrato da “un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti” (Cass., n. 28832/2024; Cass., n. 27655/2024; Cass., n. 26132/2024; Cass., n. 25171/2024; Cass., n. 24060/2024; Cass., n. 1704/2024).

Orbene, nella specie, in relazione a circostanze di fatto neppure contestate (che evidenziano una spesa maggiore, per gli abbonati, rispetto agli acquirenti dei singoli biglietti di tutte le partite casalinghe), quello che il ricorrente in realtà censura è l’asseritamente erronea valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito (a pag. 17 del ricorso si afferma, infatti, che “tali circostanze rappresent[a]no la prova inconfutabile del  legittimo affidamento che il ricorrente poneva nel vantaggio economico derivante dall’acquisto dell’abbonamento”), ma ”l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(Cass., n. 17005/2024).

  1. Quanto al terzo motivo deve porsi in rilievo che nel denunciare il vizio di cui all’art. 360, 1° comma n. 3, c.p.c. in relazione a norme espressive di principi generali dell’ordinamento, senza spiegare invero in che modo essi siano stati asseritamente violati dal giudice di merito, il ricorrente finisce ancora una volta per censurare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale però fuoriesce dall’ambito interpretativo, impingendo nella tipica valutazione del giudice di

merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass., n. 29657/2024; Cass., n. 26147/2024; Cass., n. 22103/2024; Cass., n. 18036/2024).

Anche tale motivo si risolve allora, in definitiva, in un’inammissibile

 

richiesta di rivisitazione del merito, attraverso la rilettura degli atti e la proposizione di una interpretazione degli artt. 1375, 1384, 1440, 1458 c.c., nonché dell’art. 2 Cost., in un senso, invocato dal ricorrente, diverso da quello preferito dal giudice dappello la cui valutazione si rivela però, anche per tutte le ragioni esposte, scevra da vizi.

  1. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 900,00, di cui € 700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dellulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

 

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it