TRIBUNALE DI BRINDISI – ORDINANZA N. 3330/2022 DEL 15/01/2025

 

 

 

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

 

 

- Sezione Civile -

 

 

Il Giudice designato dott. Stefano Marzo, riservata per la decisione all’udienza del 26.11.2024, ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

Nella causa civile a n. 3330/2022   R.G., avente ad oggetto Ricorso ex art. 702 bis cpc, per liquidazione compensi di avvocato” .

 

 

 

 

OMISSIS

Visto l’art. 702-bis cpc, sciogliendo la riserva del 26.11.2024 osserva quanto segue:


IN FATTO

Con ricorso ex art. 702bis cpc depositato il 27.10.22, l’Avv.


 

Parte_1


 

del Foro di Treviso


adiva questo Tribunale, chiedendo la condanna del sig.


Controparte_1


, residente in Fasano (BR),


a corrisponderle i compensi e le spese maturati per l’opera professionale svolta, su incarico e per

conto dello stesso resistente, nel procedimento di disciplina sportiva iscritto al Tribunale Nazionale d'Appello A.C.I. Sport sub n.ro 8/2016 nonché per l’attività ad esso accessoria (dissequestro dell’auto


del


CP_1


e redazione di esposto indirizzato alla Procura Federale A.C.I. Sport) come descritta


nella narrativa del ricorso.

Listante deduceva che il


 

CP_1


aveva corrisposto solo un acconto di euro 300 euro dopo la


stipula – per il tramite dei rispettivi legali - di un accordo transattivo, a definizione della “attività di

assistenza procedimento avanti il Tribunale Nazionale d'Appello A.C.I. Sport n. 8/16, che prevedeva il versamento rateale di € 3.927,80. Successivamente, stante l’ingiustificato inadempimento del resistente, il compenso relativo al procedimento dinnanzi al Tribunale Nazionale d'Appello A.C.I. Sport veniva rideterminato sulla scorta del D.M. 55/2014 e succ. mod. applicando i parametri relativi allecause civili di valore indeterminabile e complessità media dinnanzi alla Corte dAppello” nella misura tabellare di complessivi € 11.576,00= (oltre esborsi, 15% spese generali, C.p.A. 4% ed IVA, se dovuta). In tale somma veniva peraltro ricompresa anche l’opera professionale concernente la


correlata fase di dissequestro dell’auto da corsa del


CP_1


. In relazione, invece, all’attività di


redazione e deposito dellesposto alla Procura Federale A.C.I. Sport, il compenso veniva determinato

in € 800,00, oltre accessori di Legge, sulla scorta della Tariffa penale concernente le indagini difensive e la redazione di esposto/denuncia-querela ai sensi dell’art. 12 medesimo D.M. succitato. Gli esborsi complessivi, ammontavano infine, ad € 221,96.

Si costituiva in giudizio il resistente che, espressamente dichiarando di contestare la pretesa creditoria azionata dalla ricorrente solo in punto quantum, rilevava l’eccessiva quantificazione dei compensi non previsti da alcun preventivo e l’erronea applicazione delle Tabelle relative ai giudizi davanti alla Corte di Appello Civile, atteso che il Codice di Giustizia Sportiva non farebbe alcun richiamo al D.M. 55/2014 che, a sua volta, non contiene espressamente ipotesi di compenso per le prestazioni professionali rese dall’Avvocatura davanti ad organi di Giustizia Sportiva. Eccepiva, infine, che le questioni trattate nel giudizio dinnanzi le autorità sportive non presentavano una particolare complessità giuridica o di fatto, né tantomeno particolari contrasti giurisprudenziali, tanto


più tenuto conto che l’Avv.


Pt_1


parte attiva del mondo delle competizioni automobilistiche.


Il  resistente  concludeva,  pertanto,  per  il  rigetto  della  domanda  o,  in  subordine,  per  la

rideterminazione della pretesa creditoria in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l’Attività Stragiudiziale a complessità bassa o, comunque, perché fosse dichiarata dovuta solamente


la somma di cui alla parcella emessa dall’Avv.


Pt_1


ari ad Euro 3.627,80.


Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava nuova udienza al 26.11.24 per la

discussione e decisione concedendo alle parti termine sino a 20 giorni prima dell’udienza per il deposito di note conclusive.

 

IN DIRITTO

In ordine all’eccezione sollevata dal resistente per difetto di un preventivo accordo in forma scritta


dei compensi dovuti all’avv.


Pt_1


si deve rilevare che al momento del conferimento dell’incarico,


ovvero in data 05.09.2016 (allegato 4 del fascicolo di parte ricorrente) non era in vigore l’obbligo per

l’avvocato di preventivo accordo in forma scritta dei costi della prestazione; obbligo introdotto solo successivamente dallart.1, comma 141, sub 6, lettera d) della l. 4.8.2017 n.124, che ha modificato l’art.13, comma 5, della l. n.247/2012.

Il compenso è dovuto (circostanza peraltro pacifica nell’an) in forza del contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma, e dell’effettivo svolgimento della prestazione professionale.

Per esigere il pagamento del compenso, l’avvocato deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo.


Nel caso di specie, risulta non contestata lattività (sia giudiziale che ad essa correlata) che lavv.


Pt_1


educe di aver svolto per conto del sig.


Controparte_1


innanzi agli organi di giustizia


sportiva, di cui comunque è stata fornita ampia prova documentale nel fascicolo di parte ricorrente.

In mancanza di determinazione consensuale dei compensi e di specifici parametri per l’attività espletata, si deve far ricorso all’applicazione in via analogia del D.M 55/2014, per le attività assimilabili, e tenuto conto dell’attività professionale svolta e delle questioni trattate, si possono ritenere applicabili le tariffe previste per il patrocinio innanzi al Tribunale Ordinario di cause di valore indeterminabile di bassa complessità secondo i valori i valori minimi come da tabella che segue (artt. 1 - 11 D.M. 55/2014):

 

Tabelle: 2014-2018

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa

Fase

Compenso

Fase di studio della controversia, valore minimo:

€ 810,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:

€ 574,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:

€ 1.204,00

Fase decisionale, valore minimo:

€ 1.384,00

Compenso tabellare (valori minimi)

€ 3.972,00

PROSPETTO FINALE

 

Compenso tabellare

 

€ 3.972,00

Spese generali (15% sul compenso totale)

€ 595,80

Cassa Avvocati ( 4% )

€ 182,71

 

COMPENSO DA LIQUIDARE

 

€ 4.750,51

 

A tale importo deve aggiungersi l’importo di € 221,96 per esborsi documentati, per un totale di € 4.972,47.


Detratto lacconto già versato, il sig.


Controparte_1


deve ancora allavv.


Parte_1        la


differenza di € 4.672,47, salva applicazione dellIVA secondo legge.

I parametri suddetti devono ritenersi congrui e appaiono certamente i più vicini a quelli utilizzati


dalla stessa avv.


Pt_1


nel redigere il primo preavviso di parcella del 13.12.2018 (all. 29 fascicolo


di parte ricorrente, con compensi quantificati in € 2.600,00, oltre spese e accessori), e confermati

anche in un secondo preavviso di parcella del 10.01.2019, senza applicazione dellIVA per cambio del regime fiscale.

Le spese seguono la soccombenza nel presente procedimento e si liquidano, in base ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200, in € 2.650,00 di cui € 98,00 per spese ed € 2.552,00 per competenze avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale di Brindisi, in accoglimento della domanda proposta dall’avv.


Parte_1


nei


confronti di


Controparte_1


, dichiara che la ricorrente ha diritto alla liquidazione dei compensi


per l’attività nel procedimento di disciplina sportiva iscritto al Tribunale Nazionale d'Appello A.C.I. Sport  sub  n.ro  8/2016  nonc nell’attività  ad  esso  accessoria,  che  vengono  liquidati  come  in


motivazione, nella misura di complessivi euro 4.672,47 (oltre IVA secondo legge) tenuto conto


dell’acconto già versato. Per l’effetto, condanna


Controparte_1


al pagamento in favore dell’Avv.


Parte_1


della somma di euro 4.672,47 (oltre IVA secondo legge), con gli interessi legali dalla


pubblicazione della presente ordinanza fino al soddisfo. Inoltre, condanna


CP_2


alla rifusione,


in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento nella misura di complessivi euro 2.650,00 di cui euro 98,00 per spese ed euro 2.552,00 per competenze avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Brindisi, 15/01/2025

IL GIUDICE

Dott. Stefano Marzo

 

 

 

 

Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all’Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.

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