CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – ORDINANZA N. 6013/2018 DEL 14/03/2019

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CIVILE NONA (EX QUARTA A)

- Ordinanza di inammissibilità dellappello -

 

-Art. 348 bis c.p.c -

 

La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, ex Quarta, A, in persona dei seguenti magistrati:

dott. Eugenio Forgillo                         Presidente

 

dott. Pasquale Maria Cristiano            Consigliere dott.ssa Natalia Ceccarelli                                                           Consigliere rel. est.

all’esito dell’udienza di cui all’art.  350 cod. proc. civ. del  5.3.2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6013/2018 Ruolo Gen., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 9525 del 5.11.2018 del Tribunale di Napoli, riservata in decisione ai sensi dellar. 348 bis cod. proc. civ.

tra


OMISSIS

e

OMISSIS

 


 

 

Letti gli atti del procedimento in epigrafe, avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda con la quale


Parte_1


- assumendo di avere espletato attività professionale di agente sportivo per


conto del CP_


giusta contratto del 4.11.2013, scadente il 3.11.2015, e di aver ricevuto dal


 

proprio cliente comunicazione di revoca del mandato/recesso anticipato senza giusta causa


in data 8.10.2014 - aveva chiesto condannarsi il CP_


al risarcimento del danno per l’effetto


 

patito, sub specie di mancato guadagno, da determinarsi in misura pari al 5% del compenso


lordo dei contratti di prestazione sportiva stipulati dal CP_

 

prima della naturale scadenza contrattuale;


successivamente al recesso e


 

rilevato che l’appellato si è costituito tempestivamente in giudizio, resistendo al gravame, eccependone l’inammissibilità, e, nel merito, l’infondatezza;

sentite le parti;

 

ritenuta non sussistente una ragionevole probabilità di accoglimento della impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 348 bis cod. proc. civ., giacché:

è pacifica l’inquadrabilità del rapporto contrattuale per cui è lite nello schema della prestazione d’opera professionale (art. 2229 c.c.) (cfr. sentenza Tar Lazio 33427/2010, citata nell’atto di gravame);

l’art. 2237 cod. civ. - nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dallart. 2227 cod. civ. per il contratto d’opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo; tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dal cit. art. 2227 cod. civ.)  per il mancato guadagno, salvo diversa pattuizione contrattuale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14702 del 25/06/2007);

Ed invero, l'art. 2230 cod. civ., relativo alla prestazione d'opera intellettuale, stabilisce che il relativo contratto è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Pertanto, poiché la disciplina del recesso unilaterale dal contratto dettata dall'art. 2237 cod. cit. non è compatibile con quella dettata dall'art. 2227 per il contratto d'opera in generale (stabilendo il primo che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche il mancato guadagno, come previsto dal secondo), ne deriva che la norma speciale (art. 2237) prevale sulla seconda (art. 2227), di carattere generale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale (Sez. 2, Sentenza n. 3062 del 04/03/2002);

nella specie, il contratto sottoscritto dalle parti non prevede il pagamento di alcuna penale in caso di revoca del mandato senza giusta causa da parte del calciatore;

né l’appellante ha provato e/o chiesto di provare di aver subito un danno ulteriore e diverso “rispetto alle competenze maturate per lultimo contratto negoziato dall’agente, somme già corrisposte” (così in sentenza);

né, in senso contrario, rileva l’orientamento giurisprudenziale invocato dall’appellante, secondo il quale il recesso ingiustificato dal contratto di una delle parti giustifica (sempre) la condanna generica di questa al risarcimento del danno, indipendentemente dal concreto accertamento di uno specifico pregiudizio patrimoniale, posto che l'anticipato scioglimento del rapporto è, di per sé, un evento potenzialmente generatore di danno (Cass. 9996/2004), mal conciliandosi tale orientamento con il dato sistematico sopra evidenziato e con il preponderante carattere fiduciario del rapporto;

ritenuto pertanto che va dichiarata l’inammissibilità dell’appello e che l’appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado, liquidate in dispositivo conformemente ai parametri di cui al d.m. 55/2014, calcolati ai valori minimi;

che sussistono i presupposti di cui all’art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002,   come

 

modificato dalla L. 228/2012, a carico dell’appellante soccombente in ordine al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014);


 

 

dichiara inammissibile l’appello;


P.Q.M.


 

condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di parte appellata, liquidate in euro 2.812,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;

dà atto della sussistenza, a carico dell’appellante, dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Napoli 14/03/2019

 

Il Presidente Eugenio FORGILLO

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