TRIBUNALE DI NAPOLI – ORDINANZA N. 20431/2022 DEL 07/10/2022
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Anna Maria Pezzullo,
nel procedimento ex art.669 bis e 700 c.p.c. iscritto a ruolo al n. 20431/2022, vertente tra:
Parte_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. OMISSIS
del Foro di Napoli, dall’Avv. OMISSIS
del Foro di Rimini, dall'Avv. OMISSIS
del Foro di Milano, e dall'Avv. OMISSIS
del Foro di Roma, e con loro elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Napoli (NA), alla Via Carlo Poerio n. 86, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
Controparte_1
E
in persona del presidente e legale rappresentante pro
tempore, (cod. fisc.
P.IVA_1
rappresentata e difesa dall’Avv. OMISSIS
, con studio in
Roma Via Agostino Richelmy n. 38, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
NONCHE’
RESISTENTE
Controparte_2
in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore
con sede in Firenze, alla Via Iacopo da Diacceto n. 19, (cod. fisc.
NONCHE’
P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
CP_3
, alla via Piazzale Dante Alighieri, 5, (p.iva:
P.IVA_3
)
RESISTENTE CONTUMACE
ha emesso la seguente
ORDINANZA
a scioglimento della riserva assunta in data 3.10.2022;
letti gli atti; rilevato:
-che il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di “a) sancire la disapplicazione di detta disposizione
federale; b) ordinare alla
CP_1
e, per quanto di competenza, alla
Controparte_2
[...]
in persona dei rispettivi rappresentanti p.t. di accettare e formalizzare il
tesseramento del ricorrente con la
Controparte_3
per la stagione sportiva
2022/2023 ed il deposito del relativo contratto di lavoro sportivo subordinato; c) sancire per
l’effetto che la
Controparte_3
1927 non è sanzionabile sul piano sportivo da parte
della
CP_1
per la richiesta di tesseramento del ricorrente e di deposito del relativo contratto di
lavoro sportivo”; con vittoria di spese di lite;
-che, in particolare, l’istante, deduceva di essere cittadino extracomunitario legittimamente soggiornante sul territorio nazionale in virtù di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari; che nel 2019 aveva ottenuto il primo tesseramento sportivo presso la Figc con la società
Organizzazione_1
con sede in Roma acquisendo il cosiddetto “status federale 71” ai sensi
dell'articolo 40 quater delle Norme Organizzative Interne
Org_2
della Figc; che successivamente
conservava il predetto status federale essendo stato tesserato nella stagione sportiva 2020/2021 con
la Organizzazione_3
di Torre Annunziata e nella stagione sportiva 2021/2022 con la
[...]
Org_4
entrambe partecipanti al campionato di serie D-Lega Nazionale Dilettanti; di aver ricevuto
una proposta di contratto professionistico triennale dalla società
Controparte_3
partecipante al campionato di serie C della
Controparte_2
; che nelle more la
Figc aveva pubblicato il Comunicato Ufficiale 250/A del 19/05/2022 recante norme di dettaglio per il tesseramento dei calciatori nella stagione sportiva 2022/2023; che tale disposizione appariva in contrasto con quanto previsto dall'articolo 40 quater innanzi citato; che la società Taranto calcio ometteva di depositare domanda di tesseramento e correlato contratto sportivo subordinato del ricorrente; che tale situazione determinava un grave irreparabile danno per il ricorrente in quanto il mancato perfezionamento del rapporto di lavoro comportava il venir meno dell’unica fonte di sostentamento nonché del presupposto essenziale per ottenere il rinnovo del permesso; che il diniego di tesseramento e della contrattualizzazione integrava un atto discriminatorio che violava i suoi diritti fondamentali sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e dall'articolo 37 e 43 del testo
unico sull'immigrazione approvato con il decreto legislativo 286/98;
-che costituitasi la CP_
chiedeva il rigetto del ricorso stante l'insussistenza degli atti discriminatori e
la legittimità del CU 250/A nonché l'inesistenza del periculum in mora;
-che non si costituivano la benché ritualmente citati;
Controparte_2
e il
Controparte_4
-che l’art. 43 T.U. 286/98 definisce discriminazione “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”;
-che l’art. 3, 4° comma, dello stesso decreto stabilisce che “Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari”;
-che il comma 5 bis dell’art. 27 del T.U. sulla immigrazione prevede che “con decreto del
[...]
Controparte_5
su proposta del
Organizzazione_5 Org_6
sentiti i
Ministri dell’Interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata
dal
Org_6
con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa
delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili”;
-che l'articolo 27 comma 5 bis, innanzi citato, ha la finalità di stabilire un limite massimo annuale d’ingresso per lavoro sportivo agli atleti stranieri che in Italia possono svolgere attività sportiva a
titolo professionistico o comunque retribuita ai sensi della legge 23/03/1981 n.91 da ripartire fra le
varie federazioni sportive nazionali, tra cui la
CP_
limite integrato da leggi e regolamenti che
danno attuazione a quanto previsto dalla norma statale;
-che la stessa norma prevede che tale ripartizione sia effettuata dal Org_6con delibera (da sottoporre ad approvazione del Ministro) in cui sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di salvaguardare la tutela dei vivai giovanili;
-che la legge primaria ha demandato al Org_6 quindi, l'elaborazione dei criteri alla luce dei quali valutare l'ingresso degli sportivi professionisti stranieri con l'unico limite fissato dalla legge primaria che è quello di salvaguardare i vivai giovanili;
-che in tale ambito si pone anche la “lettera E” del precitato CU che recita “le società che disputeranno nella stagione sportiva 2022/2023 il campionato di serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE provenienti dall'estero, nè tesserare con lo status di professionista calciatore di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in serie C”;
-che quanto previsto dal precitato CU, sulla base di una cognizione sommaria quale quella che caratterizza la decisione in oggetto e salva ogni differente determinazione che potrà essere assunta a seguito del giudizio a cognizione piena, non appare espressione di una discriminazione indiretta essendosi la Figc limitata ad applicare le norme di legge e regolamentari di attuazione della legge stessa improntate ad una scelta di politica sportiva diretta a limitare il tesseramento dei cittadini extracomunitari e ciò al fine di salvaguardare anche i vivai delle squadre professionistiche;
-che lo “svantaggio” dei calciatori extracomunitari rispetto a calciatori cittadinanza comunitaria deriva dall’esistenza di un limite all’ingresso definito all’origine dalla legge;
-che il criterio di tesseramento indicato nel C.U., consistente nel privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC, l’acquisizione di calciatori di alto livello tecnico da destinare esclusivamente al campionato di Serie A, è giustificato da finalità legittime e perseguita attraverso mezzi appropriati; _che tale scelta “appare ragionevole perché: “• è espressione della legittima finalità di dare maggior lustro al massimo campionato italiano, facendovi giocare i più bravi fuoriclasse stranieri; • è in linea con la tendenza alla spettacolarizzazione dello sport in generale e, in Italia, del calcio in particolare, che è lo sport nazionale maggiormente seguito; • è conforme alla finalità dettata dalla legge di tutelare i vivai giovanili poiché, impedire l’accesso degli stranieri al campionato di Serie B significa favorire l’accesso a questo campionato degli atleti provenienti dai vivai e favorirne la crescita professionale; • è rispettosa dell’esigenza di crescita e formazione dei giovani sportivi stranieri inseriti nei vivai (intesi quindi non solo come “riserva di giovani sportivi italiani”, ma come “riserva di giovani sportivi formatisi in Italia”), poiché (punto F) consente il tesseramento senza limitazioni numeriche come Giovane di Serie ai calciatori cittadini di paesi non U.E., anche se maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia” (così ordinanza del Tribunale di Torino del 28.12.2018);
- che trattasi di una scelta di carattere generale riguardante una serie indeterminata di soggetti che
trovasi nella stessa situazione in cui si trova il ricorrente e non certo una scelta volta a discriminare l’istante in ragione della sua nazionalità;
-che la disposizione del CU numero 250/A non appare in contrasto con gli articoli 28.2 e 40 quater del NOIF;
-che l'articolo 28 intitolato I “professionisti” si occupa della qualificazione dei calciatori professionisti sia essi italiani o stranieri e riporta le modalità di assunzione degli stessi mediante contratti non superiori a 5 anni per i maggiorenni così come disposto dall'articolo 5 della legge 91/81;
-che l'articolo 40 quater comma tre del NOIF disciplina il tesseramento in ambito dilettantistico degli calciatori extracomunitari ed il richiamo alla parificazione ai calciatori italiani riguarda il loro trattamento in tale contesto, dopo aver ottenuto il tesseramento;
-che il CU innanzi citato regola, invece, il tesseramento degli extra comunitari in ambito professionistico per cui trattandosi di disposizioni che disciplinano materie e fattispecie diverse sicchè alcun conflitto appare sussiste;
-che, in ogni caso, non appare sussistere neppure il requisito del periculum in mora, in riferimento al danno economico, derivante dalla perdita della retribuzione, così come prospettato genericamente dal ricorrente, non supportato da idonei elementi probatori;
- che la procedura ex art. 700 presuppone, per poter legittimare il ricorso ad essa, la verifica rigorosa della presenza in concreto, in relazione alla effettiva situazione prospettata dalla parte, e non in astratto, della presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile derivante dalla attesa della sentenza definitiva di merito;
- che infatti, condividendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il paventato danno economico, consistente nella perdita della retribuzione mensile, di per sé non presenta i requisiti di immanenza ed irreparabilità, essendo per sua natura risarcibile, tranne nel caso in cui non si concretizzi nella privazione assoluta dei mezzi di sostentamento necessari ad assicurare all’interessato una esistenza libera e dignitosa nel tempo occorrente a far valere i propri diritti in via ordinaria;
- che, nel caso di specie, è indubbio che la mancata sottoscrizione del contratto comportati per il ricorrente un danno economico anche ingente, che certamente può avere ripercussioni sulla gestione della sua economia familiare, ma ciò solo non implica la sussistenza del requisito del periculum in quanto è necessario, si ripete, che il danno sia irreparabile ed imminente, e tali profili non si riscontrano nel caso di specie;
- che, infatti, il ricorrente non ha provato in che modo la privazione della retribuzione mensile possa aver un’incidenza diretta, immediata e grave sul suo tenore di vita, non fornendo alcuna allegazione probatoria in ordine alle presunte difficoltà economiche, considerato, tra l’altro, questi, non ha provato né di essere l’unica fonte di reddito per sé e per la propria famiglia, né assenza di ulteriori redditi, nè l’impossibilità di pagare eventuale canone di locazione o mutui o altre spese indilazionabili e così via;
-che l’insufficienza di prove esclude che, nel caso de quo, la privazione della retribuzione possa avere una incidenza imminente ed irreparabile sul tenore di vita dell’istante;
-che, quanto, quanto al permesso di soggiorno l’istante non ha dedotto, e quindi neppure provato, di non poter svolgere altra attività lavorativa anche eventualmente nel campo dello sport a livello
dilettantistico non interrompendo così il percorso intrapreso;
-che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale in materia come testimoniato dai precedenti prodotti in atti dalle parti;
P.Q.M.
visti gli artt. 669 sexies, 669 septies e 700 c.p.c.; rigetta il ricorso; compensa le spese di lite tra le parti
Si comunichi.
Napoli, 7/10/2022 Il Giudice
dott. Anna Maria Pezzullo
