TRIBUNALE DI BOLOGNA – ORDINANZA N. 561/2023 DEL 26/05/2023

 

 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

 

TERZA SEZIONE CIVILE

 

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 561/2023 promosso da:


 

OMISSIS

 

Il Giudice dott. Carolina Gentili,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 09/05/2023, ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

 

con ricorso ex art.14 D.lgs. 150/2011, depositato in data 17/01/2023, gli Avv.ti


 

 

 

 

 

 

 

Parte_2           e

Parte_1


domandavano  il  pagamento  dei  compensi  professionali  nei  confronti  di


[...]

CP_2


,  per  l'attività  espletata  di  consulenza  e  predisposizione  di  un  ricorso  di

impugnazione, avanti al TAR Emilia-Romagna, avverso un provvedimento di esclusione ad un

procedimento amministrativo.

 

I ricorrenti esponevano, in particolare, che:

 

  • la Società in questione si era rivolta al loro studio, dal momento che intendeva impugnare la determinazione del responsabile del servizio segreteria (prot. E arch. n. 279 del 27 maggio 2022), avente ad oggetto: “prestazioni di R.P.D. (responsabile della protezione) di cui agli artt. 37- 38-39

del Regolamento europeo n. 2016/679 per l’


Organizzazione_1


, la fondazione


scuola  di  musica  


Org_2


ed  i  comuni  di


Parte_3


,  San  Felice  sul  Panaro,


Parte_4


sulla secchia,


Pt_5    ,


Pt_6    ,


Parte_7      ,


Parte_8


e      Parte_9


– biennio


2022-23. Revoca dell’affidamento disposto con determinazione n. 164/2022 e contestuale nuovo


affidamento a favore della società


Org_3


; si trattava del provvedimento di esclusione


della Società


Controparte_1


, ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. F-bis) D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii, dal


verbale RUP del 23 maggio 2022, conosciuto in data 27 maggio 2022;

 

  • nonostante i tempi ristretti, essi avevano accettato il mandato con relativa procura alle liti (vedi doc. 2 ricorrente) e, dopo un incontro iniziale presso lo studio in data 01/06/2022, avevano proceduto alla notificazione del ricorso (vedi doc. 1 ricorrente);
  • in seguito, si susseguivano varie comunicazioni tra le due parti (vedi doc. 3 ricorrente) ma, dopo

detta fase iniziale, da


Controparte_1


non era mai pervenuto il benestare all'iscrizione al ruolo


del ricorso, non avendo mai la cliente risposto alle richieste in tal senso inviate.


La società resistente non effettuava alcun pagamento per l’attività già espletata, nonostante ulteriori solleciti anche tramite pec (nei quali si dava anche atto che non sarebbe avvenuto il deposito del ricorso presso il TAR, visto il silenzio perdurante) e invito a stipulare negoziazione assistita per il mancato pagamento dei compensi (vedi doc. 4 ricorrente), e continuava a non rispondere; da ciò nasceva la necessità di procedere alla proposizione del presente ricorso presso l’Intestato Tribunale.

 

I ricorrenti concludevano domandando l’accertamento dello svolgimento dell’attività professionale

in favore della resistente


Controparte_1


e la condanna al pagamento per l’importo di € 1.150,

oltre oneri previdenziali e fiscali e interessi, con vittoria di spese.

 

Con decreto del 02/02/2023, il Giudice, premesso che al giudizio del quo non poteva applicarsi l’art.14 D.Lgs. n.150/2011, fissava l’udienza del 09/05/2023 per la comparizione delle parti avanti a sé, assegnando al resistente termine fino a dieci giorni prima per costituirsi in giudizio ed al ricorrente termine per la notifica del presente decreto e del ricorso fino a quaranta giorni prima dell’udienza.

 

All’udienza del 09/05/2023 nessuno compariva per la parte resistente, che veniva dichiarata contumace; nel medesimo frangente, rilevata la sussistenza di questioni attinenti alla competenza per materia e per valore (anche alla luce della decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 4485/2018), il Giudice si riservava.

 

Il ricorso non può essere accolto per i motivi che seguono.

In primo luogo, l’attività svolta dagli Avv.ti


Parte_2


e      Parte_1


per quanto di solconsulenza, studio e redazione dell’atto introduttivo, atteneva ad un contenzioso amministrativo (impugnazione di un provvedimento amministrativo avanti al TAR Emilia-Romagna), o comunque ad una sua fase essenzialmente prodromica.

Come noto, l’articolo 28 della legge 794/1942 rubricato (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) faceva espresso riferimento alle prestazioni giudiziali in materia civile, benchè solo nella rubrica e non nella parte dispositiva, che recitava: Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo”.

 

Presupposti per l’applicazione dell’art. 28 sono: che la prestazione 1) sia stata resa in sede giudiziale e 2) sia stata resa in materia civile.

Ne consegue che già allora si era al di fuori dell’art. 28 per i compensi maturati per attività stragiudiziale, in sede penale, in sede di contenzioso amministrativo / in sede di contenzioso tributario / giustizia sportiva et similia.

 

L’attuale art. 14 cit. prevede il rito obbligatorio per i soli giudizi civili, come supponibile dalla stessa disposizione richiamata, la quale si riferisce a controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (oltrecalle opposizioni proposte a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4247/2020 (così come Cass. S.U. 4485/2018, pag. 43) ha escluso che si abbia a che fare con una competenza funzionale e inderogabile, ex art. 14.

In motivazione: Ebbene, va posto in luce che nella richiamata sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485

- dopo l'osservazione secondo cui "non parrebbe segnare una significativa differenza" il fatto che nel nuovo art. 28 il verbo "deve" presente nel vecchio testo è stato sostituito dal verbo "procede" - si è precisato che il criterio di competenza previsto dal D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2, "non è dichiarato inderogabile espressamente dal legislatore e non si può nemmeno considerarlo tale" per il fatto che le prestazioni oggetto della domanda sono legate allo svolgimento della funzione del giudice.

In ogni caso non può ritenersi che di tale rito si possa avvalere l’Avvocato che abbia prestato attività giudiziale davanti al Giudice Amministrativo, come nel caso di specie, in quanto solo la materia dei diritti e degli onorari, attualmente dei compensi, maturati in sede civile o equiparate può ritenersi ricompresa nellapplicabilità delle forme processuali dellart. 14 D.lgs. 150/2011.

 

Essendo, dunque, le attività espletate dai ricorrenti attinenti puramente alla materia amministrativa, la scelta del rito risulta errata.

 

In secondo luogo, a questo Giudice non spetta, in ogni caso, nemmeno la possibilità di trattare la controversia nelle forme ordinarie” del rito sommario ex art. 702-bis e ss. c.p.c. e di deciderla nel merito, dal momento che il valore della presente causa è pari ad € 1.459,12, rientrante a pieno nella competenza del Giudice di Pace ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 co. 1 e 9 del codice di rito.

 

Come previsto dall’art. 38 c.p.c. si rileva pertanto d’ufficio l’incompetenza del Tribunale  nel trattare la presente causa.

 

In conclusione, deve essere dichiarata linammissibilità del rito ex art.14 D.Lgs. n.150/2011 e lincompetenza per valore del Tribunale di Bologna per essere competente il Giudice di Pace, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di cui all’art.50 c.p.c.

 

Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia di parte resistente.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il rito ex art.14 D.Lgs. n.150/2011. Visto l’art. 702 ter c.p.c.

Dichiara l’incompetenza per valore del Tribunale di Bologna per essere competente il Giudice di Pace.

Dichiara irripetibili le spese di lite

 

Si comunichi.

 

Bologna, 26 maggio 2023

 

 

Il Giudice

dott. Carolina Gentili

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