CORTE DI APPELLO DI ROMA– SENTENZA N. 6433/2020 DEL 16/12/2020
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZ. IV CIVILE
così composta:
dott. Nicola Pannullo Presidente
dott. Giampiero Barrasso Consigliere
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4431/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 16/7/2020, vertente
TRA
Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, Largo
Ecuador n. 6, presso lo studio degli Avv.ti Nicola Massafra e Maria Raffaella Adilardi, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
- appellante -
E
Controparte_1
rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Marco Giuseppe Baroncini, Stefano Zuccàla e Federica Sollazzo, come da procure in atti, ed elettivamente domiciliata telematicamente, ai sensi dell’art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012 (introdotto dall’art. 52 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in L. n. 114/2014) presso l’indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1 Email_2
Milano, Corso Plebisciti n. 9;
e/o all’indirizzo
nonché presso lo Studio in
- appellata -
OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto in data 16/11/2018.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.
Parte_1
proponeva impugnazione avverso il lodo arbitrale sottoscritto in data 16/11/2018, con il quale Collegio arbitrale nominato ai sensi dell'art. 237 del Regolamento Sportivo Nazionale, accogliendo la domanda proposta
dalla
Controparte_1
lo aveva condannato al
pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di Euro 115.900,00 IVA compresa, “quale residuo corrispettivo dovuto per la partecipazione al campionato” italiano Super GT3 2016, nonché della somma di Euro 15.022,30 a titolo di “spese sostenute per le riparazioni alla vettura”, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Il sig.
Parte_1
, dopo aver rammentato la qualità di
“licenziati
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di entrambe le parti, e dopo aver altresì richiamato
le norme stabilite dal “Regolamento Sportivo Nazionale” dell'anno 2017, ha lamentato non solo l'avvenuta violazione, a proprio discapito, della regola del contraddittorio nel corso del procedimento arbitrale, ma anche la contraddittorietà e, da ultimo, la nullità del lodo che lo aveva definito, anche alla luce del fatto che, a suo dire, il Collegio arbitrale aveva disatteso le richieste istruttorie da lui avanzate, volte a dimostrare
anche l'esistenza di un inadempimento della
Controparte_1
Controparte_1
Pertanto, il sig.
Parte_1
ha concluso chiedendo l'integrale
riforma dell'impugnata decisione, con vittoria di spese di lite. In via istruttoria ha insistito nell'ammissione dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali già articolate.
Costituitasi in giudizio, la
Controparte_1 in
via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, perché avente ad oggetto un lodo irrituale; inoltre, nel merito, dopo aver riepilogato i fatti di causa, si è limitata a resistere, chiedendo il rigetto
dello spiegato gravame, con condanna del sig.
Pt_1
alla rifusione
delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
All’udienza del 16/7/2020, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che sia il sig.
Parte_1
, in qualità di
conduttore, sia la
Controparte_1
di Controparte_1
, in qualità di
Team di riferimento “
Org_1
, sono dei “licenziati”
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sicché sono soggetti all'applicazione del “Regolamento Sportivo Nazionale”.
Alla luce della clausola compromissoria federale di cui all'art. 236 del citato Regolamento Sportivo Nazionale, “i licenziati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materia di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280”, nonché “a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie, avente ad oggetto diritti patrimoniali disponibili, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo”; inoltre, il successivo art. 243, concernente “le norme da applicarsi e regole del procedimento”, prevede che “gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto salvo che le parti espressamente e congiuntamente, entro la prima seduta, chiedano loro di decidere secondo equità”, chiarendo, al comma 3, che “gli arbitri giudicano inappellabilmente e senza formalità di procedura ed il lodo ha natura contrattuale”.
Ciò premesso, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall'arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni” (Cass. n. 21059/2019; nello stesso senso, vedi anche Cass. 11313/2018).
Con specifico riferimento al caso in questione, l'esame complessivo delle suindicate clausole induce a ritenere che il lodo emesso in data
14/11/2018 dal Collegio arbitrale nominato ai sensi dell'art. 237 del Regolamento Sportivo Nazionale, poi sottoscritto e depositato in data 16/11/2018, sia irrituale.
Infatti, se è pur vero che le suindicate norme contengono alcune espressioni che, di per sé, potrebbero non essere interpretate con sicurezza come espressive della volontà delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell'arbitrato irrituale (vedi, in particolare, le formule “giudizio arbitrale definitivo”, "gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto salvo che le parti espressamente e congiuntamente (…) chiedano loro di decidere secondo equità”, “gli arbitri giudicano inappellabilmente e senza formalità di procedura”), è altresì vero che l'art. 243 prevede espressamente che “il lodo ha natura contrattuale”.
Pertanto, alla luce dell'evidente dato letterale della norma (“il lodo ha natura contrattuale”) e della comune volontà delle parti (che, scegliendo liberamente di appartenere all'ordinamento sportivo automobilistico, hanno anche consapevolmente scelto di tutelare i loro interessi e diritti connessi all'attività sportiva nelle sole sedi previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dal Regolamento Sportivo Nazionale, obbligandosi, al contempo, a rispettare le specifiche norme in essi contenute), si deve escludere che l'impugnato provvedimento possa essere considerato alla stregua di un lodo rituale.
Né alcuna decisiva valenza in senso contrario può essere attribuita al
fatto che la
Controparte_1
abbia comunque
depositato il lodo in Tribunale per farlo dichiarare esecutivo, tenuto conto che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, pienamente condiviso da questa Corte di merito, “qualora sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato "ex" art. 825 cod. proc. civ. per tuziorismo o per altra ragione, ed il decreto di esecutorietà
emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tale provvedimento non è ammissibile l'impugnazione per nullità "ex" art. 828 cod. proc. civ.”. (Cass. n. 6113/2004; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 5280/1998, Cass. n. 2931/1991 e Cass. n. 4834/1984).
Acclarato quanto sopra, va altresì rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie -insorte o che possono insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici- soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà.
Logico corollario di tale impostazione è che il lodo irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto; di conseguenza, avverso tale decisione arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità, ex art. 828 c.p.c., ma solo un'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione, pena la menomazione del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.) (in tal senso, tra le tante, vedi Cass. 3614/2004, 18577/2004, 16049/2004, 7574/2011, 2613/2013, 24552/2013 e 25258/2013).
Da quanto premesso deriva che l'odierna impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, con il conseguente assorbimento di ogni motivo di gravame.
Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno
avanzata dalla
Controparte_1
ex art. 96 c.p.c.,
non essendo emerso che la parte soccombente abbia proposto l'impugnazione con mala fede o colpa grave; in ogni caso, poi, non si ravvisano i presupposti per procedere ad una condanna dell'appellante ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.
Le spese del grado d'appello, liquidate nel minimo (stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche sottese alla vicenda), alla luce dei rispettivi margini di soccombenza vengono poste a carico dell'appellante nella sola misura dei due terzi, con compensazione del residuo terzo tra le parti.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall’art. 1, comma 17, L.
n. 228/2012, per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore
importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d’Appello dichiara l'inammissibilità dell’impugnazione
proposta da
Parte_1
nei confronti della
[...]
Controparte_1
avverso il lodo arbitrale emesso in data
14/11/2018 dal Collegio arbitrale nominato ai sensi dell'art. 237 del Regolamento Sportivo Nazionale, poi sottoscritto e depositato in data 16/11/2018;
condanna
Parte_1 Controparte_1
al pagamento, in favore della dei due terzi delle spese
processuali del presente grado di giudizio, che in tale misura vengono
liquidate in Euro 3.172,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; compensa tra le parti il residuo terzo;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 25 novembre 2020.
Il Consigliere rel. dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente dott. Nicola Pannullo